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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4294/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4294/2021 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
MARINELLI, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via Perugia, 6, presso il difensore avv. VINCENZO MARINELLI
- ATTORE - contro
(C. F. P. I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale con il patrocinio dell'avv. MARIA CHIARA CP_2 CP_3
ANTONACCI, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via Volturno, 21, presso il difensore avv. MARIA CHIARA ANTONACCI
- CONVENUTA –
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_4 C.F._2
GRASSO, elettivamente domiciliato in Lucera (FG) alla Via C. Mazzaccara, 1, presso il difensore avv. GIACOMO GRASSO.
- CONVENUTO - CONCLUSIONI: l'attore e la hanno concluso come da note Controparte_1 telematiche autorizzate per l'udienza del 30/04/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Foggia la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il signor , al fine di accertare che Controparte_4 sull'autovettura Peugeot 208, di proprietà del era operante la polizza assicurativa n. CP_4
pagina 1 di 4 1/10128/30/168409489 per la garanzia accessoria- RCA Extra- Ricorso terzi da incendio- con condanna dei convenuti, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento dell'indennizzo di € 20.694,70, comprensivo di Iva, ovvero quello diverso di giustizia – di cui alla citata polizza assicurativa - in relazione ai danni provocati agli appezzamenti di terreno di proprietà dell'attore a seguito dell'incendio sviluppatosi sulla predetta autovettura;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Marinelli, dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta del 19/11/2021 si costituiva contestando la Controparte_4 domanda e chiedendone il rigetto con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. e condanna delle spese di lite secondo il principio della soccombenza da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta del 23/11/2021 si costituiva la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto;
in via subordinata, salvo gravame, di liquidare i danni sulla base delle risultanze istruttorie con rigetto delle maggiori domande e il favore delle spese di lite. Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 30/04/2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere. Ed invero, con istanza depositata il 05/07/2023, il CTU, dott. , dava atto di Persona_1 aver conciliato la lite tra le parti, secondo le condizioni di cui al verbale redatto dallo stesso in pari data e depositato agli atti, sicché era venuto meno ogni interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale invocata, fatta eccezione per le spese legali richieste dal procuratore del CP_4 per la cui liquidazione le parti si erano rimesse all'odierno giudicante.
[...]
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale: il Giudice può dichiararla con sentenza, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione tale da impedirne la definizione. Essa può dirsi configurata laddove si verificano entrambi i seguenti presupposti: sopravviene un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio;
il mutamento determina l'impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti. Sul punto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Corte di Cassazione Civile, sez. II., ordinanza del 31 ottobre 2023 n. 30251);
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte pagina 2 di 4 di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione civile, ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257);
“L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. civ., sez. VI -3, ordinanza 22/04/2020 n. 8034). Per quanto concerne le spese di lite va considerato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (cfr. Cass. 14775/04). In virtù di siffatto principio, le spese di lite devono essere addossate alla parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta la definizione della lite ( Cass. 29 settembre 2006 n. 21244; Tribunale di Palermo 8/1/2018 n. 86). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie vi sono sufficienti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese. Occorre precisare che nell'accordo sottoscritto in data 5/7/2023, il difensore del convenuto, pur avendo dichiarato di aderire all'intesa transattiva che ha sancito, per tutti, il venir meno di ogni interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale, ha chiesto “che venga riconosciuto al proprio assistito sig. il rimborso delle competenze legali maturate”. Controparte_4
L'attore, dal canto suo, nonostante l'accordo raggiunto anche sulle competenze legali, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese relative alla sola fase decisionale, il cui svolgimento sarebbe imputabile alla condotta processuale del . CP_4
Entrambe le pretese risultano infondate e non meritevoli di accoglimento. Quanto alla prima, trattasi richiesta che, essendo stata avanzata solo in sede di accordo transattivo e mai più riproposta nel corso del giudizio dalla difesa del , che ha perfino CP_4 omesso di depositare le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, deve intendersi definitivamente rinunciata. Quanto alla seconda, è sufficiente rilevare che l'impegno profuso per la fase decisionale, di per sé del tutto superflua in conseguenza del raggiungimento dell'accordo, è consistito unicamente nell'invocare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 30/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 15 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Pellecchia, ha pronunciato ex art 281 sexies c.p.c la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4294/2021 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. VINCENZO Parte_1 C.F._1
MARINELLI, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla Via Perugia, 6, presso il difensore avv. VINCENZO MARINELLI
- ATTORE - contro
(C. F. P. I. ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale con il patrocinio dell'avv. MARIA CHIARA CP_2 CP_3
ANTONACCI, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via Volturno, 21, presso il difensore avv. MARIA CHIARA ANTONACCI
- CONVENUTA –
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. GIACOMO Controparte_4 C.F._2
GRASSO, elettivamente domiciliato in Lucera (FG) alla Via C. Mazzaccara, 1, presso il difensore avv. GIACOMO GRASSO.
- CONVENUTO - CONCLUSIONI: l'attore e la hanno concluso come da note Controparte_1 telematiche autorizzate per l'udienza del 30/04/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinnanzi Parte_1 al Tribunale di Foggia la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e il signor , al fine di accertare che Controparte_4 sull'autovettura Peugeot 208, di proprietà del era operante la polizza assicurativa n. CP_4
pagina 1 di 4 1/10128/30/168409489 per la garanzia accessoria- RCA Extra- Ricorso terzi da incendio- con condanna dei convenuti, in solido tra loro o chi di ragione, al pagamento dell'indennizzo di € 20.694,70, comprensivo di Iva, ovvero quello diverso di giustizia – di cui alla citata polizza assicurativa - in relazione ai danni provocati agli appezzamenti di terreno di proprietà dell'attore a seguito dell'incendio sviluppatosi sulla predetta autovettura;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo Marinelli, dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta del 19/11/2021 si costituiva contestando la Controparte_4 domanda e chiedendone il rigetto con condanna dell'attore ex art. 96 c.p.c. e condanna delle spese di lite secondo il principio della soccombenza da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. Con comparsa di risposta del 23/11/2021 si costituiva la in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro tempore, contestando la domanda e chiedendone l'integrale rigetto;
in via subordinata, salvo gravame, di liquidare i danni sulla base delle risultanze istruttorie con rigetto delle maggiori domande e il favore delle spese di lite. Espletata l'attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del 30/04/2025, tenutasi in forma cartolare ex art. 127 ter c.p.c., per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. 2. Deve essere dichiarata cessata tra le parti la materia del contendere. Ed invero, con istanza depositata il 05/07/2023, il CTU, dott. , dava atto di Persona_1 aver conciliato la lite tra le parti, secondo le condizioni di cui al verbale redatto dallo stesso in pari data e depositato agli atti, sicché era venuto meno ogni interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale invocata, fatta eccezione per le spese legali richieste dal procuratore del CP_4 per la cui liquidazione le parti si erano rimesse all'odierno giudicante.
[...]
Come noto, la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo di matrice giurisprudenziale: il Giudice può dichiararla con sentenza, su istanza di parte o d'ufficio, quando nel corso del giudizio si verifica un mutamento della situazione tale da impedirne la definizione. Essa può dirsi configurata laddove si verificano entrambi i seguenti presupposti: sopravviene un mutamento della situazione sostanziale che costituisce l'oggetto del giudizio;
il mutamento determina l'impossibilità di definire il giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti. Sul punto secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “La cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (Corte di Cassazione Civile, sez. II., ordinanza del 31 ottobre 2023 n. 30251);
“La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio, si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte pagina 2 di 4 di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Corte di Cassazione civile, ordinanza del 17 gennaio 2023 n. 1257);
“L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere” (cfr. Cass. civ., sez. VI -3, ordinanza 22/04/2020 n. 8034). Per quanto concerne le spese di lite va considerato che il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (cfr. Cass. 14775/04). In virtù di siffatto principio, le spese di lite devono essere addossate alla parte che sarebbe risultata soccombente nel giudizio se non fosse intervenuta la definizione della lite ( Cass. 29 settembre 2006 n. 21244; Tribunale di Palermo 8/1/2018 n. 86). Peraltro, se è vero che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, resta salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cassazione civile sez. VI, 14/07/2020, n.14939). Nel caso di specie vi sono sufficienti ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese. Occorre precisare che nell'accordo sottoscritto in data 5/7/2023, il difensore del convenuto, pur avendo dichiarato di aderire all'intesa transattiva che ha sancito, per tutti, il venir meno di ogni interesse ad ottenere la pronuncia giudiziale, ha chiesto “che venga riconosciuto al proprio assistito sig. il rimborso delle competenze legali maturate”. Controparte_4
L'attore, dal canto suo, nonostante l'accordo raggiunto anche sulle competenze legali, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese relative alla sola fase decisionale, il cui svolgimento sarebbe imputabile alla condotta processuale del . CP_4
Entrambe le pretese risultano infondate e non meritevoli di accoglimento. Quanto alla prima, trattasi richiesta che, essendo stata avanzata solo in sede di accordo transattivo e mai più riproposta nel corso del giudizio dalla difesa del , che ha perfino CP_4 omesso di depositare le note di trattazione scritta per l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, deve intendersi definitivamente rinunciata. Quanto alla seconda, è sufficiente rilevare che l'impegno profuso per la fase decisionale, di per sé del tutto superflua in conseguenza del raggiungimento dell'accordo, è consistito unicamente nell'invocare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Alla luce dei rilievi che precedono, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) spese interamente compensate. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 30/4/2025 celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.. Foggia, 15 maggio 2025 Il Giudice dott. Francesco Pellecchia
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