Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 2866/2018 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 2866/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento del danno” e vertente TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Rosanna Mazzia, C.F._2 elettivamente domiciliati come in atti;
- Attori -
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 CP_2
), quali eredi di (c.f. ), C.F._4 Persona_1 C.F._5 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Biamonte già Persona_1 difeso dall'avv. Emilia Pascale), elettivamente domiciliati come in atti;
- Convenuti in prosecuzione -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le conclusioni delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno Parte_1 Parte_2 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Castrovillari onde sentirlo Persona_1 condannare al pagamento in loro favore della somma di € 26.700,00, a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'arbitrario abbattimento di tre piante di ulivo secolari di loro proprietà. A sostegno della propria domanda, gli attori hanno allegato:
- di essere proprietari di un terreno sito in Villapiana alla località Vallata, confinante con il fondo di proprietà del convenuto;
Persona_1
- che sulla porzione di terreno catastalmente identificata al foglio 20 part. n. 3d e 5e sorgevano tre piante di ulivo secolari, pervenute agli attori per successione mortis causa del di loro padre
[...]
; Per_2
- che, nel 2016, del tutto arbitrariamente aveva proceduto al taglio dei suddetti Persona_1 alberi, lasciando sul terreno la sola base dei tronchi;
- che, in data 21/07/2017, , recandosi sul posto, si era avveduto che il convenuto Parte_1 aveva divelto dal terreno i tronchi recisi e le radici degli alberi precedentemente abbattuti;
- di aver sporto denuncia-querela e di aver incaricato un perito di valutare l'entità del danno conseguito dall'abbattimento delle suddette piante, che veniva quantificato in complessivi € 26.700,00, di cui € 10.500,00 per il danno da mancata produzione di legname ed € 16.200,00 a titolo di danno paesaggistico;
- che né la formale richiesta di risarcimento del danno né la proposta di stipula di negoziazione assistita formulata ai convenuti aveva sortito effetto;
- che, in forza di quanto disposto dal Decreto luogotenenziale n. 475/1945 e dall'art. 7 della L. n.
10/2013, risultavano evidenti i profili di responsabilità contestati al convenuto.
Tanto premesso, gli attori hanno concluso chiedendo al Tribunale di voler: “1) Accertare e
Dichiarare che il taglio delle tre piante di ulivo secolari, di cui in premessa, si è verificato per esclusiva responsabilità della parte convenuta;
2) Condannare la Convenuta al risarcimento del danno patrimoniale subito pari ad € 10.500,00 e del danno paesaggistico pari ad € 16.200,00; per un totale complessivo di € 26.700,00 o negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somma da rivalutare;
3)
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di lite;
Il tutto, oltre interessi legali fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge.”. Instaurato il contraddittorio, in data 2/05/2019 si è costituito in giudizio , con Persona_1 deposito telematico di comparsa di costituzione e risposta, il quale ha chiesto il rigetto della domanda attorea poiché ritenuta infondata in fatto ed in diritto.
In particolare, ha dedotto:
- che, gli attori non avevano titolo a pretendere alcun risarcimento per il taglio delle piante di ulivo dal momento che, in atti, non risultava fornita alcuna prova del relativo diritto di proprietà;
- che, in ogni caso, ove dimostrata la loro esistenza su un terreno altrui, gli attori non avrebbero potuto vantare alcun diritto di proprietà sugli alberi in questione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 934 c.c.;
- che i documenti versati in atti dall'attore non erano in alcun modo idonei a dimostrare l'acquisto a titolo derivativo delle suddette piante né chiarivano l'effettiva titolarità delle stesse, avendo valore solamente ai fini fiscali;
- che nemmeno provato risultava il danno patrimoniale per la conseguita impossibilità di produzione di olive e di legna né, tantomeno, il danno paesaggistico, posto che la normativa richiamata nell'atto di citazione conduceva a profilare eventualmente la lesione di un interesse della collettività, in relazione alla quale sarebbe difettata, in capo agli attori, la legittimazione attiva degli attori.
Sulla scorta delle su estese ragioni, ha concluso chiedendo al Tribunale: “dichiarata la pretestuosità, l'inammissibilità ed l'infondatezza della domanda, nonché, per quel che concerne il preteso danno paesaggistico, anche, la carenza di legittimazione attiva degli attori, rigetti la domanda con ogni conseguenza in ordine alle spese da porsi a carico della parte soccombente”. Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 8/7/21 sono state rigettatele richieste istruttorie formulate dalle parti e la causa è stata rinviaa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28/04/2023. Con comparsa depositata in data 16/05/2023, si sono costituiti i nuovi difensori del convenuto, avvocati Michele Biamonte e Monica Biamonte, in sostituzione del precedente difensore. Nelle more del giudizio, che ha subito una serie di rinvii d'udienza per esigenze di ruolo, si sono poi costituiti in giudizio e in qualità di eredi di - CP_1 CP_2 Persona_1 deceduto in data 3/11/2023, come da certificato di morte prodotto -, le quali si sono riportate ai precedenti scritti difensivi depositati per conto e nell'interesse di , chiedendo Persona_1 l'accoglimento integrale di tutte le conclusioni già rassegnate. All'udienza del 3/12/2024, infine, le parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale di udienza, avente il seguente tenore: “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”; il Tribunale, quindi, ha assunto la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito
La domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
Gli attori, sul presupposto di essere proprietari di un terreno ricadente nel comune di Villapiana, alla località Vallata, confinante con il fondo di proprietà di , nonché, di tre alberi di Persona_1 ulivo secolari presenti in tale area, hanno agito in giudizio per ottenere dal convenuto il risarcimento R.G. n.° 2866/2018 - Pag. 3 di 4
del danno, per avere quest'ultimo arbitrariamente proceduto al taglio delle suddette piante.
Detto danno è stato quantificato dagli attori nella somma di € 26.700,00 di cui € 10.500,00 per il danno da mancata produzione di legname ed in € 16.200,00 il danno paesaggistico. Tanto premesso, in linea generale si osserva che la fattispecie sottoposta al vaglio del Tribunale trova collocazione normativa negli art. 812 c.c. e nell'art. 934 c.c.. In base al disposto dell'art. 812 c.c. “sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo...”: l'albero, che naturalmente è incorporato al suolo, si caratterizza dunque quale pars rei rispetto all'unitario bene immobile costituito dal suolo. L'art. 934 c.c., inoltre, prevede che “Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo [952 ss.] o dalla legge
[9753, 9862, 11505, 1593]”;. In sostanza, la suddetta norma implica che l'albero è acquisito in proprietà dal proprietario del suolo a titolo originario, in applicazione del principio secondo cui la proprietà del suolo si estende verticalmente allo spazio sovrastante (usque ad sidera), per cui, nel caso di piantagione o di costruzione, ancorché compiuta da persona diversa dal proprietario, il suolo è considerato la cosa principale che attrae nella sua orbita le suddette piantagioni e costruzioni.
Secondo il dettato normativo dello stesso art. 934 c.c., l'operatività del principio dell'accessione in essa contenuto è impedita, oltre che nei casi di cui agli artt. 935-938 c.c., anche da una specifica disposizione di legge o da una diversa disciplina convenzionale, tra cui la costituzione di un diritto di superficie sul fondo, che deve però risultare da accordo soggetto al requisito della forma scritta ad substantiam, non essendo sufficiente una mera dichiarazione unilaterale del proprietario del suolo.
Individuata la disciplina da giuridica da applicare al caso di specie, rileva il Tribunale come gli attori non abbiano provato il loro diritto di proprietà sulle piante di ulivo di cui hanno lamentato il taglio ad opera di . Persona_1
Infatti, virtù della normativa appena richiamata, ai fini della prova della proprietà delle piante, gli attori avrebbero dovuto dimostrare o di essere proprietari del terreno su cui le stesse si ergevano prima di essere abbattute ovvero, ove tale fondo fosse risultato di proprietà del convenuto, dimostrare l'esistenza di un titolo o di un accordo idoneo a derogare la regola generale stabilita dall'art. 934 c.c.. Nessuna delle due prove, invece, è stata fornita.
Ed infatti, in ordine alla proprietà del terreno sul quale erano collocati gli alberi di ulivo, la domanda attorea risulta del tutto carente di prova e, prima ancora, non ben precisata sul piano assertivo in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria azionata, atteso che non è indicata, con sufficiente grado di precisione, quale sia l'area su cui, secondo la tesi attorea, erano posizionate le piante di ulivo prima di essere recise e quale delle parti in causa ne sia proprietaria.
Si osserva, infatti, come, riguardo ai luoghi di causa, gli attori si siano limitati a riferire di essere proprietari di un terreno sito in località Vallata nel Comune di Villapiana confinante con quello di proprietà del convenuto, senza tuttavia indicare i riferimenti catastali dei due fondi;
a ben vedere, infatti, i dati catastali forniti in relazione ad una non meglio precisata “porzione di terreno oggetto della controversia” - foglio 20 particelle n. 3d e 5e - non sono accompagnati dall'individuazione del titolare del relativo diritto di proprietà.
Tale dato non è ricavabile dalle dichiarazioni di successione prodotte dagli attori - ossia dichiarazione di successione n. 17 vol. 9990 presentata l'11/01/2016, avente ad oggetto i beni immobili ricevuti per successione da e n. 331 volume 9990 presentata il Persona_2
10/04/2017 riguardanti gli immobili ricevuti in successione da -, atteso che, Persona_3 l'unica menzione relativa ad un terreno individuato al foglio 20 part. 5 non è sito alla località Vallata di Villapiana ma alla c.da ed appare anche in contrasto con il contenuto della Per_4 R.G. n.° 2866/2018 - Pag. 4 di 4
consulenza di parte, liberamente valutabile dal Tribunale, nella cui premessa il consulente dà atto di aver ricevuto incarico da parte di “in qualità di conduttore” di “procedere alle Parte_1 indagini per la determinazione del valore del danno arrecato dal taglio di n. 3 (tre) piante di ulivo secolari di proprietà su suolo altrui ubicata nel comune di Villapiana, località Vallato foglio n. 20 particelle n. 3 d e 5 e”. A ciò deve anche aggiungersi che, dal dato evincibile dalle visure catastali prodotte dal convenuto con le memorie ex art. 183, co. 6, n. 3, i terreni di cui al foglio n. 20 part.lle n. 3 e 5, sembrano essere addirittura di proprietà di un terzo estraneo al giudizio. Ovviamente, in presenza del lacunoso quadro assertivo e probatorio, nei termini suesposti, non ricorrevano i presupposti per l'ammissione della prova orale richiesta dagli attori, che è stata rigettata dal Tribunale in quanto ritenuta inammissibile ed irrilevante, posto che, quand'anche gli stessi avessero dimostrato l'illegittimità della condotta tenuta dal convenuto nel recidere gli alberi, sarebbe difettata, comunque, ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento, la prova di essere proprietari degli alberi.
Per le considerazioni sopra espresse, la domanda proposta dagli attori non può trovare accoglimento.
3. Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/14, aggioranti al D.M. n. 13 agosto
2022, n. 147, tenuto conto che deve aversi riguardo ai valori minimi stabiliti dal decreto ministeriale in ragione della difficoltà - bassa - dell'affare, dell'esiguo numero delle questioni giuridiche da trattare e dell'assenza di istruttoria orale. Il valore della causa è determinato in base al criterio del cd. disputatum, ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda proposta dagli attori;
- CONDANNA e , in solido tra loro, al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 di giudizio in favore di e eredi del convenuto , che CP_1 CP_2 Persona_1 liquida in complessivi € 2.900,00, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, da distarsi in favore dell'avv. Michele Biamonte dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di compentenza.
Così deciso in Castrovillari in data 10 aprile 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto all'Ufficio per il Processo,
dott.ssa Valeria Morrone