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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8889 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11924/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennai Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nato a Rivolta d'Adda (CR) il 18.07.1955 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Simone Benelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] cittadina: CP_2
Cod. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 15.03.1988
(anno 1988 atto n. 5 reg. Comune di Venezia parte II serie C) separati consensualmente con verbale in data 04.11.2011 omologato con decreto del 30.11.2011del Tribunale di Crema divorziati con sentenza n.233/2015 del Tribunale di Cremona in data 22.04.2025
FATTO
A seguito di ricorso depositato in data 27.03.2025 il SI chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite in sentenza n. 233/2015 pronunciata dal Tribunale di Cremona in data 22.04.2025.
In data 14.07.2025 si costituiva in giudizio la SIa . Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo in ordine alla modifica delle condizioni stabilite in sentenza di divorzio e conseguentemente con istanza congiunta depositata in data 24.10.2025 chiedevano la conversione del rito alle seguenti condizioni:
1)Dare atto che il signor corrisponderà alla signora a Parte_1 Controparte_1 titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e successive modifiche, la somma complessiva di € 20.000,00, somma ritenuta equa dal Tribunale, e da versarsi entro il 10.11.2025 alle coordinate bancarie note al SI;
Pt_1
2)Dare atto che le parti si impegnano a depositare entro il 10.11.2025 avanti la competente Agenzia delle
Entrate l'accordo di risoluzione del contratto di comodato afferente l'immobile di Pagazzano Via Roma 41 sottoscritto in data 01.02.2012 e registrato avanti l'Uff.del Registro di Treviglio in data 21.02.2012;
3) Dare atto che le parti con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
4) Le spese legali vengono interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con provvedimento del 27.10.2025 il Giudice Delegato, in considerazione dell'intervenuto accordo, disponeva quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e assegnava alle parti per procedere ai relativi incombenti un termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge
898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e , a parziale modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 233/2015 pronunciata dal Tribunale di Cremona in data
16.04.2025, pubblicata il 22.04.2015:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalla parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente relatore
Dott.re Giuseppe Gennai Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 27 marzo 2025 da
1) Parte_1
Nato a Rivolta d'Adda (CR) il 18.07.1955 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Simone Benelli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata a [...] cittadina: CP_2
Cod. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Maria Carmine Poretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Venezia in data 15.03.1988
(anno 1988 atto n. 5 reg. Comune di Venezia parte II serie C) separati consensualmente con verbale in data 04.11.2011 omologato con decreto del 30.11.2011del Tribunale di Crema divorziati con sentenza n.233/2015 del Tribunale di Cremona in data 22.04.2025
FATTO
A seguito di ricorso depositato in data 27.03.2025 il SI chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio statuite in sentenza n. 233/2015 pronunciata dal Tribunale di Cremona in data 22.04.2025.
In data 14.07.2025 si costituiva in giudizio la SIa . Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo in ordine alla modifica delle condizioni stabilite in sentenza di divorzio e conseguentemente con istanza congiunta depositata in data 24.10.2025 chiedevano la conversione del rito alle seguenti condizioni:
1)Dare atto che il signor corrisponderà alla signora a Parte_1 Controparte_1 titolo di una tantum, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 L. 898/1970 e successive modifiche, la somma complessiva di € 20.000,00, somma ritenuta equa dal Tribunale, e da versarsi entro il 10.11.2025 alle coordinate bancarie note al SI;
Pt_1
2)Dare atto che le parti si impegnano a depositare entro il 10.11.2025 avanti la competente Agenzia delle
Entrate l'accordo di risoluzione del contratto di comodato afferente l'immobile di Pagazzano Via Roma 41 sottoscritto in data 01.02.2012 e registrato avanti l'Uff.del Registro di Treviglio in data 21.02.2012;
3) Dare atto che le parti con la definizione degli accordi patrimoniali concordati, hanno regolato, anche a titolo transattivo, ogni e qualsiasi rapporto economico e patrimoniale tra loro intercorrente e, pertanto, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra in ragione del loro matrimonio, della loro separazione, del loro divorzio, di reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data odierna e a qualsivoglia altro titolo, ragione o causa, avendo risolto e definito, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione tra loro pendente.
4) Le spese legali vengono interamente compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con provvedimento del 27.10.2025 il Giudice Delegato, in considerazione dell'intervenuto accordo, disponeva quindi procedersi ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. e assegnava alle parti per procedere ai relativi incombenti un termine per il deposito di note in sostituzione d'udienza
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge
898/1970. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso
P. Q. M.
Il Tribunale nel procedimento tra e , a parziale modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 233/2015 pronunciata dal Tribunale di Cremona in data
16.04.2025, pubblicata il 22.04.2015:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalla parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 12/11/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato