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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1396 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1396/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RU SC, Presidente
TO SALVATORE, Relatore
DISTEFANO SC, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4934/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A101926-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A101926-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A101926-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 06.06.2024, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 10.05.2024, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. TYS01A101926/2023, notificato in data 19.03.2024, elevato dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, conseguente al maggior reddito accertato, pari ad euro 43.141,00, rilevante ai fini dell'IRPEF e alle Addizionali regionali e comunali, di competenza dell'anno d'imposta 2017.
Al riguardo l'Ufficio riferisce che, dalle informazioni contenute nell'Archivio dei Rapporti Finanziari, nonché dagli altri elementi presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sono emersi, nell'anno d'imposta
2017, elementi di incoerenza a carico del contribuente e segnatamente: sul conto corrente intestato al ricorrente risultano movimenti in entrata pari a complessivi euro 190.038,00, incoerenti rispetto alla somma del reddito dichiarato nella dichiarazione, per l'anno 2017, attestato ad euro - 28.115,00 (risultato negativo); per lo stesso anno d'imposta il ricorrente evidenziava, nella propria dichiarazione dei redditi, una perdita d'impresa, pari ad euro 28.734,00, derivante dalla partecipazione (quota del 50%) nella Società_1 di Società_2 S.n.c. (perdita complessiva euro 57.468,00); dalla stessa società partecipata, nell'anno 2017, il ricorrente riceveva un ingiustificato accredito di euro 2.000,00; sono stati riscontrati, altresì, versamenti in denaro contante ed assegni, sul conto bancario intestato al ricorrente, per complessivi euro
12.046,00, di cui non risulta giustificata la provenienza;
risultano, inoltre, nello stesso conto, entrate per complessive euro 21.385,06 con causale “rimborso soci”, provenienti dalla Magic School Cooperativa Sociale della quale il ricorrente è amministratore;
infine, risultano accrediti, a favore del ricorrente, eseguiti dal sig.
Nominativo1, a titolo di canone di locazione, per complessivi euro 1.575,00. Prima di emettere l'avviso di accertamento, tuttavia, l'Ufficio ha ritualmente invitato il contribuente, con atto n. I00606/2023, notificato in data 28.12.2023, al fine di ricevere gli opportuni chiarimenti.
Per quanto esposto, l'Ufficio ha accertato, a carico del ricorrente, maggiori imposte (IRPEF e Addizionali), sanzioni ed interessi per complessivi euro 25.246,63.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti e per la determinazione sintetica del reddito, in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73;
2. l'illegittimo accertamento nella parte relativa alle spese certe, pari ad euro 7.905,00, sostenute nell'anno 2017 dal contribuente;
3. l'illegittimo accertamento nella parte relativa ad euro 21.385,06, quali importi corrisposti dalla Magic
School Cooperativa Sociale a titolo di restituzione di precedenti finanziamenti eseguiti dallo stesso ricorrente, in qualità di socio, nel corso degli anni precedenti;
4. l'illegittimo accertamento nella parte relativa ad euro 12.046,00, che costituiscono l'importo totale degli assegni e/o versamenti contanti di cui non si conosce la provenienza, per i quali non sono stati espunti euro 2.776,00, erroneamente considerati e comunque la differenza di euro 9.270,00 quali proventi familiari;
5. la parziale nullità delle sanzioni e/o rideterminazione delle stesse.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, visti i rilievi sollevati dall'Ufficio, chiede di accertare, esclusivamente, euro 1.575,00 quale reddito percepito nel 2017 derivante dal canone di locazione;
ed euro 2.000,00 quale reddito percepito nel 2017 derivante dall'accredito della Società_1 di Società_2 S.n.c.. Per il resto annullare (parzialmente) l'accertamento impugnato con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio.
Con atto depositato in data 11.06.2025 resiste l'Agenzia delle Entrate la quale conferma la legittimità dell'atto impugnato e quindi invoca il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare fa presente, ai fini dell'accertamento, che i dati utilizzati sono quelli dell'Anagrafe Tributaria;
sulla determinazione del reddito ribadisce che l'onere della prova contraria grava sul contribuente che dovrebbe dimostrare, con idonea documentazione, l'origine non reddituale delle somme che, nel caso di specie, sono state rilevate sul conto corrente bancario intestato allo stesso.
In data 12.01.2026 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce quanto già esposto nelle proprie deduzioni e contesta le eccezioni formulate da parte resistente.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti per la determinazione sintetica del reddito e violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 73.
Si osserva che l'Amministrazione finanziaria fa rilevare di aver utilizzato i dati così come presenti nell'Anagrafe
Tributaria, archivio in cui i dati confluiscono in modo automatico ogni qualvolta un soggetto acquisti beni e/
o servizi oppure effettui investimenti.
Nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio si è basato sui dati presenti in anagrafe tributaria che non hanno trovato capienza nel reddito dichiarato dall'odierno ricorrente. In particolare sono state verificate le somme accreditate, nell'anno 2017, sul conto corrente intestato allo stesso ricorrente e da qui sono sorte evidenti incongruenze.
La questione che ci occupa è disciplinata dall'art. 38, del D.P.R. 600/1973, che al comma quarto recita
“L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta” e dal comma sesto che dispone che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti”.
Il settimo comma a salvaguardia del diritto di difesa dispone poi che “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”
Nel caso di specie si deve rilevare che l'Ufficio ha rispettato quanto disposto dalla legge avendo prima invitato il contribuente al contraddittorio e poi emesso l'avviso di accertamento, qui impugnato, che deve pertanto ritenersi legittimo.
Ovvero l'Ufficio, avvalendosi della richiamata normativa, previo contraddittorio (cfr. verbale del 15.02.2024
n. 31759), ha correttamente accertato il reddito del ricorrente nell'importo complessivo di euro 43.141,00; inizialmente era stato accertato un maggior reddito di euro 103.317,00 derivante dalle somme accreditate sul conto bancario, poi ridotto, in sede di contraddittorio, ad euro 43.141,00 per aver espunto e/o considerato: le entrate relative alla vendita immobiliare, pari ad euro 53.650,00; i proventi assicurativi, pari ad euro
1.270,00; le entrate di denaro contanti nell'importo di euro 500,00; le spese ritenute deducibili pari a complessivi euro 4.756,00.
Per le stesse ragioni risulta infondato il secondo motivo del ricorso che rivendica il mancato riconoscimento, ai fini della deducibilità, di ulteriori costi per euro 7.905,00.
Resta salva, in ogni caso, la prova contraria a carico del contribuente, il quale avrebbe potuto dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da costi documentati e deducibili ai fini fiscali, cosa che nel caso che ci occupa non risulta essere stata provata.
Quanto al terzo motivo del ricorso parte ricorrente, nel caso concreto, prospetta che la natura di prestito, erogato dal socio, dei versamenti contestati (euro 21.385,06), provenienti dalla Magic School Cooperativa
Sociale, escluderebbe in radice la rilevanza reddituale di detti versamenti, e quindi l'applicabilità dei metodi di accertamento presuntivi. Orbene, per come si rileva dalla documentazione e dall'accertamento effettuato, tra gli accrediti in conto corrente bancario, nell'anno 2017, risultano entrate finanziarie, descritte come
“rimborsi soci”, per un importo complessivo di euro 21.385,06 che parte ricorrente giustifica depositando la copia dei verbali di assemblea (libro), della stessa società erogatrice, dai quali si evince una serie di delibere di approvazione di altrettanti versamenti infruttiferi da parte dei soci, ma non risulta alcuna prova sugli effettivi versamenti nelle casse societarie. Invero, non vi è prova che siano stati eseguiti, da parte del socio Ricorrente_1
, i versamenti deliberati a favore della cooperativa, atteso che non sono state allegate le copie dei relativi bonifici bancari e/o degli estratti conto bancari e/o dei bilanci di esercizio e/o di altra documentazione contabile comprovante i predetti versamenti.
Anche in questo caso il ricorrente non ha in alcun modo allegato alcuna prova e/o altre circostanze utili per ricostruire tali operazioni, finendo per muovere solo contestazioni sterili, inidonee ad incidere anche su tale parte dell'accertamento.
In definitiva non è sufficiente una prova generica, circa ipotetiche causali, dell'affluire di somme sul conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni estranee alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass.,
Sent. n. 21303 del 2013).
Superate ed assorbite, dalle questioni prima affrontate, le censure attinenti a l'illegittimo accertamento nella parte relativa ad euro 12.046,00 (quarto motivo del ricorso) e alla parziale nullità delle sanzioni e/o rideterminazione delle stesse (quinto motivo del ricorso).
Ne deriva che la ripresa a tassazione è pienamente fondata ed il ricorso va pertanto interamente rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività svolta- vanno poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso in epigrafe;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 23.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RU SC, Presidente
TO SALVATORE, Relatore
DISTEFANO SC, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4934/2024 depositato il 06/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A101926-2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A101926-2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS01A101926-2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 338/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1, con ricorso depositato in data 06.06.2024, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate. Più esattamente, con ricorso notificato alla controparte in data 10.05.2024, il ricorrente impugna l'avviso di accertamento n. TYS01A101926/2023, notificato in data 19.03.2024, elevato dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania, conseguente al maggior reddito accertato, pari ad euro 43.141,00, rilevante ai fini dell'IRPEF e alle Addizionali regionali e comunali, di competenza dell'anno d'imposta 2017.
Al riguardo l'Ufficio riferisce che, dalle informazioni contenute nell'Archivio dei Rapporti Finanziari, nonché dagli altri elementi presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, sono emersi, nell'anno d'imposta
2017, elementi di incoerenza a carico del contribuente e segnatamente: sul conto corrente intestato al ricorrente risultano movimenti in entrata pari a complessivi euro 190.038,00, incoerenti rispetto alla somma del reddito dichiarato nella dichiarazione, per l'anno 2017, attestato ad euro - 28.115,00 (risultato negativo); per lo stesso anno d'imposta il ricorrente evidenziava, nella propria dichiarazione dei redditi, una perdita d'impresa, pari ad euro 28.734,00, derivante dalla partecipazione (quota del 50%) nella Società_1 di Società_2 S.n.c. (perdita complessiva euro 57.468,00); dalla stessa società partecipata, nell'anno 2017, il ricorrente riceveva un ingiustificato accredito di euro 2.000,00; sono stati riscontrati, altresì, versamenti in denaro contante ed assegni, sul conto bancario intestato al ricorrente, per complessivi euro
12.046,00, di cui non risulta giustificata la provenienza;
risultano, inoltre, nello stesso conto, entrate per complessive euro 21.385,06 con causale “rimborso soci”, provenienti dalla Magic School Cooperativa Sociale della quale il ricorrente è amministratore;
infine, risultano accrediti, a favore del ricorrente, eseguiti dal sig.
Nominativo1, a titolo di canone di locazione, per complessivi euro 1.575,00. Prima di emettere l'avviso di accertamento, tuttavia, l'Ufficio ha ritualmente invitato il contribuente, con atto n. I00606/2023, notificato in data 28.12.2023, al fine di ricevere gli opportuni chiarimenti.
Per quanto esposto, l'Ufficio ha accertato, a carico del ricorrente, maggiori imposte (IRPEF e Addizionali), sanzioni ed interessi per complessivi euro 25.246,63.
A sostegno del proprio ricorso, in breve, parte ricorrente deduce:
1. la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti e per la determinazione sintetica del reddito, in violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600/73;
2. l'illegittimo accertamento nella parte relativa alle spese certe, pari ad euro 7.905,00, sostenute nell'anno 2017 dal contribuente;
3. l'illegittimo accertamento nella parte relativa ad euro 21.385,06, quali importi corrisposti dalla Magic
School Cooperativa Sociale a titolo di restituzione di precedenti finanziamenti eseguiti dallo stesso ricorrente, in qualità di socio, nel corso degli anni precedenti;
4. l'illegittimo accertamento nella parte relativa ad euro 12.046,00, che costituiscono l'importo totale degli assegni e/o versamenti contanti di cui non si conosce la provenienza, per i quali non sono stati espunti euro 2.776,00, erroneamente considerati e comunque la differenza di euro 9.270,00 quali proventi familiari;
5. la parziale nullità delle sanzioni e/o rideterminazione delle stesse.
Sulla scorta di detti motivi il ricorrente, visti i rilievi sollevati dall'Ufficio, chiede di accertare, esclusivamente, euro 1.575,00 quale reddito percepito nel 2017 derivante dal canone di locazione;
ed euro 2.000,00 quale reddito percepito nel 2017 derivante dall'accredito della Società_1 di Società_2 S.n.c.. Per il resto annullare (parzialmente) l'accertamento impugnato con vittoria di spese ed onorario del presente giudizio.
Con atto depositato in data 11.06.2025 resiste l'Agenzia delle Entrate la quale conferma la legittimità dell'atto impugnato e quindi invoca il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, con il favore delle spese e competenze del presente giudizio. In particolare fa presente, ai fini dell'accertamento, che i dati utilizzati sono quelli dell'Anagrafe Tributaria;
sulla determinazione del reddito ribadisce che l'onere della prova contraria grava sul contribuente che dovrebbe dimostrare, con idonea documentazione, l'origine non reddituale delle somme che, nel caso di specie, sono state rilevate sul conto corrente bancario intestato allo stesso.
In data 12.01.2026 la difesa di parte ricorrente deposita memorie illustrative con le quali ribadisce quanto già esposto nelle proprie deduzioni e contesta le eccezioni formulate da parte resistente.
All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, all'esito della camera di consiglio, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente lamenta la nullità dell'avviso di accertamento per insussistenza dei presupposti per la determinazione sintetica del reddito e violazione dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del 73.
Si osserva che l'Amministrazione finanziaria fa rilevare di aver utilizzato i dati così come presenti nell'Anagrafe
Tributaria, archivio in cui i dati confluiscono in modo automatico ogni qualvolta un soggetto acquisti beni e/
o servizi oppure effettui investimenti.
Nel caso di specie, l'accertamento dell'Ufficio si è basato sui dati presenti in anagrafe tributaria che non hanno trovato capienza nel reddito dichiarato dall'odierno ricorrente. In particolare sono state verificate le somme accreditate, nell'anno 2017, sul conto corrente intestato allo stesso ricorrente e da qui sono sorte evidenti incongruenze.
La questione che ci occupa è disciplinata dall'art. 38, del D.P.R. 600/1973, che al comma quarto recita
“L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta” e dal comma sesto che dispone che “La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma è effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore è aggiornato per legge, con periodicità biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT.
a) il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente;
b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti”.
Il settimo comma a salvaguardia del diritto di difesa dispone poi che “L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.”
Nel caso di specie si deve rilevare che l'Ufficio ha rispettato quanto disposto dalla legge avendo prima invitato il contribuente al contraddittorio e poi emesso l'avviso di accertamento, qui impugnato, che deve pertanto ritenersi legittimo.
Ovvero l'Ufficio, avvalendosi della richiamata normativa, previo contraddittorio (cfr. verbale del 15.02.2024
n. 31759), ha correttamente accertato il reddito del ricorrente nell'importo complessivo di euro 43.141,00; inizialmente era stato accertato un maggior reddito di euro 103.317,00 derivante dalle somme accreditate sul conto bancario, poi ridotto, in sede di contraddittorio, ad euro 43.141,00 per aver espunto e/o considerato: le entrate relative alla vendita immobiliare, pari ad euro 53.650,00; i proventi assicurativi, pari ad euro
1.270,00; le entrate di denaro contanti nell'importo di euro 500,00; le spese ritenute deducibili pari a complessivi euro 4.756,00.
Per le stesse ragioni risulta infondato il secondo motivo del ricorso che rivendica il mancato riconoscimento, ai fini della deducibilità, di ulteriori costi per euro 7.905,00.
Resta salva, in ogni caso, la prova contraria a carico del contribuente, il quale avrebbe potuto dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da costi documentati e deducibili ai fini fiscali, cosa che nel caso che ci occupa non risulta essere stata provata.
Quanto al terzo motivo del ricorso parte ricorrente, nel caso concreto, prospetta che la natura di prestito, erogato dal socio, dei versamenti contestati (euro 21.385,06), provenienti dalla Magic School Cooperativa
Sociale, escluderebbe in radice la rilevanza reddituale di detti versamenti, e quindi l'applicabilità dei metodi di accertamento presuntivi. Orbene, per come si rileva dalla documentazione e dall'accertamento effettuato, tra gli accrediti in conto corrente bancario, nell'anno 2017, risultano entrate finanziarie, descritte come
“rimborsi soci”, per un importo complessivo di euro 21.385,06 che parte ricorrente giustifica depositando la copia dei verbali di assemblea (libro), della stessa società erogatrice, dai quali si evince una serie di delibere di approvazione di altrettanti versamenti infruttiferi da parte dei soci, ma non risulta alcuna prova sugli effettivi versamenti nelle casse societarie. Invero, non vi è prova che siano stati eseguiti, da parte del socio Ricorrente_1
, i versamenti deliberati a favore della cooperativa, atteso che non sono state allegate le copie dei relativi bonifici bancari e/o degli estratti conto bancari e/o dei bilanci di esercizio e/o di altra documentazione contabile comprovante i predetti versamenti.
Anche in questo caso il ricorrente non ha in alcun modo allegato alcuna prova e/o altre circostanze utili per ricostruire tali operazioni, finendo per muovere solo contestazioni sterili, inidonee ad incidere anche su tale parte dell'accertamento.
In definitiva non è sufficiente una prova generica, circa ipotetiche causali, dell'affluire di somme sul conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni estranee alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (Cass.,
Sent. n. 21303 del 2013).
Superate ed assorbite, dalle questioni prima affrontate, le censure attinenti a l'illegittimo accertamento nella parte relativa ad euro 12.046,00 (quarto motivo del ricorso) e alla parziale nullità delle sanzioni e/o rideterminazione delle stesse (quinto motivo del ricorso).
Ne deriva che la ripresa a tassazione è pienamente fondata ed il ricorso va pertanto interamente rigettato.
Le spese del giudizio – liquidate come da dispositivo in relazione al valore della lite ed all'attività svolta- vanno poste a carico del ricorrente, in quanto soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania - Sezione XIV - così provvede: rigetta il ricorso in epigrafe;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 2.000,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Catania, nella camera di Consiglio della XIV Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania il 23.01.2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(dott. Salvatore Toscano) (dott. Francesco Bruno)