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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 11/06/2024, n. 1710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1710 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 5943/2021 R.G., avente ad oggetto: contratto di assicurazione TRA
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avvocato Gianpaolo Valitutti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Silio Italico n. 45, Castellammare di Stabia;
ATTRICE E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_1
giusta procura generale alle liti del 29 settembre 2014 Controparte_2 del Notaio di Dublino e dall'avvocato Alfredo Cascone in forza di Persona_1 dichiarazione di nomina in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cascone alla via Gino Doria n.89, in Napoli;
CONVENUTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , agendo in qualità Parte_1 di coniuge e beneficiaria del contratto di assicurazione stipulato dal defunto marito , ha chiesto accertare la responsabilità contrattuale della Persona_2 per il mancato pagamento dell'indennizzo contrattualmente CP_1 previsto. Ha premesso, a tal fine, di essere coniugata con , deceduto in data Persona_2
5.08.2019 e che, in data 19.10.2019, da una missiva della Organizzazione_1 apprendeva che dal contratto di finanziamento n. 58084477, stipulato dal defunto coniuge, risultava un debito residuo che la , in qualità di coobbligata, Pt_1 avrebbe dovuto estinguere onde evitare l'iscrizione del proprio nominativo all'interno del registro della Centrale rischi. Nel corso della corrispondenza telefonica ed epistolare con la Organizzazione_1
l'istante veniva a conoscenza della sottoscrizione da parte del anche di un Per_2 contratto assicurativo con la società , collegato al predetto contratto di CP_1 finanziamento. Ha aggiunto, poi, che la aveva negato l'indennizzo contrattuale sulla CP_1 base della considerazione che il , al momento della stipulazione, aveva Per_2 risposto alle domande del Questionario Sanitario a lui sottoposto in maniera non veritiera, omettendo di riferire l'esistenza di patologie che, se conosciute dall'assicuratore, avrebbero ostato alla conclusione del contratto. Ha contestato la legittimità di tale diniego dovuto ad una carente istruttoria del sinistro, atteso che dalle perizie di parte era possibile evincere che la causa del decesso dell'assicurato fosse totalmente avulsa da pregresse patologie. Ciò posto, ha agito per ottenere il pagamento dell'indennizzo Parte_1 contrattualmente previsto, oltre spese legali. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha eccepito il proprio diritto al rifiuto dell'indennizzo ex art. 1892 comma 3 c.c. stante l'inesattezza delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurando in sede di compilazione del Questionario sanitario e, in subordine, escludendo l'evento dedotto quale causa della morte tra i rischi assicurati perché causalmente connesso a patologie pregresse. Ha concluso, dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, è pacifico, in giurisprudenza, che il creditore che agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno, debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale è, invece, onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento (Cass. SSUU 13533/2001 e, da ultimo, Cass. 13685/2019). Con specifico riferimento al contratto di assicurazione sulla vita, la relativa definizione si desume dagli artt. 1882 c.c. – secondo cui con l'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita a verificarsi di un evento attinente alla vita umana – e 1919 c.c. – ai sensi del quale l'evento attinente la vita umana ex art. 1882 c.c. può riguardare la vita propria o quella di un terzo e può avere ad oggetto tanto la permanenza in vita di una persona quanto il suo decesso. Ne deriva che, qualora l'assicurazione sulla vita sia stata stipulata per il caso di morte, l'assicuratore è tenuto a pagare il capitale o la rendita al momento della morte dell'assicurato o di un terzo. In questo caso, dunque, la funzione dell'assicurazione è di natura previdenziale. L'assicurazione sulla vita è un contratto con obbligazioni a carico di ambedue le parti: il contraente deve pagare i premi assicurativi (in un'unica soluzione all'inizio del rapporto contrattuale oppure in più soluzioni nel corso della durata contrattuale), mentre l'impresa assicurativa deve versare il capitale o la rendita. Si tratta, dunque, di un contratto consensuale, oneroso, aleatorio, a prestazione corrispettive con effetti obbligatori. L'attrice era, quindi, onerata di fornire la prova del titolo contrattuale e del sinistro verificatosi, da cui dipende il pagamento dell'indennizzo da parte della società assicurativa. Con riferimento al caso di specie, la stipulazione del contratto è incontestata tra le parti: la stessa parte convenuta ha, infatti, depositato copia della dichiarazione di adesione alla polizza, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto assicurativo, nonché il questionario sanitario sottoposto all'assicurando in sede di stipulazione del contratto, mentre parte attrice ha depositato copia delle condizioni generali di contratto. L'attrice ha, poi, allegato e provato il verificarsi del sinistro dedotto in polizza ovvero la morte dell'assicurato , verificatasi in data 5.8.2019 (cfr. Persona_2 certificato necroscopico allegato all'atto di citazione). Ha, inoltre, dedotto che, pur avendo provveduto in via stragiudiziale a richiedere la liquidazione all'indennizzo spettante, la convenuta compagnia assicurativa aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo (cfr. missiva del 15.4.2021 allegata all'atto di citazione), adducendo che l'assicurato avesse effettuato dichiarazioni false e inesatte in relazione al proprio stato di salute, omettendo l'indicazione di due patologie di cui aveva sofferto (Ischemia Cerebrale Transitoria) e Diabete Mellito di tipo 2, come desunto dalla scheda paziente redatta dal medico curante dott.ssa (cfr. doc. n. 8 allegata alla comparsa di costituzione e Persona_3 risposta). La convenuta società assicurativa, anche nell'ambito del presente giudizio, ha insistito nel ritenere non operativa la garanzia per effetto delle dichiarazioni false e reticenti fornite dall'assicurato all'atto della stipula, invocando il diritto a rifiutare la liquidazione dell'indennizzo ex art. 1892 c.c. Con riferimento a tale eccezione, va rilevato che l'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione prevede che, per poter validamente aderire alla polizza, l'assicurato deve aver sottoscritto il contratto di finanziamento cui la polizza è collegata e la dichiarazione di adesione. In particolare, la Dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta prevede, a sua volta, che per finanziamenti di importo superiore ad euro 20.000,00, la stessa sottoscrizione della polizza è subordinata alla circostanza di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del questionario sanitario. Ciò posto, va rammentato che l'art 1892 c.c. prevede che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono cause di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione”. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha affermato che, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l'assicuratore può chiedere l'annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi. Ne deriva che l'onere dell'assicuratore di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi, nonché quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione (Cass. 11905/2020). In tali ipotesi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo è quindi sufficiente che l'assicuratore <invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio>> (Cass. 5519/1985, Cass. 3165/2003, Cass. 11/2010, Cass. 16406/2010, Cass. 12831/2014). Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. E' stato anche affermato che l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario (Cass. 2010, n. 14069). Infine, va posto in luce che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, ai fini dell'applicabilità dei rimedi di cui all'art. 1892 c.c., non è richiesto un effettivo collegamento oggettivo tra la situazione celata ed il sinistro concretamente verificatosi, in altri termini non rilevando che le circostanze taciute od inesattamente dichiarate si pongano come cause o concause dell'evento. Pertanto, l'assetto probatorio ai fini del venir meno dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore non viene modificato dal fatto che un sinistro avvenga per ragioni diverse rispetto alle circostanze precedentemente taciute dall'assicurato in sede di stipulazione della polizza (Cass. 1985/5519; Cass. 1962/23; Cass. 1986/7418; Cass.1987/1373; Cass. 1994/5115; Cass. 2005/13918; Cass. 2010/14069). A tal proposito va infatti sottolineato che l'art. 1892 c.c. richiede, ai fini dell'annullamento del contratto, un nesso causale non tra la circostanza taciuta o inesattamente rappresentata ed il sinistro in concreto verificatosi, bensì tra dichiarazione falsa o reticente e l'errore dell'assicuratore nell'apprezzare la consistenza del rischio assicurato, in realtà maggiore rispetto a quello rappresentato. La ratio della norma in esame è quella di tutelare l'assicuratore che deve essere posto in condizione di conoscere la reale situazione dell'assicurato, per stabilire la misura del rischio assunto con il contratto e calcolare il premio assicurativo.
2.1. Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, va evidenziato come l'assicurato, in sede di stipula del contratto assicurativo, abbia omesso di indicare di essere stato soggetto a episodi di ischemia transitoria e di essere soggetto diabetico (diabete mellito di tipo 2). È vero che, come rilevato dal CTU, con relazione condivisibile e immune da vizi logici, che dalla documentazione prodotta in atti non è dato sapere “alcunché sullo stato della malattia, sull'entità del compenso glicometabolico, sulla sottoposizione a terapie specifiche, sulla presenza o assenza di eventuali complicanze, su eventuali comorbidità” (cfr. pag 11 relazione peritale). È altresì innegabile che il diabete mellito costituisca una patologia afferente all'area delle malattie metaboliche e che di esso il aveva ricevuto una Per_2 prima diagnosi in data 23.4.2015 e poi in data 25.5.2017. Peraltro, la diagnosi di diabete mellito non può prescindere dall'esecuzione di esami ematici relativi alla glicemia, hb glicata e, eventualmente, di una curva da carico alla glicemia, sicché appare assai poco credibile al tribunale che il , Per_2 alla luce di ciò, potesse ignorare di essere affetto dalla citata patologia, diagnosticatagli, inoltre, per ben due volte. Ancora, con riferimento alla dichiarazione inesatta va anche evidenziato che, prescindendo da informazioni specifiche sullo stato della malattia, che, come rilevato dal CTU, non sono presenti agli atti, anche quando il diabete si manifesta come ridotta tolleranza glucidica, il paziente è tenuto a seguire uno specifico piano nutrizionale accompagnato da attività fisica. Non è rilevante, dunque, che all'interno della cartella sanitaria del manchi Per_2 qualsiasi riferimento all'assunzione di farmaci ipoglicemizzanti orali o addirittura di terapie insuliniche (in questo senso si veda anche pag. 11 relazione peritale), poiché anche la sola prescrizione di un piano nutrizionale specifico, associata all'esecuzione degli esami ematologici evidenziati in precedenza, poteva certamente ingenerare nel paziente la consapevolezza dello stato patologico de quo.
2.2. A ciò deve aggiungersi, infine, che le informazioni inesatte, fornite in sede di stipula della polizza assicurativa sulla vita, sono state di certo determinanti nella formazione del consenso da parte dell'impresa assicurativa, tenuto conto di quanto previsto all'interno della dichiarazione di adesione sottoscritta dall'assicurato secondo cui “Le risposte alle seguenti domande sono obbligatorie e devono essere fornite dall'Assicurando ai fini della sottoscrizione del contratto. Il contratto può essere sottoscritto solo in caso di risposta “NO” a tutte le seguenti domande”. Se ne deve dedurre, dunque, che, in presenza di informazioni veritiere, la polizza non sarebbe stata affatto stipulata. Considerati realizzati tutti i presupposti della fattispecie descritta dall'art 1892 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la parte convenuta abbia legittimamente esercitato il proprio diritto a rifiutare l'indennizzo. Di qui il rigetto della domanda attorea.
3. Tenuto conto della peculiarità della questione oggetto del giudizio e della circostanza che la dichiarazione inveritiera e le reticenze non sono imputabili all'odierna attrice, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
3.1. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. compensa integralmente le spese di lite;
C. pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Torre Annunziata, così deciso in data 9 giugno 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto di Parte_1 citazione dall'avvocato Gianpaolo Valitutti, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Silio Italico n. 45, Castellammare di Stabia;
ATTRICE E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa CP_1
giusta procura generale alle liti del 29 settembre 2014 Controparte_2 del Notaio di Dublino e dall'avvocato Alfredo Cascone in forza di Persona_1 dichiarazione di nomina in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Cascone alla via Gino Doria n.89, in Napoli;
CONVENUTA CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6 febbraio 2024, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , agendo in qualità Parte_1 di coniuge e beneficiaria del contratto di assicurazione stipulato dal defunto marito , ha chiesto accertare la responsabilità contrattuale della Persona_2 per il mancato pagamento dell'indennizzo contrattualmente CP_1 previsto. Ha premesso, a tal fine, di essere coniugata con , deceduto in data Persona_2
5.08.2019 e che, in data 19.10.2019, da una missiva della Organizzazione_1 apprendeva che dal contratto di finanziamento n. 58084477, stipulato dal defunto coniuge, risultava un debito residuo che la , in qualità di coobbligata, Pt_1 avrebbe dovuto estinguere onde evitare l'iscrizione del proprio nominativo all'interno del registro della Centrale rischi. Nel corso della corrispondenza telefonica ed epistolare con la Organizzazione_1
l'istante veniva a conoscenza della sottoscrizione da parte del anche di un Per_2 contratto assicurativo con la società , collegato al predetto contratto di CP_1 finanziamento. Ha aggiunto, poi, che la aveva negato l'indennizzo contrattuale sulla CP_1 base della considerazione che il , al momento della stipulazione, aveva Per_2 risposto alle domande del Questionario Sanitario a lui sottoposto in maniera non veritiera, omettendo di riferire l'esistenza di patologie che, se conosciute dall'assicuratore, avrebbero ostato alla conclusione del contratto. Ha contestato la legittimità di tale diniego dovuto ad una carente istruttoria del sinistro, atteso che dalle perizie di parte era possibile evincere che la causa del decesso dell'assicurato fosse totalmente avulsa da pregresse patologie. Ciò posto, ha agito per ottenere il pagamento dell'indennizzo Parte_1 contrattualmente previsto, oltre spese legali. Nel costituirsi in giudizio, la società convenuta ha eccepito il proprio diritto al rifiuto dell'indennizzo ex art. 1892 comma 3 c.c. stante l'inesattezza delle dichiarazioni rilasciate dall'assicurando in sede di compilazione del Questionario sanitario e, in subordine, escludendo l'evento dedotto quale causa della morte tra i rischi assicurati perché causalmente connesso a patologie pregresse. Ha concluso, dunque, in via principale, il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice al pagamento delle spese e competenze di lite.
2. In punto di diritto, va rammentato che, in tema di onere della prova, è pacifico, in giurisprudenza, che il creditore che agisca per ottenere l'adempimento o la risoluzione del contratto, nonché il risarcimento del danno, debba limitarsi a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, il quale è, invece, onerato di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'adempimento (Cass. SSUU 13533/2001 e, da ultimo, Cass. 13685/2019). Con specifico riferimento al contratto di assicurazione sulla vita, la relativa definizione si desume dagli artt. 1882 c.c. – secondo cui con l'assicurazione sulla vita l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale o una rendita a verificarsi di un evento attinente alla vita umana – e 1919 c.c. – ai sensi del quale l'evento attinente la vita umana ex art. 1882 c.c. può riguardare la vita propria o quella di un terzo e può avere ad oggetto tanto la permanenza in vita di una persona quanto il suo decesso. Ne deriva che, qualora l'assicurazione sulla vita sia stata stipulata per il caso di morte, l'assicuratore è tenuto a pagare il capitale o la rendita al momento della morte dell'assicurato o di un terzo. In questo caso, dunque, la funzione dell'assicurazione è di natura previdenziale. L'assicurazione sulla vita è un contratto con obbligazioni a carico di ambedue le parti: il contraente deve pagare i premi assicurativi (in un'unica soluzione all'inizio del rapporto contrattuale oppure in più soluzioni nel corso della durata contrattuale), mentre l'impresa assicurativa deve versare il capitale o la rendita. Si tratta, dunque, di un contratto consensuale, oneroso, aleatorio, a prestazione corrispettive con effetti obbligatori. L'attrice era, quindi, onerata di fornire la prova del titolo contrattuale e del sinistro verificatosi, da cui dipende il pagamento dell'indennizzo da parte della società assicurativa. Con riferimento al caso di specie, la stipulazione del contratto è incontestata tra le parti: la stessa parte convenuta ha, infatti, depositato copia della dichiarazione di adesione alla polizza, il questionario per la valutazione dell'adeguatezza del prodotto assicurativo, nonché il questionario sanitario sottoposto all'assicurando in sede di stipulazione del contratto, mentre parte attrice ha depositato copia delle condizioni generali di contratto. L'attrice ha, poi, allegato e provato il verificarsi del sinistro dedotto in polizza ovvero la morte dell'assicurato , verificatasi in data 5.8.2019 (cfr. Persona_2 certificato necroscopico allegato all'atto di citazione). Ha, inoltre, dedotto che, pur avendo provveduto in via stragiudiziale a richiedere la liquidazione all'indennizzo spettante, la convenuta compagnia assicurativa aveva rifiutato il pagamento dell'indennizzo (cfr. missiva del 15.4.2021 allegata all'atto di citazione), adducendo che l'assicurato avesse effettuato dichiarazioni false e inesatte in relazione al proprio stato di salute, omettendo l'indicazione di due patologie di cui aveva sofferto (Ischemia Cerebrale Transitoria) e Diabete Mellito di tipo 2, come desunto dalla scheda paziente redatta dal medico curante dott.ssa (cfr. doc. n. 8 allegata alla comparsa di costituzione e Persona_3 risposta). La convenuta società assicurativa, anche nell'ambito del presente giudizio, ha insistito nel ritenere non operativa la garanzia per effetto delle dichiarazioni false e reticenti fornite dall'assicurato all'atto della stipula, invocando il diritto a rifiutare la liquidazione dell'indennizzo ex art. 1892 c.c. Con riferimento a tale eccezione, va rilevato che l'art. 2 delle Condizioni Generali di assicurazione prevede che, per poter validamente aderire alla polizza, l'assicurato deve aver sottoscritto il contratto di finanziamento cui la polizza è collegata e la dichiarazione di adesione. In particolare, la Dichiarazione di adesione debitamente sottoscritta prevede, a sua volta, che per finanziamenti di importo superiore ad euro 20.000,00, la stessa sottoscrizione della polizza è subordinata alla circostanza di aver fornito risposta negativa a tutte le domande del questionario sanitario. Ciò posto, va rammentato che l'art 1892 c.c. prevede che “le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono cause di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione”. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha affermato che, in caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze dell'assicurato rilevanti ai fini della conclusione del contratto, l'assicuratore può chiedere l'annullamento, se tale reticenza venga scoperta prima che il sinistro si verifichi, oppure può rifiutare il pagamento dell'indennizzo, anche lasciando in vita il contratto, se la reticenza venga scoperta dopo il sinistro, ovvero prima del sinistro, ma quando quest'ultimo si verifichi entro tre mesi. Ne deriva che l'onere dell'assicuratore di manifestare la propria volontà di esercitare l'azione di annullamento del contratto ex art. 1892 c.c., entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto la causa dell'annullamento, non sussiste quando il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi, nonché quando il sinistro si verifichi prima che l'assicuratore sia venuto a conoscenza dell'inesattezza o reticenza della dichiarazione (Cass. 11905/2020). In tali ipotesi, per sottrarsi al pagamento dell'indennizzo è quindi sufficiente che l'assicuratore <invochi, anche mediante eccezione, la violazione dolosa o colposa dell'obbligo posto a carico dell'assicurato di rendere dichiarazioni complete e veritiere sulle circostanze relative alla rappresentazione del rischio>> (Cass. 5519/1985, Cass. 3165/2003, Cass. 11/2010, Cass. 16406/2010, Cass. 12831/2014). Secondo pacifica e consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di contratto di assicurazione, la reticenza dell'assicurato è causa di annullamento negoziale quando si verifichino cumulativamente tre condizioni: a) che la dichiarazione sia inesatta o reticente;
b) che la dichiarazione sia stata resa con dolo o colpa grave;
c) che la reticenza sia stata determinante nella formazione del consenso dell'assicuratore. E' stato anche affermato che l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze cui fanno riferimento gli artt. 1892 e 1893 c.c. non necessariamente presuppongono la consapevolezza, da parte del contraente, di essere affetto dalla specifica malattia che abbia poi dato luogo al sinistro, ma possono essere integrate da qualsiasi circostanza sintomatica del suo stato di salute che l'assicuratore abbia considerato potenzialmente rilevante ai fini della valutazione del rischio, domandandone di esserne informato dal contraente tramite la compilazione di un questionario (Cass. 2010, n. 14069). Infine, va posto in luce che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, ai fini dell'applicabilità dei rimedi di cui all'art. 1892 c.c., non è richiesto un effettivo collegamento oggettivo tra la situazione celata ed il sinistro concretamente verificatosi, in altri termini non rilevando che le circostanze taciute od inesattamente dichiarate si pongano come cause o concause dell'evento. Pertanto, l'assetto probatorio ai fini del venir meno dell'obbligo di prestazione da parte dell'assicuratore non viene modificato dal fatto che un sinistro avvenga per ragioni diverse rispetto alle circostanze precedentemente taciute dall'assicurato in sede di stipulazione della polizza (Cass. 1985/5519; Cass. 1962/23; Cass. 1986/7418; Cass.1987/1373; Cass. 1994/5115; Cass. 2005/13918; Cass. 2010/14069). A tal proposito va infatti sottolineato che l'art. 1892 c.c. richiede, ai fini dell'annullamento del contratto, un nesso causale non tra la circostanza taciuta o inesattamente rappresentata ed il sinistro in concreto verificatosi, bensì tra dichiarazione falsa o reticente e l'errore dell'assicuratore nell'apprezzare la consistenza del rischio assicurato, in realtà maggiore rispetto a quello rappresentato. La ratio della norma in esame è quella di tutelare l'assicuratore che deve essere posto in condizione di conoscere la reale situazione dell'assicurato, per stabilire la misura del rischio assunto con il contratto e calcolare il premio assicurativo.
2.1. Tutto ciò premesso, con riferimento al caso di specie, va evidenziato come l'assicurato, in sede di stipula del contratto assicurativo, abbia omesso di indicare di essere stato soggetto a episodi di ischemia transitoria e di essere soggetto diabetico (diabete mellito di tipo 2). È vero che, come rilevato dal CTU, con relazione condivisibile e immune da vizi logici, che dalla documentazione prodotta in atti non è dato sapere “alcunché sullo stato della malattia, sull'entità del compenso glicometabolico, sulla sottoposizione a terapie specifiche, sulla presenza o assenza di eventuali complicanze, su eventuali comorbidità” (cfr. pag 11 relazione peritale). È altresì innegabile che il diabete mellito costituisca una patologia afferente all'area delle malattie metaboliche e che di esso il aveva ricevuto una Per_2 prima diagnosi in data 23.4.2015 e poi in data 25.5.2017. Peraltro, la diagnosi di diabete mellito non può prescindere dall'esecuzione di esami ematici relativi alla glicemia, hb glicata e, eventualmente, di una curva da carico alla glicemia, sicché appare assai poco credibile al tribunale che il , Per_2 alla luce di ciò, potesse ignorare di essere affetto dalla citata patologia, diagnosticatagli, inoltre, per ben due volte. Ancora, con riferimento alla dichiarazione inesatta va anche evidenziato che, prescindendo da informazioni specifiche sullo stato della malattia, che, come rilevato dal CTU, non sono presenti agli atti, anche quando il diabete si manifesta come ridotta tolleranza glucidica, il paziente è tenuto a seguire uno specifico piano nutrizionale accompagnato da attività fisica. Non è rilevante, dunque, che all'interno della cartella sanitaria del manchi Per_2 qualsiasi riferimento all'assunzione di farmaci ipoglicemizzanti orali o addirittura di terapie insuliniche (in questo senso si veda anche pag. 11 relazione peritale), poiché anche la sola prescrizione di un piano nutrizionale specifico, associata all'esecuzione degli esami ematologici evidenziati in precedenza, poteva certamente ingenerare nel paziente la consapevolezza dello stato patologico de quo.
2.2. A ciò deve aggiungersi, infine, che le informazioni inesatte, fornite in sede di stipula della polizza assicurativa sulla vita, sono state di certo determinanti nella formazione del consenso da parte dell'impresa assicurativa, tenuto conto di quanto previsto all'interno della dichiarazione di adesione sottoscritta dall'assicurato secondo cui “Le risposte alle seguenti domande sono obbligatorie e devono essere fornite dall'Assicurando ai fini della sottoscrizione del contratto. Il contratto può essere sottoscritto solo in caso di risposta “NO” a tutte le seguenti domande”. Se ne deve dedurre, dunque, che, in presenza di informazioni veritiere, la polizza non sarebbe stata affatto stipulata. Considerati realizzati tutti i presupposti della fattispecie descritta dall'art 1892 c.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la parte convenuta abbia legittimamente esercitato il proprio diritto a rifiutare l'indennizzo. Di qui il rigetto della domanda attorea.
3. Tenuto conto della peculiarità della questione oggetto del giudizio e della circostanza che la dichiarazione inveritiera e le reticenze non sono imputabili all'odierna attrice, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
3.1. Le spese di c.t.u. vanno poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P. Q. M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. compensa integralmente le spese di lite;
C. pone definitivamente le spese di CTU a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. Torre Annunziata, così deciso in data 9 giugno 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo