Art. 19. (Abrogazione di disposizioni)
Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144 , e successive modificazioni ed integrazioni;
quelle di cui agli articoli 6 , 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3; l'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 e la legge 16 febbraio 1980, n. 59; nonche' l'articolo 1, secondo comma , del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180 , cosi' come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1980, n. 338.
Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attivita' dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185 , nonche' nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290 , convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 499 .
E abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.
Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle di cui alle leggi 13 maggio 1966, n. 303 e 31 marzo 1971, n. 144 , e successive modificazioni ed integrazioni;
quelle di cui agli articoli 6 , 7 e 8 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870 , convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3; l'articolo 7 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 e la legge 16 febbraio 1980, n. 59; nonche' l'articolo 1, secondo comma , del decreto-legge 16 maggio 1980, n. 180 , cosi' come modificato dalla legge di conversione 18 luglio 1980, n. 338.
Restano ferme le altre disposizioni concernenti i compiti e le attivita' dell'Azienda ivi comprese, in particolare, quelle contenute nei decreti emanati in applicazione della delega di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1185 , nonche' nel decreto-legge 10 giugno 1977, n. 290 , convertito nella legge 1 agosto 1977, n. 499 .
E abrogata ogni disposizione contrastante o comunque incompatibile con le norme di cui alla presente legge.