TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/09/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 7324/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERONA Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa E. Tommasi di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento
matrimonio) promossa da:
nata in [...] il [...] Parte_1
con avv. ZANTEDESCHI MORENO come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE
E
pagina 1 di 7 CONTRO
nato a [...] il [...] C.F. CP_1
con avv. PERON STEFANO come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con note di trattazione scritta del 16.06 e 17.06.2025, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti conclusioni conformi:
Pronuncia di Sentenza di scioglimento del matrimonio civile contratto dai sig.ri e in data 14.07.1994 a Verona e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 174/p.1/1994, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del
Comune di Verona, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Assegnarsi la casa coniugale sita a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1
(appartamento al piano terra – foglio 241 – particella 231) alla sig.ra pagina 2 di 7 (c.f. , nata in [...] Parte_1 C.F._2
(EU) il 08.06.1973, che ivi vi abiterà con la figlia Persona_1
;
[...]
2) affidarsi la figlia minore nata a [...] il Persona_1
10.10.2009, in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre a Verona in via Brigata Sassari n. 12/1, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé a weekend alternati dal sabato pomeriggio sino al lunedì sera, quando la riporterà presso l'abitazione familiare;
nelle settimane in cui la figlia non starà con il padre nei weekend, un giorno infrasettimanale con pernotto, ossia il lunedì pomeriggio fino al martedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione familiare. Qualora in questi giorni, per improrogabili impegni della figlia e/o del padre, non fosse possibile stare con , il tempo sarà recuperato in altri giorni della Persona_1
stessa settimana o nella settimana successiva;
- il padre potrà, altresì, tenere con sé la figlia nelle festività natalizie e pasquali,
ad anni alterni, con la madre;
in via esemplificata, la Vigilia di Natale con l'uno,
il giorno di Natale con l'altro genitore;
il giorno di Pasqua con l'uno, il lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
i giorni di vacanza della minore, durante le festività natalizie o pasquali, andranno divisi al 50% tra i genitori;
pagina 3 di 7 - durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con la minore due settimane,
anche non consecutive. Le vacanze estive dovranno individuarsi per entrambi i genitori entro il 31 del mese di maggio ed essere comunicate all'altro genitore entro tale data, compatibilmente con gli impegni lavorativi dell'uno e dell'altro genitore;
- il giorno del proprio compleanno, salvo accordi tra i detti genitori, il minore lo trascorrerà ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore;
3) porsi a carico della sig.ra l'obbligo di corrispondere alla CP_1
ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore Persona_1
, entro il 5 di ogni mese, la somma mensile di Euro 350,00,
[...]
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, di cui al Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona 13.12.2024;
4) Attribuirsi integralmente l'assegno unico alla sig.a Parte_1
, nata in [...] l'[...], c.f.
[...] C.F._3
[...]
5) spese, diritti e compensi di lite integralmente compensati.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
pagina 4 di 7
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n 642/2025, Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava la separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di scioglimento del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunte
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti il 14/07/1994
e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
VERONA come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione è passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
pagina 5 di 7 Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni relative alla prole minore appaiono legittime, eque e conformi all'interesse della prole medesima;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il 14/07/1994
e trascritto nel registro degli atti di stato civile del Comune di VERONA (Atto
n.174, Parte I, anno 1994) alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA (Atto n.174, Parte I, anno 1994) perché
pagina 6 di 7 proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona l'11.09.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
pagina 7 di 7