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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/02/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 5455/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5455/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], con l'Avv. GIANLUCA Parte_1
MADONNA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], con l'Avv. SARA FERRARI CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI per le parti: come da conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 31/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/09/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto e dalla cui Parte_2
unione sono nati i figli 12/09/2008 e SA 19/02/2013, alle condizioni ivi esposte. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/12/2023, si costituiva in CP_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le domande della ricorrente in punto economico.
pagina 1 di 4 All'esito dell'udienza di comparizione ex art. 473bis.21 c.p.c. e al tentativo di conciliazione esperito dal Giudice relatore delegato, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione precisando congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in OSIO SOTTO in data14/02/2020 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di OSIO SOTTO – anno 2020 , n. 1, P. I);
2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre nella residenza familiare in Osio Sotto, Via
Fratelli Bandiera n. 7 interno 1;
3. Assegna la casa coniugale sita in Osio Sotto, Via Fratelli Bandiera n. 7 interno 1, piano T-
S1, Foglio 6, Particella 2549, Subalterno 702, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 7,0 vani, Rendita € 506,13 e pertinenze alla signora la quale ivi vivrà con i Parte_1
figli;
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le CP_1
seguenti modalità:
pagina 2 di 4 - a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera con impegno di riaccompagnarli presso la residenza materna entro le ore 21.30;
- durante la settimana, un giorno dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con impegno di riportarli a scuola, da concordare tra i genitori con congruo preavviso;
- durante il week end di competenza della madre, il sabato o la domenica per mezza giornata, da concordarsi con preavviso di una settimana e dando priorità agli eventuali impegni già assunti dalla madre con i figli;
- durante le vacanze estive entrambi i genitori staranno con i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- per quanto riguarda le festività Pasquali i genitori potranno suddividersi equamente il periodo non scolastico avendo cura di alternare la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante le festività Natalizie i genitori potranno alternare il periodo non scolastico dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che non avrà trascorso il giorno di Natale con i figli trascorrerà con i medesimi il giorno 24 o 26 dicembre;
- altre festività e ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori di comune accordo.
5. Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per i figli e SA l'importo Parte_1 Per_1 mensile di € 750,00 (€ 375,00 ciascuno) con decorrenza dal mese di febbraio 2024, entro e non oltre il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT;
6. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) Organizzazione_1
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci particolari;
Organizzazione_1
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 3 di 4 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
(baby sitter); c) viaggio e vacanze.
7. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
8. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui il signor verserà l'importo di € CP_1
1.500,00 alla signora a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei Parte_1 figli tramite dieci rate da € 150,00 ciascuna a decorrere dal mese di febbraio 2024 entro e non oltre il 20 di ogni mese;
9. Compensa le spese di lite.
10. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSIO SOTTO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 8/02/2024
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare De Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore dott.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 5455/2023 promossa da:
nata a [...] il [...], con l'Avv. GIANLUCA Parte_1
MADONNA
RICORRENTE contro nato a [...] il [...], con l'Avv. SARA FERRARI CP_1
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI per le parti: come da conclusioni congiunte di cui alle note scritte depositate in data 31/01/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/09/2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale da , avendo le parti contratto e dalla cui Parte_2
unione sono nati i figli 12/09/2008 e SA 19/02/2013, alle condizioni ivi esposte. Per_1
Con comparsa di costituzione depositata in data 22/12/2023, si costituiva in CP_1
giudizio, aderendo alla domanda di separazione e contestando le domande della ricorrente in punto economico.
pagina 1 di 4 All'esito dell'udienza di comparizione ex art. 473bis.21 c.p.c. e al tentativo di conciliazione esperito dal Giudice relatore delegato, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione precisando congiuntamente le conclusioni.
Ciò premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale dei coniugi deve essere accolta.
Dagli atti del processo è infatti emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi così come previsto ex art. 151, primo comma, c.c. Nel caso di specie, invero, lo stato di disaffezione appare tanto irreversibile quanto comune ad entrambi i coniugi, vista l'interruzione della convivenza, nonché i fatti allegati nei rispettivi atti e le dichiarazioni rese da entrambe le parti.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio civile in OSIO SOTTO in data14/02/2020 (iscritto nei registri dello Stato civile del Comune di OSIO SOTTO – anno 2020 , n. 1, P. I);
2. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori con Per_1 Persona_2
collocamento prevalente presso la madre nella residenza familiare in Osio Sotto, Via
Fratelli Bandiera n. 7 interno 1;
3. Assegna la casa coniugale sita in Osio Sotto, Via Fratelli Bandiera n. 7 interno 1, piano T-
S1, Foglio 6, Particella 2549, Subalterno 702, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 7,0 vani, Rendita € 506,13 e pertinenze alla signora la quale ivi vivrà con i Parte_1
figli;
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli secondo le CP_1
seguenti modalità:
pagina 2 di 4 - a week end alternati, dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera con impegno di riaccompagnarli presso la residenza materna entro le ore 21.30;
- durante la settimana, un giorno dall'uscita da scuola sino al mattino seguente con impegno di riportarli a scuola, da concordare tra i genitori con congruo preavviso;
- durante il week end di competenza della madre, il sabato o la domenica per mezza giornata, da concordarsi con preavviso di una settimana e dando priorità agli eventuali impegni già assunti dalla madre con i figli;
- durante le vacanze estive entrambi i genitori staranno con i figli due settimane anche non consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
- per quanto riguarda le festività Pasquali i genitori potranno suddividersi equamente il periodo non scolastico avendo cura di alternare la Domenica di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo;
- durante le festività Natalizie i genitori potranno alternare il periodo non scolastico dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio. Il genitore che non avrà trascorso il giorno di Natale con i figli trascorrerà con i medesimi il giorno 24 o 26 dicembre;
- altre festività e ponti scolastici verranno equamente suddivisi tra i genitori di comune accordo.
5. Pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla signora CP_1 [...]
a titolo di contributo al mantenimento per i figli e SA l'importo Parte_1 Per_1 mensile di € 750,00 (€ 375,00 ciascuno) con decorrenza dal mese di febbraio 2024, entro e non oltre il 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, somma soggetta a rivalutazione
ISTAT;
6. Pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere al 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal;
d) Organizzazione_1
tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal;
d) farmaci particolari;
Organizzazione_1
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di pagina 3 di 4 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
(baby sitter); c) viaggio e vacanze.
7. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui l'assegno unico universale per i figli a carico venga percepito nella misura del 100% dalla signora Parte_1
8. Prende atto dell'accordo tra le parti per cui il signor verserà l'importo di € CP_1
1.500,00 alla signora a titolo di arretrati per il contributo al mantenimento dei Parte_1 figli tramite dieci rate da € 150,00 ciascuna a decorrere dal mese di febbraio 2024 entro e non oltre il 20 di ogni mese;
9. Compensa le spese di lite.
10. Manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSIO SOTTO perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 8/02/2024
Il Giudice Relatore Est. Il Presidente
Raffaella Cimminiello Cesare de Sapia
pagina 4 di 4