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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter del c.p.c. sostitutiva della udienza del 4.12.2024, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 305 ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Antonietta Panico, presso Parte_1 cui elettivamente domicilia ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2018 la ricorrente in epigrafe, premesso che il 22.07.2016 inoltrava ai competenti organi domanda amministrativa intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e che, a seguito di visita veniva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave
67-99 %”, senza la concessione della indennità di accompagnamento, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo che non Persona_1 ricorressero le condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta.
1 Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso depositato il 18.01.2020, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento, e comunque il verificarsi di un aggravamento del quadro patologico di cui la ricorrente è affetta in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni, e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter del c.p.c., i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono invero stati evidenziati i motivi della contestazione, pertanto il ricorso appare ammissibile. Parte istante ha inoltre depositato documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di ATP, per cui si è reputato necessario un approfondimento medico, ed acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva alla fase di ATP, si disponeva che il c.t.u. già nominato, dott. Per_1
procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce
[...] della nuova documentazione medica, si fosse verificato un aggravamento delle infermità in precedenza accertate e con quale decorrenza.
Ebbene, integrata la TU, alla luce della nuova documentazione medica e del nuovo esame obiettivo, condotto dal consulente in data 27.03.2023 (cfr. perizia in atti), quest'ultimo ha affermato che il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente ha, nelle more del giudizio, effettivamente subito un aggravamento rispetto al rilievo effettuato in fase di ATP.
2 Ritine il TU , che la ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale con severe limitazioni funzionali.
Polimialgia reumatica. Postumi di intervento chirurgico di posizionamento protesi bicompartimentale ginocchio dx.
Osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco in I°-II° (prima-seconda) Classe NYHA.
Insufficienza venosa cronica in II-III° Classe CEAP. Esiti di pregressa tiroidectomia parziale in terapia sostitutiva ed in buon compenso clinico.” (cfr. elaborato medico-legali TU in atti).
In particolare, rileva il sanitario che il peggioramento riguarda, essenzialmente, la patologia ortopedica, affermando al riguardo che “La Polimialgia è ben documentata. La diagnosi risale al 2016 ed era già presente all'epoca della domanda amministrativa. Si associa un importante quadro di artrosi polidistrettuale con interessamento anche dei dischi vertebrali, osteoporosi e postumi di pregresso intervento di posizionamento di protesi ginocchio dx bi compartimentale. L'osteoartrosi si presenta soprattutto come gonartrosi sn con iperpressione femoro-tibiale interna e spondilo disco-artrosi a localizzazione lombo-sacrale e cervicale.
Obbiettivamente si apprezza dolore alla digito-pressione sulle apofisi spinose lungo tutto il tratto di rachide lombo- sacrale con irrigidimento dei muscoli paravertebrali e limitazioni funzionali di grado severo nei movimenti di flesso - estensione e di inclinazione laterale. Notevole sintomatologia algica si apprezza anche alla mobilizzazione delle articolazioni delle ginocchia ma soprattutto delle anche e delle scapole con e limitazioni funzionali di grado severo bilateralmente. Presenza di busto in stoffa. Questo quadro determinando una significativa sindrome algica con significative limitazioni funzionali ed instabilità posturale compromette la deambulazione e lo svolgimento delle comuni ADL e IADL rendendo la ricorrente bisognevole di assistenza continua. Notevole inoltre il rischio di cadute. Tale condizione clinica era già stata valutata in sede medico-legale ma è andata incontro a peggioramento clinico durante l'iter giudiziario”(v.si elaborato integrativo in atti).
Il TU ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia necessità di assistenza continua.
Quanto, poi, alla decorrenza di tale condizione, precisa il sanitario che, tenuto conto dell'assenza di documentazione sanitaria agli atti probante, al fine di consentire una precisa retrodatazione dello stato invalidante, risulta indispensabile applicare il criterio clinico-prognostico e, ancorare la decorrenza del beneficio a 6 mesi dall' accertamento , quindi a partire dal settembre 2022.
Dunque, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal TU ed indicati dettagliatamente nell'elaborato di atp e nell' elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante.
Né le parti hanno formulato osservazioni alle considerazioni svolte dal TU in sede di elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
3 In conclusione, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2022.
Le spese di lite vanno interamente compensate, atteso il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario da data successiva alla domanda amministrativa ed al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di TU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2022;
- compensa le spese di lite;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 15.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter del c.p.c. sostitutiva della udienza del 4.12.2024, visti gli atti e lette le note di trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al 305 ruolo gen. dell'anno 2020
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Antonietta Panico, presso Parte_1 cui elettivamente domicilia ricorrente E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.03.2018 la ricorrente in epigrafe, premesso che il 22.07.2016 inoltrava ai competenti organi domanda amministrativa intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, e che, a seguito di visita veniva riconosciuta “invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni ed i compiti propri della sua età medio-grave
67-99 %”, senza la concessione della indennità di accompagnamento, proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie necessarie ai fini della indennità di accompagnamento.
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo che non Persona_1 ricorressero le condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento della provvidenza richiesta.
1 Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con il presente ricorso depositato il 18.01.2020, proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento, e comunque il verificarsi di un aggravamento del quadro patologico di cui la ricorrente è affetta in corso di causa, con vittoria di spese di giudizio ed attribuzione. CP_ Si costituiva l' chiedendo, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità delle contestazioni, e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127ter del c.p.c., i difensori depositavano note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti in motivazione e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono invero stati evidenziati i motivi della contestazione, pertanto il ricorso appare ammissibile. Parte istante ha inoltre depositato documentazione medica successiva all'espletamento delle operazioni peritali in fase di ATP, per cui si è reputato necessario un approfondimento medico, ed acquisita la documentazione medica prodotta dall'istante di formazione successiva alla fase di ATP, si disponeva che il c.t.u. già nominato, dott. Per_1
procedesse ad una integrazione dell'elaborato peritale al fine di verificare se, alla luce
[...] della nuova documentazione medica, si fosse verificato un aggravamento delle infermità in precedenza accertate e con quale decorrenza.
Ebbene, integrata la TU, alla luce della nuova documentazione medica e del nuovo esame obiettivo, condotto dal consulente in data 27.03.2023 (cfr. perizia in atti), quest'ultimo ha affermato che il quadro patologico da cui è affetta la ricorrente ha, nelle more del giudizio, effettivamente subito un aggravamento rispetto al rilievo effettuato in fase di ATP.
2 Ritine il TU , che la ricorrente è affetta da “artrosi polidistrettuale con severe limitazioni funzionali.
Polimialgia reumatica. Postumi di intervento chirurgico di posizionamento protesi bicompartimentale ginocchio dx.
Osteoporosi. Cardiopatia ipertensiva con scompenso cardiaco in I°-II° (prima-seconda) Classe NYHA.
Insufficienza venosa cronica in II-III° Classe CEAP. Esiti di pregressa tiroidectomia parziale in terapia sostitutiva ed in buon compenso clinico.” (cfr. elaborato medico-legali TU in atti).
In particolare, rileva il sanitario che il peggioramento riguarda, essenzialmente, la patologia ortopedica, affermando al riguardo che “La Polimialgia è ben documentata. La diagnosi risale al 2016 ed era già presente all'epoca della domanda amministrativa. Si associa un importante quadro di artrosi polidistrettuale con interessamento anche dei dischi vertebrali, osteoporosi e postumi di pregresso intervento di posizionamento di protesi ginocchio dx bi compartimentale. L'osteoartrosi si presenta soprattutto come gonartrosi sn con iperpressione femoro-tibiale interna e spondilo disco-artrosi a localizzazione lombo-sacrale e cervicale.
Obbiettivamente si apprezza dolore alla digito-pressione sulle apofisi spinose lungo tutto il tratto di rachide lombo- sacrale con irrigidimento dei muscoli paravertebrali e limitazioni funzionali di grado severo nei movimenti di flesso - estensione e di inclinazione laterale. Notevole sintomatologia algica si apprezza anche alla mobilizzazione delle articolazioni delle ginocchia ma soprattutto delle anche e delle scapole con e limitazioni funzionali di grado severo bilateralmente. Presenza di busto in stoffa. Questo quadro determinando una significativa sindrome algica con significative limitazioni funzionali ed instabilità posturale compromette la deambulazione e lo svolgimento delle comuni ADL e IADL rendendo la ricorrente bisognevole di assistenza continua. Notevole inoltre il rischio di cadute. Tale condizione clinica era già stata valutata in sede medico-legale ma è andata incontro a peggioramento clinico durante l'iter giudiziario”(v.si elaborato integrativo in atti).
Il TU ritiene, pertanto, che la ricorrente abbia necessità di assistenza continua.
Quanto, poi, alla decorrenza di tale condizione, precisa il sanitario che, tenuto conto dell'assenza di documentazione sanitaria agli atti probante, al fine di consentire una precisa retrodatazione dello stato invalidante, risulta indispensabile applicare il criterio clinico-prognostico e, ancorare la decorrenza del beneficio a 6 mesi dall' accertamento , quindi a partire dal settembre 2022.
Dunque, gli stati patologici della richiedente la prestazione sono quelli accertati dal TU ed indicati dettagliatamente nell'elaborato di atp e nell' elaborato integrativo in atti, qui da intendersi integralmente trascritti.
La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo e dell'esame analitico ed esaustivo di tutta la nuova documentazione medica prodotta dall'istante.
Né le parti hanno formulato osservazioni alle considerazioni svolte dal TU in sede di elaborato peritale integrativo.
Pertanto, le conclusioni del Ctu, in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie dal sottoscritto Giudicante.
3 In conclusione, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarato che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2022.
Le spese di lite vanno interamente compensate, atteso il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario da data successiva alla domanda amministrativa ed al deposito del ricorso in opposizione. CP_ Le spese di TU sono liquidate come da separato decreto e poste a carico dell'
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese di settembre 2022;
- compensa le spese di lite;
- Pone le spese di Ctu, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 15.03.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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