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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2342/2022
Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2342/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore e, per esso, l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2 pro tempore I.T.T. “Bruno Chimirri” di Catanzaro, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTI -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
E NEI CONFRONTI di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - pubblicate dall'I.T.T. “Bruno Chimirri” di
, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 CP_3
- CONTROINTERESSATI / NON COSTITUITI -
avente ad oggetto: graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24) - valutazione del servizio militare/civile ai fini del punteggio.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2022, ha Parte_1 dedotto e documentato di aver presentato, in data 14/04/2021, in via telematica, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(A.T.A.), per i profili di “assistente amministrativo”, “assistente tecnico”
e “collaboratore scolastico”, nell' , per il Controparte_3 triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.
La domanda è stata ricevuta ed esaminata dall'Istituto
[...]
(I.T.T.) “Bruno Chimirri” di . CP_4 CP_3
1.1. Per tutti i profili gli veniva riconosciuto un punteggio di 0,65 in ragione del servizio civile espletato dal 18/12/2006 al 17/12/2007.
1.2. Il ricorrente lamenta, però, l'erroneità e l'ingiustizia di detto punteggio in quanto - a suo dire - avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti
(0,50 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni), anziché 0,65
(0,05 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni) per il servizio civile espletato nel predetto periodo.
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1.3. Ha quindi chiesto che gli venga riconosciuto l'ulteriore punteggio differenziale di 5,35 punti, da sommarsi a quello complessivamente già attribuitogli nelle graduatorie per i tre profili professionali (e, quindi, il punteggio complessivo: di 18,70 per il profilo di “assistente amministrativo”, in luogo di quello di 13,35 attribuitogli;
di 15,10 per il profilo di “assistente tecnico”, in luogo di quello di 9,75 già attribuitogli;
di 16,40 per il profilo di “collaboratore scolastico”, in luogo di quello di
11,05 già attribuitogli).
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_3
, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Il ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. n. 50/2021 per violazione dell'art. 52, comma 2, Cost. e dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994.
Lamenta, in particolare, che dalla formulazione dell'allegato A del citato decreto discende che il servizio militare di leva (e, di conseguenza, quello civile sostitutivo) subisce un trattamento diversificato a seconda che esso sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
4.1. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, in un caso del tutto analogo a quello di specie, ha però chiarito che «non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi» (Cass.
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sentenza n. 22429/2024).
4.2. Allo stesso modo, l'art. 2052, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 statuisce che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La predetta disposizione non si adatta, pertanto, alla questione in esame, nella quale si chiede di ricalcolare il punteggio di un candidato ai fini dell'utile collocamento in graduatoria e non ai fini della carriera e dell'inquadramento economico.
5. La normativa regolamentare di settore (D.M. n. 50/2021) deve essere comunque interpretata in senso conforme al dettato costituzionale
(art. 52, comma 2, Cost.) e alle leggi primarie che si occupano dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010).
La Costituzione impone, infatti, di tutelare il cittadino che abbia svolto servizio militare, senza che, per ciò solo, lo stesso sia pregiudicato nella propria posizione lavorativa.
5.1. Con riferimento al Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), la disposizione che viene in rilievo, presa in considerazione da diverse pronunce della Suprema Corte, è l'art. 2050
(commi 1 e 2), rubricato “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”.
5.2. Sul punto, la Corte di cassazione, con alcune recenti sentenze, dando continuità al principio espresso da precedenti pronunce (Cass. n.
5679/2020; Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021), ha affermato:
- che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (Cass. ord. n. 41894/2021; da ultimo, Cass. ord. n. 8586/2024);
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- che l'art. 2050 del decreto legislativo n. 66/2010, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
5.3. In merito all'art. 2050, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, la Suprema Corte ha poi osservato che “la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Cass. ord. n. 41894/2021).
Ancora, la Suprema Corte, nella medesima ordinanza appena citata, ha chiarito che «il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964
e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art.
2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77,
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comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)».
5.4. Dunque, l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, in merito al servizio militare prestato non in costanza di nomina (che rientra nell'ampia previsione del comma 1), impone esclusivamente che quest'ultimo sia valutato alla stregua (con lo stesso punteggio) dei servizi svolti presso altri enti pubblici (c.d. servizio “aspecifico”), ma non richiede che lo stesso venga equiparato al servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego (e, pertanto, neppure che esso venga equiparato al c.d. servizio “specifico” svolto presso l'Amministrazione che deve valutarlo ai fini del punteggio).
6. Ciò premesso, la Suprema Corte, con la sentenza n. 22429 del
2024, sopra citata, ha definitivamente chiarito che il D.M. n. 50 del 2021, nel riconoscere un punteggio differente e maggiore a chi abbia svolto servizio militare in costanza di rapporto di servizio, non si pone in contrasto con la Costituzione né con la normativa di rango primario.
6.1. Nello specifico, la Corte di cassazione ha evidenziato che il D.M. sopra citato, che riguarda il personale A.T.A., prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto
A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato”
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
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La Suprema Corte ha quindi ulteriormente precisato che «secondo la
Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60[recte, 0,50, n.d.e.] punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 [recte, 0,05, n.d.e.] punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 [recte, 0,50, n.d.e.] punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15[recte, 0,05, n.d.e.] punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui».
6.2. La Suprema Corte ha quindi concluso che il trattamento differenziale previsto dalla normativa secondaria risulta legittimo e giustificato.
Si è infatti osservato che “il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto” (Cass. n. 22429/2024 cit.).
6.3. La legislazione ordinaria non impone, infatti, di equiparare la posizione del lavoratore che abbia reso il servizio militare o sostitutivo
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prima della nomina a quella di chi si sia arruolato durante lo svolgimento del rapporto di impiego.
Ciò in quanto le condizioni sopra descritte sono tra loro disomogenee.
La ratio del trattamento differenziale previsto dalla normazione secondaria può rinvenirsi nell'art. 3 della Costituzione (che è espressione del principio di uguaglianza sostanziale e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità) ed è perfettamente coerente con quanto previsto dal legislatore costituzionale all'art. 52, comma 2.
Viene da sé che la condizione di chi si trova costretto a sospendere la propria attività lavorativa per prestare servizio militare o sostitutivo sia nettamente diversa da quella di chi (sebbene in attesa di reperire un'occupazione) abbia prestato il medesimo servizio senza aver sopportato, però, la stessa rinuncia (con conseguente perdita del punteggio spettante per il servizio specifico che avrebbe accumulato se non si fosse dovuto assentare a causa del servizio militare).
Dunque, una disciplina volta a parificare le due situazioni sarebbe del tutto iniqua.
6.4. La Suprema Corte di Cassazione ha, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M.
n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non incostanza di rapporto»
(Cass. n. 22429/2024 cit.).
7. In definitiva, l'attribuzione di un punteggio pari a 0,60 punti (per anno) al servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego (ovvero in misura esattamente pari al “servizio prestato alle
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dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”) è del tutto legittima, atteso che il servizio militare viene così equiparato al servizio prestato alle dipendenze di qualsiasi altra pubblica amministrazione (c.d. servizio aspecifico), in perfetta osservanza del quadro normativo sopra ricostruito.
La normativa sovraordinata è, infatti, osservata laddove si assicuri, come avviene nella vigenza del D.M. n. 50/2021, che il servizio militare sia valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
7.1. Non può, dunque, esser accolta la pretesa del ricorrente (che ha prestato servizio militare non in costanza di rapporto di impiego) di vedersi assegnare il medesimo punteggio (6 punti per anno) che, invece, spetta soltanto a coloro che hanno prestato il servizio militare in costanza del rapporto di impiego, atteso che solo tali aspiranti verrebbero ingiustificatamente privati del punteggio che sarebbe loro spettato per il servizio che avrebbero reso nella medesima qualifica, ma che non hanno potuto rendere soltanto perché tenuti ad assolvere agli obblighi militari.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 800,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 04/02/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2342/2022 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Chieffallo
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del pro tempore e, per esso, l' P.IVA_1 CP_2 [...]
Controparte_3
[...] P.IVA_2 pro tempore I.T.T. “Bruno Chimirri” di Catanzaro, in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore
rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417-bis cod. proc. civ., dalla Dott.ssa Elvira Sarubbi, Funzionaria dell'Amministrazione
- RESISTENTI -
Pagina 1 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
E NEI CONFRONTI di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA - profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico - pubblicate dall'I.T.T. “Bruno Chimirri” di
, valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24 CP_3
- CONTROINTERESSATI / NON COSTITUITI -
avente ad oggetto: graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA (triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24) - valutazione del servizio militare/civile ai fini del punteggio.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07/12/2022, ha Parte_1 dedotto e documentato di aver presentato, in data 14/04/2021, in via telematica, domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale amministrativo tecnico e ausiliario
(A.T.A.), per i profili di “assistente amministrativo”, “assistente tecnico”
e “collaboratore scolastico”, nell' , per il Controparte_3 triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24.
La domanda è stata ricevuta ed esaminata dall'Istituto
[...]
(I.T.T.) “Bruno Chimirri” di . CP_4 CP_3
1.1. Per tutti i profili gli veniva riconosciuto un punteggio di 0,65 in ragione del servizio civile espletato dal 18/12/2006 al 17/12/2007.
1.2. Il ricorrente lamenta, però, l'erroneità e l'ingiustizia di detto punteggio in quanto - a suo dire - avrebbe dovuto ottenere 6,00 punti
(0,50 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni), anziché 0,65
(0,05 per ogni mese di servizio o frazione di 15 giorni) per il servizio civile espletato nel predetto periodo.
Pagina 2 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
1.3. Ha quindi chiesto che gli venga riconosciuto l'ulteriore punteggio differenziale di 5,35 punti, da sommarsi a quello complessivamente già attribuitogli nelle graduatorie per i tre profili professionali (e, quindi, il punteggio complessivo: di 18,70 per il profilo di “assistente amministrativo”, in luogo di quello di 13,35 attribuitogli;
di 15,10 per il profilo di “assistente tecnico”, in luogo di quello di 9,75 già attribuitogli;
di 16,40 per il profilo di “collaboratore scolastico”, in luogo di quello di
11,05 già attribuitogli).
2. Si è costituito il e, per esso, Controparte_1
l' Controparte_3
, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
3. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
4. Il ricorrente deduce l'illegittimità del D.M. n. 50/2021 per violazione dell'art. 52, comma 2, Cost. e dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n.
297/1994.
Lamenta, in particolare, che dalla formulazione dell'allegato A del citato decreto discende che il servizio militare di leva (e, di conseguenza, quello civile sostitutivo) subisce un trattamento diversificato a seconda che esso sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con conseguente attribuzione di un diverso punteggio in seno alla graduatoria.
4.1. La Suprema Corte, in una recente pronuncia, in un caso del tutto analogo a quello di specie, ha però chiarito che «non possano essere utilmente richiamate le norme, come l'art. 485, co. 7 e l'art. 569, co. 3 del d. lgs. n. 297 del 1994, che riguardano in senso stretto non la valutazione del servizio militare o sostitutivo nei concorsi o nelle graduatorie, ma ai fini del “riconoscimento del servizio agli effetti della carriera (così l'intestazione della sez. IV, capo III, parte Terza, del d. lgs. n. 297 del 1994 e così la rubrica dell'art. 569). Si tratta infatti di due fenomeni del tutto diversi, sicché non vi è luogo a richiamare, rispetto alle questioni - di portata comparativa delle diverse posizioni - sui concorsi o sulle graduatorie, quanto vale per la carriera e per la ricostruzione ai fini di essa dei servizi precedentemente resi» (Cass.
Pagina 3 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
sentenza n. 22429/2024).
4.2. Allo stesso modo, l'art. 2052, comma 1, del D. Lgs. n. 66/2010 statuisce che “il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per
l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
La predetta disposizione non si adatta, pertanto, alla questione in esame, nella quale si chiede di ricalcolare il punteggio di un candidato ai fini dell'utile collocamento in graduatoria e non ai fini della carriera e dell'inquadramento economico.
5. La normativa regolamentare di settore (D.M. n. 50/2021) deve essere comunque interpretata in senso conforme al dettato costituzionale
(art. 52, comma 2, Cost.) e alle leggi primarie che si occupano dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010).
La Costituzione impone, infatti, di tutelare il cittadino che abbia svolto servizio militare, senza che, per ciò solo, lo stesso sia pregiudicato nella propria posizione lavorativa.
5.1. Con riferimento al Codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66/2010), la disposizione che viene in rilievo, presa in considerazione da diverse pronunce della Suprema Corte, è l'art. 2050
(commi 1 e 2), rubricato “valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici”.
5.2. Sul punto, la Corte di cassazione, con alcune recenti sentenze, dando continuità al principio espresso da precedenti pronunce (Cass. n.
5679/2020; Cass. n. 15127/2021; Cass. n. 15467/2021), ha affermato:
- che il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni lato sensu concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del D. Lgs. n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare (Cass. ord. n. 41894/2021; da ultimo, Cass. ord. n. 8586/2024);
Pagina 4 di 9 R.G. LAV. N. 2342/2022
- che l'art. 2050 del decreto legislativo n. 66/2010, relativo alla valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici stabilisce, al comma 1, che “i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici” e, al comma 2, che “ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
5.3. In merito all'art. 2050, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, la Suprema Corte ha poi osservato che “la disposizione, in una lettura integrata con il comma precedente, non limita la portata della valutazione dei periodi di servizio effettivo di leva nei pubblici concorsi ma ne costituisce una specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali. Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica ed in contrasto con la razionalità intrinseca della previsione - coerente con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della
Costituzione - secondo cui chi sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell'interesse della nazione ottiene l'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi” (Cass. ord. n. 41894/2021).
Ancora, la Suprema Corte, nella medesima ordinanza appena citata, ha chiarito che «il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui il servizio militare di leva è sempre utilmente valutabile, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (articolo 77, comma sette, DPR nr. 237/1964
e art. 2050, comma 1, D.Lgs nr. 66/2010), anche se prestato in costanza di rapporto di lavoro (articolo 77, comma otto DPR nr. 237/1964 e art.
2050, comma due, D.Lgs nr. 66/2010), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (articolo 77,
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comma sette DPR nr. 237/1964 e art. 2050, comma uno)».
5.4. Dunque, l'art. 2050 del Codice dell'ordinamento militare, in merito al servizio militare prestato non in costanza di nomina (che rientra nell'ampia previsione del comma 1), impone esclusivamente che quest'ultimo sia valutato alla stregua (con lo stesso punteggio) dei servizi svolti presso altri enti pubblici (c.d. servizio “aspecifico”), ma non richiede che lo stesso venga equiparato al servizio militare svolto in costanza di rapporto di impiego (e, pertanto, neppure che esso venga equiparato al c.d. servizio “specifico” svolto presso l'Amministrazione che deve valutarlo ai fini del punteggio).
6. Ciò premesso, la Suprema Corte, con la sentenza n. 22429 del
2024, sopra citata, ha definitivamente chiarito che il D.M. n. 50 del 2021, nel riconoscere un punteggio differente e maggiore a chi abbia svolto servizio militare in costanza di rapporto di servizio, non si pone in contrasto con la Costituzione né con la normativa di rango primario.
6.1. Nello specifico, la Corte di cassazione ha evidenziato che il D.M. sopra citato, che riguarda il personale A.T.A., prevede che:
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica (All. A, punto A, primo inciso);
- il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (All. A, punto
A, secondo inciso);
- è considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo
l'abolizione dell'obbligo di leva (All. A, terzo inciso);
- il servizio valutabile è in generale quello “effettivamente prestato”
(punto 1 delle note alla Tabella di valutazione) ed in particolare, qualora, come nel caso del servizio militare o sostitutivo, sia prevista per legge la conservazione del posto senza assegni, i corrispondenti periodi sono computati «nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti».
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La Suprema Corte ha quindi ulteriormente precisato che «secondo la
Tabella allegata al D.M., letta alla luce dei criteri appena detti, i servizi nelle specifiche qualifiche di cui a tale Tabella (assistente amm.vo; assistente tecnico;
collaboratore scolastico etc.), se svolti in costanza di rapporto attribuiscono 0,60[recte, 0,50, n.d.e.] punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni per le supplenze riguardanti le medesime qualifiche o qualifiche assimilate nella Tabella, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre i servizi prestati alle dirette dipendenze di altre P.A., attribuiscono 0,15 [recte, 0,05, n.d.e.] punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti
0,60 annui.
Convertendo i punteggi sul piano del servizio militare o sostitutivo, ne deriva, secondo i criteri sopra riepilogati, che, per esso, se prestato in costanza di rapporto, spettano, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente, 0,60 [recte, 0,50, n.d.e.] punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino ad un massimo di 6 punti annui, mentre, se prestato non in costanza di rapporto, spettano 0,15[recte, 0,05, n.d.e.] punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni fino ad un massimo di punti 0,60 annui».
6.2. La Suprema Corte ha quindi concluso che il trattamento differenziale previsto dalla normativa secondaria risulta legittimo e giustificato.
Si è infatti osservato che “il comma 1 dell'art. 2050 - ripreso con analoga previsione dall'art. 2103, co. 3, prima parte del d.lgs. n. 66 del
2010 (Codice dell'Ordinamento Militare) per il servizio civile sostitutivo - richiede infatti la valorizzazione del servizio militare, per concorsi e graduatorie di accesso «con lo stesso punteggio» proprio dei «servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici» e ciò è quanto esattamente attribuito dal D.M. per chi lo abbia prestato non in costanza di rapporto” (Cass. n. 22429/2024 cit.).
6.3. La legislazione ordinaria non impone, infatti, di equiparare la posizione del lavoratore che abbia reso il servizio militare o sostitutivo
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prima della nomina a quella di chi si sia arruolato durante lo svolgimento del rapporto di impiego.
Ciò in quanto le condizioni sopra descritte sono tra loro disomogenee.
La ratio del trattamento differenziale previsto dalla normazione secondaria può rinvenirsi nell'art. 3 della Costituzione (che è espressione del principio di uguaglianza sostanziale e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità) ed è perfettamente coerente con quanto previsto dal legislatore costituzionale all'art. 52, comma 2.
Viene da sé che la condizione di chi si trova costretto a sospendere la propria attività lavorativa per prestare servizio militare o sostitutivo sia nettamente diversa da quella di chi (sebbene in attesa di reperire un'occupazione) abbia prestato il medesimo servizio senza aver sopportato, però, la stessa rinuncia (con conseguente perdita del punteggio spettante per il servizio specifico che avrebbe accumulato se non si fosse dovuto assentare a causa del servizio militare).
Dunque, una disciplina volta a parificare le due situazioni sarebbe del tutto iniqua.
6.4. La Suprema Corte di Cassazione ha, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: «in tema di impiego scolastico e di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia non è illegittimo il D.M.
n. 50 del 2021, riguardante il personale ATA, nella parte in cui esso attribuisce, a chi abbia prestato servizio militare in costanza di rapporto di lavoro, un punteggio maggiore, per le graduatorie riguardanti la medesima qualifica del rapporto preesistente e pari a quello del servizio effettivo reso in tale qualifica, rispetto al punteggio, comunque aggiuntivo, ma nella minore misura pari a quella propria del servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, che è attribuito a chi abbia prestato il servizio militare o sostitutivo non incostanza di rapporto»
(Cass. n. 22429/2024 cit.).
7. In definitiva, l'attribuzione di un punteggio pari a 0,60 punti (per anno) al servizio militare prestato non in costanza del rapporto di impiego (ovvero in misura esattamente pari al “servizio prestato alle
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dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici”) è del tutto legittima, atteso che il servizio militare viene così equiparato al servizio prestato alle dipendenze di qualsiasi altra pubblica amministrazione (c.d. servizio aspecifico), in perfetta osservanza del quadro normativo sopra ricostruito.
La normativa sovraordinata è, infatti, osservata laddove si assicuri, come avviene nella vigenza del D.M. n. 50/2021, che il servizio militare sia valutato in misura non inferiore a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
7.1. Non può, dunque, esser accolta la pretesa del ricorrente (che ha prestato servizio militare non in costanza di rapporto di impiego) di vedersi assegnare il medesimo punteggio (6 punti per anno) che, invece, spetta soltanto a coloro che hanno prestato il servizio militare in costanza del rapporto di impiego, atteso che solo tali aspiranti verrebbero ingiustificatamente privati del punteggio che sarebbe loro spettato per il servizio che avrebbero reso nella medesima qualifica, ma che non hanno potuto rendere soltanto perché tenuti ad assolvere agli obblighi militari.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore del Controparte_1 che si liquidano nella somma di € 800,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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