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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 263/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te domiciliato in Via G. Parte_1 CodiceFiscale_1
Natoli 61, Messina, presso lo studio dell'Avv. Michele Giorgio che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettiv.te domiciliata in Via Ghibellina 77,
Messina, presso lo studio dell'Avv. Bonaventura Candido che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, appellante in via incidentale, avente ad oggetto: responsabilità professionale (appello avverso l'ordinanza del
Tribunale di Messina n. 648/23 rep. depositata in data 6 marzo 2023).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 3 aprile 2023 proponeva Parte_1 appello avverso l'ordinanza n. 648/23 rep. depositata in data 6 marzo 2023 con la quale il Tribunale di Messina aveva dichiarato improcedibile la domanda
1 risarcitoria proposta dal nei confronti della Pt_1 Controparte_2
compensando le spese del giudizio.
[...]
Il , premesso di essersi sottoposto, in data 21 febbraio 2013 presso la Pt_1
Casa di Cura COT di Messina, ad intervento chirurgico di discectomia L1-L2 con foraminotomia di L2 e di essere stato dimesso in data 4 marzo 2013, esponeva che il 24 marzo 2013 era “insorta sintomatologia dolorosa alla gamba destra associata ad astenia profusa, vertigini e dispnea. Portato d'urgenza presso il presidio di Pronto Soccorso dell'Ospedale Piemonte di Messina, veniva ricoverato presso la struttura Complessa di Cardiologia dove gli veniva diagnosticata una trombosi venosa profonda a carico dell'asse femoro-popliteo di destra con apposizioni trombotiche in corrispondenza delle diramazioni principali di entrambe le arterie polmonari. Sottoposto a terapia intensiva, veniva dimesso in data 06/04/2013 con prescrizione di Sintrom, farmaco successivamente sostituito da un nuovo anticoagulante orale” (v. ricorso introduttivo). Il lamentava che l'episodio trombotico verificatosi era Pt_1 riconducibile all'intervento chirurgico eseguito presso la Casa di Cura convenuta e aveva quindi citato in giudizio quest'ultima chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti. Prima di instaurare il giudizio il aveva Pt_1
presentato domanda di mediazione e poi proposto ricorso ex art. 696 bis c.p.c., all'esito del quale i consulenti nominati avevano “riconosciuto la responsabilità della C.O.T. e.. quantificato il danno biologico permanente residuato sulla persona del nella misura del 6%, oltre ad una invalidità temporanea Pt_1 totale di giorni 20 e una invalidità temporanea parziale di giorni 30 al 50%”.
Con un unico motivo di appello il ha censurato l'ordinanza impugnata Pt_1
nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto improcedibile l'azione per non avere l'odierno appellante depositato il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. entro il termine previsto dall'art. 8 l. n. 24/17 (novanta giorni dal deposito della relazione di ATP o dalla scadenza del termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.); il Cassata ha evidenziato che il mancato rispetto di tale termine non comporta, come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure,
l'improcedibilità della domanda ma impedisce soltanto di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP.
2 Ha poi riproposto la domanda di risarcimento del danno come già quantificato nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (€ 13.155,67 a titolo di danni non patrimoniali ed
€ 9.282,66 a titolo di danni patrimoniali), chiedendo la condanna della società appellata al pagamento delle spese processuali.
La costituendosi, ha contestato la fondatezza dell'appello P_
proposto dal Cassata;
ha ritenuto inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., strumento alternativo rispetto al procedimento di mediazione, il cui esperimento non era stato peraltro neanche dimostrato, non avendo il allegato il Pt_1
relativo verbale. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria, essendo stato eseguito l'intervento chirurgico in questione nel rispetto delle linee guida e secondo le più moderne tecniche operatorie e di assistenza pre e post- operatoria;
ha dedotto l'inesistenza di un nesso causale tra l'operazione subita dal ed il successivo evento trombotico, rientrante comunque in una possibile Pt_1 ma non prevenibile complicanza dell'intervento stesso.
In ogni caso la società appellata ha rilevato che il Cassata aveva preventivamente rinunciato a qualsivoglia risarcimento da parte della struttura sanitaria ove si fosse rivolto, dopo l'operazione, ad altro sanitario, come avvenuto nel caso di specie, essendosi l'appellante ricoverato presso l'Ospedale Piemonte di Messina. Nel modulo del consenso informato, infatti, l'odierno appellante aveva dichiarato di rinunciare “al risarcimento, nell'ipotesi di ricorso ad altro operatore, per la correzione degli inconvenienti correggibili”.
La C.O.T. ha poi contestato le richieste di personalizzazione del danno subito e di risarcimento del danno morale nonché la richiesta di rimborso delle spese del procedimento ex art. 696 bis c.p.c., avendo già esperito il procedimento di mediazione;
ha poi eccepito un concorso colposo del nell'aggravamento Pt_1
del danno, essendosi recato presso il Pronto Soccorso del Piemonte non subito dopo l'insorgenza della sintomatologia dolorosa ma solo dopo tre giorni. La ha proposto poi appello incidentale chiedendo che venisse dichiarata P_
l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto dal avendo ad Pt_1 oggetto domande incompatibili con l'istruttoria sommaria prevista da detta norma.
L'appello è fondato.
3 Secondo l'art. 8 legge n. 24/17 (nella formulazione ratione temporis applicabile), “chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria
è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.
La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.
Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti;
si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile”.
Nel dibattito sorto sia in dottrina che in giurisprudenza in ordine agli effetti del mancato rispetto del termine di 90 giorni per il deposito del ricorso contenente la domanda di merito, di cui all'art. 8, 3° comma, legge n. 24/17, l'orientamento maggioritario è in senso difforme rispetto alla rigida interpretazione della norma condivisa dal giudice di prime cure nell'ordinanza impugnata. Si è, infatti, ritenuto che debba escludersi che il rispetto di detto termine sia richiesto sia per rendere procedibile la domanda sia per assicurarne gli effetti, atteso che, come
4 rilevato da autorevole dottrina, così risulterebbe imposta al danneggiato una doppia condizione di procedibilità, ossia prima l'attivazione del procedimento di
ATP e, una volta concluso lo stesso, il rispetto del termine per proporre il giudizio di merito. La perentorietà del suddetto termine di 90 giorni deve, piuttosto, essere intesa nel senso che il rispetto del termine sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per ATP e non per rendere procedibile la domanda di merito sicché, ove il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. sia depositato dopo la scadenza del termine di 90 giorni, lo stesso sarà procedibile ma potrà produrre solo ex novo i suoi effetti sostanziali e processuali.
Ciò posto, in accoglimento dell'unico motivo di appello, in riforma dell'ordinanza impugnata, la domanda proposta dal deve ritenersi Pt_1
procedibile.
Non appare ostativa a tal fine la circostanza che il affermi di aver Pt_1
instaurato anche un procedimento di mediazione prima del giudizio di merito atteso che tale circostanza avrebbe potuto astrattamente assumere rilievo al momento della proposizione del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. ma non già nella presente fase, nella quale tale procedimento rileva ai fini della procedibilità della domanda e della valutazione in merito alla fondatezza della stessa.
Prima di vagliare il merito delle domande risarcitorie svolte dal Pt_1
occorre esaminare l'appello incidentale proposto dalla P_
La società appellata ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda formulata dal per avere quest'ultimo adottato il procedimento sommario Pt_1
ex art. 702 bis c.p.c. in assenza dei necessari presupposti, avendo svolto domande che presupponevano un'istruttoria non sommaria.
La censura non merita accoglimento.
L'art. 702 ter c.p.c. (nella formulazione ratione temporis applicabile) prevede che “se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedano un'istruttoria non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'art. 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II”.
5 Il chiaro tenore letterale della norma citata esclude che una istruttoria non sommaria comporti l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ricorrendo piuttosto i presupposti per l'applicazione alla controversia del rito ordinario.
L'appello incidentale proposto dalla deve, pertanto, essere P_
rigettato.
Nel merito il , nell'atto di appello, si è limitato a richiamare le domande Pt_1
già svolte nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
ciò, tuttavia, non comporta alcuna inammissibilità del gravame.
Come chiarito dalla S.C., l'appellante, soccombente in primo grado per questioni di rito, non è onerato, ex art. 346 c.p.c. di riproporre in sede di gravame le ragioni di merito poste a fondamento delle proprie domande e ciò in quanto l'impugnazione costituisce già manifestazione implicita della volontà di proseguire il giudizio quanto alle domande di merito oggetto di assorbimento cd. improprio nella pronunzia di prime cure (Cass. Civ. Sez. 2, 30 ottobre 2024 n.
28078, che ha affermato tale principio in relazione ad un atto di gravame avverso ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. di improcedibilità del ricorso per tardiva instaurazione del procedimento di mediazione, in cui le domande di merito oggetto di assorbimento c.d. improprio per effetto della pronunzia in rito erano state solo genericamente reiterate attraverso il rinvio al ricorso introduttivo del giudizio).
La domanda di risarcimento dei danni formulata dall'appellante è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti indicati.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, come affermato dalla S.C., il danneggiato è tenuto a provare il nesso causale tra l'inadempimento dei sanitari e l'evento dannoso, mentre incombe sulla struttura convenuta, ove tale prova sia fornita, l'onere di dimostrare l'assenza del suddetto legame eziologico, per essersi verificato l'evento per cause ad essa non imputabili (Cass. Civ. Sez. 3, 31 luglio
2024 n. 21511); la condotta, anche omissiva, dei sanitari deve, pertanto, alla luce del criterio del “più probabile che non”, porsi come antecedente causale del danno lamentato dal paziente.
Nel caso di specie, i consulenti nominati nel procedimento introdotto dal
Cassata ex art. 696 bis c.p.c., all'esito di attento esame clinico del paziente e
6 scrupolosa verifica della documentazione sanitaria in atti, ivi incluse le cartelle cliniche relative sia all'intervento chirurgico di asportazione di disco intervertebrale al quale il si è sottoposto presso la Casa di Cura C.O.T. Pt_1
che al ricovero dell'appellante presso l'Ospedale Piemonte di Messina, hanno riscontrato che il risulta allo stato affetto da “esiti di trombosi venosa Pt_1
profonda e conseguente tromboembolia polmonare da mancata profilassi antitrombotica, in soggetto sottoposto a intervento chirurgico di asportazione di disco intervertebrale per ernia al disco l1-l2 paramediana postero-laterale dx, in atto costretto ad assumere terapia anticoagulante associata a sensazione di pesantezza e algia agli arti inferiori (specie a dx)”.
I consulenti hanno esaminato le linee guida regionali in materia di tromboprofilassi negli interventi chirurgici e sulla base dei parametri indicati, valutando le condizioni del (età e peso), ancorchè l'intervento chirurgico Pt_1 non fosse complesso (a rischio basso, classificato come “chirurgia minore”) hanno ritenuto che il paziente dovesse ricomprendersi in una classe di rischio di grado medio-alto per l'insorgenza di malattia tromboembolica (pag. 36 rel. ATP).
I consulenti hanno quindi concluso che, secondo la letteratura scientifica in argomento, il sig. all'epoca dell'intervento chirurgico praticato presso la Pt_1
presentava un rischio tromboembolico, per cui era indicata la CP_3 profilassi allo scopo di prevenire l'insorgenza della patologia tromboembolica
(pag. 37 rel. ATP), profilassi che, invece, colposamente i sanitari della C.O.T. non adottarono con il conseguente verificarsi dell'episodio trombotico successivamente alle dimissioni del paziente.
Le conclusioni rassegnate dai consulenti, congruamente motivate e supportate da letteratura scientifica, possono essere condivise, avendo i consulenti risposto in modo esaustivo ai rilievi svolti dal consulente di parte.
La ha eccepito l'avvenuta rinuncia da parte del ad P_ Pt_1
eventuali domande risarcitorie per conseguenze asseritamente riconducibili all'intervento eseguito presso la predetta struttura sanitaria.
L'eccezione deve essere disattesa.
Nel modulo del consenso informato, sottoscritto dal prima Pt_1 dell'esecuzione dell'intervento chirurgico, il paziente dichiarava: “il chirurgo
7 operatore Dr. mi ha dettagliatamente informato anche che, pur non Per_1
potendo lui dare garanzia di risultato, in nessun intervento chirurgico, si impegna ad eseguire, senza alcun onorario personale, un'attività chirurgica necessaria a correggere eventuali inconvenienti suscettibili di miglioramento, purché tempestivamente segnalati: pertanto, rinuncio al risarcimento, nell'ipotesi di ricorso ad altro operatore, per la correzione degli inconvenienti correggibili.
Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, dichiaro espressamente di essere
d'accordo ed autorizzare l'intervento e di accettare la clausola della non risarcibilità sopra esposta”.
Dalla semplice lettura della clausola emerge la non pertinenza della stessa al caso in esame atteso che il si è recato presso il Pronto Soccorso Pt_1 dell'Ospedale Piemonte a seguito di algia e gonfiore alla gamba, sintomi la cui causa (tromboembolia) non poteva certamente configurare quegli inconvenienti suscettibili di miglioramento che il dr. avrebbe potuto correggere con Per_1
altro intervento chirurgico.
Il richiamo a tale clausola appare quindi improprio.
Deve, altresì, escludersi un concorso colposo del danneggiato nell'aggravamento del danno ex art. 1227 c.c., eccepito dalla per P_
avere il atteso tre giorni prima di recarsi al Pronto Soccorso;
l'appellante Pt_1
non poteva immaginare, sulla scorta dei sintomi accusati, neanche la gravità di quanto si era verificato.
Il concorso del danneggiato nella causazione o nell'aggravamento del danno, ai sensi dell'art. 1227, commi 1 e 2, c.c., sussiste solo quando la sua condotta sia stata colposa e, cioè, irrispettosa di precetti legali, di patti contrattuali o di regole di comune prudenza (Cass. Civ. Sez. 3, 27 marzo 2018 n. 7515), circostanza non configurabile nella specie, non potendo imputarsi alcuna negligenza in capo al per aver atteso alcuni giorni prima di recarsi in ospedale in presenza di Pt_1
sintomi generici, quale gonfiore alla gamba ed astenia.
Non è stato, peraltro, in alcun modo dimostrato che un ricovero immediato del avrebbe ridotto (ed in caso affermativo in quale misura) i danni riportati Pt_1
dallo stesso.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve quindi affermarsi la responsabilità della struttura sanitaria appellata in ordine alla tromboembolia che ha colpito il ed ai danni derivati a quest'ultimo. Pt_1
Relativamente al danno biologico, i consulenti hanno determinato in giorni 20 il periodo di invalidità temporanea assoluta del , in giorni 30 il periodo di Pt_1
invalidità temporanea parziale al 50% e nel 6% la percentuale di invalidità permanente.
In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale lamentato dall'appellante, deve farsi riferimento alle tabelle nazionali di cui all'art. 139
D.Lgs. n. 209/05, richiamate dall'art. 7 legge n. 24/17 che ha sostanzialmente riprodotto la norma contenuta nell'art. 3 del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l.
n. 189 del 2012). Per il periodo di invalidità temporanea deve quindi liquidarsi l'importo di € 1.933,40, di cui € 1.104,80 per il periodo di invalidità temporanea assoluta (€ 55,24 x 20 gg.) ed € 828,60 per il periodo di invalidità temporanea parziale al 50% (€ 55,24/2 x 30); per i postumi permanenti, tenuto conto che il all'epoca dei fatti aveva 66 anni, l'importo liquidabile è pari ad € Pt_1
6.956,97.
La deve, pertanto, essere condannata al pagamento, a favore di P_
, dell'importo di € 8.890,37 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1
patrimoniale, oltre interessi in misura legale su tale importo, devalutato alla data del fatto (24 marzo 2013) e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente sentenza.
Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di risarcimento del dedotto danno morale, non avendo l'appellante fornito alcuna prova sul punto.
La liquidazione di tale danno, infatti, presuppone un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova (Cass. Civ. Sez. 3, 12 luglio 2023 n. 19922; Cass.
Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6443; Cass. Civ. Sez. 3, 21 marzo 2022 n. 9006), dovendo evitarsi qualsivoglia automatismo tra accertamento di un danno biologico e riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova (così Cass. Civ. Sez. 3, 3 marzo 2023 n. 6444).
Analoghe considerazioni valgono per la chiesta “personalizzazione” del danno.
9 Come precisato dalla S.C., in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento (ex multis, Cass. Civ. Sez. 3, 6 marzo 2025
n. 5984).
Nel caso di specie il non ha, invero, neanche indicato le conseguenze Pt_1
anomale e peculiari derivanti dalle lesioni da lui subite sicché tale voce di danno non può trovare riconoscimento.
Con riferimento al danno patrimoniale deve escludersi il rimborso delle spese sostenute dal per il procedimento di mediazione non avendo peraltro Pt_1
l'appellante neanche depositato in primo grado il relativo verbale.
Nulla deve essere riconosciuto poi a titolo di danno patrimoniale per le ulteriori voci indicate dall'appellante, inerenti piuttosto alla regolamentazione delle spese processuali ex art. 91 c.p.c.
In ordine alle spese del procedimento di A.T.P. si rileva che, come affermato dalla S.C., le spese dell'accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente,
e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente (Cass. Civ. Sez. 2, 27 ottobre 2023 n. 29850).
Le spese del contributo unificato del procedimento di ATP ed i compensi liquidati ai consulenti tecnici nominati devono quindi rimanere definitivamente a carico della P_
Attiene alla regolamentazione delle spese processuali anche il chiesto rimborso delle spese per la consulenza di parte (Cass. Civ. Sez. 3, 15 ottobre 2024 n.
26729: “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto
10 di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”), spese da contenere nella specie nella misura di € 1.220,00, come da fattura n. 24/16 emessa dalla dott.ssa , non avendo il allegato prova Per_2 Pt_1
di ulteriori pagamenti a favore della professionista.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e devono porsi, sia per il primo che per il presente grado di giudizio, a carico della società appellata.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico della appellante P_
incidentale, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina
n. 648/23 rep. depositata in data 6 marzo 2023, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda svolta da;
Parte_1
accoglie parzialmente la domanda svolta dall'appellante e, per l'effetto, condanna la al pagamento, a favore di , dell'importo P_ Parte_1 di € 8.890,37 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi in misura legale su tale importo, devalutato alla data del 24 marzo 2013 e via via rivalutato anno per anno fino alla data della presente sentenza;
rigetta le altre richieste dell'appellante; pone definitivamente a carico della il pagamento dei compensi P_
liquidati ai consulenti nominati nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c.; condanna al pagamento, a favore di , delle spese P_ Parte_1
processuali liquidate, per il procedimento di A.T.P., in 1.338,50 per spese (ivi
11 comprese quelle per la c.t.p.) ed € 1.700,00 per compensi (€ 400,00 fase studio, €
500,00 fase introduttiva, € 800,00 fase istruttoria), oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge, per il giudizio di primo grado in € 145,50 per spese ed € 3.000,00 per compensi (€ 700,00 fase studio, € 500,00 fase introduttiva, €
900,00 fase istruttoria, € 900,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali,
CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di giudizio, in 382,50 per spese ed € 4.500,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase istruttoria, € 1.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma relativamente all'appello incidentale proposto da P_
Messina, 6 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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