TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/05/2025, n. 2428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2428 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3597/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...],
[...] Parte_3 nata a [...] il [...], nato a [...] Parte_4
(Na) il 27.12.1974, in qualità di eredi legittimi pro quota del
Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Casoria (NA) in data 12.09.2024, rappresentati e difesi dall'avv.to
Mirko Acqua e dall'avv.to Orsola Ferone
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 19.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' , in data 11.11.2022, la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non aver
1 ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non aveva riconosciuto una percentuale d'invalidità sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere l'accertamento del Per_2 requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Nel corso del giudizio, essendo il ricorrente deceduto, si sono costituiti gli eredi come in epigrafe.
Acquisita la documentazione in atti e disposti i chiarimenti del consulente, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle
“note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp il de cuius, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Parte ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo
2 del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, in sede di visita peritale, non era stata attribuita corretta rilevanza alle metastasi intestinali di cui il sig. era affetto, Pt_1 patologia tra l'altro aggravatasi nel corso degli ultimi mesi come attestato dalla ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie del sig. . Pt_1
Il dott. quindi, dopo aver riesaminato la documentazione Per_2 medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e dell'ulteriore documentazione medica prodotta, ha ritenuto che
“Tenuto conto di quanto riportato nelle considerazioni medico legali in sede di ATP, espresse alla luce dell'esame obbiettivo eseguito in sede di operazioni peritali del 27/11/2023 e riportato in atti, della documentazione sanitaria allegata, il caso clinico può essere rivalutato dopo lettura della documentazione sanitaria acquisita e precisamente le certificazioni rilasciate in data
22/04/2024 e 10/05/2024. Ebbene precisare che non viene esibita alcuna certificazione rilasciata da centri oncologici, le certificazioni in atti rilasciate dal medico curante e dallo specialista oncologo lasciano intendere un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente necessitando allo stato di assistenza continua per gli atti abituali della vita quotidiana, evidentemente il paziente è affidato a cure domiciliari palliative. In conclusione, è possibile riconoscere il beneficio dell'accompagnamento retrodatato di tre mesi dalla data di rilascio delle certificazioni sanitarie in oggetto ossia dal mese di gennaio
2024”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
3 Ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio
2024 sino al 12.09.2024, data del decesso, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio- economiche, previste per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione (indennità di accompagnamento) è stata riconosciuta solo successivamente al deposito del ricorso atp ma prima della proposizione dell'opposizione, possono compensarsi per la metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
Le spese di ctu si pongono a carico dell' e si liquidano come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara che parte ricorrente ha diritto, pro quota, all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino al
12.09.2024.
Condanna l' al pagamento del 50% delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 1.150,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3597/24 del Ruolo Gen.
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nato a [...] il [...],
[...] Parte_3 nata a [...] il [...], nato a [...] Parte_4
(Na) il 27.12.1974, in qualità di eredi legittimi pro quota del
Sig. nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Casoria (NA) in data 12.09.2024, rappresentati e difesi dall'avv.to
Mirko Acqua e dall'avv.to Orsola Ferone
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e CP_1 difeso dall'avv.to Antonio Brancaccio
Resistente
Oggetto: opposizione ATP
Fatto e diritto
Con atto depositato il 19.03.2024 l'epigrafata parte ricorrente ha esposto di aver presentato all' , in data 11.11.2022, la domanda CP_1 per il riconoscimento del requisito sanitario e delle provvidenze economiche relative all'indennità di accompagnamento ma di non aver
1 ottenuto l'accertamento del requisito sanitario;
di avere proposto ricorso per ATP ex art.445 bis cpc all'esito del quale il consulente medico d'ufficio non aveva riconosciuto una percentuale d'invalidità sufficiente ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott. per ottenere l'accertamento del Per_2 requisito sanitario a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione assistenziale oltre accessori, spese vinte.
L' si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del CP_1 ricorso.
Nel corso del giudizio, essendo il ricorrente deceduto, si sono costituiti gli eredi come in epigrafe.
Acquisita la documentazione in atti e disposti i chiarimenti del consulente, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle
“note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp il de cuius, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto meritevole del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta (indennità di accompagnamento).
Parte ricorrente, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo la parte ricorrente ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo
2 del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr comma 6, art.445 bis cpc).
Nel caso in esame l'istante ha dedotto che, in sede di visita peritale, non era stata attribuita corretta rilevanza alle metastasi intestinali di cui il sig. era affetto, Pt_1 patologia tra l'altro aggravatasi nel corso degli ultimi mesi come attestato dalla ulteriore documentazione medica prodotta in sede di opposizione.
Il Giudice, sul punto, ha convocato il consulente affinché rendesse chiarimenti, anche al fine di verificare un eventuale aggravamento delle condizioni sanitarie del sig. . Pt_1
Il dott. quindi, dopo aver riesaminato la documentazione Per_2 medica in atti, alla luce del nuovo quadro clinico e dell'ulteriore documentazione medica prodotta, ha ritenuto che
“Tenuto conto di quanto riportato nelle considerazioni medico legali in sede di ATP, espresse alla luce dell'esame obbiettivo eseguito in sede di operazioni peritali del 27/11/2023 e riportato in atti, della documentazione sanitaria allegata, il caso clinico può essere rivalutato dopo lettura della documentazione sanitaria acquisita e precisamente le certificazioni rilasciate in data
22/04/2024 e 10/05/2024. Ebbene precisare che non viene esibita alcuna certificazione rilasciata da centri oncologici, le certificazioni in atti rilasciate dal medico curante e dallo specialista oncologo lasciano intendere un progressivo peggioramento delle condizioni cliniche del ricorrente necessitando allo stato di assistenza continua per gli atti abituali della vita quotidiana, evidentemente il paziente è affidato a cure domiciliari palliative. In conclusione, è possibile riconoscere il beneficio dell'accompagnamento retrodatato di tre mesi dalla data di rilascio delle certificazioni sanitarie in oggetto ossia dal mese di gennaio
2024”.
Il Giudice ritiene quindi di aderire alle conclusioni cui è giunto il ctu in sede di chiarimenti.
3 Ricorrono dunque i presupposti per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio
2024 sino al 12.09.2024, data del decesso, dal momento che da tale data ricorrono entrambe le condizioni, sanitarie e socio- economiche, previste per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Pertanto, il ricorso in opposizione va accolto.
Le spese della presente fase e della fase di atp, considerato che la prestazione (indennità di accompagnamento) è stata riconosciuta solo successivamente al deposito del ricorso atp ma prima della proposizione dell'opposizione, possono compensarsi per la metà, mentre la restante parte segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo.
Le spese di ctu si pongono a carico dell' e si liquidano come CP_1 da separato decreto.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
Dichiara che parte ricorrente ha diritto, pro quota, all'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024 sino al
12.09.2024.
Condanna l' al pagamento del 50% delle spese processuali che CP_1 si liquidano in complessivi € 1.150,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.. Compensa per il resto.
Pone a carico dell' le spese di consulenza che si liquidano CP_1 come da separato decreto.
Aversa, 29.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Anna Pia Perpetua
4