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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 26/09/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 152-2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 152-2025 R.G.L., promossa da:
( , nato il Parte_1 C.F._1
25.12.1942 a Sarentino (BZ) e ivi residente alla Frazione Campolasta 100, int.
1, col patrocinio di avv. Gianluca;
PEC: CP_1 C.F._2
del Foro di Bologna, il quale Email_1
dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni presso il proprio su indicato domicilio digitale, a valere anche quale domicilio processuale elettivo del ricorrente in forza di separata procura alle liti depositata con modalità telematica in uno al ricorso, a farne parte integrante secondo legge;
pagina 1 di 25 ricorrente contro
, (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 C.F._4
Rep. n. 37875/7313 a rogito di Fiumicino/Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 39 convenuta
In punto: pensione causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente:
Voglia l'adito Tribunale in funzione di Giudice unico del lavoro, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) previa disapplicazione di tutte le avverse circolari sul punto (con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98), accertare e dichiarare l'errore di calcolo della Quota D della pensione del ricorrente, come dedotto in atti, e il suo conseguente diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza secondo legge;
pagina 2 di 25 b) previa disapplicazione di tutte le avverse circolari sul punto (con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98), accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto a) ovvero tetto AGO ex art. 3, comma 2, lett. a),
Dlgs 562/96 come dedotto in atti e il conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di quiescenza nel rispetto dell'allegato dettato normativo (con rinnovo dell'operazione di parametrazione ex multis descritta da Cass. 12161/19);
c) per l'effetto condannare a: CP_3
c1) ricalcolare la Quota D della pensione del ricorrente utilizzando, quale base retributiva di computo, il solo imponibile AGO per tutte le annualità di riferimento - in luogo dell'imponibile Fondo EL sino al 31 dicembre 1996, come illegittimamente operato da – e così rideterminarne la pensione CP_3
“virtuale” o “teorica” secondo legge;
c2) ricalcolare il tetto a) ovvero tetto AGO ex art. 3, comma 2, lett. a), Dlgs
562/1996 ricomprendendo nella relativa retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero,
l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di , e non CP_4
soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come operato contra legem da;
CP_3
c3) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dall'art. 3, comma 2, Dlgs 562/1996, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c2) che precede;
c4) riliquidare la pensione “in pagamento” del ricorrente mediante la corretta parametra-zione (v. Cass. 12161/19) della pensione “virtuale” o “teorica”,
pagina 3 di 25 ricalcolata secondo quanto domandato al punto che c1) precede, col tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro;
c5) corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettantigli (sia per i ratei già maturati, nel rispetto del termine di decadenza “mobile” triennale, a ritroso dalla presentazione della presente domanda giudiziale, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, riservatane la quantificazione nel corso del presente giudizio – previa acquisizione del modello Hydraweb ovvero H Conto Individuale del ricorrente secondo quanto domandato in via istruttoria ex art. 210 c.p.c. – ovvero, in alternativa, ad un separato e successivo giudizio secondo il diritto vivente di legittimità (Cass. SS.UU. 29862/22).
Il tutto oltre interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile, dalla maturazione sino al soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, CPA e IVA), oltre rimborso del contributo unificato, a distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in replica alle avverse difese;
f) in via istruttoria, omissis
(in note conclusionali) insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso, anche istruttorie (acquisizione dei verbali di audizione testimoniale sub docc. 13-14-15-16, di cui al punto f1 delle già citate conclusioni), dando atto dell'avvenuto scioglimento, per effetto dei conteggi allegati iussu iudicis in forza dell'ordinanza 10.6.25, della riserva pagina 4 di 25 di cui al punto c5) delle stesse, con una quantificazione (aggiornata agli incrementi perequativi intervenuti dal 1° luglio 1997, data di collocamento a riposo del ricorrente, sino all'attualità) delle differenze pensionistiche dovutegli nella misura di € 336,64 / mese in sorte capitale giusti i conteggi citt.
Per la parte CP_3
In via pregiudiziale e/o preliminare a. Accertare e dichiarare l'improponibilità della presente azione giudiziale, ovvero, in subordine l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
b. Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 e l'inammissibilità del presente ricorso, nonché la carenza dell'interesse ad agire c. Accertare la nullità in partis quibus del presente ricorso d. Accertare la prescrizione del diritto a chiedere la riliquidazione
In via principale e. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e privo di allegazioni e prove.
f. Con vittoria di spese e compensi a carico del ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Col ricorso introduttivo della presente controversia il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato dipendente
[...] CP_3
pagina 5 di 25 della società e, in quanto tale, iscritto ai fini previdenziali al CP_4
Fondo Elettrici gestito da , nonché di godere dal 1.7.1997 della pensione CP_3
di vecchiaia numero EL 173822, esponeva a questo Tribunale di aver CP_3
diritto al ricalcolo e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 del D.lgs. 562/96, di cui lamentava la scorretta applicazione da parte dell e chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento Controparte_5 CP_3
delle somme erroneamente decurtate / non corrispostegli (da quantificarsi in corso di causa o in alternativa in separato e successivo giudizio). Il ricorrente chiariva di rientrare nella previsione di cui all'art. 2, comma 1, D.lgs. 562/96, con conseguente diritto alla liquidazione dell'intero trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, ma con applicazione del “correttivo” ex art. 3, comma 2 del D.lgs. cit. e quindi, riduzione del trattamento pensionistico entro la soglia limite segnata dal più favorevole (= maggiore) tra i due tetti previsti dall'art. 3, comma 2 cit. Lamentava che aveva sempre calcolato il tetto CP_3
di cui alla lettera a) cit. in maniera contraria al dettato dell'art. 3, comma 2,
D.lgs. 562/96, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del “tetto” in parola) l'imponibile retributivo sino al CP_6
31.12.1996 e l'imponibile retributivo AGO soltanto a partire dal 1.1.1997, anziché il solo imponibile AGO per tutto il periodo di riferimento (vale a dire l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di e quindi CP_4
anche per le annualità antecedenti al 1.1.1997, ove i contributi previdenziali sono stati assolti sull'imponibile Proseguiva poi evidenziando le CP_7
ripercussioni di tale errata prassi dell' : abbassamento del tetto di cui CP_2
alla lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 (= 80% della retribuzione pagina 6 di 25 pensionabile ex art. 12, L. 153/69 o AGO), rendendolo di fatto inferiore a quello della lettera b) (= 88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a), L. 335/95) della medesima norma;
conseguente applicazione del tetto calcolato secondo la lett. b) quale “maggiore” (più favorevole) tra i citati due tetti di riferimento, rapportandovi la soglia massima entro cui mantenere (pena decurtazione) un trattamento liquidato secondo le disposizioni dell'ex Fondo Elettrici;
sovvertimento del “normale” equilibrio tra i due “tetti”, caratterizzato dalla maggior entità di quello sub a) rispetto a quello sub b); riduzione del trattamento pensionistico erogato, ridotto nel rispetto, per l'appunto, della soglia massima ut supra illegittimamente calcolata “al ribasso”.
Il ricorrente lamentava altresì che l' aveva commesso lo stesso errore CP_3
anche con riguardo alla Quota D del trattamento di quiescenza (dando peraltro atto che le differenze pensionistiche derivanti dal ricalcolo della Quota D sono poca cosa), rappresentando che integrata la pensione con il corretto calcolo della quota D la stessa avrebbe superato il tetto sub b) ma probabilmente non quello sub a) ove correttamente calcolato secondo le deduzioni di cui al ricorso.
Il ricorrente prendeva sin dal ricorso posizione su eventuali eccezioni dell' di decadenza e difetto di interesse ad agire. CP_3
Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando le domande CP_3
avversarie limitatamente alla deduzione di erronea determinazione del tetto a), non prendendo invece posizione in ordine al dedotto errore commesso nella pagina 7 di 25 determinazione della quota d) di pensione. In via preliminare / pregiudiziale l'Ente eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziale siccome non preceduta da domanda amministrativa rivolta all'Istituto e/o l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. della domanda giudiziale, in quanto nessun ricorso amministrativo era mai stato presentato dal sig. . Parte_1
L' eccepiva quindi la prescrizione decennale del diritto a richiedere CP_3
l'aggiornamento/rettifica/modifica della propria pensione ed al suo ricalcolo;
nonché la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario in ordine alle domande avverse di annullare atti amministrativi nonché di condanna di un ente pubblico ad un facere. L'Ente convenuto eccepiva altresì la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 del ricorrente dall'esperibilità di un'azione giudiziale avverso un asserito errato calcolo.
Nel merito l' affermava di aver correttamente calcolato il tetto massimo CP_3
ex art. 3 comma 2 d.lgs. 562/96, ai fini della corretta determinazione del trattamento pensionistico da liquidare al ricorrente. Secondo l' la pretesa CP_3
di veder adeguati i calcoli anche per il periodo anteriore al 1.1.1997 non terrebbe in debito conto il fatto che per chi si trovi nella posizione del ricorrente, nessuno ha versato i contributi ulteriori relativi alla gestione Ago, ciò che comporterebbe una liquidazione della pensione in difetto dei necessari e corrispondenti versamenti contributivi che concorrono a formare la provvista. Proseguiva poi affermando che la domanda del pensionato era comunque infondata in quanto non corrispondeva al vero che egli avesse subito una riduzione del trattamento pensionistico a causa dell'erroneo calcolo del predetto tetto A da parte dell' : la pensione era stata calcolata in un CP_2
pagina 8 di 25 importo mensile di £ 3.147.721 e i limiti di cui all'art. 3, 2° comma lettera b) del D.lgs. n. 562/96 erano stati calcolati rispettivamente in £. 2.885.855
( ) e £. 3.147.721 (Fondo el.). Quindi nessuna riduzione del C.F._5
trattamento pensionistico aveva subito il ricorrente, anche in ipotesi di ritenuto erroneo calcolo del limite AGO. Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le deduzioni ed eccezioni svolte, l' eccepiva la prescrizione dei ratei di CP_3
pensione richiesti, nonché la nullità / inammissibilità della domanda di condanna generica per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 10.06.2025 il procuratore di parte ricorrente prendeva posizione rispetto alle eccezioni sollevate dall' , ed insisteva CP_3
nelle istanze istruttorie.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza dd.
1.06.2025 il giudice provvedeva in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, ordinando all'Ente convenuto la produzione in giudizio del modello Hydraweb entro il
16.06.2025, ed assegnava a parte ricorrente termine fino al 27.06.2025 per depositare in giudizio un conteggio del tetto A9 ex art. 3 comma 2 lett. A)
D.Lgs. 562/1996 che ricomprendesse nella relativa retribuzione imponibile tutte le voci previste dall'AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di e non CP_4
soltanto a partire dal 1.1.1997 come operato da sulla scorta dei dati CP_3
evincibili dal modello Hydraweb, nonché per quantificare eventualmente le proprie pretese, così sciogliendo la riserva di cui alla lettera c5 delle conclusioni. Assegnava quindi ad termine fino al 18.07.2025 per CP_3
pagina 9 di 25 depositare a propria volta una presa di posizione sui conteggi di parte ricorrente (impregiudicato l'an) ed eventualmente – in caso di contestazione – propri conteggi. Fissava quindi per discussione l'udienza del 26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.08.2025.
Le parti depositavano i rispettivi conteggi e parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
In primis va chiarito che l'oggetto del presente giudizio consiste: 1) nella
“parametrazione / raffronto fra la pensione e un elemento ad essa esterno che
è il tetto A o B”, sul presupposto che l' avrebbe ridotto il trattamento CP_3
pensionistico del ricorrente in applicazione di uno dei due tetti in questione, segnatamene il tetto b), che a causa di un errato calcolo del tetto A, sarebbe risultato quello più alto e favorevole al ricorrente;
2) nell'accertamento della correttezza del calcolo della quota D) della pensione, che a detta di parte ricorrente sarebbe superiore a quanto riconosciuto dall' (ancorchè l' CP_3 CP_3
si sia limitato a contestare e prendere posizione solo sulla prima questione).
Premessa: ricostruzione della fattispecie
Considerato che i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del
1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del
1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo elettrici.
pagina 10 di 25 La questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che, come il ricorrente, vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per costoro, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo.
Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2, d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che
«l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335».
È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
Come da tempo chiarito dalla Corte di cassazione, il calcolo della pensione del
Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO
e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due pagina 11 di 25 tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto [cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008].
È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione.
Eccezione di difetto di interesse ad agire
Ebbene è chiaro dalla prospettazione della domanda effettuata dal ricorrente che egli ha rappresentato di avere un interesse ad una pronuncia di condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico percepito, sul presupposto che avrebbe subito una decurtazione della pensione a causa dell'applicazione di un tetto calcolato in maniera errata dall . All'esito dell'istruttoria espletata CP_3
può affermarsi che non solo il ricorrente aveva un interesse ad agire in giudizio, ma anche che la sua domanda è fondata.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di improponibilità / improcedibilità
eccepisce altresì in via preliminare l'improponibilità e/o inammissibilità CP_3
del ricorso giurisdizionale per non essere stato lo stesso preceduto da valida e idonea domanda amministrativa, tale non potendosi ritenere quella prodotta in giudizio in quanto non inoltrata tramite il canale telematico sul sito web;
priva di delega da parte dell'estensore e firmatario delle stesse;
inoltrata alla sede legale e generale di Roma e non anche alle sedi competenti per territorio.
L'eccezione non è fondata.
pagina 12 di 25 Il ricorrente ha presentato domanda amministrativa l'11.3.2014 e ricorso gerarchico avverso il silenzio rigetto il 12.07.2024 (doc.3 di parte ricorrente).
La domanda e il ricorso in via amministrativa che hanno preceduto il promovimento del presente giudizio non hanno ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, già al ricorrente riconosciuta e dallo stesso percepita, e neppure la ricostituzione contributiva e/o documentale bensì il ricalcolo della stessa, essendosi rilevati errori di quantificazione da parte dell'Ente convenuto.
Attraverso l'istanza e il ricorso in via amministrativa rispettivamente in data
11.3.2024 e 12.07.2024, il ricorrente ha comunque investito l'Ente convenuto chiedendo la riliquidazione nel rispetto del più criteri o della omnicomprensività AGO.
Sia l'istanza che il ricorso in via amministrativa individuano e delimitano con adeguata precisione la pretesa e la richiesta che ne formano oggetto
(riliquidazione e integrazione della pensione, e indicazione della corretta base di suo calcolo) oltre a riportare per ciascun istante il nome ed il cognome con indicazione della loro qualità di percettori di pensione.
L'inoltro dell'istanza e del successivo ricorso in via amministrativa in modalità cartacea con raccomandata a.r. potrebbe al più e al limite costituire mera irregolarità o al limite vizio meramente formale inidoneo ad inficiarne la validità e/o l'efficacia e dunque non integrante quel difetto, carenza o, peggio, assenza di domanda e/o ricorso in via amministrativa a sua volta causa di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso promosso in sede giurisdizionale (cfr. Corte d'Appello Milano 106/2023; Cass. 17159/24).
pagina 13 di 25 Merito
Corretta determinazione del tetto a)
Parte ricorrente lamenta che ha errato nel calcolo del tetto A). CP_3
La domanda è fondata.
La Suprema Corte ha invero avuto modo di affermare ripetutamente (cfr. Cass.
1444 del 23.01.2008 e molte altre conformi 4888/2017, 19706/2016,
5674/2018) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Elettrici presso l , il d.lgs. CP_6 CP_3
562 del 1996 art. 3 comma 2 – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il CP_3
regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
(AGO) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.8 agosto 1995 n.335 art. 1 comma 12 lett.a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
Il meccanismo indicato prevede quindi – per la quota di pensione da liquidare con riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31.12.1996 – che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo
pagina 14 di 25 elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura.
Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi Speciali INPS (Elettrici,
Autoferrotramvieri, Telefonici, ecc.) con quelli vigenti presso l'AGO (Cass.
1444/2008 cit.).
E' quindi chiaro e anche in questa sede si intende dare continuità al principio secondo cui, in conformità al chiaro dettato normativo “l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti importi…”.
Dalla documentazione agli atti ( emerge che: Pt_2
la pensione del ricorrente come calcolata dall' ammonta (somma delle CP_3
quote A, B, C, D) a Lire 3.549.535.- (euro 1.833,19.-);
l'importo mensile di pensione liquidato al ricorrente è di lire 3.147.721; il tetto A calcolato dall' corrisponde a lire 2.885.855 (euro 1.490,42); CP_3
il tetto B calcolato dall' corrisponde a lire 3.147.721.- (euro 1.625,66). CP_3
L'importo mensile liquidato al ricorrente è stato quindi abbattuto in base al tetto B, in quanto tetto più favorevole.
La pensione del ricorrente ha quindi subito decurtazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 (da lire 3.549.535 a lire 3.147.721).
pagina 15 di 25 Il metodo di calcolo del parametro A adottato dall' assume quindi CP_3
rilevanza al fine del decidere, atteso che ove risultasse superiore al tetto B, ne discenderebbe che il ricorrente potrebbe avere diritto all'importo di lire
3.549.535 (ove il tetto A fosse pari o superiore a detto importo), o comunque a subire una decurtazione inferiore da quella che si è determinata in base all'applicazione del tetto B (ove il tetto A fosse superiore al tetto B, ma inferiore all'importo di euro 3.549.535).
Nel merito la domanda va accolta alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito formatosi sull'argomento. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la tesi difensiva dell' in CP_3
base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre
1996 n.562 art.3 comma 2 lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1.1.1997 deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previdente normativa del Fondo è infondata in quanto contrasta con l'orientamento già espresso al riguardo dalla medesima
Suprema Corte (Cass. Sez, lav. 1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile (cfr. ex multis Cass. 4888/2017). In pratica – ha osservato la Cassazione – l'interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale del D.Lgs. 562 del 1996 art. 3 comma 2 lett. a) che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dalla L 153/1969 art.12 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.
8.8.31995 n.335
pagina 16 di 25 art. 1 comma 12 lett. a), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AG senza ulteriori specificazioni (cfr Cass.4888/2017). Al riguardo si è infatti statuito (Cass.
1444 del 23.01.2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' , CP_3
il D.Lgs. 562 del 1996 art. 3 comma 2 lett. a) – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_3
dipendenti (AG) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norma in vigore presso l'AG e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.
8.8.1995 n.335 art. 1 comma 12 lett.
a) dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AG, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass.cit).
Successivamente si è ribadito (Cass. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla diesa dell , dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla CP_3
retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”, ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione (in tal senso Cass. 12624 del 5.6.2014). Più recentemente, nello stesso senso, Cass. 12161/2019 e Cass. 32734/21. Sulla scorta dei più
pagina 17 di 25 recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità ha, quindi, senz'altro ragione parte ricorrente quando rileva che il tetto massimo di cui al citato art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. 562 del 1996 va calcolato sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla l.153 del 1969 art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, e quindi comprendendo tutte le retribuzioni previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.1.1997.
In definitiva, alla luce dell'orientamento maggioritario e consolidato della giurisprudenza di legittimità, la domanda di parte ricorrente è certamente fondata con la conseguenza che va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione delle pensione nel Fondo Pensioni Elettrici gestito dall' CP_3
inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e l' va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente delle CP_3
differenze sui ratei conseguentemente dovute del trattamento pensionistico in godimento nel rispetto del termine di decadenza mobile triennale, a ritroso dalla presentazione del ricorso, come richiesto in conclusioni rassegnate in atto introduttivo.
Tanto premesso, su invito del Giudice parte ricorrente ha determinato sulla scorta dei dati evincibili dal modello Hydraweb depositato dall' ed in CP_3
applicazione dei criteri riconosciuti dall'orientamento maggioritario e consolidato della giurisprudenza di legittimità, il tetto A in Lire 3.864.253 (id est euro 1.995,72).
pagina 18 di 25 Il conteggio prodotto da parte ricorrente è lineare e conforme alla richiesta del
Giudice ed i dati ivi inseriti sono stati correttamente evinti dal modello
Hidraweb.
Le contestazioni mosse da parte sono prive di pregio, atteso che CP_3 CP_3
non ha contestato la correttezza delle operazioni compiute da parte ricorrente sotto il profilo dell'eventuale mancata rispondenza ai criteri dettati dallo scrivente, oppure sotto il profilo dello svolgimento matematico dei conteggi.
al contrario – non attenendosi alla richiesta del Giudice – ha contestato CP_3
il presupposto del conteggio, id est l'an.
Corretto calcolo della Quota D)
Per quanto concerne la Quota D della pensione, commette il medesimo CP_3
errore sopra visto per il calcolo del tetto AGO.
Come già ampiamente chiarito, la pensione degli Elettrici si articola in quattro quote (A, B, C, D), ognuna delle quali afferisce all'anzianità contributiva maturata dal pensionato in un determinato arco temporale, ovvero:
Quota A sino al 31.12.1992;
Quota B dal 01.01.1993 sino al 31.12.1994;
Quota C dal 01.01.1995 sino al 31.12.199;
Quota D dal 01.01.1997 sino alla cessazione.
Per il calcolo della Quota D deve essere utilizzato la sola retribuzione imponibile AGO, poiché per l'appunto – secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. 562/1996 – proprio dal 1° gennaio 1997 l'imponibile retributivo di riferimento deve essere esclusivamente quello dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
pagina 19 di 25 , invece, utilizza anche qui (come per il calcolo del tetto AGO) CP_3
l'imponibile sino al 31 dicembre 1996 in luogo del maggior imponibile CP_6
AGO. Ma, così facendo, abbassa il valore nominale di detta Quota e, quindi, dell'intera pensione “virtuale” o “teorica”.
Pertanto, la Quota D della pensione correttamente calcolata passa da € 10,30
(= Lit. 19.960) a € 24,38 (= Lit. 47.206) sempre alla decorrenza della pensione
(1° luglio 1997).
La conseguenza è che il rateo mensile di pensione “virtuale” o “teorica” deve essere maggiorato della differenza di € 14,08 (= € 24,38 - € 10,30) in Quota D
e, quindi, va ricalcolato in complessivi € 1.847,28 (in luogo dell'importo di €
1.833,20 indicato nel modello CARPE predisposto dall'Ente previdenziale).
Eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza sollevata dall è infondata. Si richiama sul CP_3
punto anche ai sensi dell'art. 118 disp atto c.p.c. la motivazione espressa dalla
Corte d'Appello di Torino, nella sentenza 238/2022. La Corte territoriale dopo aver premesso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio veniva in considerazione – come nel caso di specie – un'azione avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte” in cui il ricorrente ha lamentato che la pensione era stata liquidata in misura inferiore al dovuto, sulla base di un'interpretazione non corretta della disciplina sopra esaminata relativa agli iscritti al Fondo Elettrici gestito dall' , ha richiamato CP_3
dapprima l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto che “la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 comma 1 lett. d) del d.l. 98 del 2011 conv. Con modif. in l. n. 111
pagina 20 di 25 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass.
16718/2020, 16258/2020, 16549/2016, 21319/2016, 4671/2019) per poi evidenziare come “traendo origine dalle motivazioni espresse dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sent. 153352/2015 (che ha esaminato una fattispecie decadenziale in tema di emotrasfusioni), la Suprema Corte ha mutato orientamento ritenendo che il termine di decadenza di cui si discute trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni decorrenti ante luglio
2011, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 38 comma 1 lett. d)
n.1 del D.L. 98/2011 conv. In L. 111/2011 (Cass. 17430/21, 11909/2021,
28416/20, 3580/19, 29754/19).
La Corte di legittimità ha precisato che “tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. 13355/2014”. L'applicabilità della fattispecie decadenziale anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Suprema Corte con alcuni corollari che si possono sintetizzare come segue: - la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
- la decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i pagina 21 di 25 ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- la decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art. 47 comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.1991 n.1063 convertito in L.
1.6.91 n.166 chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Applicando alla fattispecie in esame i principi espressi dal nuovo orientamento di legittimità, cui si ritiene di aderire, si deve ritenere quanto segue: - che, a differenza di quanto l'istituto prospetta, tale applicazione non determina l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- che la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda giudiziale e, andando a ritroso da tale data, risultando “colpiti” da decadenza i ratei compresi nell'ultimo triennio.
Nella fattispecie in esame, il ricorso è stato depositato il 16.03.2025 e, pertanto, ai fini della decadenza, il triennio va computato a decorrere dai tre anni antecedenti il detto deposito, data prima della quale non spettano gli arretrati. L'applicazione della decadenza mobile assorbe l'eccezione di prescrizione quinquennale, anch'essa sollevata dall' . CP_3
Conclusioni - Riepilogo
Le domande del ricorrente sono quindi da accogliere nei seguenti termini:
- Pensione “virtuale” calcolata (con Quota D corretta) = € 1.847.28 (Lit.
3.576.833);
pagina 22 di 25 - Limite tetto FPLD / AGO ricalcolato = € 1.995,72 (Lit. 3.864.253);
- Limite tetto Fondo € 1.625,66 (Lit. 3.147.721); quindi, posto che la pensione “virtuale” risulta superiore al tetto b), ma inferiore al tetto a), va erogata in quella stessa misura, senza subire alcuna decuratazione (id est € 1.847,28).
Il rateo mensile di pensione “in pagamento” del ricorrente passa da € 1.625,66
(= Lit. 3.147.721 ) al maggior importo di € 1.847.28 (corrispondente tout court alla pensione “teorica” o “virtuale”).
Il che si traduce in un incremento del rateo mensile di € 221,62 in sorte capitale al 1° luglio 1997 (decorrenza trattamento pensionistico), cifra da rivalutare con gli incrementi perequativi intervenuti dalla liquidazione iniziale del trattamento sino all'attualità (come riportato nel prospetto - all. C alla memoria depositata da parte ricorrente e non contestata in parte qua dall' ) nella misura di € 336,64 in sorte capitale;
oltre interessi e CP_3
rivalutazione nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 16 L.412/91.
.-.-.-.-.-
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indicato da parte ricorrente in indeterminato ai fini del contributo unificato) in relazione alla fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale ed invece secondo i valori minimi in relazione alla fase istruttoria, considerato che non si è svolta istruttoria orale.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 23 di 25 definitivamente pronunciando nella causa n. 152-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 16.03.2025 da contro Parte_3 CP_3
così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
a) accerta e dichiara che la quota D della pensione del ricorrente ammonta a
Lire 47.206 (euro 24,38) e che la pensione virtuale ammonta ad euro 1.847,28;
b) accerta e dichiara che il tetto a) ovvero tetto AGO ex art. 3, comma 2, lett.
a), Dlgs 562/96 è pari a Lire 3.864.253 (euro 1.995,72);
c) accerta e dichiara che il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dall'art. 3, comma 2, Dlgs 562/1996, è il tetto a) come calcolato sub b);
d) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione virtuale senza alcuna decurtazione, atteso che la stessa non supera il tetto a) come ricalcolato correttamente;
e) condanna l a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento CP_3
spettantigli per i ratei già maturati, nel rispetto del termine di decadenza
“mobile” triennale, a ritroso dalla presentazione della presente domanda giudiziale, determinate in euro 336,64 mese oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 16 L.412/91;
f) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_3
ricorrente che liquida in euro 7.926,50.- per compensi, euro 43,00.- per C.U., oltre 15% spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso, addì 26.09.2025
pagina 24 di 25 Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bolzano, Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 152-2025 R.G.L., promossa da:
( , nato il Parte_1 C.F._1
25.12.1942 a Sarentino (BZ) e ivi residente alla Frazione Campolasta 100, int.
1, col patrocinio di avv. Gianluca;
PEC: CP_1 C.F._2
del Foro di Bologna, il quale Email_1
dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni presso il proprio su indicato domicilio digitale, a valere anche quale domicilio processuale elettivo del ricorrente in forza di separata procura alle liti depositata con modalità telematica in uno al ricorso, a farne parte integrante secondo legge;
pagina 1 di 25 ricorrente contro
, (C.F. ), con sede in Controparte_2 P.IVA_1
Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
Orsingher ( ) e Raimund Bauer C.F._3
( in forza di procura generale alle liti del 22.03.2024 C.F._4
Rep. n. 37875/7313 a rogito di Fiumicino/Roma, Persona_1
elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 39 convenuta
In punto: pensione causa assegnata a sentenza all'udienza del 26.09.2025 sulle seguenti conclusioni: per la parte ricorrente:
Voglia l'adito Tribunale in funzione di Giudice unico del lavoro, contrariis reiectis e previa ogni opportuna declaratoria:
a) previa disapplicazione di tutte le avverse circolari sul punto (con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98), accertare e dichiarare l'errore di calcolo della Quota D della pensione del ricorrente, come dedotto in atti, e il suo conseguente diritto al ricalcolo del trattamento di quiescenza secondo legge;
pagina 2 di 25 b) previa disapplicazione di tutte le avverse circolari sul punto (con particolare ma non esclusivo riguardo alle nn. 190/97 e 200/98), accertare e dichiarare l'errore di calcolo del tetto a) ovvero tetto AGO ex art. 3, comma 2, lett. a),
Dlgs 562/96 come dedotto in atti e il conseguente diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di quiescenza nel rispetto dell'allegato dettato normativo (con rinnovo dell'operazione di parametrazione ex multis descritta da Cass. 12161/19);
c) per l'effetto condannare a: CP_3
c1) ricalcolare la Quota D della pensione del ricorrente utilizzando, quale base retributiva di computo, il solo imponibile AGO per tutte le annualità di riferimento - in luogo dell'imponibile Fondo EL sino al 31 dicembre 1996, come illegittimamente operato da – e così rideterminarne la pensione CP_3
“virtuale” o “teorica” secondo legge;
c2) ricalcolare il tetto a) ovvero tetto AGO ex art. 3, comma 2, lett. a), Dlgs
562/1996 ricomprendendo nella relativa retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste in AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero,
l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di , e non CP_4
soltanto a partire dal 1° gennaio 1997 come operato contra legem da;
CP_3
c3) individuare correttamente il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dall'art. 3, comma 2, Dlgs 562/1996, va da sé utilizzando il tetto a) come calcolato al punto c2) che precede;
c4) riliquidare la pensione “in pagamento” del ricorrente mediante la corretta parametra-zione (v. Cass. 12161/19) della pensione “virtuale” o “teorica”,
pagina 3 di 25 ricalcolata secondo quanto domandato al punto che c1) precede, col tetto maggiore o “più favorevole” correttamente individuato, dall'altro;
c5) corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento spettantigli (sia per i ratei già maturati, nel rispetto del termine di decadenza “mobile” triennale, a ritroso dalla presentazione della presente domanda giudiziale, sia per quelli maturandi e percipiendi pro futuro) secondo quanto dedotto e allegato in atti, riservatane la quantificazione nel corso del presente giudizio – previa acquisizione del modello Hydraweb ovvero H Conto Individuale del ricorrente secondo quanto domandato in via istruttoria ex art. 210 c.p.c. – ovvero, in alternativa, ad un separato e successivo giudizio secondo il diritto vivente di legittimità (Cass. SS.UU. 29862/22).
Il tutto oltre interessi legali su ciascuna differenza di rateo mensile, dalla maturazione sino al soddisfo;
d) con vittoria delle spese del grado, oltre accessori di legge (rimborso forfetario 15%, CPA e IVA), oltre rimborso del contributo unificato, a distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.;
e) con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in replica alle avverse difese;
f) in via istruttoria, omissis
(in note conclusionali) insiste nelle conclusioni rassegnate in ricorso, anche istruttorie (acquisizione dei verbali di audizione testimoniale sub docc. 13-14-15-16, di cui al punto f1 delle già citate conclusioni), dando atto dell'avvenuto scioglimento, per effetto dei conteggi allegati iussu iudicis in forza dell'ordinanza 10.6.25, della riserva pagina 4 di 25 di cui al punto c5) delle stesse, con una quantificazione (aggiornata agli incrementi perequativi intervenuti dal 1° luglio 1997, data di collocamento a riposo del ricorrente, sino all'attualità) delle differenze pensionistiche dovutegli nella misura di € 336,64 / mese in sorte capitale giusti i conteggi citt.
Per la parte CP_3
In via pregiudiziale e/o preliminare a. Accertare e dichiarare l'improponibilità della presente azione giudiziale, ovvero, in subordine l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.
b. Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 e l'inammissibilità del presente ricorso, nonché la carenza dell'interesse ad agire c. Accertare la nullità in partis quibus del presente ricorso d. Accertare la prescrizione del diritto a chiedere la riliquidazione
In via principale e. Rigettare integralmente il ricorso promosso, in quanto infondato in fatto ed in diritto e privo di allegazioni e prove.
f. Con vittoria di spese e compensi a carico del ricorrente
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Col ricorso introduttivo della presente controversia il sig. Parte_1
conveniva in giudizio l' e, premesso di essere stato dipendente
[...] CP_3
pagina 5 di 25 della società e, in quanto tale, iscritto ai fini previdenziali al CP_4
Fondo Elettrici gestito da , nonché di godere dal 1.7.1997 della pensione CP_3
di vecchiaia numero EL 173822, esponeva a questo Tribunale di aver CP_3
diritto al ricalcolo e integrazione della pensione secondo i criteri di cui all'art. 3 del D.lgs. 562/96, di cui lamentava la scorretta applicazione da parte dell e chiedeva quindi la condanna dell' al pagamento Controparte_5 CP_3
delle somme erroneamente decurtate / non corrispostegli (da quantificarsi in corso di causa o in alternativa in separato e successivo giudizio). Il ricorrente chiariva di rientrare nella previsione di cui all'art. 2, comma 1, D.lgs. 562/96, con conseguente diritto alla liquidazione dell'intero trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo, ma con applicazione del “correttivo” ex art. 3, comma 2 del D.lgs. cit. e quindi, riduzione del trattamento pensionistico entro la soglia limite segnata dal più favorevole (= maggiore) tra i due tetti previsti dall'art. 3, comma 2 cit. Lamentava che aveva sempre calcolato il tetto CP_3
di cui alla lettera a) cit. in maniera contraria al dettato dell'art. 3, comma 2,
D.lgs. 562/96, ricomprendendo nella base di calcolo imponibile (per il computo del “tetto” in parola) l'imponibile retributivo sino al CP_6
31.12.1996 e l'imponibile retributivo AGO soltanto a partire dal 1.1.1997, anziché il solo imponibile AGO per tutto il periodo di riferimento (vale a dire l'intera vita lavorativa del pensionato alle dipendenze di e quindi CP_4
anche per le annualità antecedenti al 1.1.1997, ove i contributi previdenziali sono stati assolti sull'imponibile Proseguiva poi evidenziando le CP_7
ripercussioni di tale errata prassi dell' : abbassamento del tetto di cui CP_2
alla lettera a) dell'art. 3, comma 2, D.lgs. 562/96 (= 80% della retribuzione pagina 6 di 25 pensionabile ex art. 12, L. 153/69 o AGO), rendendolo di fatto inferiore a quello della lettera b) (= 88% della retribuzione pensionabile calcolata ex art. 1, comma 12, lett. a), L. 335/95) della medesima norma;
conseguente applicazione del tetto calcolato secondo la lett. b) quale “maggiore” (più favorevole) tra i citati due tetti di riferimento, rapportandovi la soglia massima entro cui mantenere (pena decurtazione) un trattamento liquidato secondo le disposizioni dell'ex Fondo Elettrici;
sovvertimento del “normale” equilibrio tra i due “tetti”, caratterizzato dalla maggior entità di quello sub a) rispetto a quello sub b); riduzione del trattamento pensionistico erogato, ridotto nel rispetto, per l'appunto, della soglia massima ut supra illegittimamente calcolata “al ribasso”.
Il ricorrente lamentava altresì che l' aveva commesso lo stesso errore CP_3
anche con riguardo alla Quota D del trattamento di quiescenza (dando peraltro atto che le differenze pensionistiche derivanti dal ricalcolo della Quota D sono poca cosa), rappresentando che integrata la pensione con il corretto calcolo della quota D la stessa avrebbe superato il tetto sub b) ma probabilmente non quello sub a) ove correttamente calcolato secondo le deduzioni di cui al ricorso.
Il ricorrente prendeva sin dal ricorso posizione su eventuali eccezioni dell' di decadenza e difetto di interesse ad agire. CP_3
Rassegnava infine le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' contestando le domande CP_3
avversarie limitatamente alla deduzione di erronea determinazione del tetto a), non prendendo invece posizione in ordine al dedotto errore commesso nella pagina 7 di 25 determinazione della quota d) di pensione. In via preliminare / pregiudiziale l'Ente eccepiva l'improponibilità della domanda giudiziale siccome non preceduta da domanda amministrativa rivolta all'Istituto e/o l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c. della domanda giudiziale, in quanto nessun ricorso amministrativo era mai stato presentato dal sig. . Parte_1
L' eccepiva quindi la prescrizione decennale del diritto a richiedere CP_3
l'aggiornamento/rettifica/modifica della propria pensione ed al suo ricalcolo;
nonché la carenza di giurisdizione del Tribunale ordinario in ordine alle domande avverse di annullare atti amministrativi nonché di condanna di un ente pubblico ad un facere. L'Ente convenuto eccepiva altresì la decadenza ex art. 47 d.P.R. 639/70 del ricorrente dall'esperibilità di un'azione giudiziale avverso un asserito errato calcolo.
Nel merito l' affermava di aver correttamente calcolato il tetto massimo CP_3
ex art. 3 comma 2 d.lgs. 562/96, ai fini della corretta determinazione del trattamento pensionistico da liquidare al ricorrente. Secondo l' la pretesa CP_3
di veder adeguati i calcoli anche per il periodo anteriore al 1.1.1997 non terrebbe in debito conto il fatto che per chi si trovi nella posizione del ricorrente, nessuno ha versato i contributi ulteriori relativi alla gestione Ago, ciò che comporterebbe una liquidazione della pensione in difetto dei necessari e corrispondenti versamenti contributivi che concorrono a formare la provvista. Proseguiva poi affermando che la domanda del pensionato era comunque infondata in quanto non corrispondeva al vero che egli avesse subito una riduzione del trattamento pensionistico a causa dell'erroneo calcolo del predetto tetto A da parte dell' : la pensione era stata calcolata in un CP_2
pagina 8 di 25 importo mensile di £ 3.147.721 e i limiti di cui all'art. 3, 2° comma lettera b) del D.lgs. n. 562/96 erano stati calcolati rispettivamente in £. 2.885.855
( ) e £. 3.147.721 (Fondo el.). Quindi nessuna riduzione del C.F._5
trattamento pensionistico aveva subito il ricorrente, anche in ipotesi di ritenuto erroneo calcolo del limite AGO. Nella denegata ipotesi di rigetto di tutte le deduzioni ed eccezioni svolte, l' eccepiva la prescrizione dei ratei di CP_3
pensione richiesti, nonché la nullità / inammissibilità della domanda di condanna generica per assoluta indeterminatezza dell'oggetto. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza ex art. 420 c.p.c. del 10.06.2025 il procuratore di parte ricorrente prendeva posizione rispetto alle eccezioni sollevate dall' , ed insisteva CP_3
nelle istanze istruttorie.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza dd.
1.06.2025 il giudice provvedeva in ordine alle istanze istruttorie formulate dalle parti, ordinando all'Ente convenuto la produzione in giudizio del modello Hydraweb entro il
16.06.2025, ed assegnava a parte ricorrente termine fino al 27.06.2025 per depositare in giudizio un conteggio del tetto A9 ex art. 3 comma 2 lett. A)
D.Lgs. 562/1996 che ricomprendesse nella relativa retribuzione imponibile tutte le voci previste dall'AGO per tutto il periodo di riferimento (ovvero l'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di e non CP_4
soltanto a partire dal 1.1.1997 come operato da sulla scorta dei dati CP_3
evincibili dal modello Hydraweb, nonché per quantificare eventualmente le proprie pretese, così sciogliendo la riserva di cui alla lettera c5 delle conclusioni. Assegnava quindi ad termine fino al 18.07.2025 per CP_3
pagina 9 di 25 depositare a propria volta una presa di posizione sui conteggi di parte ricorrente (impregiudicato l'an) ed eventualmente – in caso di contestazione – propri conteggi. Fissava quindi per discussione l'udienza del 26.09.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 18.08.2025.
Le parti depositavano i rispettivi conteggi e parte ricorrente depositava note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
In primis va chiarito che l'oggetto del presente giudizio consiste: 1) nella
“parametrazione / raffronto fra la pensione e un elemento ad essa esterno che
è il tetto A o B”, sul presupposto che l' avrebbe ridotto il trattamento CP_3
pensionistico del ricorrente in applicazione di uno dei due tetti in questione, segnatamene il tetto b), che a causa di un errato calcolo del tetto A, sarebbe risultato quello più alto e favorevole al ricorrente;
2) nell'accertamento della correttezza del calcolo della quota D) della pensione, che a detta di parte ricorrente sarebbe superiore a quanto riconosciuto dall' (ancorchè l' CP_3 CP_3
si sia limitato a contestare e prendere posizione solo sulla prima questione).
Premessa: ricostruzione della fattispecie
Considerato che i Fondi speciali, tra i quali il Fondo elettrici, prevedevano trattamenti pensionistici più favorevoli di quelli AGO, il d.lgs. n. 562 del
1996, emesso in attuazione della delega ex art. 2, comma 22, legge n. 335 del
1995, ha proceduto, in previsione dell'abolizione dei Fondi speciali, ad un'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, evitando di pregiudicare i lavoratori che godevano delle disposizioni più favorevoli del Fondo elettrici.
pagina 10 di 25 La questione controversa riguarda gli iscritti al Fondo elettrici che, come il ricorrente, vantano alla data del 31 dicembre 1995 un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Per costoro, l'art. 2, comma 1, d. lgs. cit., ha previsto che la pensione venga liquidata interamente secondo il sistema retributivo.
Nel dettare concretamente le modalità di calcolo del trattamento, l'art. 3, comma 2, d. lgs. cit., ha stabilito un meccanismo d'adeguamento sancendo che
«l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi:
a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335».
È stato così posto un limite al trattamento pensionistico liquidato interamente con il metodo retributivo, nel senso che esso non deve mai superare un certo importo: il più favorevole tra i due “tetti” fissati dalle lettere a) e b).
Come da tempo chiarito dalla Corte di cassazione, il calcolo della pensione del
Fondo elettrici si articola in due fasi: nella fase 1 si liquida la pensione esclusivamente in base alle norme del Fondo;
nella fase 2, in primo luogo, si individuano i due importi fissati alle lett. a) e b) – ossia il c.d. tetto 80% AGO
e il c.d. tetto 88% Fondo – e, in secondo luogo, si procede al raffronto della pensione già calcolata (secondo le norme del Fondo) con i due importi ottenuti dall'ultimo calcolo. Qualora la pensione sia pari o inferiore al più alto fra i due pagina 11 di 25 tetti, essa viene liquidata nell'importo già calcolato. Viceversa, qualora essa sia maggiore del tetto con maggior valore, essa va ridotta fino a concorrenza di quest'ultimo tetto [cfr., tra le altre, Cass., n. 28996/2008].
È a questo punto comprensibile l'interesse degli iscritti al Fondo a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione.
Eccezione di difetto di interesse ad agire
Ebbene è chiaro dalla prospettazione della domanda effettuata dal ricorrente che egli ha rappresentato di avere un interesse ad una pronuncia di condanna alla riliquidazione del trattamento pensionistico percepito, sul presupposto che avrebbe subito una decurtazione della pensione a causa dell'applicazione di un tetto calcolato in maniera errata dall . All'esito dell'istruttoria espletata CP_3
può affermarsi che non solo il ricorrente aveva un interesse ad agire in giudizio, ma anche che la sua domanda è fondata.
Ma si proceda con ordine.
Eccezione di improponibilità / improcedibilità
eccepisce altresì in via preliminare l'improponibilità e/o inammissibilità CP_3
del ricorso giurisdizionale per non essere stato lo stesso preceduto da valida e idonea domanda amministrativa, tale non potendosi ritenere quella prodotta in giudizio in quanto non inoltrata tramite il canale telematico sul sito web;
priva di delega da parte dell'estensore e firmatario delle stesse;
inoltrata alla sede legale e generale di Roma e non anche alle sedi competenti per territorio.
L'eccezione non è fondata.
pagina 12 di 25 Il ricorrente ha presentato domanda amministrativa l'11.3.2014 e ricorso gerarchico avverso il silenzio rigetto il 12.07.2024 (doc.3 di parte ricorrente).
La domanda e il ricorso in via amministrativa che hanno preceduto il promovimento del presente giudizio non hanno ad oggetto il riconoscimento del diritto alla prestazione pensionistica, già al ricorrente riconosciuta e dallo stesso percepita, e neppure la ricostituzione contributiva e/o documentale bensì il ricalcolo della stessa, essendosi rilevati errori di quantificazione da parte dell'Ente convenuto.
Attraverso l'istanza e il ricorso in via amministrativa rispettivamente in data
11.3.2024 e 12.07.2024, il ricorrente ha comunque investito l'Ente convenuto chiedendo la riliquidazione nel rispetto del più criteri o della omnicomprensività AGO.
Sia l'istanza che il ricorso in via amministrativa individuano e delimitano con adeguata precisione la pretesa e la richiesta che ne formano oggetto
(riliquidazione e integrazione della pensione, e indicazione della corretta base di suo calcolo) oltre a riportare per ciascun istante il nome ed il cognome con indicazione della loro qualità di percettori di pensione.
L'inoltro dell'istanza e del successivo ricorso in via amministrativa in modalità cartacea con raccomandata a.r. potrebbe al più e al limite costituire mera irregolarità o al limite vizio meramente formale inidoneo ad inficiarne la validità e/o l'efficacia e dunque non integrante quel difetto, carenza o, peggio, assenza di domanda e/o ricorso in via amministrativa a sua volta causa di improponibilità e/o inammissibilità del ricorso promosso in sede giurisdizionale (cfr. Corte d'Appello Milano 106/2023; Cass. 17159/24).
pagina 13 di 25 Merito
Corretta determinazione del tetto a)
Parte ricorrente lamenta che ha errato nel calcolo del tetto A). CP_3
La domanda è fondata.
La Suprema Corte ha invero avuto modo di affermare ripetutamente (cfr. Cass.
1444 del 23.01.2008 e molte altre conformi 4888/2017, 19706/2016,
5674/2018) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Elettrici presso l , il d.lgs. CP_6 CP_3
562 del 1996 art. 3 comma 2 – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il CP_3
regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti
(AGO) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.8 agosto 1995 n.335 art. 1 comma 12 lett.a), dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione”.
Il meccanismo indicato prevede quindi – per la quota di pensione da liquidare con riferimento al periodo anteriore alla soppressione del Fondo Elettrici, avvenuta il 31.12.1996 – che, ottenuti questi due valori, li si ponga a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo
pagina 14 di 25 elettrici e che, qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura.
Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo viene individuata nell'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso i Fondi Speciali INPS (Elettrici,
Autoferrotramvieri, Telefonici, ecc.) con quelli vigenti presso l'AGO (Cass.
1444/2008 cit.).
E' quindi chiaro e anche in questa sede si intende dare continuità al principio secondo cui, in conformità al chiaro dettato normativo “l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo, non può in ogni caso superare il più favorevole tra i seguenti importi…”.
Dalla documentazione agli atti ( emerge che: Pt_2
la pensione del ricorrente come calcolata dall' ammonta (somma delle CP_3
quote A, B, C, D) a Lire 3.549.535.- (euro 1.833,19.-);
l'importo mensile di pensione liquidato al ricorrente è di lire 3.147.721; il tetto A calcolato dall' corrisponde a lire 2.885.855 (euro 1.490,42); CP_3
il tetto B calcolato dall' corrisponde a lire 3.147.721.- (euro 1.625,66). CP_3
L'importo mensile liquidato al ricorrente è stato quindi abbattuto in base al tetto B, in quanto tetto più favorevole.
La pensione del ricorrente ha quindi subito decurtazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 (da lire 3.549.535 a lire 3.147.721).
pagina 15 di 25 Il metodo di calcolo del parametro A adottato dall' assume quindi CP_3
rilevanza al fine del decidere, atteso che ove risultasse superiore al tetto B, ne discenderebbe che il ricorrente potrebbe avere diritto all'importo di lire
3.549.535 (ove il tetto A fosse pari o superiore a detto importo), o comunque a subire una decurtazione inferiore da quella che si è determinata in base all'applicazione del tetto B (ove il tetto A fosse superiore al tetto B, ma inferiore all'importo di euro 3.549.535).
Nel merito la domanda va accolta alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito formatosi sull'argomento. Come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la tesi difensiva dell' in CP_3
base alla quale, ai fini del calcolo del parametro di cui al D.Lgs. 16 settembre
1996 n.562 art.3 comma 2 lett. a) da effettuarsi in relazione al periodo antecedente l'1.1.1997 deve assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previdente normativa del Fondo è infondata in quanto contrasta con l'orientamento già espresso al riguardo dalla medesima
Suprema Corte (Cass. Sez, lav. 1444/08) sull'applicazione del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione ai fini dell'individuazione del tetto massimo pensionabile (cfr. ex multis Cass. 4888/2017). In pratica – ha osservato la Cassazione – l'interpretazione della norma in esame non può prescindere dal tenore letterale del D.Lgs. 562 del 1996 art. 3 comma 2 lett. a) che, contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dalla L 153/1969 art.12 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.
8.8.31995 n.335
pagina 16 di 25 art. 1 comma 12 lett. a), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AG senza ulteriori specificazioni (cfr Cass.4888/2017). Al riguardo si è infatti statuito (Cass.
1444 del 23.01.2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' , CP_3
il D.Lgs. 562 del 1996 art. 3 comma 2 lett. a) – nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori CP_3
dipendenti (AG) – stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norma in vigore presso l'AG e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi della L.
8.8.1995 n.335 art. 1 comma 12 lett.
a) dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AG, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass.cit).
Successivamente si è ribadito (Cass. 14164/2011) che il tenore letterale della disposizione in esame non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla diesa dell , dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla CP_3
retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti”, ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione (in tal senso Cass. 12624 del 5.6.2014). Più recentemente, nello stesso senso, Cass. 12161/2019 e Cass. 32734/21. Sulla scorta dei più
pagina 17 di 25 recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità ha, quindi, senz'altro ragione parte ricorrente quando rileva che il tetto massimo di cui al citato art. 3 comma 2 lett. a) d.lgs. 562 del 1996 va calcolato sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla l.153 del 1969 art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, e quindi comprendendo tutte le retribuzioni previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.1.1997.
In definitiva, alla luce dell'orientamento maggioritario e consolidato della giurisprudenza di legittimità, la domanda di parte ricorrente è certamente fondata con la conseguenza che va dichiarato il diritto del ricorrente alla riliquidazione delle pensione nel Fondo Pensioni Elettrici gestito dall' CP_3
inserendo nella base pensionabile AGO tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e l' va condannato alla corresponsione in favore del ricorrente delle CP_3
differenze sui ratei conseguentemente dovute del trattamento pensionistico in godimento nel rispetto del termine di decadenza mobile triennale, a ritroso dalla presentazione del ricorso, come richiesto in conclusioni rassegnate in atto introduttivo.
Tanto premesso, su invito del Giudice parte ricorrente ha determinato sulla scorta dei dati evincibili dal modello Hydraweb depositato dall' ed in CP_3
applicazione dei criteri riconosciuti dall'orientamento maggioritario e consolidato della giurisprudenza di legittimità, il tetto A in Lire 3.864.253 (id est euro 1.995,72).
pagina 18 di 25 Il conteggio prodotto da parte ricorrente è lineare e conforme alla richiesta del
Giudice ed i dati ivi inseriti sono stati correttamente evinti dal modello
Hidraweb.
Le contestazioni mosse da parte sono prive di pregio, atteso che CP_3 CP_3
non ha contestato la correttezza delle operazioni compiute da parte ricorrente sotto il profilo dell'eventuale mancata rispondenza ai criteri dettati dallo scrivente, oppure sotto il profilo dello svolgimento matematico dei conteggi.
al contrario – non attenendosi alla richiesta del Giudice – ha contestato CP_3
il presupposto del conteggio, id est l'an.
Corretto calcolo della Quota D)
Per quanto concerne la Quota D della pensione, commette il medesimo CP_3
errore sopra visto per il calcolo del tetto AGO.
Come già ampiamente chiarito, la pensione degli Elettrici si articola in quattro quote (A, B, C, D), ognuna delle quali afferisce all'anzianità contributiva maturata dal pensionato in un determinato arco temporale, ovvero:
Quota A sino al 31.12.1992;
Quota B dal 01.01.1993 sino al 31.12.1994;
Quota C dal 01.01.1995 sino al 31.12.199;
Quota D dal 01.01.1997 sino alla cessazione.
Per il calcolo della Quota D deve essere utilizzato la sola retribuzione imponibile AGO, poiché per l'appunto – secondo la previsione di cui all'art. 1, comma 1, D.Lgs. 562/1996 – proprio dal 1° gennaio 1997 l'imponibile retributivo di riferimento deve essere esclusivamente quello dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
pagina 19 di 25 , invece, utilizza anche qui (come per il calcolo del tetto AGO) CP_3
l'imponibile sino al 31 dicembre 1996 in luogo del maggior imponibile CP_6
AGO. Ma, così facendo, abbassa il valore nominale di detta Quota e, quindi, dell'intera pensione “virtuale” o “teorica”.
Pertanto, la Quota D della pensione correttamente calcolata passa da € 10,30
(= Lit. 19.960) a € 24,38 (= Lit. 47.206) sempre alla decorrenza della pensione
(1° luglio 1997).
La conseguenza è che il rateo mensile di pensione “virtuale” o “teorica” deve essere maggiorato della differenza di € 14,08 (= € 24,38 - € 10,30) in Quota D
e, quindi, va ricalcolato in complessivi € 1.847,28 (in luogo dell'importo di €
1.833,20 indicato nel modello CARPE predisposto dall'Ente previdenziale).
Eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza sollevata dall è infondata. Si richiama sul CP_3
punto anche ai sensi dell'art. 118 disp atto c.p.c. la motivazione espressa dalla
Corte d'Appello di Torino, nella sentenza 238/2022. La Corte territoriale dopo aver premesso che nella fattispecie sottoposta al suo vaglio veniva in considerazione – come nel caso di specie – un'azione avente ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte” in cui il ricorrente ha lamentato che la pensione era stata liquidata in misura inferiore al dovuto, sulla base di un'interpretazione non corretta della disciplina sopra esaminata relativa agli iscritti al Fondo Elettrici gestito dall' , ha richiamato CP_3
dapprima l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che aveva ritenuto che “la decadenza di cui all'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38 comma 1 lett. d) del d.l. 98 del 2011 conv. Con modif. in l. n. 111
pagina 20 di 25 del 2011, non si applica alle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche, aventi ad oggetto l'adeguamento di prestazioni già riconosciute, ma in misura inferiore a quella dovuta, liquidate prima del 6 luglio 2011, data di entrata in vigore della nuova disciplina (Cass.
16718/2020, 16258/2020, 16549/2016, 21319/2016, 4671/2019) per poi evidenziare come “traendo origine dalle motivazioni espresse dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione con la sent. 153352/2015 (che ha esaminato una fattispecie decadenziale in tema di emotrasfusioni), la Suprema Corte ha mutato orientamento ritenendo che il termine di decadenza di cui si discute trovi applicazione anche con riguardo a prestazioni decorrenti ante luglio
2011, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore dell'art. 38 comma 1 lett. d)
n.1 del D.L. 98/2011 conv. In L. 111/2011 (Cass. 17430/21, 11909/2021,
28416/20, 3580/19, 29754/19).
La Corte di legittimità ha precisato che “tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. 13355/2014”. L'applicabilità della fattispecie decadenziale anche a prestazioni già liquidate, ma a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina è stata ulteriormente precisata dalla Suprema Corte con alcuni corollari che si possono sintetizzare come segue: - la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed in adesione ai principi generali in materia di decadenza;
- la decadenza non è tombale, vale a dire non travolge i pagina 21 di 25 ratei futuri ed infratriennali, con riferimento al carattere fondamentale ed imprescrittibile del diritto a pensione;
- la decadenza è invece “mobile”, nel senso che riguarda unicamente le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non eventuali differenze sui ratei futuri pregressi per i quali non è maturata la decadenza;
tale soluzione interpretativa è indotta da una lettura combinata dell'art. 47 comma 6 in discussione con i commi 2 e 3 in relazione ai quali l'art. 6 del d.l. 29.3.1991 n.1063 convertito in L.
1.6.91 n.166 chiarisce che la decadenza determina l'estinzione dei ratei pregressi.
Applicando alla fattispecie in esame i principi espressi dal nuovo orientamento di legittimità, cui si ritiene di aderire, si deve ritenere quanto segue: - che, a differenza di quanto l'istituto prospetta, tale applicazione non determina l'inammissibilità dell'azione, ma incide unicamente sui ratei;
- che la decadenza opera nel senso che occorre fare riferimento alla domanda giudiziale e, andando a ritroso da tale data, risultando “colpiti” da decadenza i ratei compresi nell'ultimo triennio.
Nella fattispecie in esame, il ricorso è stato depositato il 16.03.2025 e, pertanto, ai fini della decadenza, il triennio va computato a decorrere dai tre anni antecedenti il detto deposito, data prima della quale non spettano gli arretrati. L'applicazione della decadenza mobile assorbe l'eccezione di prescrizione quinquennale, anch'essa sollevata dall' . CP_3
Conclusioni - Riepilogo
Le domande del ricorrente sono quindi da accogliere nei seguenti termini:
- Pensione “virtuale” calcolata (con Quota D corretta) = € 1.847.28 (Lit.
3.576.833);
pagina 22 di 25 - Limite tetto FPLD / AGO ricalcolato = € 1.995,72 (Lit. 3.864.253);
- Limite tetto Fondo € 1.625,66 (Lit. 3.147.721); quindi, posto che la pensione “virtuale” risulta superiore al tetto b), ma inferiore al tetto a), va erogata in quella stessa misura, senza subire alcuna decuratazione (id est € 1.847,28).
Il rateo mensile di pensione “in pagamento” del ricorrente passa da € 1.625,66
(= Lit. 3.147.721 ) al maggior importo di € 1.847.28 (corrispondente tout court alla pensione “teorica” o “virtuale”).
Il che si traduce in un incremento del rateo mensile di € 221,62 in sorte capitale al 1° luglio 1997 (decorrenza trattamento pensionistico), cifra da rivalutare con gli incrementi perequativi intervenuti dalla liquidazione iniziale del trattamento sino all'attualità (come riportato nel prospetto - all. C alla memoria depositata da parte ricorrente e non contestata in parte qua dall' ) nella misura di € 336,64 in sorte capitale;
oltre interessi e CP_3
rivalutazione nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 16 L.412/91.
.-.-.-.-.-
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (indicato da parte ricorrente in indeterminato ai fini del contributo unificato) in relazione alla fase di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale ed invece secondo i valori minimi in relazione alla fase istruttoria, considerato che non si è svolta istruttoria orale.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro,
pagina 23 di 25 definitivamente pronunciando nella causa n. 152-2025 R.G.L. promossa con ricorso depositato il 16.03.2025 da contro Parte_3 CP_3
così provvede: ogni contraria istanza ed eccezione reietta,
a) accerta e dichiara che la quota D della pensione del ricorrente ammonta a
Lire 47.206 (euro 24,38) e che la pensione virtuale ammonta ad euro 1.847,28;
b) accerta e dichiara che il tetto a) ovvero tetto AGO ex art. 3, comma 2, lett.
a), Dlgs 562/96 è pari a Lire 3.864.253 (euro 1.995,72);
c) accerta e dichiara che il tetto maggiore o “più favorevole” tra i due contemplati dall'art. 3, comma 2, Dlgs 562/1996, è il tetto a) come calcolato sub b);
d) accerta e dichiara che il ricorrente ha diritto a percepire la pensione virtuale senza alcuna decurtazione, atteso che la stessa non supera il tetto a) come ricalcolato correttamente;
e) condanna l a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento CP_3
spettantigli per i ratei già maturati, nel rispetto del termine di decadenza
“mobile” triennale, a ritroso dalla presentazione della presente domanda giudiziale, determinate in euro 336,64 mese oltre interessi e rivalutazione nei limiti di cui al sesto comma dell'art. 16 L.412/91;
f) condanna l' al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_3
ricorrente che liquida in euro 7.926,50.- per compensi, euro 43,00.- per C.U., oltre 15% spese generali, iva e cpa con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Così deciso, addì 26.09.2025
pagina 24 di 25 Il Giudice del Lavoro
Eliana Marchesini
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