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Ordinanza 6 giugno 2025
Ordinanza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, ordinanza 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/755
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 755/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MASSIMILIANO Parte_1 P.IVA_1 DR
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCCO GLORIA Controparte_1 P.IVA_2
resistente
Il Giudice dott. Monica Bellini, letto il ricorso depositato e la documentazione depositata sentite le parti all'udienza del 27/05/2025, a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Svolgimento del procedimento proponeva ricorso ex art. 671 c.p.c. nei confronti della Parte_2
al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni della convenuta sino alla Controparte_1 concorrenza di euro 32,500, oltre Iva, oltre interessi e spese.
Il ricorrente richiamava l'esistenza di un credito quantomeno dell'importo di euro 32.500,00, e l'omesso rilasciato del ramo d'azienda affittato a seguito dell'intimato recesso, per i quali pendeva giudizio di merito;
esponeva la totale assenza di garanzia del credito vantato da parte ricorrente, oltre alla merce esposta e stoccata per la vendita nello spazio espositivo oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda, non solo per le modificazioni intervenute alla società che parevano strumentali a rendere parte resistente totalmente insolvente rispetto agli obblighi verso la ricorrente, ma anche per l'oggettiva impossibilità di parte ricorrente, accertato giudizialmente il proprio credito, di rivalersi su altri beni diversi dalla merce posta in vendita nello spazio espositivo.
Il ricorrente per il sequestro conservativo depositava documentazione relativa alla società comprovante, a suo dire, la conclamata incapienza patrimoniale della società resistente.
Alla prefissata udienza compariva la società contestava l'asserito credito in quanto Controparte_1 interamente compensato dall'indennità per avviamento commerciale e in punto periculum sottolineava come la società continuasse ad esercitare con 3 dipendenti in continuità.
Pagina 1 Ciò premesso deve rilevarsi che il presente procedimento cautelare (avente carattere conservativo) appare strumentale al giudizio di merito introdotto con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., giudizio di cui il ricorrente da atto nel ricorso de quo. Va dunque considerato come procedimento cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c. (ciò anche ai fini della non necessaria fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito e in considerazione della rimessione della regolazione delle spese del procedimento alla decisone cognitoria definitiva).
Deve, inoltre, osservarsi che, quanto alla sua funzione, il sequestro conservativo opera assicurando dei beni all'azione esecutiva del creditore per il tempo in cui potrà esercitarla;
ciò mediante l'anticipazione al momento dell'attuazione del sequestro di effetti analoghi a quelli scaturenti dal pignoramento (art. 2906, 1° co., c.c.). Il sequestro conservativo si pone così come misura cautelare diretta ad assicurare la pratica efficacia dei successivi provvedimenti giurisdizionali di tutela del credito e tende ad evitare che la garanzia del debitore risulti vanificata da atti di disposizione posti in essere nel tempo che al creditore è necessario per dare inizio all'espropriazione forzata.
Le condizioni di ammissibilità della domanda cautelare di sequestro conservativo sono due: la probabile esistenza del credito ed il timore fondato di perderne la garanzia.
Quanto al requisito del 'fumus boni iuris', Il credito deve essere tale da poter fondare, una volta riconosciuto, una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro. Deve trattarsi di un credito pecuniario, sia esso originariamente tale o venga, come tale, dedotto a fondamento della domanda cautelare. Perché ricorra - ai fini qui in esame - l'esistenza del credito, una sola cosa è necessaria: che si sia verificato un fatto che determina una anche eventuale ragione di credito. Rientrano nella nozione di credito, per l'ammissibilità del sequestro conservativo, le situazioni riconducibili alla categoria delle aspettative, quante volte il diritto, la cui esistenza si presenti come eventuale, abbia natura pecuniaria (cfr. Cass. 17.9.1957, n. 3502, in Giust. civ. 1958, I, 292). Non si richiede, infine, che il credito abbia liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 7.1.1964, n. 10, in Giur. it. 1965, I, 1, 317).
Nel caso di specie, il credito per la cui protezione cautelare si agisce è stato azionato con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. : la resistente non contesta l'omesso pagamento dei canoni da gennaio 2024 salvo portare in compensazione un asserito controcredito per indennità di avviamento, credito quest''ultimo rivendicato sulla base di una diversa qualificazione del contratto per cui è causa.
Ora sulla scorta delle allegazioni dei fatti costitutivi deve ritenersi la sussistenza del fumus giacchè sul punto risulta sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare,
Ciò basta a ritenere sussistente il fumus di una pretesa creditoria a fondamento della chiesta cautela conservativa.
Quanto al 'perculum in mora' deve osservarsi che il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi obbiettivi che attengono alla consistenza
Pagina 2 patrimoniale, sia da elementi soltanto soggettivi, determinati da condotte del debitore (processuali o extraprocessuali) che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio, ovvero della inconsistenza dello stesso rispetto alle esigenze di garanzia del credito (cfr. Cass. 13.2.2002, n. 2081; Cass. 29.10.2001, n. 13400; Cass.
17.6.1998, n. 6042; Cass. 6.5.1998, n. 4542; Cass. 26.2.1998, n. 2139; Cass. 17.7.1996, n. 6460; Cass.
16.4.1996, n. 3563; cass. 9.2.1990, n. 902; Cass. 10.8.1988, n. 4906; Cass. 9.1.1987, n. 69; Cass.
10.9.1986, n. 5541; Cass. 26.1.1980, n. 643 e numerose altre sino a Cass. 23.4.1958, n. 1338, in Foro it.
1958, I, 865).
In ordine all'aspetto obbiettivo, il pericolo ha riguardo alla perdita di garanzia patrimoniale che il patrimonio del debitore offre, ma l'insufficienza di questo, staticamente considerato, a consentire il soddisfacimento del credito non basta a fondare il sequestro, essendo necessario per contro che la sua composizione e la sua consistenza siano tali che, considerato dinamicamente il patrimonio nella sua evoluzione, minacci di non poter prestare in avvenire la garanzia del credito.
Ora, nel caso di specie, come evidenziato dal ricorrente , dall'incarto offerto si evince (a) che il capitale sociale della ammonta unicamente a € 1.000,00, non potendo, quindi, Controparte_1 minimamente assolvere alla sua funzione precipua di garanzia;
(b) che l'attuale sede sociale risulta essere in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28/E/6, dopo l'intervenuto trasferimento da Torino;
(c) che l'unica sede locale sita in Torino risulta essere stata soppressa in data 18.12.2023 e dalla visura non risultano sedi secondarie / Unità Locali:; (d) che l'attuale sede di esercizio dell'attività in Suno non risulta censita nella visura quale Unità in qualunque sua accezione (si veda doc. 6); (e) l'assenza di cespiti patrimoniali diversi dalla merce esposta e stoccata per la vendita nello spazio espositivo oggetto del contratto in questione;
(cfr. ispezione ipotecaria nazionale di cui al doc. 7); (f) l'intervenuta modificazione dell'attività della società, del tutto inconferente con l'effettiva attività svolta attualmente nello spazio espositivo di Suno (vendita materiale per bricolage n.d.r.), qualificata , allo stato, da visura come “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale” (cfr. visura storica di cui al doc. 5); (g) l'omesso deposito del bilancio d'esercizio 2023 (cfr.in visura storica doc. 5) dal quale , quantomeno, si possa desumere la sussistenza di un attivo patrimoniale su cui il creditore possa esercitare la generale garanzia.
Quindi, da quanto sopra, emerge uno squilibrio tra la patrimonializzazione della società resistente e il debito maturato nei confronti della l'assenza di patrimonio del debitore, oltre alle Parte_1 merci staccate nell'immobile in Suno, nonché l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di un attivo patrimoniale
Alla luce di tale contesto può essere accolta la richiesta cautelare del ricorrente, peraltro giustificata sotto il profilo del periculum in mora, attesa , da un lato, dall'irrilevante consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del resistente in rapporto all'entità del debito e, dall'altro, dal suo comportamento dispositivo che comporta un assottigliamento della garanzia tenuto conto dell'attuale
Pagina 3 svendita totale e scontistisca sulle merci stoccate , che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta.
Il ricorrente ha individuato i beni sui quali intende eseguire il sequestro;
nulla vieta che sin dal ricorso (potendolo fare certamente in sede di esecuzione) il creditore indichi i beni sui quali intende imporre il vincolo. L'autorizzazione va dunque concessa, come richiesto, sui mobili presenti presso lo spazio espositivo “Il Risparmione di Suno”, sito in Suno (NO), S.R. 229 km 22 oggetto del contratto de quo ed eventuali crediti sino alla concorrenza di euro 55.000, tenuto conto del debito (euro 32,500) dell'Iva e delle spese. Non sono stati considerati gli interessi in mancanza di conteggio sul punto.
Sulle spese del presente procedimento cautelare si provvederà con la decisione di merito.
visti gli artt. artt. 669 quater e 671 c.p.c.;
p.q.m.
- autorizza, in favore della ricorrente e sino alla concorrenza di € 55.000 il sequestro Parte_1 conservativo richiesto sui mobili presenti presso lo spazio espositivo “Il Risparmione di Suno”, sito in
Suno (NO), S.R. 229 km 22 oggetto del contratto de quo e degli eventuali crediti;
- spese al merito.
Si comunichi. Novara, 6 giugno 2025 Il Giudice
dott. Monica Bellini
Pagina 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
Prima CIVILE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 755/2024 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI MASSIMILIANO Parte_1 P.IVA_1 DR
ricorrente contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DUCCO GLORIA Controparte_1 P.IVA_2
resistente
Il Giudice dott. Monica Bellini, letto il ricorso depositato e la documentazione depositata sentite le parti all'udienza del 27/05/2025, a scioglimento della riserva assunta
OSSERVA
Svolgimento del procedimento proponeva ricorso ex art. 671 c.p.c. nei confronti della Parte_2
al fine di ottenere il sequestro conservativo dei beni della convenuta sino alla Controparte_1 concorrenza di euro 32,500, oltre Iva, oltre interessi e spese.
Il ricorrente richiamava l'esistenza di un credito quantomeno dell'importo di euro 32.500,00, e l'omesso rilasciato del ramo d'azienda affittato a seguito dell'intimato recesso, per i quali pendeva giudizio di merito;
esponeva la totale assenza di garanzia del credito vantato da parte ricorrente, oltre alla merce esposta e stoccata per la vendita nello spazio espositivo oggetto del contratto di affitto di ramo d'azienda, non solo per le modificazioni intervenute alla società che parevano strumentali a rendere parte resistente totalmente insolvente rispetto agli obblighi verso la ricorrente, ma anche per l'oggettiva impossibilità di parte ricorrente, accertato giudizialmente il proprio credito, di rivalersi su altri beni diversi dalla merce posta in vendita nello spazio espositivo.
Il ricorrente per il sequestro conservativo depositava documentazione relativa alla società comprovante, a suo dire, la conclamata incapienza patrimoniale della società resistente.
Alla prefissata udienza compariva la società contestava l'asserito credito in quanto Controparte_1 interamente compensato dall'indennità per avviamento commerciale e in punto periculum sottolineava come la società continuasse ad esercitare con 3 dipendenti in continuità.
Pagina 1 Ciò premesso deve rilevarsi che il presente procedimento cautelare (avente carattere conservativo) appare strumentale al giudizio di merito introdotto con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., giudizio di cui il ricorrente da atto nel ricorso de quo. Va dunque considerato come procedimento cautelare in corso di causa ai sensi dell'art. 669 quater c.p.c. (ciò anche ai fini della non necessaria fissazione del termine per l'introduzione del giudizio di merito e in considerazione della rimessione della regolazione delle spese del procedimento alla decisone cognitoria definitiva).
Deve, inoltre, osservarsi che, quanto alla sua funzione, il sequestro conservativo opera assicurando dei beni all'azione esecutiva del creditore per il tempo in cui potrà esercitarla;
ciò mediante l'anticipazione al momento dell'attuazione del sequestro di effetti analoghi a quelli scaturenti dal pignoramento (art. 2906, 1° co., c.c.). Il sequestro conservativo si pone così come misura cautelare diretta ad assicurare la pratica efficacia dei successivi provvedimenti giurisdizionali di tutela del credito e tende ad evitare che la garanzia del debitore risulti vanificata da atti di disposizione posti in essere nel tempo che al creditore è necessario per dare inizio all'espropriazione forzata.
Le condizioni di ammissibilità della domanda cautelare di sequestro conservativo sono due: la probabile esistenza del credito ed il timore fondato di perderne la garanzia.
Quanto al requisito del 'fumus boni iuris', Il credito deve essere tale da poter fondare, una volta riconosciuto, una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro. Deve trattarsi di un credito pecuniario, sia esso originariamente tale o venga, come tale, dedotto a fondamento della domanda cautelare. Perché ricorra - ai fini qui in esame - l'esistenza del credito, una sola cosa è necessaria: che si sia verificato un fatto che determina una anche eventuale ragione di credito. Rientrano nella nozione di credito, per l'ammissibilità del sequestro conservativo, le situazioni riconducibili alla categoria delle aspettative, quante volte il diritto, la cui esistenza si presenti come eventuale, abbia natura pecuniaria (cfr. Cass. 17.9.1957, n. 3502, in Giust. civ. 1958, I, 292). Non si richiede, infine, che il credito abbia liquidità ed esigibilità (cfr. Cass. 7.1.1964, n. 10, in Giur. it. 1965, I, 1, 317).
Nel caso di specie, il credito per la cui protezione cautelare si agisce è stato azionato con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. : la resistente non contesta l'omesso pagamento dei canoni da gennaio 2024 salvo portare in compensazione un asserito controcredito per indennità di avviamento, credito quest''ultimo rivendicato sulla base di una diversa qualificazione del contratto per cui è causa.
Ora sulla scorta delle allegazioni dei fatti costitutivi deve ritenersi la sussistenza del fumus giacchè sul punto risulta sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare,
Ciò basta a ritenere sussistente il fumus di una pretesa creditoria a fondamento della chiesta cautela conservativa.
Quanto al 'perculum in mora' deve osservarsi che il pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale può desumersi, in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi obbiettivi che attengono alla consistenza
Pagina 2 patrimoniale, sia da elementi soltanto soggettivi, determinati da condotte del debitore (processuali o extraprocessuali) che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio, ovvero della inconsistenza dello stesso rispetto alle esigenze di garanzia del credito (cfr. Cass. 13.2.2002, n. 2081; Cass. 29.10.2001, n. 13400; Cass.
17.6.1998, n. 6042; Cass. 6.5.1998, n. 4542; Cass. 26.2.1998, n. 2139; Cass. 17.7.1996, n. 6460; Cass.
16.4.1996, n. 3563; cass. 9.2.1990, n. 902; Cass. 10.8.1988, n. 4906; Cass. 9.1.1987, n. 69; Cass.
10.9.1986, n. 5541; Cass. 26.1.1980, n. 643 e numerose altre sino a Cass. 23.4.1958, n. 1338, in Foro it.
1958, I, 865).
In ordine all'aspetto obbiettivo, il pericolo ha riguardo alla perdita di garanzia patrimoniale che il patrimonio del debitore offre, ma l'insufficienza di questo, staticamente considerato, a consentire il soddisfacimento del credito non basta a fondare il sequestro, essendo necessario per contro che la sua composizione e la sua consistenza siano tali che, considerato dinamicamente il patrimonio nella sua evoluzione, minacci di non poter prestare in avvenire la garanzia del credito.
Ora, nel caso di specie, come evidenziato dal ricorrente , dall'incarto offerto si evince (a) che il capitale sociale della ammonta unicamente a € 1.000,00, non potendo, quindi, Controparte_1 minimamente assolvere alla sua funzione precipua di garanzia;
(b) che l'attuale sede sociale risulta essere in Roma, Via Cola di Rienzo n. 28/E/6, dopo l'intervenuto trasferimento da Torino;
(c) che l'unica sede locale sita in Torino risulta essere stata soppressa in data 18.12.2023 e dalla visura non risultano sedi secondarie / Unità Locali:; (d) che l'attuale sede di esercizio dell'attività in Suno non risulta censita nella visura quale Unità in qualunque sua accezione (si veda doc. 6); (e) l'assenza di cespiti patrimoniali diversi dalla merce esposta e stoccata per la vendita nello spazio espositivo oggetto del contratto in questione;
(cfr. ispezione ipotecaria nazionale di cui al doc. 7); (f) l'intervenuta modificazione dell'attività della società, del tutto inconferente con l'effettiva attività svolta attualmente nello spazio espositivo di Suno (vendita materiale per bricolage n.d.r.), qualificata , allo stato, da visura come “altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativogestionale e pianificazione aziendale” (cfr. visura storica di cui al doc. 5); (g) l'omesso deposito del bilancio d'esercizio 2023 (cfr.in visura storica doc. 5) dal quale , quantomeno, si possa desumere la sussistenza di un attivo patrimoniale su cui il creditore possa esercitare la generale garanzia.
Quindi, da quanto sopra, emerge uno squilibrio tra la patrimonializzazione della società resistente e il debito maturato nei confronti della l'assenza di patrimonio del debitore, oltre alle Parte_1 merci staccate nell'immobile in Suno, nonché l'assenza di prova in ordine alla sussistenza di un attivo patrimoniale
Alla luce di tale contesto può essere accolta la richiesta cautelare del ricorrente, peraltro giustificata sotto il profilo del periculum in mora, attesa , da un lato, dall'irrilevante consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del resistente in rapporto all'entità del debito e, dall'altro, dal suo comportamento dispositivo che comporta un assottigliamento della garanzia tenuto conto dell'attuale
Pagina 3 svendita totale e scontistisca sulle merci stoccate , che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non sia soddisfatta.
Il ricorrente ha individuato i beni sui quali intende eseguire il sequestro;
nulla vieta che sin dal ricorso (potendolo fare certamente in sede di esecuzione) il creditore indichi i beni sui quali intende imporre il vincolo. L'autorizzazione va dunque concessa, come richiesto, sui mobili presenti presso lo spazio espositivo “Il Risparmione di Suno”, sito in Suno (NO), S.R. 229 km 22 oggetto del contratto de quo ed eventuali crediti sino alla concorrenza di euro 55.000, tenuto conto del debito (euro 32,500) dell'Iva e delle spese. Non sono stati considerati gli interessi in mancanza di conteggio sul punto.
Sulle spese del presente procedimento cautelare si provvederà con la decisione di merito.
visti gli artt. artt. 669 quater e 671 c.p.c.;
p.q.m.
- autorizza, in favore della ricorrente e sino alla concorrenza di € 55.000 il sequestro Parte_1 conservativo richiesto sui mobili presenti presso lo spazio espositivo “Il Risparmione di Suno”, sito in
Suno (NO), S.R. 229 km 22 oggetto del contratto de quo e degli eventuali crediti;
- spese al merito.
Si comunichi. Novara, 6 giugno 2025 Il Giudice
dott. Monica Bellini
Pagina 4