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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/04/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7289/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7289/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRATTICHIZZO Parte_1 C.F._1
IO LV, elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 28 SAN
SEVERO presso il difensore avv. PRATTICHIZZO IO LV
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 47 26900 LODI presso il difensore avv. ROSSI MARCO opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1986/2021 deducendo la mancata Parte_1 sottoscrizione del contratto, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, l'illegittimità del piano di ammortamento e la difformità del Taeg indicato in contratto da quello effettivo nonché il difetto di titolarità del credito della società opposta.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
E' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'odierna udienza la causa viene decisa.
Sul difetto di titolarità del credito della società opposta vanno ribadite le argomentazioni svolte nel provvedimento reso in data 27 giugno 2022.
La titolarità del credito in capo alla società opposta risulta provata:
- dal contratto di cessione del 17/12/20 -sub doc. 4 monitorio- nel quale vengono individuate le categorie di crediti ceduti;
- dalla raccomandata di comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento (docc.
5-6 monitorio), ricevuta dal debitore. Tale comunicazione contiene la dichiarazione CP_ della cedente di aver ceduto il suddetto credito ad .
pagina 1 di 8 Con riferimento alla mancata sottoscrizione del contratto, si osserva che è incontestato tra le parti che siano state pagate le rate sino al dicembre 2019, circostanza questa che stride fortemente con la doglianza sollevata.
In relazione all'ammortamento alla francese, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130, sulla validità o nullità dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, affronta due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese".
La prima questione esaminata è quella relativa a se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
La sentenza chiarisce che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
La sentenza stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, se l'informativa fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. “Deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel capoverso 9) del provvedimento, il Collegio illustra le caratteristiche dell'ammortamento “alla francese”, definendolo “il più diffuso in Italia”, in quanto tale riconosciuto dalla Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni del 29 luglio 2009.
Secondo la Corte, le caratteristiche di tale ammortamento sono: pagamento del debito a rate costanti, comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente;
interessi calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo;
quote di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
progressiva diminuzione della quota ascrivibile agli interessi e corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, derivante dall'abbattimento del capitale (debito) residuo e dalla riduzione del montante sul quale gli interessi (maturati nell'anno) sono calcolati. Soffermiamoci sulle caratteristiche descritte sub numeri 2) e 4) ed osserviamo quanto
Per quanto sopra, considerati gli elementi utilizzati dalla Corte nella descrizione di quello che la stessa definisce “piano di ammortamento alla francese”, ovvero piano “piano più diffuso in Italia”, si deve,
pagina 2 di 8 necessariamente, ritenere che si sia inteso far riferimento ad un piano di ammortamento, a rata costante, nel regime finanziario dell'interesse composto.
Nel paragrafo 10) del provvedimento, la Corte ritiene che il Tribunale di Salerno abbia sollevato, in sostanza, una questione di trasparenza dell'ammortamento “alla francese”, dubitando che il sottostante contratto di mutuo, in quanto privo della esplicitazione del regime finanziario di capitalizzazione, possa ritenersi determinato e/o determinabile, quanto al corrispondente oggetto e che possa ritenersi
“trasparente”, sulla base degli elementi contenutistici essenziali declinati dal quarto comma dell'art. 117 T.u.b.
Ciò ritenuto, la Corte, nonostante rilevi che l'accertamento della tipologia di capitalizzazione in concreto applicata nel mutuo oggetto di causa costituisca una “questione di fatto”, che ad essa “non compete”, dichiara di doversi pronunciare sulla questione sollevata dal Tribunale rimettente, enunciando il principio di diritto con riferimento ai (soli) “piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali”.
Tale affermazione, come è agevole intuire, pone l'interprete davanti alla necessità di individuare, preliminarmente, i rapporti di mutuo per i quali è destinata ad operare l'enuncianda regula iuris, circoscrivendone il perimetro ai soli contratti cui risulta allegato un piano di ammortamento qualificabile come “alla francese”, “standardizzato” e “tradizionale”.
La Corte, richiamando un proprio precedente del 2023 (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 13144 del 15 maggio 2023, Pres. De Chiara, Rel. Campese), non esclude che l'ammortamento “alla francese” possa condurre ad un “risultato anatocistico” ed afferma che, a tal fine, la parte che deduca una siffatta censura sia onerata dal formulare “specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato”.
Il Collegio riconosce, dunque, che la vexata quaestio della compatibilità tra piani di ammortamento
“alla francese” (in regime composto) e divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. non può risolversi in astratto, ma che essa debba essere valutata in concreto, caso per caso, verificando, sulla base delle specifiche allegazioni e dimostrazioni che la parte interessata è chiamata a fornire, se tale tipologia di rimborso conduca o meno al fenomeno vietato dalla legge.
La Corte evidenzia che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato” (viene citato, qui, il precedente di cui Cass. n. 27823/2023, in materia fiscale).
La Corte affronta, poi, due ulteriori aspetti: la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, non ricavabile dalla mera indicazione del TAEG;
la meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio, ex 1322 c.c. quali possibili motivi di invalidità dell'ammortamento “alla francese”.
Quanto al primo profilo di valutazione, il Collegio riconosce trattarsi di una vera e propria “patologia”, da affrontare “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”.
Quanto al secondo profilo di valutazione, il Collegio, affrontando una questione che, in realtà, non pare trasparire dall'ordinanza di rimessione, sposta la propria attenzione sulla criticità del piano di ammortamento “alla francese” insita nella circostanza della esigibilità dell'interesse anticipatamente pagina 3 di 8 rispetto a quella del capitale, con possibile contrasto con la disposizione contemplata dal terzo comma dell'art. 821 c.c.
La Corte, pur riconoscendo che, in tale tipologia di ammortamento, la maturazione del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono, poiché “gli interessi maturano al momento della consegna della somma mutuata, ma divengono esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale”, ritiene che tale fenomeno risulti scevro da criticità in quanto, in forza dell'accordo tra le parti, sancito nel contratto cui è allegato il piano, anche il capitale diviene progressivamente esigibile, rendendo così esigibili anche gli interessi calcolati in ragione d'anno.
Il Collegio, a definizione del profilo esaminato, esprime un principio certamente rilevante: è legittimo che gli interessi diventino esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale (come accade proprio nell'ammortamento “alla francese” che, come noto, contempla il pagamento soprattutto di interessi nelle fasi iniziali di esecuzione del rapporto), a condizione, però, che tale esigibilità sia
“convenuta” tra le parti.
Ne possiamo, quindi, dedurre che la caratteristica dell'ammortamento “alla francese” di pagamento anticipato degli interessi non presenta motivi di criticità solo a condizione che tale peculiare esigibilità trovi fondamento e giustificazione nell'accordo tra le parti.
La Corte ha affermato che il contratto con piano di ammortamento alla francese non è affetto da nullità sempre che ricorrano le seguenti condizioni: indicazione dell'importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse
In aggiunta a ciò, secondo la Corte, è necessario che sia comunque soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di ricavare, agevolmente, l'importo totale del rimborso “con una semplice sommatoria, che deriva, come verificatosi nella fattispecie oggetto di causa, dalla esistenza di un piano di ammortamento, allegato al contratto, che indichi il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi”.
Ne consegue che un contratto di mutuo bancario, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario un' agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso.
A tal fine, non occorre che il contratto espliciti il regime di capitalizzazione utilizzato dall'intermediario, né che il contratto qualifichi “alla francese” il relativo piano di ammortamento, ma occorre che esso indichi l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e che al medesimo contratto sia allegato un piano di ammortamento, con indicazione del numero e della composizione delle rate di rimborso e con ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi.
A ciò aggiungasi che il Collegio, nel ritenere necessaria, ai fini divisati, l'indicazione del “tasso di interesse”, omette di specificare se per tasso di interesse si debba intendere quello nominale (tradizionalmente espresso attraverso il c.d. TAN), ovvero il tasso di interesse effettivo, vale a dire il tasso che tiene conto del pagamento anticipato della quota interessi nel corso dell'anno, come accade proprio, in base alla stessa enucleazione del modello delineata dal Collegio, nell'ammortamento “alla francese”, dove gli interessi, pur essendo annuali, vengono anticipati ed inseriti, in percentuale, in ciascuna rata di rimborso.
pagina 4 di 8 Appare preferibile, anche in considerazione delle argomentazioni fatte proprie dalla Corte, tale seconda ipotesi, con la conseguenza che, ove il contratto non dovesse indicare il tasso effettivo, limitandosi alla previsione del solo tasso nominale, la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ben potrebbe portarsi all'attenzione dell'autorità giudiziaria competente.
Il Collegio afferma che il giudice a quo ha chiesto di verificare “se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.”.
La Corte, infatti, affronta un interrogativo affatto diverso: il costo (maggiore o minore) per interessi, determinato dall'utilizzo di un determinato regime di calcolo, integra o meno il prezzo praticato.
La Corte sviluppa, quindi, il proprio percorso argomentativo, affermando che la differenza tra ammortamento “alla francese” ed ammortamento “all'italiana” non risiede nella circostanza che, nel primo, il tasso di interesse effettivo sia maggiore di quello nominale, ma nella scelta, “concordata tra le parti”, di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente;
l'art. 117 u.b. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non è utile a supportare tale tesi, in quanto riguarda “indicazioni” che “non si verificano nel regime di ammortamento criticato”;
è conforme alla disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 un piano di rimborso, quale quello di causa, che contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN, del TAEG, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi;
le menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti, mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze, tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile, che indichi la periodicità e composizione delle rate, “anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi, ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”; risulta, “in tal modo”, soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di conoscere, agevolmente, l'importo totale del rimborso, mediante una “semplice sommatoria”, conoscenza che egli “difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato”, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse;
se il contratto «trasparente» è quello che consente al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, “tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico, tramite il piano di ammortamento allegato al contratto”.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte esclude che la mancata indicazione, nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto stesso per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In sintesi si può affermare, applicando le coordinate indicate dalla Corte che pagina 5 di 8 - nei contratti di mutuo a tasso fisso, recanti l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE (tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata, non integra nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex 1346 e 1418, comma 2 c.c., l'omessa indicazione, nel medesimo contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese;
- nei contratti di mutuo a tasso fisso, recanti l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE
(tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata, non integra violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b. l'omessa indicazione, nel contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese, non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti, in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana», un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso;
- un contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario una agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso. A tal fine, non occorre che il contratto espliciti il regime di capitalizzazione utilizzato dall'intermediario, né che il contratto qualifichi “alla francese” il relativo piano di ammortamento, ma occorre che esso indichi l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse, nominale ed effettivo e che al medesimo contratto sia allegato un piano di ammortamento, con indicazione del numero e della composizione delle rate di rimborso e con ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi;
- la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, non ricavabile dalla mera indicazione del TAEG, costituisce una
“patologia” da affrontare “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se, nella singola fattispecie, siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”;
- è legittimo un piano di ammortamento caratterizzato dalla esigibilità degli interessi anticipatamente all'esigibilità, in tutto o in parte, del capitale, a condizione che tale esigibilità sia frutto dell'accordo tra le parti. Per tutto ciò che esula dall'ambito valutativo e decisionale della pronuncia in commento, si dovrà attendere, verosimilmente, un nuovo intervento del
Supremo Collegio, con la conseguenza che le contestazioni in punto di indeterminatezza ed indeterminabilità del contratto e di violazione della trasparenza, così come declinata dalle stesse Sezioni Unite, sub specie di violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b., ben potranno essere ancora portate all'attenzione della magistratura, con riferimento a:
- mutui e finanziamenti a tasso variabile;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, con allegati piani di ammortamento alla francese “non standardizzati e tradizionali”;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, privi di piano di ammortamento allegato e sottoscritto dal cliente;
pagina 6 di 8 - mutui e finanziamenti a tasso fisso, il cui piano di ammortamento, ancorchè allegato e sottoscritto dal cliente, non rechi l'indicazione del numero e/o della composizione delle rate di rimborso e/o la ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi;
- mutui a tasso fisso ed a tasso variabile, in relazione ai quali si denunzi la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, con dovere del giudice di affrontare la dedotta patologia “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”;
- mutui a tasso fisso e variabile, in relazione ai quali si contesti la violazione dell'art. 117, comma 4 u.b. per mancata indicazione, nel contratto, del regime di capitalizzazione composto o dell'ammortamento alla francese, intesa quale “condizione” del finanziamento stesso e non quale “prezzo ulteriore e occulto” derivante dalla maggior quota di interessi dovuta dal mutuatario rispetto a quella dovuta in base ad altre tipologie di ammortamento.
Nel caso oggetto di vaglio si verte in ipotesi di contratto di mutuo a tasso fisso in cui vi è l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, del numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE (tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata.
Non si ravvede, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b. non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti, in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana», un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso tenuto conto dell'accordo tra le parti, sancito nel contratto.
In ordine alla difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg applicato, avuto riguardo all'esclusione del costo assicurativo, si rileva che la clausola n. 11 esclude nel calcolo del Taeg il costo di assicurazione.
Con riferimento alla concessione abusiva del credito, l'art. 124 bis T.U.B. prevede che prima della conclusione del contratto « il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore ».
Il merito creditizio » (del consumatore) consiste nell' oggettiva ed attuale capacità di rimborso, misurata sul reddito, sul patrimonio aggredibile e sulle trascorse vicende restitutorie.
Nel caso in esame l'allegazione dei precedenti impegni assunti dal consumatore prima della stipulazione del contratto di mutuo di cui si discorre a fronte di una carenza documentale sull'intera e complessiva situazione reddituale del medesimo non consente di verificare se il finanziatore abbia concesso il credito senza valutare se il debitore lo meritasse.
Alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, al netto della fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 7 di 8 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7289/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRATTICHIZZO Parte_1 C.F._1
IO LV, elettivamente domiciliato in VIALE GIACOMO MATTEOTTI 28 SAN
SEVERO presso il difensore avv. PRATTICHIZZO IO LV
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI, 47 26900 LODI presso il difensore avv. ROSSI MARCO opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1986/2021 deducendo la mancata Parte_1 sottoscrizione del contratto, l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, l'illegittimità del piano di ammortamento e la difformità del Taeg indicato in contratto da quello effettivo nonché il difetto di titolarità del credito della società opposta.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_2
E' stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'odierna udienza la causa viene decisa.
Sul difetto di titolarità del credito della società opposta vanno ribadite le argomentazioni svolte nel provvedimento reso in data 27 giugno 2022.
La titolarità del credito in capo alla società opposta risulta provata:
- dal contratto di cessione del 17/12/20 -sub doc. 4 monitorio- nel quale vengono individuate le categorie di crediti ceduti;
- dalla raccomandata di comunicazione di avvenuta cessione del credito e contestuale intimazione di pagamento (docc.
5-6 monitorio), ricevuta dal debitore. Tale comunicazione contiene la dichiarazione CP_ della cedente di aver ceduto il suddetto credito ad .
pagina 1 di 8 Con riferimento alla mancata sottoscrizione del contratto, si osserva che è incontestato tra le parti che siano state pagate le rate sino al dicembre 2019, circostanza questa che stride fortemente con la doglianza sollevata.
In relazione all'ammortamento alla francese, deve rilevarsi che la Corte di Cassazione Sezioni Unite 20 maggio 2024, n. 15130, sulla validità o nullità dell'ammortamento alla francese in un contratto di mutuo, affronta due questioni di diritto centrali riguardanti i mutui a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese".
La prima questione esaminata è quella relativa a se un contratto di mutuo a tasso fisso debba contenere un'esplicita descrizione del regime di ammortamento alla francese, comprese le modalità di rimborso del prestito mediante rate fisse costanti e l'eventuale maggiore onerosità della capitalizzazione composta rispetto ad altri piani di ammortamento.
La sentenza chiarisce che la mancata indicazione dettagliata del regime composto non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto, purché il contratto contenga le indicazioni essenziali quali importo erogato, durata del prestito, periodicità del rimborso e tasso d'interesse predeterminato.
La seconda questione riguarda le conseguenze della mancata indicazione del regime di ammortamento e se ciò possa portare alla nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali.
La sentenza stabilisce che la mancata indicazione del piano di ammortamento "alla francese" non causa la nullità parziale del contratto, se l'informativa fornita è sufficiente a garantire la trasparenza necessaria, permettendo al mutuatario di comprendere le condizioni del mutuo e il relativo costo deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”. “Deve […] darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Nel capoverso 9) del provvedimento, il Collegio illustra le caratteristiche dell'ammortamento “alla francese”, definendolo “il più diffuso in Italia”, in quanto tale riconosciuto dalla Banca d'Italia, nelle proprie istruzioni del 29 luglio 2009.
Secondo la Corte, le caratteristiche di tale ammortamento sono: pagamento del debito a rate costanti, comprensive di una quota capitale crescente e di una quota interessi decrescente;
interessi calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo;
quote di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
progressiva diminuzione della quota ascrivibile agli interessi e corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale, derivante dall'abbattimento del capitale (debito) residuo e dalla riduzione del montante sul quale gli interessi (maturati nell'anno) sono calcolati. Soffermiamoci sulle caratteristiche descritte sub numeri 2) e 4) ed osserviamo quanto
Per quanto sopra, considerati gli elementi utilizzati dalla Corte nella descrizione di quello che la stessa definisce “piano di ammortamento alla francese”, ovvero piano “piano più diffuso in Italia”, si deve,
pagina 2 di 8 necessariamente, ritenere che si sia inteso far riferimento ad un piano di ammortamento, a rata costante, nel regime finanziario dell'interesse composto.
Nel paragrafo 10) del provvedimento, la Corte ritiene che il Tribunale di Salerno abbia sollevato, in sostanza, una questione di trasparenza dell'ammortamento “alla francese”, dubitando che il sottostante contratto di mutuo, in quanto privo della esplicitazione del regime finanziario di capitalizzazione, possa ritenersi determinato e/o determinabile, quanto al corrispondente oggetto e che possa ritenersi
“trasparente”, sulla base degli elementi contenutistici essenziali declinati dal quarto comma dell'art. 117 T.u.b.
Ciò ritenuto, la Corte, nonostante rilevi che l'accertamento della tipologia di capitalizzazione in concreto applicata nel mutuo oggetto di causa costituisca una “questione di fatto”, che ad essa “non compete”, dichiara di doversi pronunciare sulla questione sollevata dal Tribunale rimettente, enunciando il principio di diritto con riferimento ai (soli) “piani di ammortamento alla francese standardizzati tradizionali”.
Tale affermazione, come è agevole intuire, pone l'interprete davanti alla necessità di individuare, preliminarmente, i rapporti di mutuo per i quali è destinata ad operare l'enuncianda regula iuris, circoscrivendone il perimetro ai soli contratti cui risulta allegato un piano di ammortamento qualificabile come “alla francese”, “standardizzato” e “tradizionale”.
La Corte, richiamando un proprio precedente del 2023 (Prima Sezione Civile, ordinanza n. 13144 del 15 maggio 2023, Pres. De Chiara, Rel. Campese), non esclude che l'ammortamento “alla francese” possa condurre ad un “risultato anatocistico” ed afferma che, a tal fine, la parte che deduca una siffatta censura sia onerata dal formulare “specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato”.
Il Collegio riconosce, dunque, che la vexata quaestio della compatibilità tra piani di ammortamento
“alla francese” (in regime composto) e divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. non può risolversi in astratto, ma che essa debba essere valutata in concreto, caso per caso, verificando, sulla base delle specifiche allegazioni e dimostrazioni che la parte interessata è chiamata a fornire, se tale tipologia di rimborso conduca o meno al fenomeno vietato dalla legge.
La Corte evidenzia che la capitalizzazione composta è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile ad un capitale dato” (viene citato, qui, il precedente di cui Cass. n. 27823/2023, in materia fiscale).
La Corte affronta, poi, due ulteriori aspetti: la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, non ricavabile dalla mera indicazione del TAEG;
la meritevolezza dell'interesse perseguito e della causa concreta del negozio, ex 1322 c.c. quali possibili motivi di invalidità dell'ammortamento “alla francese”.
Quanto al primo profilo di valutazione, il Collegio riconosce trattarsi di una vera e propria “patologia”, da affrontare “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”.
Quanto al secondo profilo di valutazione, il Collegio, affrontando una questione che, in realtà, non pare trasparire dall'ordinanza di rimessione, sposta la propria attenzione sulla criticità del piano di ammortamento “alla francese” insita nella circostanza della esigibilità dell'interesse anticipatamente pagina 3 di 8 rispetto a quella del capitale, con possibile contrasto con la disposizione contemplata dal terzo comma dell'art. 821 c.c.
La Corte, pur riconoscendo che, in tale tipologia di ammortamento, la maturazione del credito per interessi e la sua esigibilità non coincidono, poiché “gli interessi maturano al momento della consegna della somma mutuata, ma divengono esigibili alla scadenza del debito principale in cui diviene esigibile il capitale”, ritiene che tale fenomeno risulti scevro da criticità in quanto, in forza dell'accordo tra le parti, sancito nel contratto cui è allegato il piano, anche il capitale diviene progressivamente esigibile, rendendo così esigibili anche gli interessi calcolati in ragione d'anno.
Il Collegio, a definizione del profilo esaminato, esprime un principio certamente rilevante: è legittimo che gli interessi diventino esigibili prima che diventi esigibile (in tutto o in parte) il capitale (come accade proprio nell'ammortamento “alla francese” che, come noto, contempla il pagamento soprattutto di interessi nelle fasi iniziali di esecuzione del rapporto), a condizione, però, che tale esigibilità sia
“convenuta” tra le parti.
Ne possiamo, quindi, dedurre che la caratteristica dell'ammortamento “alla francese” di pagamento anticipato degli interessi non presenta motivi di criticità solo a condizione che tale peculiare esigibilità trovi fondamento e giustificazione nell'accordo tra le parti.
La Corte ha affermato che il contratto con piano di ammortamento alla francese non è affetto da nullità sempre che ricorrano le seguenti condizioni: indicazione dell'importo erogato;
durata del prestito;
periodicità del rimborso;
tasso di interesse
In aggiunta a ciò, secondo la Corte, è necessario che sia comunque soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di ricavare, agevolmente, l'importo totale del rimborso “con una semplice sommatoria, che deriva, come verificatosi nella fattispecie oggetto di causa, dalla esistenza di un piano di ammortamento, allegato al contratto, che indichi il numero e la composizione delle rate di rimborso con la ripartizione delle quote per capitale e per interessi”.
Ne consegue che un contratto di mutuo bancario, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario un' agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso.
A tal fine, non occorre che il contratto espliciti il regime di capitalizzazione utilizzato dall'intermediario, né che il contratto qualifichi “alla francese” il relativo piano di ammortamento, ma occorre che esso indichi l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse e che al medesimo contratto sia allegato un piano di ammortamento, con indicazione del numero e della composizione delle rate di rimborso e con ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi.
A ciò aggiungasi che il Collegio, nel ritenere necessaria, ai fini divisati, l'indicazione del “tasso di interesse”, omette di specificare se per tasso di interesse si debba intendere quello nominale (tradizionalmente espresso attraverso il c.d. TAN), ovvero il tasso di interesse effettivo, vale a dire il tasso che tiene conto del pagamento anticipato della quota interessi nel corso dell'anno, come accade proprio, in base alla stessa enucleazione del modello delineata dal Collegio, nell'ammortamento “alla francese”, dove gli interessi, pur essendo annuali, vengono anticipati ed inseriti, in percentuale, in ciascuna rata di rimborso.
pagina 4 di 8 Appare preferibile, anche in considerazione delle argomentazioni fatte proprie dalla Corte, tale seconda ipotesi, con la conseguenza che, ove il contratto non dovesse indicare il tasso effettivo, limitandosi alla previsione del solo tasso nominale, la questione della nullità per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ben potrebbe portarsi all'attenzione dell'autorità giudiziaria competente.
Il Collegio afferma che il giudice a quo ha chiesto di verificare “se la maggior quota di interessi complessivamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana» costituisca un prezzo ulteriore e occulto che rende il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, di cui il cliente dovrebbe essere informato, con conseguente nullità parziale della relativa clausola contrattuale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b.”.
La Corte, infatti, affronta un interrogativo affatto diverso: il costo (maggiore o minore) per interessi, determinato dall'utilizzo di un determinato regime di calcolo, integra o meno il prezzo praticato.
La Corte sviluppa, quindi, il proprio percorso argomentativo, affermando che la differenza tra ammortamento “alla francese” ed ammortamento “all'italiana” non risiede nella circostanza che, nel primo, il tasso di interesse effettivo sia maggiore di quello nominale, ma nella scelta, “concordata tra le parti”, di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante e non decrescente;
l'art. 117 u.b. non richiede l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto;
la Delibera CICR del 9 febbraio 2000 non è utile a supportare tale tesi, in quanto riguarda “indicazioni” che “non si verificano nel regime di ammortamento criticato”;
è conforme alla disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 un piano di rimborso, quale quello di causa, che contiene l'indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del TAN, del TAEG, della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso, con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi;
le menzionate disposizioni della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 impongono agli istituti di credito di fornire l'informativa precontrattuale ai clienti, mediante riepilogo puntuale delle somme dovute alle varie scadenze, tramite un piano redatto in modo chiaro e comprensibile, che indichi la periodicità e composizione delle rate, “anziché mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche che vorrebbero spiegare le modalità di calcolo degli interessi, ma la cui esigenza di precisione si scontra con un livello di tecnicismo che sfugge alla comprensione dei più”; risulta, “in tal modo”, soddisfatta la possibilità, per il mutuatario, di conoscere, agevolmente, l'importo totale del rimborso, mediante una “semplice sommatoria”, conoscenza che egli “difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato”, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse;
se il contratto «trasparente» è quello che consente al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione e di essere in possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno, “tale è quello di cui si discute, avendo l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico, tramite il piano di ammortamento allegato al contratto”.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte esclude che la mancata indicazione, nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento «alla francese» e del regime di capitalizzazione
«composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto stesso per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
In sintesi si può affermare, applicando le coordinate indicate dalla Corte che pagina 5 di 8 - nei contratti di mutuo a tasso fisso, recanti l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE (tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata, non integra nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto ex 1346 e 1418, comma 2 c.c., l'omessa indicazione, nel medesimo contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese;
- nei contratti di mutuo a tasso fisso, recanti l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, delle numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE
(tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata, non integra violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b. l'omessa indicazione, nel contratto, del regime composto degli interessi e della modalità di ammortamento c.d. alla francese, non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti, in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana», un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso;
- un contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, per rispondere al requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, di cui agli artt. 1346 e 1418, comma 2 c.c., deve garantire al mutuatario una agevole e pronta comprensione dell'impegno finanziario che deriva dalla sottoscrizione del contratto stesso. A tal fine, non occorre che il contratto espliciti il regime di capitalizzazione utilizzato dall'intermediario, né che il contratto qualifichi “alla francese” il relativo piano di ammortamento, ma occorre che esso indichi l'importo erogato, la durata del prestito, la periodicità del rimborso, il tasso di interesse, nominale ed effettivo e che al medesimo contratto sia allegato un piano di ammortamento, con indicazione del numero e della composizione delle rate di rimborso e con ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi;
- la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, non ricavabile dalla mera indicazione del TAEG, costituisce una
“patologia” da affrontare “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se, nella singola fattispecie, siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”;
- è legittimo un piano di ammortamento caratterizzato dalla esigibilità degli interessi anticipatamente all'esigibilità, in tutto o in parte, del capitale, a condizione che tale esigibilità sia frutto dell'accordo tra le parti. Per tutto ciò che esula dall'ambito valutativo e decisionale della pronuncia in commento, si dovrà attendere, verosimilmente, un nuovo intervento del
Supremo Collegio, con la conseguenza che le contestazioni in punto di indeterminatezza ed indeterminabilità del contratto e di violazione della trasparenza, così come declinata dalle stesse Sezioni Unite, sub specie di violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b., ben potranno essere ancora portate all'attenzione della magistratura, con riferimento a:
- mutui e finanziamenti a tasso variabile;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, con allegati piani di ammortamento alla francese “non standardizzati e tradizionali”;
- mutui e finanziamenti a tasso fisso, privi di piano di ammortamento allegato e sottoscritto dal cliente;
pagina 6 di 8 - mutui e finanziamenti a tasso fisso, il cui piano di ammortamento, ancorchè allegato e sottoscritto dal cliente, non rechi l'indicazione del numero e/o della composizione delle rate di rimborso e/o la ripartizione delle quote di capitale e delle quote di interessi;
- mutui a tasso fisso ed a tasso variabile, in relazione ai quali si denunzi la produzione di interessi su interessi, idonea a determinare un tasso debitore effettivo maggiore rispetto a quello nominale, con dovere del giudice di affrontare la dedotta patologia “caso per caso”, sulla base delle domande e delle eccezioni delle parti, attraverso apposita indagine “volta a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti”, trattandosi di “questione di fatto incensurabile in sede di legittimità”;
- mutui a tasso fisso e variabile, in relazione ai quali si contesti la violazione dell'art. 117, comma 4 u.b. per mancata indicazione, nel contratto, del regime di capitalizzazione composto o dell'ammortamento alla francese, intesa quale “condizione” del finanziamento stesso e non quale “prezzo ulteriore e occulto” derivante dalla maggior quota di interessi dovuta dal mutuatario rispetto a quella dovuta in base ad altre tipologie di ammortamento.
Nel caso oggetto di vaglio si verte in ipotesi di contratto di mutuo a tasso fisso in cui vi è l'indicazione dell'importo mutuato, della durata del prestito, del numero delle rate costanti di rimborso, del TAN (tasso annuo nominale), del TAE (tasso annuo effettivo), con piano di ammortamento allegato al contratto, contenente la specificazione della quota per capitale e della quota per interessi di cui si compone ciascuna rata.
Non si ravvede, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 4 T.u.b. non costituendo la maggior quota di interessi complessivamente dovuti, in presenza di ammortamento «alla francese» rispetto a quello «all'italiana», un prezzo ulteriore ed occulto da indicare nel contratto stesso tenuto conto dell'accordo tra le parti, sancito nel contratto.
In ordine alla difformità tra Taeg indicato in contratto e Taeg applicato, avuto riguardo all'esclusione del costo assicurativo, si rileva che la clausola n. 11 esclude nel calcolo del Taeg il costo di assicurazione.
Con riferimento alla concessione abusiva del credito, l'art. 124 bis T.U.B. prevede che prima della conclusione del contratto « il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore ».
Il merito creditizio » (del consumatore) consiste nell' oggettiva ed attuale capacità di rimborso, misurata sul reddito, sul patrimonio aggredibile e sulle trascorse vicende restitutorie.
Nel caso in esame l'allegazione dei precedenti impegni assunti dal consumatore prima della stipulazione del contratto di mutuo di cui si discorre a fronte di una carenza documentale sull'intera e complessiva situazione reddituale del medesimo non consente di verificare se il finanziatore abbia concesso il credito senza valutare se il debitore lo meritasse.
Alla luce delle argomentazioni svolte l'opposizione va respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo facendo applicazione dei parametri minimi del D.M. in vigore, al netto della fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
pagina 7 di 8 2.906,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia 1 aprile 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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