Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1396
CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti e determinazione sintetica del reddito

    La Corte rileva che l'Amministrazione finanziaria ha utilizzato i dati dell'Anagrafe Tributaria, verificando le incongruenze tra le somme accreditate sul conto del ricorrente e il reddito dichiarato. L'Ufficio ha rispettato la procedura prevista dall'art. 38 del D.P.R. 600/73, invitando il contribuente al contraddittorio prima di emettere l'avviso di accertamento, che risulta pertanto legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimo accertamento spese certe

    La Corte ritiene infondato questo motivo, in quanto resta salva la prova contraria a carico del contribuente, che non ha dimostrato con idonea documentazione la deducibilità di tali costi.

  • Rigettato
    Illegittimo accertamento rimborsi soci

    La Corte rileva che, sebbene il ricorrente abbia depositato copie di verbali di assemblea, non vi è prova degli effettivi versamenti a favore della cooperativa, mancando documentazione come bonifici bancari, estratti conto o bilanci. Non è sufficiente una prova generica, ma è necessaria la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione a operazioni estranee alla sua attività.

  • Rigettato
    Illegittimo accertamento proventi familiari e sanzioni

    Le censure relative a questi punti sono assorbite dalle questioni precedentemente affrontate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1396
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1396
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

    Testo completo