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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 5162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5162 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3762/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1322/2021, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 1.07.2021, notificata in data 07.07.2021, pendente:
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Umberto Massimo Saetta (C.F. ), giusta C.F._2
procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(già , (C.F. .IVA. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
, a seguito di variazione della denominazione sociale P.IVA_2 per atto del notaio di Napoli del 13 novembre 2013, Persona_1
Repertorio N. 87601, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott. , e dott. (C.F. CP_3 Controparte_4
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria C.F._3
TO (C.F. ) in virtù di giusta procura allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
NONCHÉ
già (P. IVA Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa (C.F. non risultante dagli atti di causa), in virtù di giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E
(C.F. , in persona del Controparte_7 P.IVA_4
procuratore ad negotia, dott. giusta Controparte_8
procura speciale per atto notaio di Bologna del Persona_2
18.12.19, rep. 93508, racc. 10283, rappresentata e difesa dall'Avv.
OL OR (C.F. ) in virtù di giusta procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
pag. 2/28 Conclusioni:
per l'appellante : “a) in via preliminare di rito, per i Parte_1
motivi sopra esposti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351
c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, G.U. dr.ssa Paura, n. 1322/21 (R.G.
3988/13), pubblicata in data 01.07.2021, notificata mediante PEC in data 07.07.2021; - dichiarare la nullità della CTU espletata nel corso del giudizio di prime cure, disponendone la rinnovazione;
- in via gradata, salvo gravame, condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non, questi ultimi esemplificativamente indicati in biologico, morale, vita di relazione, sofferenza psichica o, comunque, altrimenti denominati, nessuno escluso, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2059 c.c. - sofferti dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa, quantificati in euro 135.475,50 o, in subordine, in quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa ovvero a quella che l'adito Giudice riterrà equo liquidare. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, non cumulati o non cumulabili tra loro, dal fatto e fino all'effettivo soddisfo;
c) regolare le spese e le competenze legali del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”;
per gli appellati (già e il dott. CP_1 Controparte_2
: “1)- In via preliminare, Voglia la Ecc.ma Corte di Controparte_4
Appello di Napoli, non disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva pag. 3/28 della sentenza N. 1322/2021 emessa dal Tribunale di Nola, 1 Sezione
Civile, Giudice Monocratico Dott.ssa Lucia Paura, in quanto non ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge, sia sotto il profilo degli argomenti sui quali si fonda il gravame non meritevoli di ulteriore approfondimento, sia sotto il profilo dei gravi motivi previsti dall'art. 283
c.p.c. in quanto non sussistono i profili sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
2)- Sempre in via preliminare, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, dichiarare inammissibile l'appello proposto da , ex Parte_1
artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per violazione dell'articolo 342 c.p.c. novellato.
3)- Nel merito, rigettare in toto l'appello proposto da Parte_1
perché assolutamente inammissibile, improponibile, improcedibile, ai sensi della novella disciplina di legge, ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma integrale dell'impugnata sentenza N. 1322/2021 emessa dal Tribunale di Nola, I Sezione Civile,
Giudice Monocratico Dott.ssa Lucia Paura.
4)- Accogliere tutte le richieste, deduzioni, eccezioni e difese esplicitate da (già , anche in primo grado. CP_1 Controparte_2
5)- Accogliere tutte le richieste, deduzioni, eccezioni e difese esplicitate dal DO. , anche in primo grado. Controparte_4
6)- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare
[...]
(già con sede legale in NO CP_1 Controparte_2
D'CO (NA) Via F. Pirozzi, n.20, Codice Fiscale: , Partita P.IVA_5
pag. 4/28 IVA: , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
Amministrazione, Dott. carente di legittimazione CP_3
passiva.
7)- Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare il DO. , nato a [...] il Controparte_4
12.02.1958 e residente in [...] Via Nazionale delle
Puglie, Parco Amici, Scala A, Isolato A2, Codice Fiscale: carente di legittimazione passiva. C.F._3
8)- Sempre nella denegata ipotesi di declaratoria del nesso di causalità con l'evento, accertarsi che nessuna responsabilità può essere riferita alla condotta di (già , per aver CP_1 Controparte_2
tenuto una condotta diligente e prudente e senza colpa rispetto al caso concreto.
9)- Sempre nella denegata ipotesi di declaratoria del nesso di causalità con l'evento, accertarsi che nessuna responsabilità può essere riferita alla condotta del DO. , per aver tenuto una Controparte_4
condotta diligente e prudente e senza colpa rispetto al caso concreto.
10)- In via subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e, qualora la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dovesse ravvisare una eventuale responsabilità anche di (già CP_1 [...]
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2
Amministrazione Codice Fiscale: CP_3 C.F._6
con sede legale in NO D'arco (NA) Via F.Pirozzi, n.20, Codice
Fiscale: , Partita IVA: , e del DO. P.IVA_5 P.IVA_2
pag. 5/28 , nato a [...] il [...] с residente in [...]
NO D'CO (NA) Via Nazionale delle Puglie, Parco Amici, Scala A,
Isolato A2, Codice Fiscale: condannare il terzo C.F._3
chiamato in causa in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore domiciliato, per ragione della carica, in Bologna alla Via Stalingrado, 45, Registro delle Imprese di Bologna,
C.F. e P.IVA , quale compagnia assicuratrice che presta P.IVA_4
garanzia per Responsabilità Civile Rischi Diversi con Polizza N.
0371510164267, già Polizza N. 0371.744106.50, già Polizza Ν.
, a garantire e manlevare (già P.IVA_6 CP_1 [...]
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2
Amministrazione Dott. ed il DO. CP_3 CP_4
, da ogni eventuale conseguenza negativa, anche di ordine
[...]
patrimoniale che potesse derivare loro dal giudizio in corso, anche relativamente alle spese processuali, estendendo anche a tale fase di giudizio la domanda avanzata in primo grado nei confronti di
(già di Controparte_7 Controparte_9
liquidazione delle spese giudiziarie, stante il diritto dell'assicurato ad essere manlevato. ex art. 1917 terzo comma c.c..
11)- Sempre in via subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e, qualora la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dovesse ravvisare una eventuale esclusiva responsabilità del
DO , nato a [...] il [...] e Controparte_4
residente in [...] Via Nazionale delle Puglie, Parco
Amici, Scala A, Isolato A2, Codice Fiscale: C.F._3
pag. 6/28 condannare il terzo chiamato in causa
[...]
in persona del legale Controparte_10
rappresentante pro tempore domiciliato, per ragione della carica, in
ON al Lungadige Cangrande, n.16, Codice Fiscale / Partita I.V.A. e
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 'ON , P.IVA_3
quale compagnia assicuratrice che presta garanzia per Responsabilità
Civile Professioni Sanitarie con Polizza Numero 000613.32.001218, a garantire e manlevare il DO. , da ogni eventuale Controparte_4
conseguenza negativa, anche di ordine patrimoniale che potesse derivargli dal giudizio in corso, anche relativamente alle spese processuali, estendendo anche a tale fase di giudizio la domanda avanzata in primo grado nei confronti di
[...]
Controparte_11
giudiziarie, stante il diritto dell'assicurato ad essere manlevato, ex art. 1917 terzo comma c.c..
12)- Rigettare ogni domanda nei confronti di (già CP_1 [...]
, proposta e proponenda anche dalle altre parti. Controparte_2
13)- Rigettare ogni domanda nei confronti del DO. CP_4
, proposta e proponenda anche dalle altre parti. CP_4
14)- Con vittoria di spese e competenze, del doppio grado di giudizio, comprensive delle spese di CTU, già riconosciute nella sentenza impugnata, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”;
pag. 7/28 per l'appellata cui nelle more del giudizio Controparte_12
subentrava “rigetto dell'appello e la condanna Controparte_5
della sig.ra , soccombente, alla refusione delle spese di lite”; Pt_1
per l'appellata/appellante incidentale “1) Controparte_13
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché Parte_1
inammissibile, improcedibile, nullo e, comunque, infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1322/2021 del 01.07.21 del
Tribunale di Nola, nella persona della dott.ssa Paura;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse, comunque, essere accolto anche solo parzialmente lo spiegato gravame e, conseguentemente, modificata la sentenza impugnata con condanna della (in Controparte_2
via solidale e/o pro quota), al risarcimento del danno in favore della parte appellante, fermi i motivi tutti di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, nullità ed infondatezza del gravame sopra riportati, in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato per i motivi tutti di cui al capo III della presente comparsa e/o, comunque, anche sulla base della mera reiterazione ex art. 346 c.p.c. delle eccezioni spiegate nel primo grado di giudizio con riguardo all'infondatezza e/o ai limiti della invocata garanzia di polizza di provvedere come CP_9
segue: a - ai sensi di quanto eccepito e dedotto al capo III nn. 2 e 3 della presente comparsa, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza e/o, comunque, l'inoperatività della garanzia assicurativa per i fatti di causa prestata dalla comparente società in favore della Controparte_2
ed in ogni caso, accertarsi l'operatività della invocata garanzia di
[...]
polizza solo a secondo rischio e, quindi, solo nell'ipotesi di esaurimento pag. 8/28 del massimale di polizza di sulla base del contratto sottoscritto CP_6
direttamente dal dott. con la indicata società a copertura di CP_4
rischi professionali quali quelli di cui è causa;
b - ancora in via subordinata, sulla domanda di garanzia (se reiterata) limitare ogni esposizione della nei limiti del massimale di Controparte_13
polizza pari ad € 2.000.000,00 per sinistro e per persona, con l'applicazione delle eventuali franchigie e scoperto presente in polizza;
3) In via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui venga accertata una responsabilità della e del dott. Controparte_2 CP_4
per i fatti di causa, accertarsi e dichiararsi le, eventuali,
[...]
responsabilità delle parti appellate solo pro quota, con esclusione di ogni vincolo solidale nell'eventuale risarcimento riconosciuto alla;
4) Il Pt_1
tutto con vittoria di spese di lite ed onorari del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 04.06.2013, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la
[...] [...]
e il dott. , dipendente della stessa, al CP_2 Controparte_4
fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nella causazione dei danno iatrogeno da essa lamentato, e condannare gli stessi al risarcimento del danno biologico permanente, quantificato nella consulenza tecnica di parte nella misura 18%, oltre che degli ulteriori danni conseguenti all'inesatta esecuzione della prestazione professionale.
pag. 9/28 A fondamento dell'azionata pretesa, l'attrice deduceva: “- di aver subito intervento chirurgico all'utero di “laparoisterectomia totale con conservazione degli annessi” in data 15.11.2011 presso la casa di cura
, eseguito dal dott. , dipendente della struttura;
-che CP_2 CP_4
nelle ore successive all'intervento cominciava ad accusare forti dolori all'addome e difficoltà ad urinare;
-che dopo tre giorni il 18.11.2011 veniva dimessa;
-che nei giorni successivi, permanendo forti dolori all'addome, essa istante veniva nuovamente visitata dal dott. , il CP_4
quale le diagnosticava una cistite e prescriveva apposita terapia farmacologica;
-che continuava ad accusare dolori all'addome e persisteva difficoltà ad urinare;
-che con il passare dei gg. la situazione si aggravava per la presenza di tracce ematiche nelle urine;
-che dopo circa
1 mese dall'intervento, l'attrice accusava gravi fenomeni di incontinenza ed il dott. che trattavasi di cistite e consigliava Persona_3
approfondimenti diagnostici, i quali escludevano la cistite, in quanto l'esame uro-dinamico era nella norma (esami presso dott. ; - Per_4
che nel mese di gennaio 2012 essa istante si rivolgeva ad altro specialista che le diagnosticava “fistola vescivo-vaginale”, consigliando intervento chirurgico, poi eseguito il 7.3.2012, con riparazione della fistola con effetto risolutivo;
-che cadeva in uno stato depressivo, con problemi anche nei rapporti sessuali con il marito;
- deduceva altresì che le fistole potevano essere una complicanza, quando si verificano a distanza dall'intervento o, se precoci, essere il frutto di incongrue manovre chirurgiche, come avvenuto nel caso di specie”;
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano la ed il dott. CP_2
, che, nel contestare la fondatezza della domanda, invocandone CP_4
pag. 10/28 il rigetto, chiedevano, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative al fine di essere dalle stesse manlevati, in ipotesi di accoglimento delle domande.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano la
[...]
chiamata in causa dal dott. , e la Controparte_12 CP_4
chiamata dalla casa di cura, contestando, Controparte_13
ciascuna per quanto di ragione, la fondatezza delle avverse domande e sollecitandone il rigetto.
Istruita la causa con l'audizione di testimoni indotti dalle parti,
l'interrogatorio formale del e con l'espletamento di una CTU CP_4
medico legale sulla persona dell'attrice, all'esito, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva:
“- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1
e del;
- condanna Controparte_2 CP_14 Controparte_4
al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in
[...]
euro 5770,00 per compenso professionale oltre, iva e cpa nella misura di legge;
- condanna al pagamento, in favore del convenuto Parte_1
dott. , delle spese di lite che si liquidano in € 5770,00 Controparte_4
per compenso professionale, oltre iva e cpa nella misura di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti delle terze chiamate;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese relative alla disposta
Consulenza Tecnica d'Ufficio, già liquidate come da provvedimento in atti.”.
§ 2. pag. 11/28 Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 07.07.2021, Pt_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente
[...]
notificata in data 06.09.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., maggiorato della sospensione feriale, sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Costituendosi, a ministero di un unico difensore, con comparsa depositata il 12.11.2021, (già e il CP_1 Controparte_2
dott. , nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitavano CP_4
l'integrale rigetto.
Si costituivano, altresì, la cui in corso di Controparte_12
causa subentrava e la con Controparte_5 Controparte_13
separate comparse depositate rispettivamente il 23.11.2021 e l'11.11.2021, le quali, nel resistere all'avversa impugnazione, ciascuno per quanto di ragione, ne sollecitavano il rigetto.
La proponeva, altresì, appello incidentale, condizionato CP_13
all'eventuale accoglimento dell'appello principale, al fine di vedere accolte le eccezioni, già sollevate in primo grado, di non operatività della polizza sottoscritta dalla clinica, per il caso di accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la clinica ed il dott. , ovvero di operatività della stessa polizza solo in secondo CP_4
rischio ed oltre il massimale previsto dalla polizza conclusa dal medico.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti,
pag. 12/28 rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22.03.2024.
Tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, era poi differita per esigenze di ruolo.
Da ultimo, con ordinanza comunicata alle parti il 20.06.2025, la causa, al fine di assicurarne una più sollecita definizione, veniva scardinata dal ruolo dell'originario Consigliere relatore, dott. Alberto Canale, maggiormente oberato, ed assegnata al Consigliere dott. Massimiliano
Sacchi.
Quindi, accordati alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c., depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, scaduti in data 13.10.2025 i predetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, rigettava la domanda, ritenendo che: “pur avendo l'attrice assolto all'onere di allegazione relativo alle condotte poste a fondamento del danno sulla stessa gravante, l'accertamento del nesso di causalità ha avuto esito negativo, alla luce della consulenza tecnica di ufficio espletata, pienamente condivisa da questo giudice, in quanto immune da difetti o lacune”.
Invero, valorizzando le conclusioni rassegnate dal CTU, il Giudice osservava che: “il nominato c.t.u., Dott. all'esito di un percorso Per_5
argomentativo articolato e ben motivato, è giunto ad escludere ogni pag. 13/28 responsabilità in capo alla casa di cura e al dott. , sotto il profilo CP_4
della correttezza delle regole comportamentali e terapeutiche acquisite per comune consenso, codificate dalle linee guida e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore specialistico del caso in esame”.
Difatti, il Giudice evidenziava come dalla CTU emergeva che: “allo stato le problematiche lamentate dalla sig.ra , non sono Parte_1
causalmente ascrivibili all'intervento chirurgico di isterectomia, praticato in data 15 novembre 2011 presso la casa di cura Controparte_2
Conseguentemente, circa la genesi di tale complicanza, non sussistono elementi di censura dell'operato dei Sanitari della Controparte_2
in quanto la fistola ebbe uno sviluppo tardivo e, come tale, non
[...]
ascrivibile ad incongrue manovre chirurgiche, ma conseguenza di fattori, quali retrazioni cicatriziali dei tessuti o infiammazione, indipendenti dall'attività chirurgica”.
§ 4.
Con il primo motivo del suo atto di gravame, l'appellante, preliminarmente, eccepiva la nullità della CTU espletata in primo grado, osservando che il consulente tecnico d'ufficio, violando l'art. 195
c.p.c., aveva omesso di inviare la bozza della relazione peritale al CTP nominato da essa appellante, in tal modo pregiudicando il suo diritto alla difesa.
L'appellante, al riguardo, deduceva di avere, nel corso del giudizio, formulato un'istanza di rimessione in termini per il deposito delle pag. 14/28 osservazioni del proprio CTP, ma che siffatta richiesta era stata rigettata dal G.I..
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il CTU, a pagina 23 del suo elaborato, scriveva: “Alle operazioni hanno partecipato tutti i CT delle parti che si sono manifestati favorevoli all'effettuazione di una visita urologica con esame ecografico onde accertare le condizioni attuali della periziata e riservandosi di produrre controdeduzioni all'esito dell'invio della bozza.
A seguito dell'invio della bozza alle parti non sono pervenute osservazioni dovendo desumersi il recepimento di quanto in essa prospettato”.
L'ausiliare, inoltre, allegava, alla relazione di consulenza, copia analogica della ricevuta di accettazione della PEC, da esso trasmessa in data 16.4.2019 ai procuratori delle parti e, tra questi, anche all'avv.
Saetta, difensore della , riportante nell'oggetto: “invio bozza di Pt_1
CTU Casa di Cura Melucci “. Persona_6
Le esposte risultanze inducono a ritenere sufficientemente provato che il CTU abbia trasmesso la cd. bozza dell'elaborato peritale al difensore della parte, in tal modo assolvendo all'obbligo imposto dall'art. 195
c.p.c..
Infatti, laddove la norma impone al consulente d'ufficio di trasmettere copia della relazione preliminare alle parti, deve ritenersi che tanto pag. 15/28 possa avvenire indifferentemente sia con inoltro al difensore che al
CTP (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024, che, nel ritenere valida la trasmissione fatta direttamente al consulente di parte, ha, implicitamente, riconosciuto la piena legittimità di quella operata nei confronti del difensore. La Corte, infatti, ha affermato:
“L'art. 195, terzo comma, cod. proc. civ. prescrive che il consulente trasmetta la relazione alle parti costituite e non, specificamente, al loro difensore;
è pertanto del tutto confacente alla ratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale – che, nell'ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulente, la bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest'ultimo, anziché al difensore L'art. 195, terzo comma, cod. proc. civ. prescrive che il consulente trasmetta la relazione alle parti costituite e non, specificamente, al loro difensore;
è pertanto del tutto confacente alla ratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale – che, nell'ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulente, la bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest'ultimo, anziché al difensore”).
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza, osservando che, nell'escludere il nesso causale tra intervento chirurgico ed insorgenza della fistola vaginale, il Giudice si era attenuto solo alle risultanze della CTU, omettendo di valorizzare gli esiti delle prove orali
(interrogatorio formale del ed escussioni di testi) da cui CP_4
pag. 16/28 emergeva l'insorgenza della problematica di incontinenza urinaria, sin nell'immediato post-operatorio.
In proposito deduceva che: “nell'immediato post-isterectomia, venivano segnalati sintomi di compromissione urinaria tanto da rendere necessario trattamento specifico mirato alle vie genito-urinarie che non sortiva effetti migliorativi ma, anzi, nel corso di brevissimo lasso di tempo, si assisteva alla comparsa di incontinenza urinaria via via sempre più grave fino poi a giungere alla diagnosi di fistola vescico-vaginale”.
A sostegno del proprio assunto, l'appellante invocava le deposizioni delle testi, e , nonché quanto affermato dallo Tes_1 Tes_2
stesso dott. in sede di interrogatorio formale, allorquando CP_4
dichiarava: “all'attrice precedentemente l'intervento era stata eseguita una cistoscopia che evidenziava un processo infiammatorio cronico della vescica dovuto alla compressione dell'utero ingrandito e cistiti ricorrenti
(..) in quella occasione mi consultai anche con il mio collega dott. , Per_7
presente al controllo, e diagnosticammo concordemente una cistite reattiva che fu trattata con antibiotici ed anti infiammatori (..)”.
Pertanto, siccome la diagnosi di cistite era risultata erronea, essendo successivamente emerso che la problematica lamentata dalla paziente era dovuta, appunto, ad una fistola, questa non poteva qualificarsi come mera complicanza ad insorgenza tardiva dell'intervento, quanto, piuttosto, come conseguenza primaria del trattamento chirurgico imputabile ad un'incongrua manovra dell'operatore.
pag. 17/28 Per tali ragioni l'appellante chiedeva affermarsi la responsabilità dei convenuti e condannarsi gli stessi al risarcimento del danno biologico, da quantificarsi, in adesione alla CT di parte, nella misura del 18%, oltre ITT e di ITP e danno morale, il tutto per complessivi euro
135.475,50.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Dalla CTU risulta che “.. il decorso post-operatorio della Sig.ra fu Parte_1
caratterizzato dall'evidenza di una fistola vescico-vaginale.
Le fistole vescico-vaginali rappresentano le più frequenti fistole acquisite che interessano il tratto urinario. Nel mondo occidentale la causa ricorrente è costituita da una lesione della parete vescicale in corso di chirurgia ginecologica (per es. durante isterectomia o colporrafia) o pelvica urologica (correzione di cistocele o di incontinenza urinaria) .. Il primo approccio consiste nella profilassi o terapia di un'infezione urinaria e nel posizionamento di un catetere vescicale per almeno 3-4 settimane;
una discreta quota di piccoli tramiti fistolosi può infatti avere una risoluzione spontanea.
Un intervento chirurgico correttivo viene proposto per fistole ad alta portata o che non si siano risolte spontaneamente..
Nel caso di specie, dunque, si è dinnanzi ad una fistola vescico-vaginale conseguente ad intervento chirurgico di isterectomia.
pag. 18/28 Dal punto di vista medico-legale pertanto risulta di fondamentale importanza verificare se tale fistola debba essere considerata quale mera “complicanza” non prevenibile o al contrario quale conseguenza
(come lamentato dalla parte attrice) di manovre chirurgiche non congrue .. Ripercorrendo la storia clinica della Sig.ra giova Pt_1
ricordare che l'intervento chirurgico in oggetto fu effettuato in data
15/11/11.
Successivamente a tale ricovero la documentazione sanitaria disponibile ci porta al 19/12/11, epoca in cui fu prescritta per la prima volta alla paziente terapia farmacologica per una presunta cistite.
La Sig.ra ha riferito che sin dall'immediato post-operatorio Pt_1
presentò stranguria (cioè, minzione dolorosa) e lieve ematuria (tracce di sangue nelle urine, n.d.r.) e successiva incontinenza urinaria.
Tuttavia, dalla disamina del diario clinico relativo al ricovero del novembre '11 non emergono problematiche degne di nota, dovendo ipotizzarsi che vi fu un peggioramento clinico solo a dicembre, tale da indurre la paziente al controllo di cui sopra.
In data 23/12 inoltre effettuò presso il Dott. un esame Per_4
uroflussimetrico completo che tuttavia non evidenziò condizioni patologiche.
La diagnosi di fistola vescico-vaginale risulta formulata solo a gennaio
2012, almeno secondo quanto desumibile dalla documentazione agli atti.
Pertanto, deve concludersi alla luce di tutto quanto sopra che il decorso post-operatorio della Sig.ra fu almeno inizialmente regolare e che Pt_1
pag. 19/28 la fistola vescico-vaginale ebbe estrinsecazione tardiva in quanto diagnosticata a distanza di oltre un mese dall'intervento chirurgico di isterectomia.
Del resto, la fistola determina clinicamente l'emissione di urina dalla vagina e risulta pertanto una condizione assai evidente per una paziente dovendo da ciò desumersi che, se tale condizione fosse stata presente precocemente, di sicuro avrebbe allarmato la paziente in prima persona inducendola a controlli clinici serrati.
Per ciò che concerne la genesi della fistola deve dirsi che essa rappresenta una delle complicanze più frequenti a seguito di chirurgia ginecologica.
La fistola vescico-vaginale o VVF (vescicovaginal fistula) può essere classificata in minore, quando è singola ed ha dimensioni inferiori a 0.5 cm, e maggiore quando può recidivare o presenti dimensioni superiori a
2,5 cm.
In oltre il 75% dei casi essa è conseguenza di interventi chirurgici ginecologici, soprattutto l'isterectomia che comporta manovre chirurgiche di scollamento che coinvolgono anche la vescica ..
L'incidenza di tale complicanza stimata in letteratura è comunque inferiore all'1%, ma per donne di età di 40 anni circa, l'incidenza raddoppia rispetto alle donne ultracinquantenni .. Dal punto di vista clinico la fistola può presentarsi con incontinenza urinaria (sia diurna che notturna) e tipicamente la perdita di urina si verifica dalla vagina.
pag. 20/28 In genere la fistola cosiddetta “precoce” si manifesta entro 2 settimane dall'intervento chirurgico mentre per gli altri casi si distingue una fistola
“tardiva”.
Anche il trattamento varia a seconda del caso in quanto una piccola percentuale va incontro a risoluzione spontanea.
Le fistole conseguenti ad interventi chirurgici di isterectomia sono generalmente localizzate a livello della cupola vaginale e conseguenti alle manovre di scollamento chirurgico.
Nel caso di specie deve dirsi che si trattò evidentemente di una fistola
“tardiva” in quanto la prima visita effettuata dalla Sig.ra risulta Pt_1
datata 19/12, a distanza, cioè, di oltre un mese dall'intervento chirurgico e peraltro con successivo esame uroflussimetrico negativo.
Per ciò che concerne la sede della fistola, esaminata la Cartella Clinica relativa al ricovero presso la an Michele” del 6 marzo CP_2
2012, viene descritta nel diario operatorio una fistola a sede retromeatale destra, dunque a sede inferiore.
L'esame istologico del pezzo operatorio descrive un diametro massimo dei frammenti endovescicali di 0,4 cm ed un diametro massimo di 1,2 cm del tratto vaginale con diagnosi istologica di infiltrati flogistici linfocitari.
Pertanto, in relazione alla sede ed alle caratteristiche della fistola deve dirsi che si trattò di una fistola tardiva, a sede inferiore e di dimensioni ridotte (in quanto inferiore a 2,5 cm).
pag. 21/28 Dal punto di vista etiopatogenetico la cronologia delle manifestazioni cliniche porta ad escludere che tale fistola sia ascrivibile ad incongrue manovre chirurgiche in quanto in tale ipotesi i sintomi sarebbero stati evidentemente precoci.
Dunque, può affermarsi che si trattò di una complicanza dell'intervento chirurgico di isterectomia non prevenibile e tardiva anche in relazione alla sede (retromeatale destra) atipica.
La scansione della vicenda clinica unitamente alle attuali condizioni della paziente ed alla documentazione disponibile porta, peraltro, a concludere che l'intervento di escissione del tramite fistoloso effettuato presso la nel marzo 2012 fu risolutivo in CP_2 Controparte_15
quanto non vi è agli atti più documentazione clinica prodotta dalla
Sig.ra . Pt_1
Ciò rappresenta la prova provata, anche ex-post, che non vi fu per la paziente necessità di controlli clinici per problematiche di incontinenza in quanto, in caso contrario, sarebbe stata prodotta dalla stessa copiosa documentazione sanitaria.
La visita specialistica urologica effettuata presso la Dott.ssa specialista di fiducia del CTU, ha evidenziato una Persona_8
condizione di normalità anatomo-funzionale con stress test negativo.
Pertanto, deve concludersi che allo stato le problematiche lamentate dalla Sig.ra non siano causalmente ascrivibili all'intervento Pt_1
chirurgico di isterectomia praticato nel 2011 presso la CP_2
in quanto detto intervento, che si complicò tardivamente con
[...]
pag. 22/28 una fistola vescico-vaginale, fu seguito, presso altro ambiente (
[...]
di Maddaloni), da intervento chirurgico di riparazione Controparte_16
della fistola con esito positivo .. Circa la genesi di tale complicanza ugualmente non si ravvedono elementi di censura dell'operato dei
Sanitari della in quanto la fistola ebbe uno Controparte_2
sviluppo tardivo e come tale, non direttamente ascrivibile ad incongrue manovre chirurgiche, ma più probabilmente conseguenza di retrazioni cicatriziali o fenomeni flogistici post-operatori in corrispondenza della sede dell'intervento chirurgico.
In ipotesi contraria, infatti, se cioè vi fosse stata una lesione diretta intraoperatoria, la sintomatologia sarebbe stata precoce, ma nel caso in oggetto tutto ciò non si verificò ”.
§ 8.
Gli esiti della CTU inducono, quindi, a ritenere pienamente condivisibile la statuizione del primo Giudice, dovendosi escludere che l'insorgenza della fistola sia causalmente imputabile ad incongrue manovre chirurgiche. Tanto, invero, in ragione sia dell'epoca di insorgenza che della sede anatomica della fistola, quali minuziosamente descritte dal CTU.
In contrario, non giova invocare le risultanze dell'istruttoria orale e, in specie, le deposizioni dei testi e l'esito dell'interrogatorio formale, da cui emerge che, effettivamente, a distanza di circa 7/10 giorni dall'intervento, la paziente tornava a visita dal dott. , CP_4
lamentando bruciore quando urinava.
pag. 23/28 Infatti, la sintomatologia riferita non può dirsi sintomatica di una fistola vaginale già in essere, risultando tale condizione patologica non compatibile, secondo quanto accertato dal CTU, con l'esito negativo dell'esame di uroflussimetria praticato dalla paziente in data
23.12.2011, a distanza di quasi 40 giorni dall'intervento.
Tra l'altro, il CTU valorizzava, al fine di escludere la natura iatrogena della fistola, anche le dimensioni e la sede anatomica di insorgenza, e tale specifica indicazione non era nemmeno oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appellante.
Da ultimo, merita rimarcare che l'esito della CTU ha finanche smentito la sussistenza, in conseguenza della descritta vicenda clinica, di un danno biologico permanente (che, secondo il CT dell'attrice, avrebbe dovuto stimarsi in misura pari a ben il 18%), avendo l'intervento chirurgico, eseguito successivamente presso altra struttura sanitaria, consentito di risolvere la problematica senza conseguenze di sorta. Il
CTU precisava, altresì, che “la presenza della fistola ha richiesto controlli clinici sporadici tra dicembre 2011 e febbraio 2012, fino al ricovero dal 6 al 12/03/12. Pertanto, all'intervento chirurgico in oggetto
è conseguito un prolungamento dell'iter clinico-terapeutico di 7 giorni di ricovero (da intendersi quali ITT), e circa 2 mesi di condizione di paziente incontinente (valutabile con ITP al 25%). Tale “temporanea”, tuttavia, non può essere indicata come voce di danno in quanto la fistola rappresentò una complicanza non prevenibile manifestatasi a distanza nel tempo .. la fistola è stata emendata mediante nuovo approccio chirurgico nel marzo 2012. Peraltro, tale accesso chirurgico ha previsto pag. 24/28 l'utilizzo della precedente cicatrice relativa all'intervento di isterectomia”.
§ 9.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, restando assorbito l'esame dell'impugnazione incidentale condizionata proposta da e CP_13
delle domande di manleva che la ed il dott. , costituendosi CP_4
in questo grado di giudizio, reiteravano, nei confronti, rispettivamente, di e di . CP_13 CP_6
§ 10.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, tanto nei riguardi degli originari convenuti, che, salvo quanto appresso si dirà in relazione al rapporto tra il e la CP_4
, della non potendosi, l'iniziativa assunta dalla CP_6 CP_13
clinica, consistente nell'estendere il contraddittorio ad CP_13
qualificarsi come manifestamente infondata o palesemente arbitraria
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023), dovendosi siffatta ipotesi ritenere circoscritta a casi nei quali la citazione del terzo risulti ictu oculi operata in assenza dei necessari presupposti (ad esempio perché, in un caso come quello di specie, non risulti esistente o prodotta la polizza assicurativa).
Viceversa, rispetto al rapporto processuale instauratosi per effetto della chiamata in causa della , le spese processuali del CP_6
presente grado debbono porsi a carico del , in quanto CP_4
l'estensione del contraddittorio rispetto alla suddetta impresa pag. 25/28 assicurativa si rivela, alla luce delle deduzioni difensive della stessa e della documentazione in atti, manifestamente infondata.
Ed invero, la ha eccepito che il non aveva fornito la CP_6 CP_4
prova documentale dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo relativo all'annualità di riferimento.
Orbene, l'esame della produzione di parte del relativa al CP_4
giudizio di primo grado, quale dallo stesso depositata telematicamente nel presente grado, consente di appurare che, effettivamente, sia mancato il deposito tanto della polizza assicurativa, quanto della quietanza. Sebbene, invero, tali documenti erano indicati come allegati
8 e 9, nell'indice del foliario dell'originaria produzione cartacea, gli stessi non si rinvengono nella documentazione trasfusa nel fascicolo telematico.
Né, invero, è ipotizzabile che possa essersi trattato di un incolpevole smarrimento della predetta documentazione, ove si ponga mente al dato per cui, già all'udienza del 19.5.2016, il difensore di CP_6
eccepiva “ che tra la documentazione prodotta dal dott. non vi CP_4
è la quietanza di pagamento della polizza relativa all'anno 2011”.
Del resto, a tale specifica deduzione, che integrando una mera difesa non soggiace a preclusioni di sorta, il non opponeva alcuna CP_4
circostanziata replica, né invocava lo smarrimento dei documenti in ipotesi prodotti.
§ 11.
pag. 26/28 La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi avuto riguardo al ridotto numero di questioni trattate.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Maria
TO, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese Controparte_4 Controparte_7
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 7.160,00 per compenso,
pag. 27/28 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria TO;
c) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_4 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che si CP_5
liquidano in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/28
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Alberto Canale - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 3762/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, avverso la sentenza n. 1322/2021, emessa dal Tribunale di Nola, pubblicata in data 1.07.2021, notificata in data 07.07.2021, pendente:
TRA
, (C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Umberto Massimo Saetta (C.F. ), giusta C.F._2
procura allegata all'atto di appello;
APPELLANTE
E
(già , (C.F. .IVA. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
, a seguito di variazione della denominazione sociale P.IVA_2 per atto del notaio di Napoli del 13 novembre 2013, Persona_1
Repertorio N. 87601, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione Dott. , e dott. (C.F. CP_3 Controparte_4
, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria C.F._3
TO (C.F. ) in virtù di giusta procura allegata C.F._4
alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATI
NONCHÉ
già (P. IVA Controparte_5 Controparte_6
, in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa (C.F. non risultante dagli atti di causa), in virtù di giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA
E
(C.F. , in persona del Controparte_7 P.IVA_4
procuratore ad negotia, dott. giusta Controparte_8
procura speciale per atto notaio di Bologna del Persona_2
18.12.19, rep. 93508, racc. 10283, rappresentata e difesa dall'Avv.
OL OR (C.F. ) in virtù di giusta procura C.F._5
allegata alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE CONDIZIONATA
Oggetto: responsabilità professionale sanitaria.
pag. 2/28 Conclusioni:
per l'appellante : “a) in via preliminare di rito, per i Parte_1
motivi sopra esposti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 283 e 351
c.p.c., disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
b) accogliere l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Nola, G.U. dr.ssa Paura, n. 1322/21 (R.G.
3988/13), pubblicata in data 01.07.2021, notificata mediante PEC in data 07.07.2021; - dichiarare la nullità della CTU espletata nel corso del giudizio di prime cure, disponendone la rinnovazione;
- in via gradata, salvo gravame, condannare gli appellati, in solido o chi di ragione, al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non, questi ultimi esemplificativamente indicati in biologico, morale, vita di relazione, sofferenza psichica o, comunque, altrimenti denominati, nessuno escluso, anche alla luce dell'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 2059 c.c. - sofferti dall'attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa, quantificati in euro 135.475,50 o, in subordine, in quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa ovvero a quella che l'adito Giudice riterrà equo liquidare. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi, non cumulati o non cumulabili tra loro, dal fatto e fino all'effettivo soddisfo;
c) regolare le spese e le competenze legali del doppio grado di giudizio secondo il principio della soccombenza, con attribuzione al sottoscritto procuratore per fattone anticipo.”;
per gli appellati (già e il dott. CP_1 Controparte_2
: “1)- In via preliminare, Voglia la Ecc.ma Corte di Controparte_4
Appello di Napoli, non disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva pag. 3/28 della sentenza N. 1322/2021 emessa dal Tribunale di Nola, 1 Sezione
Civile, Giudice Monocratico Dott.ssa Lucia Paura, in quanto non ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge, sia sotto il profilo degli argomenti sui quali si fonda il gravame non meritevoli di ulteriore approfondimento, sia sotto il profilo dei gravi motivi previsti dall'art. 283
c.p.c. in quanto non sussistono i profili sia del fumus boni iuris, sia del periculum in mora.
2)- Sempre in via preliminare, Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di
Napoli, dichiarare inammissibile l'appello proposto da , ex Parte_1
artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., per violazione dell'articolo 342 c.p.c. novellato.
3)- Nel merito, rigettare in toto l'appello proposto da Parte_1
perché assolutamente inammissibile, improponibile, improcedibile, ai sensi della novella disciplina di legge, ed infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, con conferma integrale dell'impugnata sentenza N. 1322/2021 emessa dal Tribunale di Nola, I Sezione Civile,
Giudice Monocratico Dott.ssa Lucia Paura.
4)- Accogliere tutte le richieste, deduzioni, eccezioni e difese esplicitate da (già , anche in primo grado. CP_1 Controparte_2
5)- Accogliere tutte le richieste, deduzioni, eccezioni e difese esplicitate dal DO. , anche in primo grado. Controparte_4
6)- Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare
[...]
(già con sede legale in NO CP_1 Controparte_2
D'CO (NA) Via F. Pirozzi, n.20, Codice Fiscale: , Partita P.IVA_5
pag. 4/28 IVA: , in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_2
Amministrazione, Dott. carente di legittimazione CP_3
passiva.
7)- Sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare il DO. , nato a [...] il Controparte_4
12.02.1958 e residente in [...] Via Nazionale delle
Puglie, Parco Amici, Scala A, Isolato A2, Codice Fiscale: carente di legittimazione passiva. C.F._3
8)- Sempre nella denegata ipotesi di declaratoria del nesso di causalità con l'evento, accertarsi che nessuna responsabilità può essere riferita alla condotta di (già , per aver CP_1 Controparte_2
tenuto una condotta diligente e prudente e senza colpa rispetto al caso concreto.
9)- Sempre nella denegata ipotesi di declaratoria del nesso di causalità con l'evento, accertarsi che nessuna responsabilità può essere riferita alla condotta del DO. , per aver tenuto una Controparte_4
condotta diligente e prudente e senza colpa rispetto al caso concreto.
10)- In via subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e, qualora la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dovesse ravvisare una eventuale responsabilità anche di (già CP_1 [...]
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2
Amministrazione Codice Fiscale: CP_3 C.F._6
con sede legale in NO D'arco (NA) Via F.Pirozzi, n.20, Codice
Fiscale: , Partita IVA: , e del DO. P.IVA_5 P.IVA_2
pag. 5/28 , nato a [...] il [...] с residente in [...]
NO D'CO (NA) Via Nazionale delle Puglie, Parco Amici, Scala A,
Isolato A2, Codice Fiscale: condannare il terzo C.F._3
chiamato in causa in persona del Controparte_7
legale rappresentante pro tempore domiciliato, per ragione della carica, in Bologna alla Via Stalingrado, 45, Registro delle Imprese di Bologna,
C.F. e P.IVA , quale compagnia assicuratrice che presta P.IVA_4
garanzia per Responsabilità Civile Rischi Diversi con Polizza N.
0371510164267, già Polizza N. 0371.744106.50, già Polizza Ν.
, a garantire e manlevare (già P.IVA_6 CP_1 [...]
in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_2
Amministrazione Dott. ed il DO. CP_3 CP_4
, da ogni eventuale conseguenza negativa, anche di ordine
[...]
patrimoniale che potesse derivare loro dal giudizio in corso, anche relativamente alle spese processuali, estendendo anche a tale fase di giudizio la domanda avanzata in primo grado nei confronti di
(già di Controparte_7 Controparte_9
liquidazione delle spese giudiziarie, stante il diritto dell'assicurato ad essere manlevato. ex art. 1917 terzo comma c.c..
11)- Sempre in via subordinata, sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello e, qualora la Ecc.ma Corte di Appello di Napoli dovesse ravvisare una eventuale esclusiva responsabilità del
DO , nato a [...] il [...] e Controparte_4
residente in [...] Via Nazionale delle Puglie, Parco
Amici, Scala A, Isolato A2, Codice Fiscale: C.F._3
pag. 6/28 condannare il terzo chiamato in causa
[...]
in persona del legale Controparte_10
rappresentante pro tempore domiciliato, per ragione della carica, in
ON al Lungadige Cangrande, n.16, Codice Fiscale / Partita I.V.A. e
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 'ON , P.IVA_3
quale compagnia assicuratrice che presta garanzia per Responsabilità
Civile Professioni Sanitarie con Polizza Numero 000613.32.001218, a garantire e manlevare il DO. , da ogni eventuale Controparte_4
conseguenza negativa, anche di ordine patrimoniale che potesse derivargli dal giudizio in corso, anche relativamente alle spese processuali, estendendo anche a tale fase di giudizio la domanda avanzata in primo grado nei confronti di
[...]
Controparte_11
giudiziarie, stante il diritto dell'assicurato ad essere manlevato, ex art. 1917 terzo comma c.c..
12)- Rigettare ogni domanda nei confronti di (già CP_1 [...]
, proposta e proponenda anche dalle altre parti. Controparte_2
13)- Rigettare ogni domanda nei confronti del DO. CP_4
, proposta e proponenda anche dalle altre parti. CP_4
14)- Con vittoria di spese e competenze, del doppio grado di giudizio, comprensive delle spese di CTU, già riconosciute nella sentenza impugnata, con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”;
pag. 7/28 per l'appellata cui nelle more del giudizio Controparte_12
subentrava “rigetto dell'appello e la condanna Controparte_5
della sig.ra , soccombente, alla refusione delle spese di lite”; Pt_1
per l'appellata/appellante incidentale “1) Controparte_13
Rigettare l'appello proposto dalla sig.ra perché Parte_1
inammissibile, improcedibile, nullo e, comunque, infondato e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 1322/2021 del 01.07.21 del
Tribunale di Nola, nella persona della dott.ssa Paura;
2) Nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse, comunque, essere accolto anche solo parzialmente lo spiegato gravame e, conseguentemente, modificata la sentenza impugnata con condanna della (in Controparte_2
via solidale e/o pro quota), al risarcimento del danno in favore della parte appellante, fermi i motivi tutti di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità, nullità ed infondatezza del gravame sopra riportati, in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato per i motivi tutti di cui al capo III della presente comparsa e/o, comunque, anche sulla base della mera reiterazione ex art. 346 c.p.c. delle eccezioni spiegate nel primo grado di giudizio con riguardo all'infondatezza e/o ai limiti della invocata garanzia di polizza di provvedere come CP_9
segue: a - ai sensi di quanto eccepito e dedotto al capo III nn. 2 e 3 della presente comparsa, accertarsi e dichiararsi l'insussistenza e/o, comunque, l'inoperatività della garanzia assicurativa per i fatti di causa prestata dalla comparente società in favore della Controparte_2
ed in ogni caso, accertarsi l'operatività della invocata garanzia di
[...]
polizza solo a secondo rischio e, quindi, solo nell'ipotesi di esaurimento pag. 8/28 del massimale di polizza di sulla base del contratto sottoscritto CP_6
direttamente dal dott. con la indicata società a copertura di CP_4
rischi professionali quali quelli di cui è causa;
b - ancora in via subordinata, sulla domanda di garanzia (se reiterata) limitare ogni esposizione della nei limiti del massimale di Controparte_13
polizza pari ad € 2.000.000,00 per sinistro e per persona, con l'applicazione delle eventuali franchigie e scoperto presente in polizza;
3) In via di estremo subordine, nell'ipotesi in cui venga accertata una responsabilità della e del dott. Controparte_2 CP_4
per i fatti di causa, accertarsi e dichiararsi le, eventuali,
[...]
responsabilità delle parti appellate solo pro quota, con esclusione di ogni vincolo solidale nell'eventuale risarcimento riconosciuto alla;
4) Il Pt_1
tutto con vittoria di spese di lite ed onorari del presente grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 04.06.2013, Pt_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Nola, la
[...] [...]
e il dott. , dipendente della stessa, al CP_2 Controparte_4
fine di sentire accertare l'esclusiva responsabilità della struttura sanitaria e del medico, nella causazione dei danno iatrogeno da essa lamentato, e condannare gli stessi al risarcimento del danno biologico permanente, quantificato nella consulenza tecnica di parte nella misura 18%, oltre che degli ulteriori danni conseguenti all'inesatta esecuzione della prestazione professionale.
pag. 9/28 A fondamento dell'azionata pretesa, l'attrice deduceva: “- di aver subito intervento chirurgico all'utero di “laparoisterectomia totale con conservazione degli annessi” in data 15.11.2011 presso la casa di cura
, eseguito dal dott. , dipendente della struttura;
-che CP_2 CP_4
nelle ore successive all'intervento cominciava ad accusare forti dolori all'addome e difficoltà ad urinare;
-che dopo tre giorni il 18.11.2011 veniva dimessa;
-che nei giorni successivi, permanendo forti dolori all'addome, essa istante veniva nuovamente visitata dal dott. , il CP_4
quale le diagnosticava una cistite e prescriveva apposita terapia farmacologica;
-che continuava ad accusare dolori all'addome e persisteva difficoltà ad urinare;
-che con il passare dei gg. la situazione si aggravava per la presenza di tracce ematiche nelle urine;
-che dopo circa
1 mese dall'intervento, l'attrice accusava gravi fenomeni di incontinenza ed il dott. che trattavasi di cistite e consigliava Persona_3
approfondimenti diagnostici, i quali escludevano la cistite, in quanto l'esame uro-dinamico era nella norma (esami presso dott. ; - Per_4
che nel mese di gennaio 2012 essa istante si rivolgeva ad altro specialista che le diagnosticava “fistola vescivo-vaginale”, consigliando intervento chirurgico, poi eseguito il 7.3.2012, con riparazione della fistola con effetto risolutivo;
-che cadeva in uno stato depressivo, con problemi anche nei rapporti sessuali con il marito;
- deduceva altresì che le fistole potevano essere una complicanza, quando si verificano a distanza dall'intervento o, se precoci, essere il frutto di incongrue manovre chirurgiche, come avvenuto nel caso di specie”;
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano la ed il dott. CP_2
, che, nel contestare la fondatezza della domanda, invocandone CP_4
pag. 10/28 il rigetto, chiedevano, altresì, di essere autorizzati alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicurative al fine di essere dalle stesse manlevati, in ipotesi di accoglimento delle domande.
Autorizzata l'estensione del contraddittorio, si costituivano la
[...]
chiamata in causa dal dott. , e la Controparte_12 CP_4
chiamata dalla casa di cura, contestando, Controparte_13
ciascuna per quanto di ragione, la fondatezza delle avverse domande e sollecitandone il rigetto.
Istruita la causa con l'audizione di testimoni indotti dalle parti,
l'interrogatorio formale del e con l'espletamento di una CTU CP_4
medico legale sulla persona dell'attrice, all'esito, l'adito Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata con la quale così statuiva:
“- rigetta le domande proposte da nei confronti della Parte_1
e del;
- condanna Controparte_2 CP_14 Controparte_4
al pagamento, in favore della convenuta Parte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., delle spese di lite che si liquidano in
[...]
euro 5770,00 per compenso professionale oltre, iva e cpa nella misura di legge;
- condanna al pagamento, in favore del convenuto Parte_1
dott. , delle spese di lite che si liquidano in € 5770,00 Controparte_4
per compenso professionale, oltre iva e cpa nella misura di legge;
- compensa le spese di lite nei confronti delle terze chiamate;
- pone definitivamente a carico di parte attrice le spese relative alla disposta
Consulenza Tecnica d'Ufficio, già liquidate come da provvedimento in atti.”.
§ 2. pag. 11/28 Avverso l'indicata sentenza, notificatale in data 07.07.2021, Pt_1
interponeva appello, mediante citazione tempestivamente
[...]
notificata in data 06.09.2021, nel rispetto del termine di cui all'art. 325
c.p.c., maggiorato della sospensione feriale, sollecitandone l'integrale riforma e chiedendo accogliersi le conclusioni dinanzi trascritte.
Costituendosi, a ministero di un unico difensore, con comparsa depositata il 12.11.2021, (già e il CP_1 Controparte_2
dott. , nel resistere all'avversa impugnazione, ne sollecitavano CP_4
l'integrale rigetto.
Si costituivano, altresì, la cui in corso di Controparte_12
causa subentrava e la con Controparte_5 Controparte_13
separate comparse depositate rispettivamente il 23.11.2021 e l'11.11.2021, le quali, nel resistere all'avversa impugnazione, ciascuno per quanto di ragione, ne sollecitavano il rigetto.
La proponeva, altresì, appello incidentale, condizionato CP_13
all'eventuale accoglimento dell'appello principale, al fine di vedere accolte le eccezioni, già sollevate in primo grado, di non operatività della polizza sottoscritta dalla clinica, per il caso di accertata insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra la clinica ed il dott. , ovvero di operatività della stessa polizza solo in secondo CP_4
rischio ed oltre il massimale previsto dalla polizza conclusa dal medico.
All'esito della prima udienza, celebrata nelle forme della cd. trattazione scritta, questa Corte, con ordinanza ritualmente comunicata alle parti,
pag. 12/28 rigettava l'istanza di sospensiva formulata dall'appellante e rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22.03.2024.
Tale udienza, sostituita dal deposito di note scritte, era poi differita per esigenze di ruolo.
Da ultimo, con ordinanza comunicata alle parti il 20.06.2025, la causa, al fine di assicurarne una più sollecita definizione, veniva scardinata dal ruolo dell'originario Consigliere relatore, dott. Alberto Canale, maggiormente oberato, ed assegnata al Consigliere dott. Massimiliano
Sacchi.
Quindi, accordati alle parti i termini di cui all'art. 190, co.1 c.p.c., depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica, scaduti in data 13.10.2025 i predetti termini, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il Giudice di primo grado, premesso l'inquadramento della fattispecie nell'alveo della responsabilità contrattuale, rigettava la domanda, ritenendo che: “pur avendo l'attrice assolto all'onere di allegazione relativo alle condotte poste a fondamento del danno sulla stessa gravante, l'accertamento del nesso di causalità ha avuto esito negativo, alla luce della consulenza tecnica di ufficio espletata, pienamente condivisa da questo giudice, in quanto immune da difetti o lacune”.
Invero, valorizzando le conclusioni rassegnate dal CTU, il Giudice osservava che: “il nominato c.t.u., Dott. all'esito di un percorso Per_5
argomentativo articolato e ben motivato, è giunto ad escludere ogni pag. 13/28 responsabilità in capo alla casa di cura e al dott. , sotto il profilo CP_4
della correttezza delle regole comportamentali e terapeutiche acquisite per comune consenso, codificate dalle linee guida e costituenti il necessario corredo del professionista che si dedichi al settore specialistico del caso in esame”.
Difatti, il Giudice evidenziava come dalla CTU emergeva che: “allo stato le problematiche lamentate dalla sig.ra , non sono Parte_1
causalmente ascrivibili all'intervento chirurgico di isterectomia, praticato in data 15 novembre 2011 presso la casa di cura Controparte_2
Conseguentemente, circa la genesi di tale complicanza, non sussistono elementi di censura dell'operato dei Sanitari della Controparte_2
in quanto la fistola ebbe uno sviluppo tardivo e, come tale, non
[...]
ascrivibile ad incongrue manovre chirurgiche, ma conseguenza di fattori, quali retrazioni cicatriziali dei tessuti o infiammazione, indipendenti dall'attività chirurgica”.
§ 4.
Con il primo motivo del suo atto di gravame, l'appellante, preliminarmente, eccepiva la nullità della CTU espletata in primo grado, osservando che il consulente tecnico d'ufficio, violando l'art. 195
c.p.c., aveva omesso di inviare la bozza della relazione peritale al CTP nominato da essa appellante, in tal modo pregiudicando il suo diritto alla difesa.
L'appellante, al riguardo, deduceva di avere, nel corso del giudizio, formulato un'istanza di rimessione in termini per il deposito delle pag. 14/28 osservazioni del proprio CTP, ma che siffatta richiesta era stata rigettata dal G.I..
§ 5.
Il motivo è infondato.
Il CTU, a pagina 23 del suo elaborato, scriveva: “Alle operazioni hanno partecipato tutti i CT delle parti che si sono manifestati favorevoli all'effettuazione di una visita urologica con esame ecografico onde accertare le condizioni attuali della periziata e riservandosi di produrre controdeduzioni all'esito dell'invio della bozza.
A seguito dell'invio della bozza alle parti non sono pervenute osservazioni dovendo desumersi il recepimento di quanto in essa prospettato”.
L'ausiliare, inoltre, allegava, alla relazione di consulenza, copia analogica della ricevuta di accettazione della PEC, da esso trasmessa in data 16.4.2019 ai procuratori delle parti e, tra questi, anche all'avv.
Saetta, difensore della , riportante nell'oggetto: “invio bozza di Pt_1
CTU Casa di Cura Melucci “. Persona_6
Le esposte risultanze inducono a ritenere sufficientemente provato che il CTU abbia trasmesso la cd. bozza dell'elaborato peritale al difensore della parte, in tal modo assolvendo all'obbligo imposto dall'art. 195
c.p.c..
Infatti, laddove la norma impone al consulente d'ufficio di trasmettere copia della relazione preliminare alle parti, deve ritenersi che tanto pag. 15/28 possa avvenire indifferentemente sia con inoltro al difensore che al
CTP (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 17403 del 24/06/2024, che, nel ritenere valida la trasmissione fatta direttamente al consulente di parte, ha, implicitamente, riconosciuto la piena legittimità di quella operata nei confronti del difensore. La Corte, infatti, ha affermato:
“L'art. 195, terzo comma, cod. proc. civ. prescrive che il consulente trasmetta la relazione alle parti costituite e non, specificamente, al loro difensore;
è pertanto del tutto confacente alla ratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale – che, nell'ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulente, la bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest'ultimo, anziché al difensore L'art. 195, terzo comma, cod. proc. civ. prescrive che il consulente trasmetta la relazione alle parti costituite e non, specificamente, al loro difensore;
è pertanto del tutto confacente alla ratio e allo scopo della disposizione – che è quello di instaurare un contraddittorio tecnico sulle questioni oggetto dell'indagine peritale – che, nell'ipotesi in cui la parte abbia nominato un proprio consulente, la bozza di relazione venga trasmessa direttamente a quest'ultimo, anziché al difensore”).
§ 6.
Con il secondo motivo, l'appellante censurava la sentenza, osservando che, nell'escludere il nesso causale tra intervento chirurgico ed insorgenza della fistola vaginale, il Giudice si era attenuto solo alle risultanze della CTU, omettendo di valorizzare gli esiti delle prove orali
(interrogatorio formale del ed escussioni di testi) da cui CP_4
pag. 16/28 emergeva l'insorgenza della problematica di incontinenza urinaria, sin nell'immediato post-operatorio.
In proposito deduceva che: “nell'immediato post-isterectomia, venivano segnalati sintomi di compromissione urinaria tanto da rendere necessario trattamento specifico mirato alle vie genito-urinarie che non sortiva effetti migliorativi ma, anzi, nel corso di brevissimo lasso di tempo, si assisteva alla comparsa di incontinenza urinaria via via sempre più grave fino poi a giungere alla diagnosi di fistola vescico-vaginale”.
A sostegno del proprio assunto, l'appellante invocava le deposizioni delle testi, e , nonché quanto affermato dallo Tes_1 Tes_2
stesso dott. in sede di interrogatorio formale, allorquando CP_4
dichiarava: “all'attrice precedentemente l'intervento era stata eseguita una cistoscopia che evidenziava un processo infiammatorio cronico della vescica dovuto alla compressione dell'utero ingrandito e cistiti ricorrenti
(..) in quella occasione mi consultai anche con il mio collega dott. , Per_7
presente al controllo, e diagnosticammo concordemente una cistite reattiva che fu trattata con antibiotici ed anti infiammatori (..)”.
Pertanto, siccome la diagnosi di cistite era risultata erronea, essendo successivamente emerso che la problematica lamentata dalla paziente era dovuta, appunto, ad una fistola, questa non poteva qualificarsi come mera complicanza ad insorgenza tardiva dell'intervento, quanto, piuttosto, come conseguenza primaria del trattamento chirurgico imputabile ad un'incongrua manovra dell'operatore.
pag. 17/28 Per tali ragioni l'appellante chiedeva affermarsi la responsabilità dei convenuti e condannarsi gli stessi al risarcimento del danno biologico, da quantificarsi, in adesione alla CT di parte, nella misura del 18%, oltre ITT e di ITP e danno morale, il tutto per complessivi euro
135.475,50.
§ 7.
Il motivo è infondato.
Dalla CTU risulta che “.. il decorso post-operatorio della Sig.ra fu Parte_1
caratterizzato dall'evidenza di una fistola vescico-vaginale.
Le fistole vescico-vaginali rappresentano le più frequenti fistole acquisite che interessano il tratto urinario. Nel mondo occidentale la causa ricorrente è costituita da una lesione della parete vescicale in corso di chirurgia ginecologica (per es. durante isterectomia o colporrafia) o pelvica urologica (correzione di cistocele o di incontinenza urinaria) .. Il primo approccio consiste nella profilassi o terapia di un'infezione urinaria e nel posizionamento di un catetere vescicale per almeno 3-4 settimane;
una discreta quota di piccoli tramiti fistolosi può infatti avere una risoluzione spontanea.
Un intervento chirurgico correttivo viene proposto per fistole ad alta portata o che non si siano risolte spontaneamente..
Nel caso di specie, dunque, si è dinnanzi ad una fistola vescico-vaginale conseguente ad intervento chirurgico di isterectomia.
pag. 18/28 Dal punto di vista medico-legale pertanto risulta di fondamentale importanza verificare se tale fistola debba essere considerata quale mera “complicanza” non prevenibile o al contrario quale conseguenza
(come lamentato dalla parte attrice) di manovre chirurgiche non congrue .. Ripercorrendo la storia clinica della Sig.ra giova Pt_1
ricordare che l'intervento chirurgico in oggetto fu effettuato in data
15/11/11.
Successivamente a tale ricovero la documentazione sanitaria disponibile ci porta al 19/12/11, epoca in cui fu prescritta per la prima volta alla paziente terapia farmacologica per una presunta cistite.
La Sig.ra ha riferito che sin dall'immediato post-operatorio Pt_1
presentò stranguria (cioè, minzione dolorosa) e lieve ematuria (tracce di sangue nelle urine, n.d.r.) e successiva incontinenza urinaria.
Tuttavia, dalla disamina del diario clinico relativo al ricovero del novembre '11 non emergono problematiche degne di nota, dovendo ipotizzarsi che vi fu un peggioramento clinico solo a dicembre, tale da indurre la paziente al controllo di cui sopra.
In data 23/12 inoltre effettuò presso il Dott. un esame Per_4
uroflussimetrico completo che tuttavia non evidenziò condizioni patologiche.
La diagnosi di fistola vescico-vaginale risulta formulata solo a gennaio
2012, almeno secondo quanto desumibile dalla documentazione agli atti.
Pertanto, deve concludersi alla luce di tutto quanto sopra che il decorso post-operatorio della Sig.ra fu almeno inizialmente regolare e che Pt_1
pag. 19/28 la fistola vescico-vaginale ebbe estrinsecazione tardiva in quanto diagnosticata a distanza di oltre un mese dall'intervento chirurgico di isterectomia.
Del resto, la fistola determina clinicamente l'emissione di urina dalla vagina e risulta pertanto una condizione assai evidente per una paziente dovendo da ciò desumersi che, se tale condizione fosse stata presente precocemente, di sicuro avrebbe allarmato la paziente in prima persona inducendola a controlli clinici serrati.
Per ciò che concerne la genesi della fistola deve dirsi che essa rappresenta una delle complicanze più frequenti a seguito di chirurgia ginecologica.
La fistola vescico-vaginale o VVF (vescicovaginal fistula) può essere classificata in minore, quando è singola ed ha dimensioni inferiori a 0.5 cm, e maggiore quando può recidivare o presenti dimensioni superiori a
2,5 cm.
In oltre il 75% dei casi essa è conseguenza di interventi chirurgici ginecologici, soprattutto l'isterectomia che comporta manovre chirurgiche di scollamento che coinvolgono anche la vescica ..
L'incidenza di tale complicanza stimata in letteratura è comunque inferiore all'1%, ma per donne di età di 40 anni circa, l'incidenza raddoppia rispetto alle donne ultracinquantenni .. Dal punto di vista clinico la fistola può presentarsi con incontinenza urinaria (sia diurna che notturna) e tipicamente la perdita di urina si verifica dalla vagina.
pag. 20/28 In genere la fistola cosiddetta “precoce” si manifesta entro 2 settimane dall'intervento chirurgico mentre per gli altri casi si distingue una fistola
“tardiva”.
Anche il trattamento varia a seconda del caso in quanto una piccola percentuale va incontro a risoluzione spontanea.
Le fistole conseguenti ad interventi chirurgici di isterectomia sono generalmente localizzate a livello della cupola vaginale e conseguenti alle manovre di scollamento chirurgico.
Nel caso di specie deve dirsi che si trattò evidentemente di una fistola
“tardiva” in quanto la prima visita effettuata dalla Sig.ra risulta Pt_1
datata 19/12, a distanza, cioè, di oltre un mese dall'intervento chirurgico e peraltro con successivo esame uroflussimetrico negativo.
Per ciò che concerne la sede della fistola, esaminata la Cartella Clinica relativa al ricovero presso la an Michele” del 6 marzo CP_2
2012, viene descritta nel diario operatorio una fistola a sede retromeatale destra, dunque a sede inferiore.
L'esame istologico del pezzo operatorio descrive un diametro massimo dei frammenti endovescicali di 0,4 cm ed un diametro massimo di 1,2 cm del tratto vaginale con diagnosi istologica di infiltrati flogistici linfocitari.
Pertanto, in relazione alla sede ed alle caratteristiche della fistola deve dirsi che si trattò di una fistola tardiva, a sede inferiore e di dimensioni ridotte (in quanto inferiore a 2,5 cm).
pag. 21/28 Dal punto di vista etiopatogenetico la cronologia delle manifestazioni cliniche porta ad escludere che tale fistola sia ascrivibile ad incongrue manovre chirurgiche in quanto in tale ipotesi i sintomi sarebbero stati evidentemente precoci.
Dunque, può affermarsi che si trattò di una complicanza dell'intervento chirurgico di isterectomia non prevenibile e tardiva anche in relazione alla sede (retromeatale destra) atipica.
La scansione della vicenda clinica unitamente alle attuali condizioni della paziente ed alla documentazione disponibile porta, peraltro, a concludere che l'intervento di escissione del tramite fistoloso effettuato presso la nel marzo 2012 fu risolutivo in CP_2 Controparte_15
quanto non vi è agli atti più documentazione clinica prodotta dalla
Sig.ra . Pt_1
Ciò rappresenta la prova provata, anche ex-post, che non vi fu per la paziente necessità di controlli clinici per problematiche di incontinenza in quanto, in caso contrario, sarebbe stata prodotta dalla stessa copiosa documentazione sanitaria.
La visita specialistica urologica effettuata presso la Dott.ssa specialista di fiducia del CTU, ha evidenziato una Persona_8
condizione di normalità anatomo-funzionale con stress test negativo.
Pertanto, deve concludersi che allo stato le problematiche lamentate dalla Sig.ra non siano causalmente ascrivibili all'intervento Pt_1
chirurgico di isterectomia praticato nel 2011 presso la CP_2
in quanto detto intervento, che si complicò tardivamente con
[...]
pag. 22/28 una fistola vescico-vaginale, fu seguito, presso altro ambiente (
[...]
di Maddaloni), da intervento chirurgico di riparazione Controparte_16
della fistola con esito positivo .. Circa la genesi di tale complicanza ugualmente non si ravvedono elementi di censura dell'operato dei
Sanitari della in quanto la fistola ebbe uno Controparte_2
sviluppo tardivo e come tale, non direttamente ascrivibile ad incongrue manovre chirurgiche, ma più probabilmente conseguenza di retrazioni cicatriziali o fenomeni flogistici post-operatori in corrispondenza della sede dell'intervento chirurgico.
In ipotesi contraria, infatti, se cioè vi fosse stata una lesione diretta intraoperatoria, la sintomatologia sarebbe stata precoce, ma nel caso in oggetto tutto ciò non si verificò ”.
§ 8.
Gli esiti della CTU inducono, quindi, a ritenere pienamente condivisibile la statuizione del primo Giudice, dovendosi escludere che l'insorgenza della fistola sia causalmente imputabile ad incongrue manovre chirurgiche. Tanto, invero, in ragione sia dell'epoca di insorgenza che della sede anatomica della fistola, quali minuziosamente descritte dal CTU.
In contrario, non giova invocare le risultanze dell'istruttoria orale e, in specie, le deposizioni dei testi e l'esito dell'interrogatorio formale, da cui emerge che, effettivamente, a distanza di circa 7/10 giorni dall'intervento, la paziente tornava a visita dal dott. , CP_4
lamentando bruciore quando urinava.
pag. 23/28 Infatti, la sintomatologia riferita non può dirsi sintomatica di una fistola vaginale già in essere, risultando tale condizione patologica non compatibile, secondo quanto accertato dal CTU, con l'esito negativo dell'esame di uroflussimetria praticato dalla paziente in data
23.12.2011, a distanza di quasi 40 giorni dall'intervento.
Tra l'altro, il CTU valorizzava, al fine di escludere la natura iatrogena della fistola, anche le dimensioni e la sede anatomica di insorgenza, e tale specifica indicazione non era nemmeno oggetto di specifica contestazione ad opera dell'appellante.
Da ultimo, merita rimarcare che l'esito della CTU ha finanche smentito la sussistenza, in conseguenza della descritta vicenda clinica, di un danno biologico permanente (che, secondo il CT dell'attrice, avrebbe dovuto stimarsi in misura pari a ben il 18%), avendo l'intervento chirurgico, eseguito successivamente presso altra struttura sanitaria, consentito di risolvere la problematica senza conseguenze di sorta. Il
CTU precisava, altresì, che “la presenza della fistola ha richiesto controlli clinici sporadici tra dicembre 2011 e febbraio 2012, fino al ricovero dal 6 al 12/03/12. Pertanto, all'intervento chirurgico in oggetto
è conseguito un prolungamento dell'iter clinico-terapeutico di 7 giorni di ricovero (da intendersi quali ITT), e circa 2 mesi di condizione di paziente incontinente (valutabile con ITP al 25%). Tale “temporanea”, tuttavia, non può essere indicata come voce di danno in quanto la fistola rappresentò una complicanza non prevenibile manifestatasi a distanza nel tempo .. la fistola è stata emendata mediante nuovo approccio chirurgico nel marzo 2012. Peraltro, tale accesso chirurgico ha previsto pag. 24/28 l'utilizzo della precedente cicatrice relativa all'intervento di isterectomia”.
§ 9.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato, restando assorbito l'esame dell'impugnazione incidentale condizionata proposta da e CP_13
delle domande di manleva che la ed il dott. , costituendosi CP_4
in questo grado di giudizio, reiteravano, nei confronti, rispettivamente, di e di . CP_13 CP_6
§ 10.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante, tanto nei riguardi degli originari convenuti, che, salvo quanto appresso si dirà in relazione al rapporto tra il e la CP_4
, della non potendosi, l'iniziativa assunta dalla CP_6 CP_13
clinica, consistente nell'estendere il contraddittorio ad CP_13
qualificarsi come manifestamente infondata o palesemente arbitraria
(cfr. ex multis, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10364 del 18/04/2023), dovendosi siffatta ipotesi ritenere circoscritta a casi nei quali la citazione del terzo risulti ictu oculi operata in assenza dei necessari presupposti (ad esempio perché, in un caso come quello di specie, non risulti esistente o prodotta la polizza assicurativa).
Viceversa, rispetto al rapporto processuale instauratosi per effetto della chiamata in causa della , le spese processuali del CP_6
presente grado debbono porsi a carico del , in quanto CP_4
l'estensione del contraddittorio rispetto alla suddetta impresa pag. 25/28 assicurativa si rivela, alla luce delle deduzioni difensive della stessa e della documentazione in atti, manifestamente infondata.
Ed invero, la ha eccepito che il non aveva fornito la CP_6 CP_4
prova documentale dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo relativo all'annualità di riferimento.
Orbene, l'esame della produzione di parte del relativa al CP_4
giudizio di primo grado, quale dallo stesso depositata telematicamente nel presente grado, consente di appurare che, effettivamente, sia mancato il deposito tanto della polizza assicurativa, quanto della quietanza. Sebbene, invero, tali documenti erano indicati come allegati
8 e 9, nell'indice del foliario dell'originaria produzione cartacea, gli stessi non si rinvengono nella documentazione trasfusa nel fascicolo telematico.
Né, invero, è ipotizzabile che possa essersi trattato di un incolpevole smarrimento della predetta documentazione, ove si ponga mente al dato per cui, già all'udienza del 19.5.2016, il difensore di CP_6
eccepiva “ che tra la documentazione prodotta dal dott. non vi CP_4
è la quietanza di pagamento della polizza relativa all'anno 2011”.
Del resto, a tale specifica deduzione, che integrando una mera difesa non soggiace a preclusioni di sorta, il non opponeva alcuna CP_4
circostanziata replica, né invocava lo smarrimento dei documenti in ipotesi prodotti.
§ 11.
pag. 26/28 La liquidazione delle spese processuali viene operata come in dispositivo, a norma D.M. n. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con
D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del
08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, applicabile ratione temporis, essendosi la prestazione professionale esaurita, nella specie, dopo il 23.10.2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, tenuto conto del disputatum, e riconoscimento dei compensi tabellari minimi per tutte le fasi avuto riguardo al ridotto numero di questioni trattate.
Le spese processuali debbono essere distratte in favore dell'Avv. Maria
TO, dichiaratasi antistataria.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1
così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese Controparte_4 Controparte_7
processuali del grado di appello, che, in relazione a ciascuna parte appellata, si liquidano in euro 7.160,00 per compenso,
pag. 27/28 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Maria TO;
c) condanna alla rifusione, in favore di Controparte_4 [...]
delle spese processuali del grado di appello, che si CP_5
liquidano in euro 7.160,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a Parte_1
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame principale, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 16/10/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 28/28