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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Anna ADAMO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 786/2021 R.G. promossa
DA
in persona del legale rappresentante p.t. (P.I.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Brolo (ME), Via Giuseppe Garibaldi n. 6, P.IVA_1 presso lo studio dell' Avv. Salvatore Zaccaria (C.F.: ), da cui è C.F._1
rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC: ; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via S. Filippo Bianchi n. 48, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Parisi (C.F.: ), da cui è rappresentata e difesa C.F._2
giusta procura agli atti (PEC: Email_2
APPELLATA
*********************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 393/2021 pubblicata in data 9 aprile 2021, non notificata, resa nella causa civile iscritta al n. 15378/2013 R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1 1)” in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
2) nel merito, ed in via istruttoria, ammettere C.T.U. che possa depurare dal conto i costi dell'anatocismo, della cms, delle spese di chiusura trimestrale e di quanto oggetto di deduzione negli atti del giudizio di primo grado, incluso il risarcimento danni;
3) in esito, in riforma della impugnata sentenza, accogliere le domande proposte in primo grado e quindi:
a)ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile e, comunque, l'inefficacia delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, che autorizzavano illegittimamente la banca convenuta ad operare l'anatocismo in danno della correntista;
b)ritenere e dichiarare la nullità assoluta ed insanabile delle clausole apposte ai rapporti dedotti in causa, in forza delle quali la banca tratteneva ed incassava la cms e tutte le altre spese e commissioni non dovute ed illegittime, il tutto anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1284 e 1346 c.c.;
c)conseguentemente ritenere e dichiarare che il correntista ha diritto di vedersi restituite tutte le somme pretese ed incassate dalla convenuta a titolo di interessi CP_1
anatocistici, illegittime spese e commissioni (compresa cms), il tutto con interessi legali
e rivalutazione dalle singole scadenze al soddisfo e, pertanto, dichiarare la illegittimità della pretesa creditoria della convenuta;
CP_1
d)per l'effetto condannare la banca convenuta a pagare in favore dell'attrice la somma di € 59.562,39 o quella maggiore e/o minore somma che risulterà dalla CTU oltre interessi e rivalutazione;
e)con condanna al risarcimento dei danni (danno emergente e lucro cessante) nei confronti del correntista come sopra indicati, e quantificati in ragione di € 12.911,61 o a quella misura che sarà accertata e quantificata in corso di causa o liquidata in via equitativa ad opera del Sig. Giudice adìto;
f)con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio da distrarre a favore del difensore antistatario ”.
Per l' appellata:
1)” ritenere e dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. l'appello proposto da
e comunque disporne con qualsiasi statuizione il rigetto;
2) Parte_1 condannare l'appellante ai compensi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con atto di citazione regolarmente notificato ha impugnato Parte_1
davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona
P.G. ha rigettato la domanda dalla stessa proposta condannandola al pagamento delle spese processuali ivi liquidate.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la totale riforma.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 4 marzo
2022, la Corte ha rinviato la causa per trattazione alla udienza del 12 settembre 2022; indi è stata fissata l'udienza del 6 marzo 2023 e successivamente quella dell' 8 aprile
2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
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Con un unico articolato motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado.
In particolare, ha dedotto la erronea e contraddittoria motivazione della stessa in ordine al raggiungimento della prova ed alla dimostrazione degli assunti di parte attrice.
Il Tribunale infatti, nonostante parte attrice abbia prodotto in giudizio il contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto, la corrispondenza intercorsa con l'istituto di credito nonché una consulenza tecnica di parte, nella quale si è dato conto della illegittima applicazione di interessi anatocistici, della commissione di massimo scoperto, di ulteriori spese e commissioni, ha ritenuto la mancata allegazione dei fatti posti a base della domanda.
Ciò anche per non aver parte attrice prodotto, oltre al contratto di conto corrente, anche il contratto anticipi, contraddistinto dal n. 10379.
Così argomentando, il Tribunale ha ritenuto inammissibile la richiesta di ammissione di
C.T.U. in quanto avente natura esplorativa.
Nell'odierno grado si è costituita la originaria convenuta la quale, in via preliminare, ha evidenziato la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto del gravame e la integrale conferma della sentenza appellata, del tutto esente da vizi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 La eccezione preliminare di inammissibilità della impugnazione per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa dell' appellata è infondata.
Rileva infatti la Corte che, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione in materia, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Civ. 13535/18).
Ora, poiché dal contenuto del gravame proposto da risultano in Parte_1
modo chiaro ed intuitivo le parti della sentenza censurate ed ampiamente esposte le ragioni a supporto di una decisione contraria a quella gravata, l'eccezione va rigettata.
Passando al merito della vicenda, la Corte osserva.
Il Tribunale ha rigettato la domanda attorea sul presupposto della mancata produzione del contratto di anticipazione bancaria n. 10379, in aggiunta al contratto di deposito bancario in conto corrente n. 10365 (sentenza impugnata, pag. 3, rigo 11 e segg.).
Il che ha comportato la impossibilità di verificare quali fossero le pattuizioni relative al conto anticipi e, di conseguenza, verificare se le annotazioni in conto siano figlie di clausole contrattuali nulle (rigo 14 e segg.).
Il Giudice di primo grado ha poi ritenuto la mancata allegazione dei fatti posti a base della domanda in quanto generici.
In mancanza di una puntuale allegazione, pertanto, il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la richiesta di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio.
Parte appellante ha censurato tale ragionamento avendo la stessa ampiamente allegato i fatti posti a base della propria domanda, producendo il contratto di conto corrente, tutti gli estratti conto e la relazione tecnico – contabile attestante la illegittimità degli addebiti conteggiati dalla banca.
La doglianza mossa dalla appellante è fondata e merita accoglimento.
4 Va innanzitutto evidenziato che il “conto anticipi” è inscindibile dal conto corrente ordinario.
Ed invero la Cass. Civ. Sez. I, con pronuncia n. 14321 del 5 maggio 2022, ha fissato il seguente principio: “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come conto anticipi su effetti salvo buon fine, od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti”.
Prosegue poi la Corte sottolineando che “Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere il saldo passivo concernente il CP_1
predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare – avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto”.
Ed ancora: “Sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. In sostanza l'istituto annota in dare al correntista CP_1
l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, importo che riannota in avere, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In tale situazione, il rapporto di debito – credito fra la ed il correntista è rappresentato, in CP_1
ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante giroconto” (Cass. 20 giugno 2011, n. 13449).
In definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, CP_1 annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal
5 cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare – avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve in tali casi parlare dunque di inscindibilità del saldo finale”.
Ora, nel caso di specie, tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti, il conto anticipi si è atteggiato come mera evidenza contabile, e non come autonomo contratto distinto da quello di conto corrente.
Non vi è prova, cioè, di una diversa volontà delle parti, né tantomeno il contegno processuale della Banca, che sul punto non ha obiettato alcunché, contraddice tale impostazione.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il capo della sentenza ove il Tribunale ha rigettato le doglianze mosse dalla originaria attrice – odierna appellante, per mancata produzione del contratto di anticipazione bancaria n. 10379, va riformato.
In altri termini, l'unico documento esigibile ai sensi dell'art. 2697 C.C. nella fattispecie che ci occupa è il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 10365 del 21 gennaio
2000, regolarmente prodotto, cui accede il conto anticipi, (contratto di conto corrente) che, all'art. 6, ultimo comma, così recita: “le previsioni di cui al presente articolo si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al correntista”.
Tanto basta, ad avviso della Corte, per accogliere il rilievo mosso dall'appellante e riformare sul punto la pronuncia de qua.
La sentenza è erronea anche riguardo la dichiarazione di mancata allegazione dei fatti attraverso i quali parte appellante ha contestato la legittimità degli importi addebitati nell'ambito del contratto di conto corrente.
Ed invero parte attrice, in seno al giudizio di primo grado, ha prodotto il contratto di conto corrente, da cui si evincono le seguenti condizioni:
-tasso creditore: 0,125 %;
-tasso debitore: 8 % fino a Lit. 50.000.000; oltre 13,75 %;
-commissione di massimo scoperto: 0,5 %;
-diritti chiusura per liq.: Lit. 130.000;
-spese tenuta conto: Lit. 70.000;
6 -spese unitarie varie: Lit. 3.300.
Ha poi prodotto tutti gli estratti conto ordinario ed anticipi relativi agli anni dal 2000 al
2007 ed infine ha prodotto la relazione tecnica che ha ricostruito il rapporto contrattuale depurandolo di tutte le poste ritenute illegittime, ovvero la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la commissione di massimo scoperto e le ulteriori spese e commissioni previste.
Se così è, e non sussistono incertezze al riguardo, stante la evidenza documentale, ne consegue la fondatezza delle obiezioni mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato la domanda per genericità della stessa.
Parte attrice, ad avviso della Corte, ha sufficientemente allegato i fatti posti a base della sua domanda, denunciando la illegittimità delle appostazioni contabili effettuate dalla banca ed offrendo una diversa ricostruzione del rapporto, contenuta nella relazione tecnica di parte a firma della D.ssa talchè ammissibile è la richiesta di Persona_1 consulenza tecnica, finalizzata alla ricostruzione del rapporto dare – avere tra le parti, depurandolo della capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto, entrambe illegittime.
Ed invero, riguardo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, è noto che ai sensi dell'art. 1283 c. c. gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza) e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi, in mancanza di usi contrari.
L'ordinamento giuridico ha sempre guardato con sfavore al fenomeno anatocistico, come dimostra la suddetta norma essenziale di riferimento contenuta nel codice civile, la quale – va ribadito - pone un generale divieto di anatocismo, ossia della decorrenza di interessi sugli interessi maturati su una somma capitale (c.d. «capitalizzazione degli interessi allo scopo di renderli, a loro volta, produttivi di altri interessi»), ammettendolo solo in casi residuali, e comunque sempre dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano interessi dovuti da almeno sei mesi.
A partire dalla sentenza della Suprema Corte n. 2374 del 16 marzo 1999 si è verificato un netto mutamento di indirizzo nella giurisprudenza di legittimità, in virtù del quale, se sino a quell'epoca si era riconosciuta validità alle clausole di capitalizzazione trimestrale sulla base dell'affermazione dell'esistenza di un uso idoneo a derogare al divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c. c., da allora in avanti si afferma e consolida, invece,
7 il principio per cui “la capitalizzazione trimestrale degli interessi da parte della banca sui saldi di conto corrente passivi per il cliente non costituisce un uso normativo, ma un uso negoziale, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore del cliente sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare) adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell'ABI nel 1952 e non essendo connotata, la reiterazione del comportamento, dalla opinio iuris ac necessitatis”.
Inoltre, la S. C. ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi
a debito del correntista anche con riguardo al periodo anteriore al mutamento giurisprudenziale, difettando i presupposti per riconoscere, pure in riferimento a detto periodo anteriore (e nonostante l'opposto orientamento espresso dalle pronunce dell'epoca), la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi” (v. Cass.
Civ. n. 21095/2004).
Più di recente la Corte di Cassazione ha esteso all'infinito il divieto di anatocismo tramite capitalizzazione trimestrale degli interessi, arrivando a negare anche la possibilità di capitalizzazione annuale, considerando del tutto arbitrario che, nel negare l'esistenza di usi normativi di capitalizzazione trimestrale, la giurisprudenza avrebbe riconosciuto la presenza di usi normativi di capitalizzazione annuale, i quali, oltre a difettare di normatività, non si rinvengono nella realtà storica (così Cass. Civ. n. 9127/2015).
Va ricordato, in particolare, l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, anche di recente ribadito, secondo il quale in ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi – come quello in oggetto, stipulato in data 21 gennaio 2000 - prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Per quanto qui rileva, posta l'assoluta invalidità dell'anatocismo applicato dalla banca al rapporto di conto corrente in oggetto, va detto che all'accertamento della nullità della capitalizzazione (trimestrale) degli interessi a debito deve seguire l'esclusione di
8 qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (sia trimestrale, che semestrale, che annuale), in linea con l'interpretazione giurisprudenziale di cui al noto arresto delle Sezioni Unite n. 24418 del 2 dicembre 2010 secondo il quale “dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in un'apertura di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art.1283 osterebbe anche a un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale” (in senso conforme da ultimo, tra le altre, Cass. Civ. nn. 24293/2017; 17150/2016; 6550/2013).
Pertanto il rapporto contrattuale de quo va ricostruito senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi.
Anche la commissione di massimo scoperto è illegittima e va esclusa dal conteggio.
Rileva infatti la Corte che da diverso tempo ormai la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, è orientata a dichiarare la nullità della CMS per indeterminatezza allorchè il contratto si limiti ad indicarne solo la misura percentuale, senza specificare se per massimo scoperto debba intendersi il debito massimo raggiunto anche in un solo giorno o quello che si prolunga per un certo periodo di tempo ovvero se il relativo importo vada calcolato sul totale dei prelevamenti effettuati dal correntista.
In altre parole, l'addebito della CMS può dirsi legittimo solo se la relativa clausola sia stata pattuita in modo determinato o determinabile.
Applicando tali condivisibili principi alla fattispecie dedotta in giudizio, ne consegue la illegittimità anche di tale clausola contrattuale in quanto la sua previsione, nella fattispecie che ci occupa, è stata effettuata solo con indicazione del valore percentuale (0,5 %), senza specificare i criteri di applicazione del tasso: la relativa clausola, pertanto, è da considerarsi nulla in quanto indeterminata ed indeterminabile.
L'appello in parte qua va pertanto accolto e la causa rimessa in istruttoria, al fine di ricostruire il rapporto dare – avere tra le parti, depurando il contratto dalla capitalizzazione degli interessi e dalla commissione di massimo scoperto.
Spese al definitivo.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, non definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 786/2021 R.G. promossa da in persona del legale rappresentante p.t. contro Parte_1 CP_1
9 in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
dispone:
1) dichiara la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata al rapporto dedotto in giudizio;
2) dichiara la illegittimità della commissione di massimo scoperto applicata al rapporto dedotto in giudizio;
3) rimette la causa sul ruolo per l'approfondimento istruttorio come in parte motiva descritto;
4) spese al definitivo.
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 25 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini
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