TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/09/2025, n. 4495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4495 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 14231/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14231 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
CP_1 Parte_2 2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9
[...] Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 06.10.2023
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Via Cancioneiro Popular, n. 116, SÃ Paulo (Brasile);
2. nato a [...], il [...], in Pt_1 Controparte_2 proprio nonché nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale della figlia minore
3. nata a [...], il Controparte_3
17/04/2019, entrambi residenti in [...], SÃ JO OS IN (Brasile);
4. nato a [...], il [...], in Controparte_4 proprio nonché nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale del figlio minore
5. nato a [...], il [...], Controparte_5 entrambi residenti in [...], Curitiba (Brasile);
6. nato a [...], il [...], residente in [...]
Osmar Rosa, n. 282, Curitiba (Brasile);
7. nato a [...], il [...], Controparte_7 residente in [...], Curitiba (Brasile);
8. nata a [...], il [...], residente in [...]
Padre Denis Quilty, n. 27, Curitiba (Brasile);
9. nata a [...], il [...], residente in [...]
Clementino Zétola Júnior, n. 1941, SÃ JO OS IN (Brasile);
10. nata a Curitiba (Brasile), il [...], in [...] nonché Controparte_10 nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale del figlio minore
11. nato a [...], il [...], entrambi Controparte_11 residenti in [...], SÃ JO OS IN (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 2
12. nata a [...], il [...], in Controparte_12 proprio nonché nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale del figlio minore
13. nato a [...], Controparte_13 il 31/08/2007, entrambi residenti in [...], Curitiba (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i sig.ri
- nato a [...], il [...]; Parte_1
- nato a [...], il [...]; Controparte_2
- nata a [...], il Controparte_3
17/04/2019; - nato a [...], il Controparte_4
29/09/1987;
- nato a [...], il [...]; Controparte_5
- nato a [...], il [...]; Controparte_6
- nato a [...], il [...]; Controparte_7
- nata a [...], il [...]; Controparte_8
- nata a [...], il [...]; Controparte_9
- nata a [...], il [...]; Controparte_10
- nato a [...], il [...]; Controparte_11
- nata a [...], il [...]; Controparte_12
- nato a [...], il Controparte_13
31/08/2007; sono cittadini italiani, discendenti di antenato italiano nato nel 1873, Per_1
nonché la sua discendente da LU nata nel 1899, la quale
[...] Persona_2 han dunque acquisito lo stato di cittadina italiana per averlo questa riacquistata il 1° gennaio 1948 e poi trasmessa ai richiedenti.
Con vittoria di spese, compensi e onorari.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. nato a [...] Persona_1 il 04/11/1873, da e Successivamente emigrava in Brasile Per_3 Persona_4 ove contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 28.11.1895, senza mai Persona_5 rinunciare alla cittadinanza italiana. Dalla loro unione nasceva:
• da LU, il 03/03/1899, che contraeva matrimonio, in Persona_2 data 19/06/1920, con il sig. e dalla loro Persona_6 unione nasceva:
➢ il 25/06/1921, che il 13/05/1939 si sposava con il Persona_7
Sig. e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 02/12/1939, che il 24/01/1959 Persona_9 contraeva matrimonio con il Sg. e Parte_3
Dott. Giovanni Calasso 3
dalla loro unione nascevano:
❖ il 22/07/1959, odierna Controparte_8 ricorrente, che procreava con il Sig. Persona_10
[...]
▪ il 30/07/1985, odierna Persona_11 ricorrente;
▪ il 14/10/1987, odierna Controparte_10 ricorrente, che procreava (secondo genitore ignoto):
o il 30/05/2016, Controparte_11 odierno ricorrente;
▪ il 01/09/1986, Controparte_12 odierna ricorrente che procreava con il Sig.
[...]
Per_12 o Controparte_13
il 31/08/2007,
[...] odierno ricorrente;
❖ il 09/08/1962, odierno Parte_1 ricorrente, che il 04/06/1982, contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_13 nasceva:
▪ il Controparte_2
07/02/1985, odierno ricorrente, che il 10/07/2013 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro Persona_14 unione nasceva:
o il Controparte_3
17/04/2019, odierna ricorrente;
▪ in data 29/09/1987 nasceva
[...]
odierno ricorrente, figlio Controparte_4 naturale riconosciuto di Parte_1
e , che il 15/06/2011
[...] Persona_15 si sposava con la Sig.ra Controparte_15 e dalla loro unione nasceva:
[...] o Controparte_5 nato il [...], odierno ricorrente;
❖ il 06/02/1966, odierno ricorrente, Controparte_6 che il 05/08/2000 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Parte_4 nasceva:
▪ nato il Controparte_7
28/09/2000, odierno ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig.
[...]
- mai naturalizzatosi brasiliano - il 04/11/1873, il quale contraeva Per_1 matrimonio con la Sig.ra in data 28.11.1895, in Brasile, trasmettendo la Persona_5 cittadinanza alla figlia LU, nata in [...] il [...], Persona_16 che contraendo matrimonio, in data 19/06/1920, con il sig. Persona_6
, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino all'odierno ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente
Dott. Giovanni Calasso 5
nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_14 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_14 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_14 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicanOSi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_14
Dott. Giovanni Calasso 6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia,23.09.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott.
Giovanni Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 14231 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore 1 Parte_1
CP_1 Parte_2 2 Controparte_2
3 Controparte_3
4 Controparte_4
5 Controparte_5
6 Controparte_6
7 Controparte_7
8 Controparte_8
9
[...] Controparte_9
10 Controparte_10
11 Controparte_11
12 Controparte_12
13 Controparte_13
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_14
Dott. Giovanni Calasso 1
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 06.10.2023
1. nato a [...], il [...], residente in Parte_1
Via Cancioneiro Popular, n. 116, SÃ Paulo (Brasile);
2. nato a [...], il [...], in Pt_1 Controparte_2 proprio nonché nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale della figlia minore
3. nata a [...], il Controparte_3
17/04/2019, entrambi residenti in [...], SÃ JO OS IN (Brasile);
4. nato a [...], il [...], in Controparte_4 proprio nonché nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale del figlio minore
5. nato a [...], il [...], Controparte_5 entrambi residenti in [...], Curitiba (Brasile);
6. nato a [...], il [...], residente in [...]
Osmar Rosa, n. 282, Curitiba (Brasile);
7. nato a [...], il [...], Controparte_7 residente in [...], Curitiba (Brasile);
8. nata a [...], il [...], residente in [...]
Padre Denis Quilty, n. 27, Curitiba (Brasile);
9. nata a [...], il [...], residente in [...]
Clementino Zétola Júnior, n. 1941, SÃ JO OS IN (Brasile);
10. nata a Curitiba (Brasile), il [...], in [...] nonché Controparte_10 nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale del figlio minore
11. nato a [...], il [...], entrambi Controparte_11 residenti in [...], SÃ JO OS IN (Brasile);
Dott. Giovanni Calasso 2
12. nata a [...], il [...], in Controparte_12 proprio nonché nella qualità di rappresentante esercente la potestà genitoriale del figlio minore
13. nato a [...], Controparte_13 il 31/08/2007, entrambi residenti in [...], Curitiba (Brasile);
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_14 formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare che i sig.ri
- nato a [...], il [...]; Parte_1
- nato a [...], il [...]; Controparte_2
- nata a [...], il Controparte_3
17/04/2019; - nato a [...], il Controparte_4
29/09/1987;
- nato a [...], il [...]; Controparte_5
- nato a [...], il [...]; Controparte_6
- nato a [...], il [...]; Controparte_7
- nata a [...], il [...]; Controparte_8
- nata a [...], il [...]; Controparte_9
- nata a [...], il [...]; Controparte_10
- nato a [...], il [...]; Controparte_11
- nata a [...], il [...]; Controparte_12
- nato a [...], il Controparte_13
31/08/2007; sono cittadini italiani, discendenti di antenato italiano nato nel 1873, Per_1
nonché la sua discendente da LU nata nel 1899, la quale
[...] Persona_2 han dunque acquisito lo stato di cittadina italiana per averlo questa riacquistata il 1° gennaio 1948 e poi trasmessa ai richiedenti.
Con vittoria di spese, compensi e onorari.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. nato a [...] Persona_1 il 04/11/1873, da e Successivamente emigrava in Brasile Per_3 Persona_4 ove contraeva matrimonio con la Sig.ra in data 28.11.1895, senza mai Persona_5 rinunciare alla cittadinanza italiana. Dalla loro unione nasceva:
• da LU, il 03/03/1899, che contraeva matrimonio, in Persona_2 data 19/06/1920, con il sig. e dalla loro Persona_6 unione nasceva:
➢ il 25/06/1921, che il 13/05/1939 si sposava con il Persona_7
Sig. e dalla loro unione nasceva: Persona_8
✓ il 02/12/1939, che il 24/01/1959 Persona_9 contraeva matrimonio con il Sg. e Parte_3
Dott. Giovanni Calasso 3
dalla loro unione nascevano:
❖ il 22/07/1959, odierna Controparte_8 ricorrente, che procreava con il Sig. Persona_10
[...]
▪ il 30/07/1985, odierna Persona_11 ricorrente;
▪ il 14/10/1987, odierna Controparte_10 ricorrente, che procreava (secondo genitore ignoto):
o il 30/05/2016, Controparte_11 odierno ricorrente;
▪ il 01/09/1986, Controparte_12 odierna ricorrente che procreava con il Sig.
[...]
Per_12 o Controparte_13
il 31/08/2007,
[...] odierno ricorrente;
❖ il 09/08/1962, odierno Parte_1 ricorrente, che il 04/06/1982, contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Persona_13 nasceva:
▪ il Controparte_2
07/02/1985, odierno ricorrente, che il 10/07/2013 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro Persona_14 unione nasceva:
o il Controparte_3
17/04/2019, odierna ricorrente;
▪ in data 29/09/1987 nasceva
[...]
odierno ricorrente, figlio Controparte_4 naturale riconosciuto di Parte_1
e , che il 15/06/2011
[...] Persona_15 si sposava con la Sig.ra Controparte_15 e dalla loro unione nasceva:
[...] o Controparte_5 nato il [...], odierno ricorrente;
❖ il 06/02/1966, odierno ricorrente, Controparte_6 che il 05/08/2000 contraeva matrimonio con la Sig.ra e dalla loro unione Parte_4 nasceva:
▪ nato il Controparte_7
28/09/2000, odierno ricorrente;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
Dott. Giovanni Calasso 4
DIRITTO
Alla luce dei fatti sopra esposti, i ricorrenti sono discendenti del Sig.
[...]
- mai naturalizzatosi brasiliano - il 04/11/1873, il quale contraeva Per_1 matrimonio con la Sig.ra in data 28.11.1895, in Brasile, trasmettendo la Persona_5 cittadinanza alla figlia LU, nata in [...] il [...], Persona_16 che contraendo matrimonio, in data 19/06/1920, con il sig. Persona_6
, cittadino brasiliano, e procreando prima dell'anno 1948 non ha potuto
[...] trasmettere iure sanguinis la cittadinanza italiana per linea materna ai figli e ai discendenti che ne sono seguiti, sino all'odierno ricorrente. Da tale linea di discendenza emerge un passaggio per linea femminile intervenuto prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale (1/01/1948), che ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis da madre a figlio perché la legge in vigore a quel tempo prevedeva – da un lato - il riconoscimento della cittadinanza solo per via paterna e, dall'altro, stabiliva la perdita dello status civitatis per la donna unita in matrimonio con coniuge straniero. Attualmente, la disciplina specifica dell'acquisto, della perdita e del riacquisto della cittadinanza italiana è contenuta nella legge 5 Febbraio 1992, n. 91 e nei relativi regolamenti di esecuzione approvati con D.P.R. 12 Ottobre 1993, n. 572, e con D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 362, rispettando la precedente disciplina giuridica contenuta nella legge 13 Giugno 1912 n. 555 con modifiche riguardanti l'accoglimento della giurisprudenza. La legge 05 Febbraio 1992, n. 91 ha introdotto l'attuale disciplina giuridica sulla materia confermando la prevalenza dello ius sanguinis ai fini dell'attribuzione della cittadinanza italiana pur assumendo prevalenza anche gli status familiari con l'affermazione della piena parità tra uomo e donna. Con sentenza 12/07/2022, n. 354 la Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili ha precisato che il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana è permanente, imprescrittibile e di uguale rappresentazione, ovvero indipendentemente dal fatto che l'antenato italiano sia di genere maschile e/o femminile. Sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale (sentenza 28 Gennaio 1983, n° 30 ) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n.1, della legge 13 Giugno 1912, n° 555 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione Italiana, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
mentre la sentenza della Corte Costituzionale 9 Aprile 1975, n° 87 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli articoli 3 e 29 della Carta Costituzionale, l'art. 10 della legge 13 Giugno 1912 n. 555 nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana da parte della donna italiana coniugata con persona straniera, il tutto indipendentemente dalla volontà della donna stessa. Detta sentenza ha trovato applicazione però solo per i discendenti di donne e madri italiane nati dal 1 Gennaio 1948 ad oggi, escludendo la prole venuta alla luce prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana E ciò fino a quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza 25 Febbraio 2009, n° 4466 ) ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente
Dott. Giovanni Calasso 5
nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. La predetta sentenza ha, pertanto, affermato i seguenti principi:
“La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”. Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_14 provvedimenti conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in Controparte_14 analoghi giudizi in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il
non può assumere – da un punto di vista sostanziale – la Controparte_14 posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicanOSi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_14
Dott. Giovanni Calasso 6
competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia,23.09.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 7