Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 04/06/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero D. Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1287/2024 R.G., avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Giuliana Scaletta
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Musto Aniello.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni della separazione.
Il PM nulla ha osservato.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo, depositato il 9 luglio 2024, Parte_1 riassumeva dinanzi a questo Tribunale il giudizio di scioglimento del matrimonio promosso dinanzi al Tribunale di Napoli, con ricorso depositato il 6 gennaio 2023, da
, definito con ordinanza in data 16 febbraio 2024 (comunicata il Controparte_1
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16/5/2024), dichiarativa della incompetenza per territorio del suddetto Tribunale, per essere competente il Tribunale di Caltanissetta, quale luogo di residenza della convenuta
(art. 5 L. n. 898/1970, nella formulazione previgente, applicabile ratione temporis).
Con il ricorso in esame la , dopo avere premesso quanto sopra, esponeva: Parte_1 di avere contratto matrimonio con a Napoli il 2 luglio 2015, trascritto Controparte_1 nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2015, parte I, n. 22; che dal matrimonio era nato un figlio, il 25/1/2018; che, con sentenza non definitiva n. Per_1
9486/2021 del 15/10/2021 (passata in giudicato), il Tribunale di Napoli aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge ed alla mancata ricostituzione del rapporto coniugale, la chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio), alle condizioni di cui al ricorso.
Costituitosi, ribadiva la domanda di scioglimento del Controparte_1 matrimonio già proposta dinanzi al Tribunale di Napoli, riportandosi al proprio ricorso e chiedendo l'addebito alla moglie, con condanna della stessa al risarcimento dei danni causatigli dall'asserita condotta pregiudizievole posta in essere ai suoi danni, consistita nell'intrattenere, in costanza di matrimonio, una relazione extraconiugale.
All'udienza del 17 dicembre 2024, sentiti i coniugi ed esperito, con esito negativo, il tentativo di conciliazione, i difensori chiedevano un rinvio per formalizzare l'accordo sulle condizioni di divorzio, in conformità a quello raggiunto in sede di separazione.
Alla successiva udienza, del giorno 8 aprile 2025, i difensori, nel confermare l'accordo raggiunto tra le parti, sia ai fini della separazione che del divorzio, riferivano che il suddetto accordo era stato trasfuso nella sentenza definitiva di separazione, emessa dal
Tribunale di Napoli il 13 dicembre 2024 e pubblicata il 16 gennaio 2025, che allegavano.
Il presidente fissava, quindi, udienza per la precisazione delle conclusioni.
Alla suddetta udienza le parti concludevano chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui all'accordo, rinunciando ai termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Il presidente poneva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio in camera di consiglio.
Il P.M. nulla osservava.
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Ritiene il tribunale che ricorrano le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre 1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che i coniugi, dopo essersi definitivamente separati - separazione che si è protratta per oltre un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli nel giudizio di separazione - non si sono più riconciliati. La sentenza di separazione è passata in giudicato.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni delle parti ed alla loro mancata riconciliazione, che non può ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Con l'accordo raggiunto, riportato nel verbale d'udienza del 5/12/2024 del giudizio di separazione e, come detto, recepito nella sentenza definitiva di separazione, con riferimento al figlio minore le parti hanno previsto quanto segue: affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a
Caltanissetta; regolamentazione della facoltà di visita del padre nei suoi confronti, con pernottamento a partire dal terzo mese successivo alla sottoscrizione, disponendo che gli incontri avvengano a fine settimana alternati, sia a Napoli che a Caltanissetta, in base alle esigenze del figlio, ma anche dei genitori, tenendo conto della frequenza scolastica del minore e con impegno del padre a recarsi maggiormente a Caltanissetta per le ragioni esposte;
regolamentazione della facoltà del padre di contattare il figlio mediante videochiamate;
obbligo del di versare mensilmente alla un assegno di CP_1 Parte_1 euro 429,00 per il mantenimento del figlio, con la rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie nel suo interesse;
percezione per intero, da parte della , dell'assegno unico universale Parte_1 per il figlio. Il tutto, come dettagliatamente riportato nella sentenza definitiva di separazione.
Ritiene il collegio che l'accordo sia rispondente all'interesse del figlio minore, al quale viene garantito un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, nonché un congruo contributo al suo mantenimento da parte del padre, genitore non collocatario.
Pertanto, conclusioni delle parti devono essere accolte.
Le spese di lite vanno compensate, in considerazione dell'accordo raggiunto.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Napoli il Controparte_1 Parte_1
2 luglio 2015, trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune dell'anno 2015, parte I, n. 22, alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della presente sentenza, allorché diventerà esecutiva.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Gabriella Canto
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