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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 946/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso dall'Avv. Katia Parte_1
Casano;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Laura Tatone;
Controparte_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con il 26/3/2011 in Bari Controparte_1
e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli (14/7/2011) e (16/2/2013); Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 6/9/2020, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di lei nella casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di versare € 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 225,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
• lei era casalinga mentre suo marito aveva trovato lavoro come cameriere presso il ristorante
“La locanda di ” e percepiva una retribuzione di € 1.500,00 mensili;
Per_3
• suo marito non collaborava nella gestione dei figli;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'obbligo di suo marito di versare € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'AUU in suo favore. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che dal 2021 era stato assunto come addetto cuoco e percepiva € 1.500,00 mensili, sopportando diverse spese. Aggiungeva che si occupava dei figli e che aveva sempre contribuito alle loro esigenze. Chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed un contributo al mantenimento della prole di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione delle parti del 19/6/2024, il Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, elevando dal mese di giugno 2024 ad
€ 500,00 il contributo paterno al mantenimento dei figli e confermando, nel resto, le altre statuizioni regolanti lo stato di separazione in punto di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno.
Con istanza di anticipazione di udienza depositata il 6/2/2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta in data 28/01/2025.
All'udienza figurata del 26/02/2025 le parti confermavano le condizioni riportate nella convenzione del 28/01/2025: affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, obbligo del di versare un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 mensili (€ CP_1
250,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'AUU in favore della e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento Pt_1 tra coniugi. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 27.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, obbligo del i versare un contributo al CP_1 mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 mensili, per la metà ciascuno, a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'AUU in favore della e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge Pt_1
e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. 4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite. 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bari il 26/3/2011 da
[...]
e trascritto al n. 38, P. I, anno 2011; Parte_1 Controparte_1
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 28/01/2025 e da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 946/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa giusta mandato in calce al ricorso dall'Avv. Katia Parte_1
Casano;
- ATTRICE - E
rappresentato e difeso in forza di procura in atti dall'Avv.to Laura Tatone;
Controparte_1
- CONVENUTO –
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16/01/2024 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1 dichiarare lo scioglimento del matrimonio da lei contratto con il 26/3/2011 in Bari Controparte_1
e, a fondamento della sua domanda, deduceva che:
• dal loro matrimonio erano nati i figli (14/7/2011) e (16/2/2013); Per_1 Per_2
• il Tribunale di Bari, con decreto del 6/9/2020, aveva omologato la loro separazione personale alle condizioni concordate, che prevedevano l'affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso di lei nella casa coniugale, la regolamentazione del diritto di visita paterno, l'obbligo del padre di versare € 450,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 225,00 mensili per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
• lei era casalinga mentre suo marito aveva trovato lavoro come cameriere presso il ristorante
“La locanda di ” e percepiva una retribuzione di € 1.500,00 mensili;
Per_3
• suo marito non collaborava nella gestione dei figli;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva che il Tribunale adito disponesse l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé, l'obbligo di suo marito di versare € 700,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole (€ 350,00 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie e la percezione integrale dell'AUU in suo favore. Fissata la comparizione personale delle parti, il convenuto si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla declaratoria ex adverso invocata, contestava l'avversa prospettazione dei fatti, deducendo che dal 2021 era stato assunto come addetto cuoco e percepiva € 1.500,00 mensili, sopportando diverse spese. Aggiungeva che si occupava dei figli e che aveva sempre contribuito alle loro esigenze. Chiedeva, pertanto, disporsi l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre ed un contributo al mantenimento della prole di € 450,00 mensili (€ 225,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di comparizione delle parti del 19/6/2024, il Giudice adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, elevando dal mese di giugno 2024 ad
€ 500,00 il contributo paterno al mantenimento dei figli e confermando, nel resto, le altre statuizioni regolanti lo stato di separazione in punto di affidamento, collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno.
Con istanza di anticipazione di udienza depositata il 6/2/2025 i coniugi davano atto di aver raggiunto un accordo e chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate nella convenzione dagli stessi sottoscritta in data 28/01/2025.
All'udienza figurata del 26/02/2025 le parti confermavano le condizioni riportate nella convenzione del 28/01/2025: affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, obbligo del di versare un contributo al mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 mensili (€ CP_1
250,00 per ciascun figlio), a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'AUU in favore della e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento Pt_1 tra coniugi. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione, senza l'assegnazione di ulteriori termini. Il P.M. esprimeva parere favorevole in data 27.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La domanda di scioglimento del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bari, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate (affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, obbligo del i versare un contributo al CP_1 mantenimento della prole in misura pari ad € 500,00 mensili, per la metà ciascuno, a decorrere dal mese di giugno 2024, oltre al 50% delle spese straordinarie, percezione dell'AUU in favore della e rinuncia reciproca ad ogni forma di mantenimento tra coniugi) sono conformi alla legge Pt_1
e, pertanto, devono essere recepite in sentenza. 4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite. 5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Bari il 26/3/2011 da
[...]
e trascritto al n. 38, P. I, anno 2011; Parte_1 Controparte_1
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 28/01/2025 e da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 01/04/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato