Ordinanza cautelare 20 ottobre 2021
Sentenza 27 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/01/2025, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00709/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04035/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4035 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
a) della determinazione dirigenziale del-OMISSIS-, a firma del Direttore Territoriale dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli II - Ufficio Territoriale Napoli 3, Dott. -OMISSIS-, con la quale è stata disposta la revoca all'abilitazione al Servizio Telematico Entratel, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Dirig. Min. Fin. 31 luglio 1998;
b) della nota, non meglio conosciuta, del 16.06.2021 (Prot. n.-OMISSIS-) della Direzione Regionale della Campania - Settore Servizi Fiscali - Direzione Centrale Audit - Settore Sud richiamata nella determinazione dirigenziale del-OMISSIS-;
c) ove occorra, del processo verbale di contestazione del -OMISSIS- adottato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Audit - Settore Sud, con il quale veniva istaurato e giammai concluso l'iter infraprocedimentale di verifica e/o contestazione di presunte irregolarità a carico del professionista, Dr. -OMISSIS-, relative, da un lato, alla tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali e, dall'altro, all'apposizione del c.d. “visto di conformità”;
d) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli - Ufficio Territoriale di Napoli 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Michele Di Martino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente, premesso di essere iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli dal 18.09.2000, ha allegato e dedotto che: è un intermediario abilitato all’accesso del servizio telematico “Entratel” a mezzo del quale - nell’esercizio della sua attività imprenditoriale - inoltra le dichiarazioni per conto dei contribuenti che di volta in volta conferiscono all’uopo mandato al predetto professionista; in data -OMISSIS- l’Agenzia delle Entrare - Direzione Centrale Audit - Settore Sud ha notificato formale “processo verbale di constatazione”, contestando delle presunte irregolarità relative, da un lato, alla tardiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali e, dall’altro, all’apposizione del c.d. “visto di conformità”; nel processo verbale di cui sopra, i funzionari, attestando l’impossibilità di definire compiutamente l’incardinata procedura di vigilanza, in ragione della mancata produzione e/o acquisizione di atti e/o documenti in possesso del Dr.-OMISSIS- gli hanno assegnato, ai sensi dell’art. 25, comma 2, DM 164/99, un termine “ non superiore a 5 giorni […] per l’eliminazione delle suddette irregolarità e/o per far pervenire eventuali osservazioni o memorie ”; in data 20.07.2019, pertanto, aderendo all’instaurato iter infraprocedimentale, ha trasmesso puntuali memorie, con le quali, punto per punto, ha controdedotto a quanto acriticamente e/o asetticamente sostenuto dalla parte resistente, integrando quella documentazione (così come sostenuto dai soggetti verbalizzanti) non conosciuta in sede di processo verbale; in data-OMISSIS-, decorsi oramai ben 2 (due) anni dalla notificazione del processo verbale di contestazione, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli II, senza che venissero in alcun modo riscontrate e/o rigettate le depositate osservazioni (e, quindi, senza che venissero presi in considerazione e vagliati quei nuovi elementi istruttori non conosciuti in sede verbalizzante), gli ha notificato la censurata determinazione dirigenziale, con la quale è stata disposta la “ revoca dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Dirig. Min. Fin. 31 luglio 1998”; in data 25.06.2021, ha presentato formale istanza di riesame, nella quale, richiamando e ribadendo le argomentazioni già espresse con memoria del 20.07.2019, ha chiarito di non aver commesso alcuna delle irregolarità contestate, evidenziando la manifesta infondatezza e la sproporzionalità della comminata sanzione rispetto alle sollevate contestazioni dell’Agenzia delle Entrate; anche questa volta, l’Amministrazione resistente non ha dato alcun riscontro alle depositate osservazioni.
2. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati, in ragione della violazione (da parte dell’Agenzia delle Entrate) della disciplina di cui all’art. 25 del Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, atteso che la resistente non ha in alcun modo riscontrato le osservazioni formulate in data 20.07.2019 - sebbene ciò costituisse (e costituisca) un obbligo vincolante, ai sensi del II° comma dell’art. 25 del D.M. n. 164/1999 - ma, ancor più gravemente, non ha concesso l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni di cui al III° comma della medesima disposizione di legge.
Il ricorrente ha, inoltre, lamentato il mancato avvio della comunicazione di avvio del procedimento; la carenza di motivazione del provvedimento gravato, atteso che lo stesso reca unicamente un’indicazione generica della norma asseritamente violata, senza minimamente specificare le ragioni a sostegno della presunta violazione dell’art. 8, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999, limitandosi ad asserire la generica violazione della succitata disposizione normativa; la violazione del principio di tassatività e di tipicità, mancando in modo chiaro, puntuale ed inequivocabile la riconducibilità della presunta violazione contestata al ricorrente, ad alcune delle ipotesi contemplate dalla norma di cui al più volte citato art. 8, comma 1, del D.M. 31 luglio 1999.
Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’accoglimento della domanda.
Si è costituita l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Napoli II, Ufficio Territoriale Napoli 3, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Campania, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Audit - Settore Sud, per resistere al ricorso.
3. Giusta ordinanza cautelare n. 202101794, del 20/10/2021, è stata respinta la domanda cautelare preliminarmente avanzata.
4. All’udienza straordinaria dedicata allo smaltimento del 21.01.2025, tenuta in videoconferenza, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
5. Come esposto in narrativa, in seno al presente giudizio, il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento con il quale l’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale I di Napoli) ha disposto, in suo danno, la revoca dell’abilitazione al servizio telematico di Entratel, necessario per la trasmissione delle dichiarazioni in via telematica fiscali.
6. Ciò posto, il ricorso non merita di essere accolto.
7. In primo luogo, non possono condividersi le censure che si appuntano sul deficit di motivazione del provvedimento di revoca e sulla violazione delle garanzie partecipative.
Occorre sottolineare come il provvedimento impugnato abbia ampiamente motivato – richiamando per relationem la nota prot. -OMISSIS- in ordine alle gravi irregolarità poste in essere dal ricorrente, specificando compiutamente i fatti posti a carico dello stesso, rispetto ai quali non risultano forniti, con il ricorso introduttivo del presente giudizio e con la documentazione prodotta, elementi idonei a confutare i rilievi dell'Amministrazione e a superare il giudizio di gravità operato dall'Agenzia.
Tale giudizio, invero, risulta essere fondato su significative e ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni, in conformità a quanto espressamente stabilito in tal senso dall’art. 3, comma 4, d.P.R. n. 322/1998.
Vi è più che il provvedimento impugnato, come già rilevato in sede cautelare, ha altresì tenuto conto della natura delle violazioni accertate, di difficile correzione e del contegno non sempre collaborativo mostrato dal ricorrente nei confronti dell’Amministrazione intimata nel corso dell’interlocuzione che ha preceduto l’adozione del gravato provvedimento.
Orbene, ai sensi dell’art. 12 comma 3 del DPR n. 600\1973, “ I soggetti di cui al comma 2 sono abilitati dall'amministrazione finanziaria alla trasmissione dei dati contenuti nelle dichiarazioni, subordinatamente alla stipulazione del contratto di assicurazione di cui al comma 9. L'abilitazione è revocata quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri autorizzati di assistenza fiscale.”
Le “ gravi e ripetute irregolarità ” che, nella specie, l’Agenzia delle Entrate ha contestato al ricorrente consisterebbero, a tenore della motivazione per relationem dell’atto direttoriale gravato, nei seguenti comportamenti: mancato invio delle dichiarazioni fiscali (art. 8, c.1 lett. f ); trasmissione di dati difformi da quelli contenute nelle copie rilasciate al contribuente o al sostituto d’imposta (art. 8, c.1 lett. f ); aggiramento degli obblighi di trasmissione in via telematica previsti dall’art. 12 DPR 600/73 (art. 8, c.1 lett. g ); mancato rispetto art. 11 decr. Min. Fin. 31/07/1998 e ogni altra violazione agli obblighi stabiliti dalla L. 675/1996 e succ. mod. (art. 8, c.1 lett. h).
Va rammentato, al riguardo, che, come già statuito dalla giurisprudenza, anche di questo Tribunale (sentenza Tar Campania Napoli, del 16/01/2025, n. 437/2025), l'attività di tutti i soggetti incaricati dell'assistenza fiscale deve essere svolta, nell'interesse sia dell'Erario che di tutti i contribuenti, da parte di soggetti la cui affidabilità sia massima e non sia scalfita da comportamenti che denotino un'applicazione delle norme tributarie violativa della disciplina di riferimento.
Ebbene, nel caso di specie, le condotte tenute dal ricorrente, così come accertate dall'Amministrazione e non adeguatamente confutate dal primo, sono certamente tali da porre in dubbio l'affidabilità del professionista e tali da giustificare l'adozione del provvedimento impugnato.
Nessun vizio, pertanto, inficia la motivazione della revoca, che risulta, di contro, pienamente calibrata sul dato normativo.
Discende da quanto precede, altresì, che non è valorizzabile, nella specie, alcuna violazione procedurale da parte dell'Amministrazione, vieppiù considerando che, nel ricorso, non sono dedotti in modo chiaro e specifico quali sarebbero stati gli elementi e i fatti che il ricorrente avrebbe potuto apportare in sede procedimentale allo scopo di confutare le valutazioni della resistente P.A. e quali documenti avrebbe potuto utilmente produrre per dimostrare la fondatezza delle proprie asserzioni, inducendo l’Agenzia ad assumere una diversa determinazione.
Va rammentato, sul punto, come di recente ribadito (Cons. Stato, Sez. VII, 6 febbraio 2023, n. 1215), che la giurisprudenza amministrativa interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sez. I, 3 aprile 2024, n. 113), sicché “il privato non può limitarsi a denunciare la mancata o incompleta comunicazione e la conseguente lesione della propria pretesa partecipativa, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento” (T.A.R. Trieste, sez. I, 24 luglio 2024, n.244).
8. Il ricorso, in conclusione, siccome infondato, va respinto.
9. Le spese, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore della resistente P.A., che si liquidano in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.