TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/07/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
1
N. 25-1/2024 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente delegato
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- art. 270 CCI- nel procedimento n. 25-1/2024 promosso da nei confronti di:
( ), avente come oggetto sociale Controparte_1 P.IVA_1
“commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari”
All'udienza del 26 giugno 2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 il ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di Controparte_1 in relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti del predetto
[...] creditore pari ad € 8.565,99, derivante da decreto ingiuntivo n. 287 del 2024 del Giudice di Pace di Sala Consilina.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. 2
La società non si è costituita.
Sussiste la competenza del Tribunale di Potenza ex art 27, comma 2, CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in [...].
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Filiano (Pz).
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze del decreto ingiuntivo n. 287 del 2024 del Giudice di Pace di Sala Consilina.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 268 c. 2 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro cinquantamila.
Il credito del ricorrente è di € 8.565,99, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria verso l'INPS di € 115,49 e una debitoria verso Agenzia delle Entrate di € 93.417,43.
La debitoria complessiva è superiore a € 50.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
La società resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la resistente è una società sotto soglia).
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta 3
del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa.
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: la debitrice non è stata in grado di pagare un debito di importo non elevato;
il pignoramento ha avuto esito negativo;
sussiste una rilevante debitoria erariale.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a garanzia della par condicio creditorum.
Va affrontata la questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.
Nella nomina del Liquidatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 270, 356 e 358
CCI.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
dichiara
l'aperura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
), Controparte_1 P.IVA_1 nomina la dott.ssa Annachiara Di Paolo giudice delegato alla procedura;
4
nomina
Liquidatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due Persona_1 giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore 5
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Potenza, documentando tale adempimento nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza Presso il Registro delle Imprese;
- trascriva la presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI.
L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre ogni anno (a partire dal 31 decembre
2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori;
- due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 6
CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro il quinti giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Manda alla cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio il 1° luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Annachiara Di Paolo
N. 25-1/2024 R. RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Annachiara Di Paolo Presidente delegato
2) dott.ssa Angela Alborino Giudice
3) dott. Davide Visconti Giudice
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
DICHIARATIVA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
- art. 270 CCI- nel procedimento n. 25-1/2024 promosso da nei confronti di:
( ), avente come oggetto sociale Controparte_1 P.IVA_1
“commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari”
All'udienza del 26 giugno 2025, il Tribunale si è riservato per la decisione.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2025 il ha chiesto la Parte_1 dichiarazione di apertura della liquidazione controllata di Controparte_1 in relazione ad un'esposizione debitoria, nei confronti del predetto
[...] creditore pari ad € 8.565,99, derivante da decreto ingiuntivo n. 287 del 2024 del Giudice di Pace di Sala Consilina.
L'istruttoria veniva espletata disponendosi la comparizione della debitrice, in persona del legale rappresentante, alla quale veniva notificato il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata. 2
La società non si è costituita.
Sussiste la competenza del Tribunale di Potenza ex art 27, comma 2, CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in [...].
All'esito dell'istruttoria osserva il Tribunale che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata della società debitrice.
Il Tribunale di Potenza è territorialmente competente a statuire sul proposto ricorso di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 27 CCI in quanto la società debitrice ha sede nel comune di Filiano (Pz).
Emerge poi la legittimazione passiva a carico della stessa, come evidenziato dalle risultanze del decreto ingiuntivo n. 287 del 2024 del Giudice di Pace di Sala Consilina.
Quanto al presupposto oggettivo di cui all'art. 268 c. 2 CCI per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, è stata accertata nel corso dell'istruttoria l'esistenza di crediti insoluti per importi ben superiori alla soglia di euro cinquantamila.
Il credito del ricorrente è di € 8.565,99, inoltre dalla documentazione acquisita dalla
Cancelleria risulta una debitoria verso l'INPS di € 115,49 e una debitoria verso Agenzia delle Entrate di € 93.417,43.
La debitoria complessiva è superiore a € 50.000,00.
Ricorrono tutte le condizioni per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.
La società resistente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (la resistente è una società sotto soglia).
Infine, vi è prova dello stato di insolvenza irreversibile della debitrice.
Ai fini della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata è necessario l'accertamento dello stato di insolvenza, da intendersi come una situazione d'impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività.
Tale verifica va compiuta sulla base di indici di natura soggettiva ed oggettiva, di cui va fornita evidenza in giudizio, essendo i primi rappresentati essenzialmente dalla condotta 3
del debitore che si sia sottratto al pagamento o si sia trovato nell'impossibilità di provvedervi in via spontanea o coattiva (es. irreperibilità, levata di protesti, esito negativo di procedure esecutive, pendenza di altri ricorsi per dichiarazione di fallimento), i secondi desumibili dalla documentazione contabile (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata) comunque acquisita in giudizio.
Va aggiunto che, pur in presenza di indici di bilancio negativi, fra cui in primis uno sbilanciamento fra l'attivo ed il passivo patrimoniale, lo stato di insolvenza deve essere escluso quando, sulla scorta di una prognosi delle prospettive in concreto rappresentate dal debitore ancora operante sul mercato e non in liquidazione, sia possibile valutare positivamente l'andamento degli affari, il merito creditizio, la ricapitalizzazione dell'impresa, nonché la stessa pronta liquidabilità di risorse non indispensabili per l'operatività dell'impresa.
Nella fattispecie in esame è stata fornita adeguata prova di elementi comprovanti lo stato di decozione dell'imprenditore: la debitrice non è stata in grado di pagare un debito di importo non elevato;
il pignoramento ha avuto esito negativo;
sussiste una rilevante debitoria erariale.
Pertanto può ritenersi accertata una situazione di insolvenza della debitrice, che impone la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata a garanzia della par condicio creditorum.
Va affrontata la questione della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata.
Nella nomina del Liquidatore si tiene conto dei criteri indicati dagli artt. 270, 356 e 358
CCI.
Nessuna statuizione va assunta in punto di spese di lite, dovendo il credito dei ricorrenti per spese di lite, di natura concorsuale, essere accertato in sede di verifica del passivo.
P.Q.M.
dichiara
l'aperura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
), Controparte_1 P.IVA_1 nomina la dott.ssa Annachiara Di Paolo giudice delegato alla procedura;
4
nomina
Liquidatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due Persona_1 giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al debitore di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che il liquidatore 5
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Potenza, documentando tale adempimento nella prima relazione semestrale;
- pubblichi la presente sentenza Presso il Registro delle Imprese;
- trascriva la presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCI.
L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre ogni anno (a partire dal 31 decembre
2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il debitore stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal
Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori;
- due mesi prima del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 6
CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale entro il quinti giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
Manda alla cancelleria per la comunicazione.
Così deciso in Potenza in camera di consiglio il 1° luglio 2025
Il Presidente est. dott.ssa Annachiara Di Paolo