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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 10 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16578/2024 R.G e vertente
TRA rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Camicia per procura in atti. Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
1
Avv.ti Giacinto Siro Favalli, Francesco Chiarelli e Paolo Zucchinali
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO ha convenuto la e la per sentir Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
accogliere nei loro confronti le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, con riguardo al rapporto di lavoro subordinato 7° Livello, CCNL S.A.F.I., intercorso a far data dal 18.03.2021 al 31.05.2022 tra il sig.
e (cod. fisc. , in persona del legale Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Siria n. 24, la maturazione di trattamenti retributivi da febbraio
2022 a maggio 2022 per complessivi € 7.093,10 lordi ed a titolo di TFR per € 1.086,23 al lordo, rimasti privi di pagamento;
- conseguentemente e per l'effetto condannarsi (cod. fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. con sede in Roma, Via Siria n. 24, in P.IVA_1 CP_3
solido, ex art. 29 del D.Lgs. n. 276/03 e s.m.i, con (Partita IVA - Controparte_2 P.IVA_2
Codice Fiscale ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Aprilia (LT), Via Francesco P.IVA_3
Baracca 2/4/6, al pagamento in favore del Sig. sig. , degli emolumenti maturati nel corso del Parte_1
2 rapporto lavorativo e non ancora allo stesso versati, pari ad € 7.093,10 lordi ed a titolo di TFR per € 1.086,23 lordi, maturati e rimasti privi di pagamento nel corso del rapporto di lavoro, il tutto per complessivi €
8.179,30, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione all'effettivo soddisfo. - con vittoria di spese e compensi, oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
La si è costituita rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni:“nel merito in via Controparte_4
principale, respingere il ricorso avversario e tutte le domande in esso contenute in quanto inammissibili ed infondate;
- in subordine e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto di a che il Controparte_2
Ricorrente proceda alla preventiva escussione del patrimonio di e, in ogni caso, Controparte_1
limitare l'eventuale condanna di alle sole somme coperte dall'obbligo della responsabilità Controparte_2
solidale ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003, da ricalcolare sottraendo tutti gli importi che dovessero risultare già corrisposti da al Ricorrente per i titoli per cui è causa;
- in via Controparte_1
ulteriormente subordinata e salvo gravame, in via riconvenzionale, condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualità di datore di lavoro del Ricorrente, in forza delle previsioni ex art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003 e/o delle previsioni di cui al contratto di appalto stipulato con in atti, a tenere indenne e comunque manlevare/rimborsare Controparte_2 Controparte_2
delle somme da quest'ultima eventualmente corrisposte al Ricorrente e/o accertare e dichiarare che tali somme
3 devono essere imputate/scomputate dalle somme pretese da nei confronti di;
- - in ogni caso, CP_1 CP_2
con vittoria di spese e competenze di causa”.
Il giudice ha differito l'udienza in relazione alla domanda riconvenzionale di e Controparte_2
alla richiesta di quest'ultima di essere manlevata e garantita dalla Controparte_1
La non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Il giudice ha tentato inutilmente la conciliazione.
Infine la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Non è in discussione e risulta per tabulas l'esistenza del rapporto di lavoro.
Risulta dagli atti che a far data dal 18.03.2021, ha prestato la propria attività di Parte_1
lavoratore subordinato, alle dipendenze di (cod. fisc. con sede Controparte_1 P.IVA_1
in Roma, Via Siria n. 24, in forza di contratto a tempo determinato "CCNL S.A.F.I.", 7° Livello,
Operatore Fiduciario e Logistico, prorogato sino al 30.06.2022 (v. docc. 01, 02, 03, 04, 05 del ricorrente).
L'attività lavorativa del Sig. sig. alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1
"CCNL S.A.F.I.", 7° Livello, Operatore Fiduciario e Logistico, si estrinsecava nelle attività di
4 sorveglianza e custodia di beni e sicurezza nei confronti della clientela all'interno dei supermercati del marchio Controparte_2
La stessa attività lavorativa in favore di è stata prestata anche per tutto il Parte_2
periodo da febbraio 2022 a maggio 2022 (v. doc. 10) ed è provata documentalmente anche la data di cessazione del rapporto di lavoro visto che in data 31.05.2022 il lavoratore ha presentato formali dimissioni per giusta causa (doc. 6)
In questo quadro il ricorrente lamenta allora che il datore di lavoro a Parte_2
distanza di quasi due anni dalle dimissioni, non gli avrebbe ancora corrisposto i seguenti emolumenti maturati:
1=. mensilità ordinarie da febbraio 2022 a maggio 2022 per complessivi € 7.093,10 lordi;
8.936,00
(risultanti dall'estratto contributivo INPS) - € 1.842,94 (lordo busta paga gennaio 2022)(v. doc. 08);
2=. TFR maturato e rimasto in azienda per complessivi € 1.086,23, così come risultante dalla
Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi 2023, rilasciata dall'Azienda datrice di lavoro (v. doc.
09).
Quindi si è in presenza di una causa assolutamente documentale.
****
5 Se queste sono le fondate ragioni di credito nei confronti del datore di lavoro, quanto alla responsabilità della a norma dell'art. 29,comma 2, D.lgs 276/2003, risulta per Controparte_4
tabulas che tutte le attività lavorative svolte dal ricorrente alle dipendenze di Controparte_1
facevano capo ad un più ampio "Contratto di Appalto di servizi di assistenza clienti e prevenzione
[...]
generale", sottoscritto in data 05.06.2018, tra la committente e l'appaltatrice Controparte_2
datrice di lavoro del ricorrente, come peraltro confermato dalla stessa Controparte_1
nella dichiarazione ex art. 547 c.p.c. resa al Tribunale Civile di Roma Controparte_2
nell'ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa dall'odierno ricorrente nei confronti del proprio datore di lavoro, rimasta infruttuosa proprio per la dichiarazione negativa del terzo pignorato (v. doc. 11 parte ricorrente).
Le contestazioni sollevate da in questo giudizio dove giunge ad affermare che non vi CP_2
sarebbe prova dell'adibizione del lavoratore all'appalto sono e restano del tutto generiche. CP_2
Il lavoratore ha chiaramente indicato i supermercati dove ha svolto le sue prestazioni CP_2
producendo peraltro a conferma gli statini presenza e sul punto non è dato rinvenire nelle comparse di costituzione alcuna specifica contestazione diversa da un generico e irrilevante disconoscimento di stile.
6 Sussistono, allora, i presupposti per affermare la responsabilità solidale di ai sensi dell'art. CP_2
29, costituiti dalla sussistenza di un contratto d'appalto tra e , Controparte_2 Controparte_1
dall'assegnazione del lavoratore proprio a quell'appalto e dalla stessa rivendicazione del credito maturato in costanza di rapporto di lavoro durante l'assegnazione del lavoratore all'appalto o sub- appalto in questione.
"Del pari priva di fondamento è l'eccezione di carenza di prova circa l'effettività della prestazione lavorativa nelle more di svolgimento dell'appalto da parte della ...., a tale proposito sopperendo tutta la documentazione in atti da cui si evince l'esistenza del contratto appaltatore/lavoratore, la coincidenza delle date con la durata dell'appalto, la lettera di licenziamento e, quel che più rileva, la presenza delle buste paga ... che, notoriamente, sono documenti opponibili anche ai terzi" (così, ad esempio, Corte D'Appello di Firenze 22.1.2015).
Come affermato dalla Suprema Corte, e dalla stessa Cass. n. 444/2019 richiamata anche da CP_2
, la ratio che sorregge l'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 è quella di incentivare un utilizzo più
[...]
virtuoso del contratto di appalto, inducendo il committente a selezionare imprenditori affidabili e a controllarne successivamente l'operato per tutta la durata del rapporto contrattuale.
Ciò, in ossequio anche alla posizione assunta sul punto dalla Corte Costituzionale con la sentenza
254/2017, secondo la quale la finalità dell'introduzione della responsabilità solidale del committente
7 è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori coinvolti.
Secondo i Giudici di legittimità, l'obbligazione del committente, pur avendo carattere accessorio, non può essere considerata né sussidiaria né eventuale, rientrando, invece, nell'alveo di un'obbligazione solidale strictu sensu.
Stante la sussistenza del rapporto di committente - appaltatore, tra e Controparte_2 [...]
riconducibile al "Contratto di Appalto di servizi di assistenza clienti e prevenzione Controparte_1
generale", sottoscritto inter partes in data 05.06.2018, va conseguentemente affermata la responsabilità solidale della Società committente con l'appaltatrice per la soddisfazione dei crediti retributivi e di trattamento di fine rapporto vantati dal ricorrente, dipendente dell'appaltatrice, in applicazione dell'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., che prevede espressamente: “In caso di appalto di opere
o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento,,”
8 In effetti, ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 29 anche per il tfr, il lavoratore doveva solo provare di essere stato addetto all'appalto (o sub-appalto) al momento della cessazione del suo rapporto di lavoro.
E' vero poi che la responsabilità solidale del committente riguarda solo il periodo in cui il lavoratore
è stato addetto all'appalto o subappalto che interessa il committente (nel caso di specie CP_2
), esattamente come nel caso di specie.
[...]
Le contestazioni sollevate da sono e restano del tutto generiche e nella sostanza irrilevanti CP_2
non comprendendosi proprio in quali eventuali diversi appalti avrebbe lavorato il ricorrente.
Dovendosi ricordare che, secondo i principi generali, il lavoratore deve solo allegare gli estremi che consentano la valutazione della prestazione (Cass. n. 23064 del 5/11/2007).
Non è quindi a carico del lavoratore l'onere di provare "di non essere stato pagato" e di non avere ricevuto quanto di sua spettanza, sulla base di parametri oggettivi e certi, quali quelli invocati dal lavoratore.
Perchè è invece a carico delle resistenti l'onere di fornire la prova del pagamento normalmente gravante sul datore di lavoro (o quella inerente l'eventuale esistenza di cause capaci di esonerare dalla relativa obbligazione contrattuale).
9 Nel caso di specie non vi è alcuna prova di detti pagamenti e meno che meno di non meglio precisati
“anticipi” effettuati dall'appaltatore diversi e ulteriori rispetto a quelli detratti dai conteggi.
In verità, solleva alcune contestazioni relative al quantum sostenendo che:”Nel corso del CP_2
procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato da e indicato al punto 14) che CP_2
precede, , nella propria comparsa di costituzione, ha dedotto di aver saldato i propri dipendenti fino a CP_1
gennaio 2022 “con anticipi della mensilità di febbraio e marzo 2022” (ns. doc. 6, pag. 6). 20) Si contesta la quantificazione delle retribuzioni da febbraio 2022 a maggio 2022 operata al punto 4) del ricorso in Euro
7.093,10 lordi;
tale somma corrisponde all'imponibile previdenziale indicato dall'estratto contributivo INPS sub avv. doc. 8 al netto dell'importo lordo indicato nella busta paga di gennaio 2022 e non alla retribuzione effettiva maturata dal Ricorrente in tali mesi. A tale proposito, si evidenzia che la retribuzione fissa lorda mensile del Ricorrente ammontava a Euro 1.023,00, come risulta dal cedolino paga di gennaio 2022 prodotto sub avv. doc. 3. 22) Si contesta che il TFR maturato dal Ricorrente ammonti a Euro 1.086,23 come dedotto al punto 4) del ricorso;
come si evince dall'atto di pignoramento notificato dal Ricorrente a e, quale terzo CP_1
pignorato, a nel gennaio 2023, il Ricorrente stesso ha quantificato il TFR maturato alle CP_2
dipendenze di in Euro 658,30 (ns. doc. 7).” CP_1
Tuttavia, come si è visto, il TFR maturato e rimasto in azienda per complessivi € 1.086,23, risulta dalla Certificazione Unica 2023, relativa ai redditi 2023, rilasciata dall'Azienda datrice di lavoro (v.
10 doc. 09) e il giudice può e deve attenersi al dato sicuro costituito dall'imponibile previdenziale indicato nell'estratto contributivo dell'Inps.
Sul punto va richiamato il consolidato orientamento del giudice di legittimità che attribuisce valore di prova documentale ai modelli CUD, in relazione al rapporto lavorativo cui si riferiscono (cfr.
Cass. civ., sez. VI-1, 20.4.2017, n. 10041; id., sez. VI-L, 3.12.2018, n. 31173), come confermato dalla recente ordinanza n. 7186/2024 della Suprema Corte di cassazione in cui è stato ribadito il principio secondo cui l'annotazione degli importi a titolo di TFR nel CUD, non costituisce di per sé una prova del pagamento effettivo.
Si tratta degli stessi principi che si applicano alle buste paga che, contrariamente a quanto affermato dal difensore di in sede di discussione orale, non provano affatto il pagamento delle CP_2
somme in esse indicate, nemmeno se consegnate o sottoscritte dal lavoratore (cfr., per tutte Cass., ord n.21699/2018).
La presunta discrepanza eccepita da tra gli importi indicati nelle buste paga e quelli CP_2
indicati nei conteggi si spiega proprio in ragione di tale mancanza di prova della effettiva corresponsione di quanto dovuto.
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11 E veniamo alla contestata entità della retribuzione mensile percepita.
A tale proposito, si evince dagli statini paga ricevuti nel precedente periodo e versati in atti che nel mese di novembre 2021 il lavoratore aveva maturato € 1.913,52 lorde pari ad € 1.476,00 nette e nel mese di dicembre 2021 € 1.842,02 lorde pari ad € 1.535,00 nette.
Più precisamente, la retribuzione mensile lorda maturata dal lavoratore nel periodo da gennaio 2022
a maggio 2022 ammonta a complessivi € 8.936,00 lordi, come risultante dall'estratto contributivo
INPS (v. doc. 08), agevolmente riscontrabili nel quadro “Redditi” della CU 2023 di provenienza datoriale (v. doc. 09), ove vengono indicati € 7.942,79 al netto delle ritenute operate dal datore.
Anche se è vero che dalla retribuzione mensile lorda maturata dal lavoratore nel periodo da gennaio
2022 a maggio 2022 di € 8.936,00, indicata nei documenti di provenienza del datore di lavoro, va detratto, ed è stato effettivamente detratto, l'importo di € 1.842,92 lordo versato dal datore di lavoro a saldo dello stipendio di gennaio 2022.
E' poi evidente l'infondatezza dell'eccezione sollevata da , che indica la minore somma CP_2
richiesta dallo stesso lavoratore nei confronti della nell'ambito della Controparte_1
procedura per espropriazione mobiliare presso terzi, rimasta infruttuosa, laddove le spettanze a titolo di TFR risultavano parziali, in quanto aggiornate alla precedente Certificazione Unica 2022,
12 relativa ai redditi 2021, che non poteva tenere conto di quanto accantonato in azienda per il successivo periodo da gennaio 2022 a maggio 2022 compreso.
Alla fine, il ricorrente ha ancora diritto a percepire le seguenti somme.
Stipendi gen. - mag 2022 € 8.936,00
a detrarsi stipendio gen.
€ 1.842,92
2022
Credito a titolo di stipendi € 7.093,08
Credito a titolo di TFR € 1.086,23
Totale da corrispondersi € 8.179,31
Con la precisazione che in questa sede non interessano in alcun modo le questioni relative al c.d. beneficium excussionis da tempo soppresso e comunque rilevante solo nel processo esecutivo e che il giudice non ha autorizzato il deposito di note, che quindi non sono utilizzabili anche se poi contengono, oltre ad alcuni richiami giurisprudenziali, un prospetto contabile che non può porre alcun problema di ammissibilità visto che si limita a richiamare gli stessi conteggi già tempestivamente allegati al ricorso.
13 Per le esposte ragioni il ricorso merita accoglimento.
E' infine del tutto ovvio che la diritto di essere manlevata da Controparte_2 Controparte_1
per gli oneri conseguente all'accoglimento della domanda di condanna svolta dal ricorrente la
[...]
quale si è impegnata “a manlevare e tenere comunque indenne da ogni e qualunque CP_2
danno derivante alla stessa“.
Tale pattuizione “interna” tra le due società convenuta non riguarda e non può riguardare il lavoratore che ha comunque diritto ad ottenere la condanna del committente ai sensi dell'art. 29 del
D.lgs. n. 276/03.
Si intende dire che le somme dovute dovranno essere pagate in ogni caso da al CP_2
ricorrente a prescindere da ogni questione relativa ai rapporti tra le due società resistenti.
Le spese al ricorrente, da porsi solidalmente a carico delle società resistenti, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in relazione al valore del credito liquidato, ai sensi del D.M.
147/2022, mentre le altre spese possono essere integralmente compensate considerando il noto contenzioso tuttora pendente tra le stesse convenute che, lo si ripete, non può in alcun modo condizionare il pagamento del dovuto da parte di al lavoratore. CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
14 in accoglimento del ricorso condanna la e la a pagare in Controparte_1 Controparte_2
solido a la somma di € 8.179,31, cui euro 1.086,23 per tfr;
Parte_1
oltre rivalutazione ed interessi come per legge;
condanna la manlevare e tenere indenne per le somme Controparte_1 Controparte_2
da quest'ultima eventualmente versate al ricorrente in esecuzione della presente sentenza e dichiara che tali somme devono essere scomputate dalle somme pretese da nei Controparte_1
confronti di;
Controparte_2
condanna la e a rifondere in solido al ricorrente le spese Controparte_1 Controparte_2
processuali, che si liquidano in euro 3500,00, oltre spese generali (15%), IVA e cpa come per legge, da distrarsi;
compensa le altre spese.
Roma 10-01-2025 IL GIUDICE
Umberto Buonassisi
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