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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 05/12/2024, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 491/2022 R.G.L., vertente TRA
CF rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Massimo Pistilli, CF C.F._2 pec elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del difensore, in Viterbo (VT), via Belluno 69 appellante CONTRO
, CF , in persona pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF. , presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 07.05.2021, il sig. esponeva con ricorso depositato presso il Tribunale di San Remo Parte_1 (Genova), in funzione di Giudice del Lavoro, aveva agito avverso il Controparte_3
, quale datore di lavoro, per l'accertamento del servizio prestato in virtù
[...] di una serie di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e per la dichiarazione del diritto alla progressione retributiva correlata al predetto servizio al pari del personale di ruolo, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze stipendiali maturate CP_1 proprio, oltre interessi legali. Il Tribunale adito dichiarava il diritto alla progressione professionale retributiva e, conseguentemente, a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio secondo le tabelle CCNL vigenti al momento del servizio e condannava il
[...]
a corrispondere le predette differenze, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1 scadenze al saldo. Cont Poiché il on aveva adempiuto spontaneamente, con il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedeva condannare il alla Controparte_1 corresponsione delle differenze stipendiali maturate, come da conteggi allegati o nella 2
diversa misura ritenuta di giustizia e condannare il , alla Controparte_1 corresponsione delle differenze stipendiali maturande da ciascun ricorrente allo scatto 3 fino al compimento dello scatto 9, come riconosciuto da decreto di ricostruzione di carriera.
Costituitosi, il eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Reggio Controparte_1 Calabria atteso che il ricorrente, alla data di iscrizione al ruolo del ricorso de quo, 07.05.2021, risultava già in servizio presso la sua attuale sede, ovvero il Liceo Statale “G. Rechichi” - RCPM05000C- di Polistena, comune che rientrava nella giurisdizione territoriale del Tribunale di Palmi;
Con ordinanza emessa in esito alla prima udienza del 12.05.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, dichiarava l'incompetenza del giudice adito e la competenza del Tribunale di Palmi, assegnando, ex art. 427 c.p.c., il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio. Condannava il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 700,00 per CP_1 compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, oltre IVA e CPA se dovute. Osservava il Tribunale che la causa era di pubblico impiego contrattualizzato, materia in cui vigeva il criterio di competenza in ragione della sede in cui il dipendente era addetto (art. 413 c.p.c.). Trattavasi di foro inderogabile e il ricorrente non aveva contestato la sede di servizio in Polistena al momento del ricorso. La sede di servizio ricadeva nel territorio di competenza del Tribunale di Palmi, con conseguente difetto di competenza territoriale del giudice adito. Le spese del giudizio venivano poste a carico del ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014, ridotte per la difesa a mezzo di funzionari e con compensi per le fase di introduzione, studio e conclusionale, tenuto conto del valore dichiarato della causa di lavoro.
2. Il giudizio in grado di appello. L'ordinanza veniva gravata dall'appello proposto dal , il quale richiamava che Pt_1 il Tribunale aveva disposto la prima udienza per il giorno 12 maggio 2022, in modalità cartolare, dando termine per il deposito di note di trattazione scritta. Le note erano state redatte dalla difesa di secondo il seguente Parte_1 tenore: “Visto l'indicazione del giudicante si predispongono le presenti note di trattazione scritta, aderendo all'avversa eccezione riferita alla incompetenza territoriale Tribunale adito. Nulla sulle spese si chiede termine per riassunzione, con adesione specifica e formale alla eccezione su incompetenza territoriale. Inviate il 5 maggio (con termine di decadenza al 7 maggio), e quindi tempestivamente, la pec contenente il deposito dell'atto principale – le note di trattazione scritta – era stata regolarmente registrata, tanto da ricevere in risposta sia la pec di accettazione che quella di consegna, mentre la terza e decisiva pec la recava la seguente dicitura “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Nonostante reiterati tentativi di contatto, senza esito con la cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, quanto inviato rimaneva sprovvisto delle verifiche de qua, tanto che le note non venivano inserite nel fascicolo telematico e non visibile, nel fascicolo del giudice, in tempo utile per l'udienza. Ciò premesso, lamentava l'errata valutazione del contegno processuale tenuto dal ricorrente, deposito tempestivo delle note trattazione scritta e mancata registrazione e l'errato presupposto in ordine alla condanna alle spese. Il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado doveva essere qualificato, limitatamente al capo delle spese, come una sentenza che sul punto definiva il giudizio. 3
Esso era ultroneo nella determinazione della materia e soprattutto era basato su un errato presupposto di fatto. Infatti, se le parti raggiungevano un accordo in ordine all'indicazione del giudice competente, il giudice adito per primo e che difettava di competenza, doveva pronunciare apposita ordinanza, con cui disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice competente. Il giudice rimettente non doveva statuire sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo a ciò provvedere il giudice cui compete il provvedimento definitivo. Inoltre, la condanna alle spese era ingiusta perché la sentenza non decideva il merito della causa, ma si limita a pronunciarsi solo sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza territoriale. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti richiesti dalle norme di legge per la condanna alle spese, in primis la soccombenza. La Suprema Corte aveva statuito che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comportava che venisse escluso ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo invece provvedervi il giudice al quale la causa veniva rimessa. La questione dirimente era quindi riferibile esclusivamente alla circostanza specifica afferente all'esplicitata o meno adesione, da parte del ricorrente, all'eccezione sulla competenza territoriale proposta dal resistente. CP_1 Il giudicante – nel caso de quo – aveva deciso su un falso presupposto. La disposizione della modalità cartolare, quanto allo svolgimento dell'udienza, comportava che l'unico modo possibile per manifestare la propria adesione all'eccezione eccezione era il deposito delle scritte. Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente aveva correttamente eseguito il deposito delle
“Note di Trattazione Scritta” ma queste non erano inserite nel fascicolo telematico per fatto non ascrivibile al ricorrente: le note richieste erano state redatte, inviate/depositate mediante attività specifica sul portale di riferimento tempestivamente. La regola prevede che a seguito dell'invio il sistema confermi la correttezza dell'operazione con il rilascio di PEC successive attestanti lo stato dell'attività svolta, inviando due pec distinte comprovanti la “accettazione” e la “consegna”. Il sistema aveva generato le prime due pec, che venivano depositate contestualmente al ricorso. La terza pec, sempre inviata dal sistema, aveva quale specifico oggetto quello di determinare l'esito in ragione delle attività di cancelleria necessarie, se necessarie e nel caso in esame la dicitura era inequivocabile: “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Trattavasi di errore imprevisto, ovvero non dipendente da colui che aveva proceduto. L'inerzia degli uffici presso il tribunale non consentiva – materialmente – alcuna modificazione della condizione verificatasi e senza le attività previste il deposito andava in stallo. Le “note” scritte erano state depositate, c'era necessità di intervento da parte della cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, che non era avvenuta. L'adesione all'incompetenza territoriale, che la nota prevedeva, non era stata immessa nel fascicolo telematico, l'udienza era in trattazione scritta e tale situazione aveva determinato nel giudice il convincimento di un contegno processuale diverso da quello reale, da cui era derivata la sua condanna alle spese. Concludeva, chiedendo riformare la sentenza impugnata, in ordine alla condanna alle spese di lite a carico di ed in favore del con Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio del primo grado, fatta salva la 4
dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e CP_1 compensi. Osservava che le osservazioni dell'appellante non coglievano nel segno, posto che, ai sensi degli artt. 413, comma 8, e 428 c.p.c. la competenza territoriale del giudice del lavoro era inderogabile e rilevabile d'ufficio dal giudice, ove non tempestivamente eccepita dal resistente. Ne conseguiva che l'adesione dell'altra parte all'eccezione eventualmente proposta non aveva alcun rilievo sia ai fini della decisione sulla competenza sia ai fini del regolamento delle spese, “sicchè il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. 08 giugno 2016, n. 11764)” (Cass. civ., sez. VI-lav., ord. n. 17187 del 2019; in senso conforme: Cass. civ., sez. VI-3, ordd. n. 1848 del 2022 e n. 32003 del 2021). Pertanto, indipendentemente dalla valutazione del deposito delle note scritte, il Tribunale avrebbe dovuto comunque statuire sulle spese del procedimento. In difetto di ulteriori motivi di doglianza, la sentenza doveva essere confermata.
Considerato che
l'appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, sussistevano ragioni perché la Corte lo dichiari inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e l'appellante depositava note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Questa Corte prende atto della segnalazione operata dall'appellante, in punto di invio delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il giorno 05.05.2022, nel rispetto del termine assegnato in vista dell'udienza come sostituita, di avvenuta generazione delle prime due ricevute di accettazione e avvenuta consegna, mentre la terza pec la recava la seguente dicitura “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Sono queste circostanze tutte riscontrate dalla documentazione depositata in allegato all'atto di appello, sì che non resta che prendere atto che la mancata acquisizione al fascicolo del giudizio di primo grado delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.05.2022, che il ricorrente/odierno appellante aveva inviato in data 05.05.2022, è dipesa da causa non imputabile al ricorrente medesimo.
4. Posto quanto sopra, necessita esser esaminata la questione posta dall'appellante a fondamento dell'invocata riforma del provvedimento - gravato solo in punto di spese processuali -, vale a dire se l'esplicitata adesione all'incompetenza territoriale eccepita dal resistente potesse o meno esimere il giudice a quo, dichiaratosi incompetente, dalla statuizione sulle spese della fase di giudizio svoltasi innanzi a lui. A termini generali è consolidato l'insegnamento del giudice di legittimità nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Da qui la conseguenza che il giudice non può pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cassazione n. 21300/2024, Cass. n. 15017/2022; Cass. n. 25180/2013). Tale principio di diritto, tuttavia, non è valevole per la competenza per territorio inderogabile, come quella su cui ha deciso in Tribunale, versandosi in una fattispecie di competenza territoriale inderogabile ex art. 413 c.p.c., come espressamente dichiarato nel provvedimento impugnato. 5
In tal caso, l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria (Cass. n. 17187/2019), indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (conf. Cass. n. 32003/2021; n. 11764/2016). Infatti, tale decisione chiude il processo davanti al giudice erroneamente adito e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., ord. 18/10/2011, n. 21565). Conformemente: “Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio”. (Cass. civ. sez. II, 13/07/2023, n. 20153; Cass. civ. sez. VI, 21/01/2022, n. 1848). Appare evidente, dunque, che avendo il provvedimento appellato accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, esso ha natura decisoria ed il giudice era tenuto a statuire sulle spese. È priva di rilievo, dunque, la questione prospettata dall'appellante e posta a fondamento dell'appello, avente ad oggetto la mancata acquisizione, per fatto non imputabile, delle note scritte con cui era stata prestata adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, giacché, come affermato dagli enunciati di diritto primo riportati, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, era irrilevante la circostanza che la controparte avesse aderito all'eccezione. Ciò perché solo in caso di competenza territoriale derogabile l'adesione del convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando la questione risolta dall'accordo formatosi nel processo, con conseguente carenza di contenuto decisorio della pronuncia e di potere del giudice incompetente a regolamentare le spese di lite, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013). Nel caso, invece, di incompetenza territoriale inderogabile, deve essere escluso che possa postularsi la formazione di quell'accordo sulla competenza che, nel caso di competenza derogabile, rende superflua o, meglio, impedisce ogni decisione al riguardo. Se la competenza è inderogabile, infatti, essa va individuata esclusivamente secondo i precetti normativi, a prescindere ed indipendentemente dall'adesione prestata o meno dalle controparti. Poiché la competenza territoriale declinata dal Tribunale di Reggio Calabria era competenza inderogabile e rispetto ad essa era irrilevante l'adesione prestata dal ricorrente nelle note scritte inoltrate il 05.05.2022 (ma non pervenute al fascicolo processuale), correttamente il Tribunale ha regolamentato le spese di lite. Pertanto, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate, applicando i valori CP_1 minimi in ragione dell'assenza di complessità delle questioni devolute, in complessivi € 962,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello. 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza emessa in data 12.05.2022 dal Tribunale di Reggio Controparte_1 Calabria, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 962,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti Consigliere dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 491/2022 R.G.L., vertente TRA
CF rappresentato e difeso, per Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Massimo Pistilli, CF C.F._2 pec elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del difensore, in Viterbo (VT), via Belluno 69 appellante CONTRO
, CF , in persona pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF. , presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato, fax 0965 811224, pec Email_2 appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso, depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria in data 07.05.2021, il sig. esponeva con ricorso depositato presso il Tribunale di San Remo Parte_1 (Genova), in funzione di Giudice del Lavoro, aveva agito avverso il Controparte_3
, quale datore di lavoro, per l'accertamento del servizio prestato in virtù
[...] di una serie di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato e per la dichiarazione del diritto alla progressione retributiva correlata al predetto servizio al pari del personale di ruolo, con conseguente condanna del al pagamento delle differenze stipendiali maturate CP_1 proprio, oltre interessi legali. Il Tribunale adito dichiarava il diritto alla progressione professionale retributiva e, conseguentemente, a percepire le differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità di servizio secondo le tabelle CCNL vigenti al momento del servizio e condannava il
[...]
a corrispondere le predette differenze, oltre interessi legali dalle singole Controparte_1 scadenze al saldo. Cont Poiché il on aveva adempiuto spontaneamente, con il ricorso depositato innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, chiedeva condannare il alla Controparte_1 corresponsione delle differenze stipendiali maturate, come da conteggi allegati o nella 2
diversa misura ritenuta di giustizia e condannare il , alla Controparte_1 corresponsione delle differenze stipendiali maturande da ciascun ricorrente allo scatto 3 fino al compimento dello scatto 9, come riconosciuto da decreto di ricostruzione di carriera.
Costituitosi, il eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Reggio Controparte_1 Calabria atteso che il ricorrente, alla data di iscrizione al ruolo del ricorso de quo, 07.05.2021, risultava già in servizio presso la sua attuale sede, ovvero il Liceo Statale “G. Rechichi” - RCPM05000C- di Polistena, comune che rientrava nella giurisdizione territoriale del Tribunale di Palmi;
Con ordinanza emessa in esito alla prima udienza del 12.05.2022, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, dichiarava l'incompetenza del giudice adito e la competenza del Tribunale di Palmi, assegnando, ex art. 427 c.p.c., il termine di giorni trenta per la riassunzione del giudizio. Condannava il ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 700,00 per CP_1 compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, oltre IVA e CPA se dovute. Osservava il Tribunale che la causa era di pubblico impiego contrattualizzato, materia in cui vigeva il criterio di competenza in ragione della sede in cui il dipendente era addetto (art. 413 c.p.c.). Trattavasi di foro inderogabile e il ricorrente non aveva contestato la sede di servizio in Polistena al momento del ricorso. La sede di servizio ricadeva nel territorio di competenza del Tribunale di Palmi, con conseguente difetto di competenza territoriale del giudice adito. Le spese del giudizio venivano poste a carico del ricorrente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014, ridotte per la difesa a mezzo di funzionari e con compensi per le fase di introduzione, studio e conclusionale, tenuto conto del valore dichiarato della causa di lavoro.
2. Il giudizio in grado di appello. L'ordinanza veniva gravata dall'appello proposto dal , il quale richiamava che Pt_1 il Tribunale aveva disposto la prima udienza per il giorno 12 maggio 2022, in modalità cartolare, dando termine per il deposito di note di trattazione scritta. Le note erano state redatte dalla difesa di secondo il seguente Parte_1 tenore: “Visto l'indicazione del giudicante si predispongono le presenti note di trattazione scritta, aderendo all'avversa eccezione riferita alla incompetenza territoriale Tribunale adito. Nulla sulle spese si chiede termine per riassunzione, con adesione specifica e formale alla eccezione su incompetenza territoriale. Inviate il 5 maggio (con termine di decadenza al 7 maggio), e quindi tempestivamente, la pec contenente il deposito dell'atto principale – le note di trattazione scritta – era stata regolarmente registrata, tanto da ricevere in risposta sia la pec di accettazione che quella di consegna, mentre la terza e decisiva pec la recava la seguente dicitura “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Nonostante reiterati tentativi di contatto, senza esito con la cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, quanto inviato rimaneva sprovvisto delle verifiche de qua, tanto che le note non venivano inserite nel fascicolo telematico e non visibile, nel fascicolo del giudice, in tempo utile per l'udienza. Ciò premesso, lamentava l'errata valutazione del contegno processuale tenuto dal ricorrente, deposito tempestivo delle note trattazione scritta e mancata registrazione e l'errato presupposto in ordine alla condanna alle spese. Il provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado doveva essere qualificato, limitatamente al capo delle spese, come una sentenza che sul punto definiva il giudizio. 3
Esso era ultroneo nella determinazione della materia e soprattutto era basato su un errato presupposto di fatto. Infatti, se le parti raggiungevano un accordo in ordine all'indicazione del giudice competente, il giudice adito per primo e che difettava di competenza, doveva pronunciare apposita ordinanza, con cui disponeva la cancellazione della causa dal ruolo, con rimessione al giudice competente. Il giudice rimettente non doveva statuire sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo a ciò provvedere il giudice cui compete il provvedimento definitivo. Inoltre, la condanna alle spese era ingiusta perché la sentenza non decideva il merito della causa, ma si limita a pronunciarsi solo sulla questione pregiudiziale relativa alla competenza territoriale. Non ricorrevano, pertanto, i presupposti richiesti dalle norme di legge per la condanna alle spese, in primis la soccombenza. La Suprema Corte aveva statuito che l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comportava che venisse escluso ogni potere del giudice adito di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo invece provvedervi il giudice al quale la causa veniva rimessa. La questione dirimente era quindi riferibile esclusivamente alla circostanza specifica afferente all'esplicitata o meno adesione, da parte del ricorrente, all'eccezione sulla competenza territoriale proposta dal resistente. CP_1 Il giudicante – nel caso de quo – aveva deciso su un falso presupposto. La disposizione della modalità cartolare, quanto allo svolgimento dell'udienza, comportava che l'unico modo possibile per manifestare la propria adesione all'eccezione eccezione era il deposito delle scritte. Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente aveva correttamente eseguito il deposito delle
“Note di Trattazione Scritta” ma queste non erano inserite nel fascicolo telematico per fatto non ascrivibile al ricorrente: le note richieste erano state redatte, inviate/depositate mediante attività specifica sul portale di riferimento tempestivamente. La regola prevede che a seguito dell'invio il sistema confermi la correttezza dell'operazione con il rilascio di PEC successive attestanti lo stato dell'attività svolta, inviando due pec distinte comprovanti la “accettazione” e la “consegna”. Il sistema aveva generato le prime due pec, che venivano depositate contestualmente al ricorso. La terza pec, sempre inviata dal sistema, aveva quale specifico oggetto quello di determinare l'esito in ragione delle attività di cancelleria necessarie, se necessarie e nel caso in esame la dicitura era inequivocabile: “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Trattavasi di errore imprevisto, ovvero non dipendente da colui che aveva proceduto. L'inerzia degli uffici presso il tribunale non consentiva – materialmente – alcuna modificazione della condizione verificatasi e senza le attività previste il deposito andava in stallo. Le “note” scritte erano state depositate, c'era necessità di intervento da parte della cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, che non era avvenuta. L'adesione all'incompetenza territoriale, che la nota prevedeva, non era stata immessa nel fascicolo telematico, l'udienza era in trattazione scritta e tale situazione aveva determinato nel giudice il convincimento di un contegno processuale diverso da quello reale, da cui era derivata la sua condanna alle spese. Concludeva, chiedendo riformare la sentenza impugnata, in ordine alla condanna alle spese di lite a carico di ed in favore del con Parte_1 Controparte_1 dichiarazione di compensazione delle spese di giudizio del primo grado, fatta salva la 4
dichiarazione di incompetenza del Tribunale adito;
il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Costituitosi, il chiedeva il rigetto del gravame, con vittoria di spese e CP_1 compensi. Osservava che le osservazioni dell'appellante non coglievano nel segno, posto che, ai sensi degli artt. 413, comma 8, e 428 c.p.c. la competenza territoriale del giudice del lavoro era inderogabile e rilevabile d'ufficio dal giudice, ove non tempestivamente eccepita dal resistente. Ne conseguiva che l'adesione dell'altra parte all'eccezione eventualmente proposta non aveva alcun rilievo sia ai fini della decisione sulla competenza sia ai fini del regolamento delle spese, “sicchè il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento (Cass. 08 giugno 2016, n. 11764)” (Cass. civ., sez. VI-lav., ord. n. 17187 del 2019; in senso conforme: Cass. civ., sez. VI-3, ordd. n. 1848 del 2022 e n. 32003 del 2021). Pertanto, indipendentemente dalla valutazione del deposito delle note scritte, il Tribunale avrebbe dovuto comunque statuire sulle spese del procedimento. In difetto di ulteriori motivi di doglianza, la sentenza doveva essere confermata.
Considerato che
l'appello non aveva una ragionevole probabilità di essere accolto, sussistevano ragioni perché la Corte lo dichiari inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis cpc.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e l'appellante depositava note scritte nel termine fissato in decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Questa Corte prende atto della segnalazione operata dall'appellante, in punto di invio delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. il giorno 05.05.2022, nel rispetto del termine assegnato in vista dell'udienza come sostituita, di avvenuta generazione delle prime due ricevute di accettazione e avvenuta consegna, mentre la terza pec la recava la seguente dicitura “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte dell'ufficio ricevente”. Sono queste circostanze tutte riscontrate dalla documentazione depositata in allegato all'atto di appello, sì che non resta che prendere atto che la mancata acquisizione al fascicolo del giudizio di primo grado delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 07.05.2022, che il ricorrente/odierno appellante aveva inviato in data 05.05.2022, è dipesa da causa non imputabile al ricorrente medesimo.
4. Posto quanto sopra, necessita esser esaminata la questione posta dall'appellante a fondamento dell'invocata riforma del provvedimento - gravato solo in punto di spese processuali -, vale a dire se l'esplicitata adesione all'incompetenza territoriale eccepita dal resistente potesse o meno esimere il giudice a quo, dichiaratosi incompetente, dalla statuizione sulle spese della fase di giudizio svoltasi innanzi a lui. A termini generali è consolidato l'insegnamento del giudice di legittimità nel senso che, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma 2, c.p.c., l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando essa risolta dall'accordo formatosi nel processo. Da qui la conseguenza che il giudice non può pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (Cassazione n. 21300/2024, Cass. n. 15017/2022; Cass. n. 25180/2013). Tale principio di diritto, tuttavia, non è valevole per la competenza per territorio inderogabile, come quella su cui ha deciso in Tribunale, versandosi in una fattispecie di competenza territoriale inderogabile ex art. 413 c.p.c., come espressamente dichiarato nel provvedimento impugnato. 5
In tal caso, l'ordinanza che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria (Cass. n. 17187/2019), indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento (conf. Cass. n. 32003/2021; n. 11764/2016). Infatti, tale decisione chiude il processo davanti al giudice erroneamente adito e il riferimento alla sentenza, contenuto nell'art. 91 c.p.c., comma 1, è da intendere nel senso di provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia (Cass., ord., 17/03/2017, n. 7010; Cass., ord. 18/10/2011, n. 21565). Conformemente: “Avverso l'ordinanza che abbia accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e omesso di statuire sulle spese, la parte vittoriosa sulla questione di competenza, per censurare l'omessa statuizione sulle spese, deve proporre impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, esperibile in ragione della natura decisoria del provvedimento indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia aderito all'eccezione, non potendo far valere la predetta censura con il regolamento di competenza in quanto tale impugnazione non svolgerebbe la sua tipica funzione regolatoria ma sarebbe utilizzata per una finalità cui è tipicamente diretto l'ordinario mezzo impugnatorio”. (Cass. civ. sez. II, 13/07/2023, n. 20153; Cass. civ. sez. VI, 21/01/2022, n. 1848). Appare evidente, dunque, che avendo il provvedimento appellato accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile, esso ha natura decisoria ed il giudice era tenuto a statuire sulle spese. È priva di rilievo, dunque, la questione prospettata dall'appellante e posta a fondamento dell'appello, avente ad oggetto la mancata acquisizione, per fatto non imputabile, delle note scritte con cui era stata prestata adesione all'eccezione di incompetenza territoriale, giacché, come affermato dagli enunciati di diritto primo riportati, trattandosi di competenza territoriale inderogabile, era irrilevante la circostanza che la controparte avesse aderito all'eccezione. Ciò perché solo in caso di competenza territoriale derogabile l'adesione del convenuto comporta l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza, risultando la questione risolta dall'accordo formatosi nel processo, con conseguente carenza di contenuto decisorio della pronuncia e di potere del giudice incompetente a regolamentare le spese di lite, dovendovi provvedere il giudice al quale è rimessa la causa (Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013). Nel caso, invece, di incompetenza territoriale inderogabile, deve essere escluso che possa postularsi la formazione di quell'accordo sulla competenza che, nel caso di competenza derogabile, rende superflua o, meglio, impedisce ogni decisione al riguardo. Se la competenza è inderogabile, infatti, essa va individuata esclusivamente secondo i precetti normativi, a prescindere ed indipendentemente dall'adesione prestata o meno dalle controparti. Poiché la competenza territoriale declinata dal Tribunale di Reggio Calabria era competenza inderogabile e rispetto ad essa era irrilevante l'adesione prestata dal ricorrente nelle note scritte inoltrate il 05.05.2022 (ma non pervenute al fascicolo processuale), correttamente il Tribunale ha regolamentato le spese di lite. Pertanto, l'appello va rigettato. La soccombenza dell'appellante ne impone la condanna alla rifusione, in favore dell'appellato , delle spese di questo grado di giudizio, liquidate, applicando i valori CP_1 minimi in ragione dell'assenza di complessità delle questioni devolute, in complessivi € 962,00, oltre accessori come per legge. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di rigetto integrale dell'appello. 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso l'ordinanza emessa in data 12.05.2022 dal Tribunale di Reggio Controparte_1 Calabria, Sezione Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di questo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 962,00, oltre accessori come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti