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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/07/2025, n. 9959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9959 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 58271/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta di II grado al n. r.g. 58271/2023, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 9 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Oliviero Campana, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE-APPELLANTE
e
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del dott. direttore degli affari generali e legali, Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Leonardo Alesii, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma n. 18794/2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 352 n. 1 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato ha adito questo Tribunale al fine di sentir Parte_1 emettere nei confronti della in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. CP_1
18794/2023, le seguenti statuizioni:- preliminarmente dichiarare la tardiva costituzione in giudizio della appellata in violazione del termine di settanta giorni prima dell'udienza di CP_1 comparizione, previsto dagli artt. 166 e 347 c.p.c.;- in via principale condannare la in CP_1 persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 1.570,74 di cui alla fattura n. 366 del 22-12-20 e della somma di € 2.592,52 a titolo di compensi professionali indebitamente decurtati, per le ragioni spiegate nei propri atti, per un totale di € 4.163,26; - condannare inoltre la in persona del CP_1
l.r.p.t. al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 600,00 a titolo di compensi per l'attività stragiudiziale;
i- n ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso per spese forfettarie del 15% ed oltre IVA e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 8 A tal fine ha esposto: di aver stipulato con l in data 16.04.2019, un contratto di opera CP_1 professionale nel quale la in persona del l.r.p.t., chiedeva al Dr. di svolgere CP_1 Parte_1 la propria attività in qualità di Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia;
che nelle premesse del predetto contratto veniva dato atto che l'opera professionale, svolta in favore della convenuta, si sarebbe svolta in regime libero professionale, in piena autonomia e non in regime di subordinazione;
che l'attività, avente ad oggetto l'opera professionale di Medico Chirurgo specialista in
Ortopedia e Traumatologia si sarebbe svolta presso la sita Controparte_3 in Loc. Cotardo, Canistro (AQ); che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato dalle parti, veniva stabilito che per i compensi da corrispondere al professionista, quest'ultimo avrebbe dovuto presentare entro il giorno tre di ogni mese il prospetto degli incarichi professionali eseguiti nel mese precedente, con la specifica della tipologia di servizio e di prestazioni rese;
che il medesimo contratto prevedeva che il relativo compenso professionale, determinato in base a tariffe predeterminate pattiziamente e basato in percentuale sugli introiti ottenuti dalla clinica in ragione dell'attività del medico, sarebbe stato erogato per il 70% entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello delle prestazioni svolte e, quanto al restante 30%, a saldo entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, subordinatamente al buon esito delle verifiche e dei controlli istituzionali, previa presentazione della fattura;
che il medesimo Piazza, dunque, in esecuzione del contratto, aveva eseguito la propria opera professionale, emettendo regolari fatture;
che non gli veniva pagata la fattura n. 366 del 22.12.20 dell'importo di € 1.570,74 e relativa al 30% dei mesi gennaio, maggio e giugno 2020 (€ 598,99 + € 571
+ € 400,75), sebbene la fattura di quanto dovuto per il 70% delle prestazioni fosse stata regolarmente saldata;
che al Dr. veniva, inoltre, decurtato l'importo di € 2.592.52 per non meglio chiariti Pt_1 motivi di contestazione sulle cartelle cliniche nn. n. 1448/2019 e n. 2862/2019 successivamente indicati come irregolarità riscontrate nelle cartelle cliniche da parte del Nucleo Operativo di Controllo Part dell di e che sarebbero consistite in “Assenza di esame obbiettivo neurologico, Pt_3 consenso firmato da altro medico, scheda di valutazione del dolore non compilata, mancanza di EMG ed esami preoperatori radiologici, non presenti elementi per la candidatura del paziente all'intervento; nonché della somma di € 1.317,99 per irregolarità (codifica errata) della cartella clinica n. 2862/2019”; che innanzi al rifiuto della di pagare quanto portato dalle predette fatture, il Piazza adiva il CP_1
Giudice di Pace di Roma per veder condannare la medesima all'adempimento delle CP_1 obbligazioni contrattuali e quindi al pagamento della complessiva somma di € 4.163,26; che il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 18794/2023 respingeva le richieste del il quale proponeva Pt_1
l'appello di cui è causa.
Quindi con l'atto di appello ha contestato la sentenza di prime cure nel capo e nei punti in cui ha ritenuto non dovute, in ragione dell'art. 6 del contratto, le somme richieste dal perché egli Pt_1 sarebbe stato responsabile delle manchevolezze nella tenuta delle cartelle cliniche contestate dalla pagina 2 di 8 Part alla e perché, almeno parte del credito, non sarebbe giunto a maturazione al momento CP_1 della richiesta.
Nello specifico ha esposto i seguenti motivi di appello:
a. il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto la prova testimoniale assunta durante l'istruttoria e consistita nell'audizione del teste , che risultava essere proprio il Testimone_1 Part paziente a cui si riferiva una delle cartelle cliniche contestate dalla perché egli ha espressamente riferito circostanze incompatibili con l'assenza di idonea documentazione medica all'interno della cartella clinica e cioè di aver eseguito e poi consegnato alla CP_1 gli esami diagnostici richiesti dallo stesso prima dell'intervento; di tale circostanza vi è Pt_1 prova nel fatto che altro medico della struttura, nelle annotazioni presenti in cartella clinica, fa espresso riferimento ad esami diagnostici RMN ed EMG e ad i relativi referti allegati in copia alla cartella clinica;
quanto alla maturazione del credito, tutte le somme richieste risultavano al momento della richiesta certe, liquide ed esigibili perché le prestazioni erano state eseguite e in virtù del passaggio del termine previsto dal contratto per la corresponsione delle somme dovute;
b. non gli era addebitabile in alcun modo l'assenza di esame obiettivo neurologico in quanto ricadente ambito medico estraneo alla sua specializzazione;
allo stesso al medico chirurgo che esegue materialmente l'operazione non è demandata la somministrazione del consenso informato, perché appannaggio del medico presente in struttura al momento dell'accettazione e del ricovero, né la compilazione della scheda del dolore, di competenza del medico anestesista;
in aggiunta, neppure la errata codifica apposta sulla cartella clinica può essere considerata adempimento demandato al medico ortopedico bensì della struttura;
comunque la regolare tenuta delle cartelle cliniche è onere del Responsabile di Unità operativa della struttura ove si svolge l'intervento; le note di credito di volta in volta emesse non rappresentano un riconoscimento delle ragioni della ma sono conseguenza di CP_1 Co richieste, provenute da parte della medesima di correzioni dal punto di vista contabile e finanziario, tanto è vero che alle predette note di credito sono seguite emissioni di nuove fatture per importi corrispondenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.03.2024 si è costituita la chiedendo la CP_1 conferma della decisione di prime cure del Giudice di Pace ed il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre competenze ed onorari e rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A sostegno delle proprie tesi ha addotto i seguenti motivi: il credito di € 1.570,74 è tuttora oggetto di verifica ispettiva da parte delle autorità sanitarie competenti e ciò determina, come affermato dal
Giudice di prime cure, la non esigibilità del credito in ragione dell'art. 6 del contratto di collaborazione che prevede espressamente il pagamento del saldo del dovuto “subordinatamente al buon esito delle pagina 3 di 8 Co verifiche e dei controlli istituzionali”, tanto è vero che la ha chiesto l'emissione di nota di credito per l'importo lordo pari ad € 518,40, anche a parziale storno della fattura n. 366 del 22.12.2020, relativa proprio al suddetto credito di € 1.570,74; la testimonianza è stata ben valutata dal giudice di primo grado il quale ha valorizzato anche il fatto che il teste non fosse esperto dell'attività medica e Tes_1 non potesse perciò fornire elementi utili ai fini della decisione;
il ha svolto in maniera autonoma Pt_1 la propria attività all'interno della e pertanto rivestiva il ruolo di unico Controparte_4 responsabile della tenuta della cartella clinica;
le note di credito emesse dal per le fatture nn. Pt_1
347 e 348 del 22.12.2019 e relative alle cartelle cliniche oggetto di contestazione sono diretta espressione del riconoscimento di responsabilità del dott. ; quanto alle somme richieste per Pt_1
l'attività stragiudiziale compiuta, la domanda di parte appellante è infondata e non proporzionata.
Acquisito il fascicolo di prima grado, il procedimento è stato trattenuto in decisione all'udienza del
9.6.2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
In merito alla preliminare domanda sulla dichiarazione di tardività della costituzione di parte appellata, essa deve essere respinta perché la si è regolarmente costituita rispettando il termine di CP_1 venti giorni prima della prima udienza.
Infatti sebbene l'art. 342 c.p.c. richiami l'art. 163 c.p.c., il quale a sua volta prevede l'invito a costituirsi entro settanta giorni, l'unica lettura ragionevole, oltre che coerente con le intenzioni del legislatore e l'impianto della c.d. riforma Cartabia, è quella per cui, anche nell'appello soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 149/2022, la citazione deve contenere l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza e quindi sia questo il termine da intendersi previsto per la predetta costituzione. A conforto di tale interpretazione vi è il fatto che, ove si ritenesse prescritto un termine di giorni 70 per la costituzione dell'appellato, non avrebbe senso il termine di cui all'art. 343 c.p.c. che per l'appello incidentale rimanda all'art. 347 il quale a sua volta prescrive che “Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Passando a valutare il merito dell'impugnazione, questione dirimente è costituita dalla corretta interpretazione della clausola di cui all'art. 6 dell'accordo.
Tale previsione prescrive che il pagamento del compenso sarebbe stato versato “subordinatamente al buon esito delle verifiche e dei controlli istituzionali”. Ciò introduce nel contratto una condizione ex art. 1353 c.c. che riguarda gli effetti patrimoniali dell'accordo. Deve rilevarsi che tale formulazione introduce una condizione che può qualificarsi sia come sospensiva, se i controlli ispettivi si concludono positivamente prima della maturazione del dovuto, oppure risolutiva, se i controlli si concludono positivamente con la verifica di irregolarità dopo la maturazione del dovuto, e cioè dopo la seconda decade del secondo mese successivo alla data della prestazione svolta e dopo il 31 dicembre dell'anno di maturazione, che deve intendersi come l'anno in cui viene svolta la prestazione.
pagina 4 di 8 Le parti subordinano, quindi, il pagamento del dovuto al buon esito delle verifiche e dei controlli istituzionali da parte delle competenti autorità ispettive e di controllo, senza altro dire in merito al ruolo causale del medico collaboratore nelle eventuali mancanze o negligenze che conducono alla verifica di irregolarità.
Tuttavia deve evidenziarsi che facendo uso dei criteri interpretativi del contratto previsti dagli artt.
1362, 1363 e 1367 c.c. e cioè indagando la comune intenzione delle parti in relazione al loro comportamento complessivo, attribuendo alla singola clausola il senso che emerge dal complesso dell'atto e valorizzando il principio di buona fede, tenuto ulteriormente conto della natura del rapporto instauratosi tra le parti, appare incongruo e irragionevole che il abbia accettato di subordinare Pt_1 la corresponsione del proprio compenso ad eventuali manchevolezze estranee all'ambito della propria specifica competenza medica e sulle quali non avrebbe potuto avere alcun dominio.
Infatti, la vaghezza in merito all'oggetto e alle ragioni dei controlli all'esito dei quali veniva subordinata la corresponsione del dovuto, potrebbe astrattamente far pensare che l'obbligazione pecuniaria relativa al compenso risultasse subordinata a qualunque incongruenza, anche di tipo organizzativo, contabile, o in tema di sicurezza sul lavoro, che gli organi di controllo avrebbero ipoteticamente potuto riscontrare in caso di accesso ispettivo.
L'ampiezza della clausola è giustificata da parte della asserendo che il , con la CP_1 Pt_1 sottoscrizione del contratto, ha scelto di svolgere la propria opera in piena autonomia e senza alcuna forma di subordinazione. Quindi, secondo quella che appare essere la prospettazione di parte appellata, il avrebbe utilizzato la struttura soltanto come luogo di effettuazione delle operazioni, Pt_1 con conseguente ricaduta in capo al medesimo di ogni forma di responsabilità in merito alla tenuta delle cartelle cliniche e di qualunque altra questione che riguardasse la relazione col paziente, gli obblighi informativi relativi al consenso informato e di ogni altra incombenza anche organizzativa e burocratica. Co Tale prospettazione non coglie nel segno, infatti dalla integrale lettura del contratto si evince che la ha richiesto e il ha accettato di fornire la propria opera professionale di medico specialista in Pt_1 ortopedia e traumatologia certamente in autonomia, cioè senza assumere alcun vincolo di subordinazione giuslavoristico nei confronti della rimanendo quindi un soggetto estraneo CP_1 alla compagine dei dipendenti della medesima ma comunque inserendosi e giovandosi in tutto e per tutto della organizzazione della clinica presso cui prestava la propria attività. Ciò è dimostrato dal fatto che i pazienti, ai fini del ricovero e delle conseguenti operazioni chirurgiche, instauravano rapporti diretti con la e non con il medico, il quale veniva chiamato ad eseguire soltanto prestazioni CP_1 mediche e chirurgiche all'interno del contesto della clinica, tanto è vero che anche dall'esame delle cartelle cliniche e dal rapporto accettazione e dimissione, firmato sia dal responsabile dell'unità operativa che dal direttore sanitario, emerge la presenza di una organizzazione di équipe alla quale si rivolgeva il paziente e nella quale soltanto si inseriva, come specialista partecipante, il Piazza. pagina 5 di 8 Allo stesso modo il fatto che la gestione organizzativa degli interventi e di tutte le attività ad essi Co collaterali era di totale appannaggio della è dimostrato anche dalle modalità di corresponsione Co delle somme dovute al , che venivano versate dalla al prestatore d'opera professionale in Pt_1 percentuale su quanto ricavato dalla clinica stessa e non dai pazienti direttamente al medico.
Pertanto, la condizione suddetta contenuta nell'art. 6 del contratto deve essere interpretata nel senso che la condizione apposta dalle parti per la corresponsione degli onorari al medico si riferisse al buon fine dei soli controlli e delle sole verifiche istituzionali, che avrebbero potuto riguardare soltanto le attività di competenza dello specialista ortopedico. Non possono essere addotte a giustificazione del mancato pagamento del compenso quelle manchevolezze verificate dagli organi ispettivi che però non rientrano nell'ambito di competenza e di dominio del singolo prestatore d'opera professionale medica,
a maggior ragione se si considera, come nel caso di specie, che gli esami diagnostici di maggiore attinenza ortopedica, quali l' RM e EMG, risultavano presenti in cartella clinica al momento dell'intervento, come si dirà appresso, seppur poi non rinvenuti al momento delle verifiche ispettive.
Deve rilevarsi che al non sono stati contestati inadempimenti in merito alla propria attività Pt_1 Co specialistica di ortopedico, ma la ha ritenuto di non dover corrispondere i compensi dovuti sostanzialmente perché l'odierno appellante non avrebbe controllato la regolare tenuta delle cartelle Part cliniche, imputandogli perciò quanto contestato dai servizi ispettivi della e cioè “Assenza di esame obbiettivo neurologico, consenso firmato da altro medico, scheda di valutazione del dolore non compilata, mancanza di EMG ed esami preoperatori radiologici, non presenti elementi per la candidatura del paziente all'intervento; nonché (…) irregolarità (codifica errata) della cartella clinica n.
2862/2019”.
È evidente, anche in considerazione del fatto che un intervento chirurgico, quale è quello di cui alla cartella clinica contestata, sia un'attività che si svolge in equipe e che quindi risulti necessario che intervengano altri specialisti, tra cui il neurologo, o l'anestesista, oltre che il medico strutturato che cura l'accettazione ed il ricovero del paziente.
Al non può essere quindi contestato né di aver omesso l'esame obiettivo neurologico, né di Pt_1 non aver compilato la scheda di valutazione del dolore, adempimento di competenza dell'anestesista, né di aver erroneamente inserito la codifica errata nella cartella clinica, incombenza prettamente amministrativa e organizzativa, né di essere stato inadempiente rispetto alla somministrazione del consenso informato perché tale incombente non è di espressa competenza del medico che esegue materialmente l'operazione ma di un componente dell'equipe che illustri in maniera chiara i rischi che discendono dall'intervento.
Quanto all'assenza di EMG ed esami preoperatori radiologici, erra il Giudice di prime cure nel non considerare la testimonianza resa dal teste in primo grado, il quale ha espressamente Tes_1 dichiarato di aver prima eseguito gli esami di preparazione all'intervento richiesti dalla clinica e poi Co consegnato materialmente alla gli esiti degli stessi al momento del ricovero. Della effettiva pagina 6 di 8 presenza in cartella clinica degli esami individuati viene data ulteriore prova tramite lettura della medesima nella quale vengono nominati, dalla dott.ssa , l'esame RM e la presenza in Persona_1 copia dei relativi referti, nonché i risultati dell'ECG. Se effettivamente poi l'organo ispettivo competente non abbia rinvenuto tali esami in cartella clinica, tale circostanza non fornisce elementi per ritenere che tale assenza sia da imputare al invece che ad un fortuito smarrimento o ad una negligente Pt_1 tenuta della documentazione sanitaria da parte della clinica.
In generale la responsabilità della tenuta della cartella clinica è posta esclusivamente a carico della direzione sanitaria e del responsabile di raggruppamento o di unità operativa. Il DPCM del
27.06.1986, all'art. 35 prescrive, infatti, che “Le cartelle cliniche, firmate dal medico responsabile di raggruppamento dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria”.
La firma del responsabile di raggruppamento o di unità operativa della struttura, o in ogni caso di soggetti aventi compito di sovrintendenza e coordinamento delle unità semplici di equipe, individua in capo al medico che ricopre tale ruolo la sua responsabilità in merito alla regolare tenuta della cartella e alla presenza al suo interno di tutto quanto prescritto dalle norme previste in ambito sanitario.
Pertanto, ritenuto che il non svolgeva all'interno della struttura alcun compito organizzativo o Pt_1 dirigenziale ma che operava in regime di collaborazione come partecipante all'equipe di intervento o come clinico ambulatoriale, a lui non possono essere addossate responsabilità in merito alle carenze Part riscontrate nel controllo ispettivo della
In merito alla debenza o maturazione delle somme, non coglie perciò nel segno l'argomento speso da parte appellata secondo cui, almeno per la contestata somma di € 1.570,74 di cui alla fattura n. 366 del 22-12-20, essendo ancora aperto il procedimento di verifica del servizio ispettivo dell'autorità sanitaria locale che ha attenzionato le cartelle a cui si riferisce la predetta fattura, quella somma non sia ancora dovuta, perché non matura.
Deve rilevarsi invece che il credito riguardante tutte le somme richieste dal era da ritenersi Pt_1 maturo al momento dell'introduzione del giudizio, perché relativo ad interventi già compiuti e, quindi, certo e liquido nonché esigibile, perché riferito ad interventi svolti nell'anno 2020 e quindi ben oltre i termini prescritti da contratto per la corresponsione del compenso (per il 70% entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello delle prestazioni svolte e, quanto al restante 30%, a saldo entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, quindi dell'anno di esecuzione della prestazione).
Essendo quindi scaduti i termini prescritti da contratto per la corresponsione del dovuto e non essendo pervenuto, allo stato, alcun provvedimento amministrativo di accertamento di irregolarità direttamente imputabili al Piazza, non si è certamente verificata la condizione risolutiva che parte appellata invoca e quindi quest'ultima è da ritenersi obbligata anche al pagamento della suddetta somma di € 1.570,74.
Non risultano viceversa dovute le spese per asserita attività stragiudiziale, le quali vengono indicate solo genericamente e di cui non viene fornita prova. pagina 7 di 8 Per tutto quanto finora esposto, l'appello va quindi parzialmente accolto e di conseguenza riconosciuta la debenza delle somme richieste dall'appellante.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di CP_1
di € 4.163,26; Parte_1 respinge la domanda relativa al pagamento delle spese per attività stragiudiziale;
condanna la a rifondere al procuratore antistatario di le spese del primo CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.265,00 per compensi e quelle del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre per entrambi i gradi iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma il 2.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Attilio Simonelli, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta di II grado al n. r.g. 58271/2023, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352
c.p.c., all'udienza del 9 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Oliviero Campana, giusta procura prodotta in allegato all'atto di appello
ATTORE-APPELLANTE
e
(C.F. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del dott. direttore degli affari generali e legali, Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. Leonardo Alesii, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione
CONVENUTO-APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Roma n. 18794/2023.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 352 n. 1 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato ha adito questo Tribunale al fine di sentir Parte_1 emettere nei confronti della in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. CP_1
18794/2023, le seguenti statuizioni:- preliminarmente dichiarare la tardiva costituzione in giudizio della appellata in violazione del termine di settanta giorni prima dell'udienza di CP_1 comparizione, previsto dagli artt. 166 e 347 c.p.c.;- in via principale condannare la in CP_1 persona del l.r.p.t. al pagamento della somma di € 1.570,74 di cui alla fattura n. 366 del 22-12-20 e della somma di € 2.592,52 a titolo di compensi professionali indebitamente decurtati, per le ragioni spiegate nei propri atti, per un totale di € 4.163,26; - condannare inoltre la in persona del CP_1
l.r.p.t. al pagamento, in favore della parte attrice della somma di € 600,00 a titolo di compensi per l'attività stragiudiziale;
i- n ogni caso con vittoria di spese e compensi di avvocato per entrambi i gradi di giudizio, oltre il rimborso per spese forfettarie del 15% ed oltre IVA e C.P.A. come per legge con distrazione in favore del procuratore antistatario.
pagina 1 di 8 A tal fine ha esposto: di aver stipulato con l in data 16.04.2019, un contratto di opera CP_1 professionale nel quale la in persona del l.r.p.t., chiedeva al Dr. di svolgere CP_1 Parte_1 la propria attività in qualità di Medico Chirurgo specialista in Ortopedia e Traumatologia;
che nelle premesse del predetto contratto veniva dato atto che l'opera professionale, svolta in favore della convenuta, si sarebbe svolta in regime libero professionale, in piena autonomia e non in regime di subordinazione;
che l'attività, avente ad oggetto l'opera professionale di Medico Chirurgo specialista in
Ortopedia e Traumatologia si sarebbe svolta presso la sita Controparte_3 in Loc. Cotardo, Canistro (AQ); che ai sensi dell'art. 6 del contratto stipulato dalle parti, veniva stabilito che per i compensi da corrispondere al professionista, quest'ultimo avrebbe dovuto presentare entro il giorno tre di ogni mese il prospetto degli incarichi professionali eseguiti nel mese precedente, con la specifica della tipologia di servizio e di prestazioni rese;
che il medesimo contratto prevedeva che il relativo compenso professionale, determinato in base a tariffe predeterminate pattiziamente e basato in percentuale sugli introiti ottenuti dalla clinica in ragione dell'attività del medico, sarebbe stato erogato per il 70% entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello delle prestazioni svolte e, quanto al restante 30%, a saldo entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, subordinatamente al buon esito delle verifiche e dei controlli istituzionali, previa presentazione della fattura;
che il medesimo Piazza, dunque, in esecuzione del contratto, aveva eseguito la propria opera professionale, emettendo regolari fatture;
che non gli veniva pagata la fattura n. 366 del 22.12.20 dell'importo di € 1.570,74 e relativa al 30% dei mesi gennaio, maggio e giugno 2020 (€ 598,99 + € 571
+ € 400,75), sebbene la fattura di quanto dovuto per il 70% delle prestazioni fosse stata regolarmente saldata;
che al Dr. veniva, inoltre, decurtato l'importo di € 2.592.52 per non meglio chiariti Pt_1 motivi di contestazione sulle cartelle cliniche nn. n. 1448/2019 e n. 2862/2019 successivamente indicati come irregolarità riscontrate nelle cartelle cliniche da parte del Nucleo Operativo di Controllo Part dell di e che sarebbero consistite in “Assenza di esame obbiettivo neurologico, Pt_3 consenso firmato da altro medico, scheda di valutazione del dolore non compilata, mancanza di EMG ed esami preoperatori radiologici, non presenti elementi per la candidatura del paziente all'intervento; nonché della somma di € 1.317,99 per irregolarità (codifica errata) della cartella clinica n. 2862/2019”; che innanzi al rifiuto della di pagare quanto portato dalle predette fatture, il Piazza adiva il CP_1
Giudice di Pace di Roma per veder condannare la medesima all'adempimento delle CP_1 obbligazioni contrattuali e quindi al pagamento della complessiva somma di € 4.163,26; che il Giudice di Pace di Roma con sentenza n. 18794/2023 respingeva le richieste del il quale proponeva Pt_1
l'appello di cui è causa.
Quindi con l'atto di appello ha contestato la sentenza di prime cure nel capo e nei punti in cui ha ritenuto non dovute, in ragione dell'art. 6 del contratto, le somme richieste dal perché egli Pt_1 sarebbe stato responsabile delle manchevolezze nella tenuta delle cartelle cliniche contestate dalla pagina 2 di 8 Part alla e perché, almeno parte del credito, non sarebbe giunto a maturazione al momento CP_1 della richiesta.
Nello specifico ha esposto i seguenti motivi di appello:
a. il giudice di primo grado non ha tenuto in debito conto la prova testimoniale assunta durante l'istruttoria e consistita nell'audizione del teste , che risultava essere proprio il Testimone_1 Part paziente a cui si riferiva una delle cartelle cliniche contestate dalla perché egli ha espressamente riferito circostanze incompatibili con l'assenza di idonea documentazione medica all'interno della cartella clinica e cioè di aver eseguito e poi consegnato alla CP_1 gli esami diagnostici richiesti dallo stesso prima dell'intervento; di tale circostanza vi è Pt_1 prova nel fatto che altro medico della struttura, nelle annotazioni presenti in cartella clinica, fa espresso riferimento ad esami diagnostici RMN ed EMG e ad i relativi referti allegati in copia alla cartella clinica;
quanto alla maturazione del credito, tutte le somme richieste risultavano al momento della richiesta certe, liquide ed esigibili perché le prestazioni erano state eseguite e in virtù del passaggio del termine previsto dal contratto per la corresponsione delle somme dovute;
b. non gli era addebitabile in alcun modo l'assenza di esame obiettivo neurologico in quanto ricadente ambito medico estraneo alla sua specializzazione;
allo stesso al medico chirurgo che esegue materialmente l'operazione non è demandata la somministrazione del consenso informato, perché appannaggio del medico presente in struttura al momento dell'accettazione e del ricovero, né la compilazione della scheda del dolore, di competenza del medico anestesista;
in aggiunta, neppure la errata codifica apposta sulla cartella clinica può essere considerata adempimento demandato al medico ortopedico bensì della struttura;
comunque la regolare tenuta delle cartelle cliniche è onere del Responsabile di Unità operativa della struttura ove si svolge l'intervento; le note di credito di volta in volta emesse non rappresentano un riconoscimento delle ragioni della ma sono conseguenza di CP_1 Co richieste, provenute da parte della medesima di correzioni dal punto di vista contabile e finanziario, tanto è vero che alle predette note di credito sono seguite emissioni di nuove fatture per importi corrispondenti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.03.2024 si è costituita la chiedendo la CP_1 conferma della decisione di prime cure del Giudice di Pace ed il rigetto dell'appello con condanna di parte appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre competenze ed onorari e rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
A sostegno delle proprie tesi ha addotto i seguenti motivi: il credito di € 1.570,74 è tuttora oggetto di verifica ispettiva da parte delle autorità sanitarie competenti e ciò determina, come affermato dal
Giudice di prime cure, la non esigibilità del credito in ragione dell'art. 6 del contratto di collaborazione che prevede espressamente il pagamento del saldo del dovuto “subordinatamente al buon esito delle pagina 3 di 8 Co verifiche e dei controlli istituzionali”, tanto è vero che la ha chiesto l'emissione di nota di credito per l'importo lordo pari ad € 518,40, anche a parziale storno della fattura n. 366 del 22.12.2020, relativa proprio al suddetto credito di € 1.570,74; la testimonianza è stata ben valutata dal giudice di primo grado il quale ha valorizzato anche il fatto che il teste non fosse esperto dell'attività medica e Tes_1 non potesse perciò fornire elementi utili ai fini della decisione;
il ha svolto in maniera autonoma Pt_1 la propria attività all'interno della e pertanto rivestiva il ruolo di unico Controparte_4 responsabile della tenuta della cartella clinica;
le note di credito emesse dal per le fatture nn. Pt_1
347 e 348 del 22.12.2019 e relative alle cartelle cliniche oggetto di contestazione sono diretta espressione del riconoscimento di responsabilità del dott. ; quanto alle somme richieste per Pt_1
l'attività stragiudiziale compiuta, la domanda di parte appellante è infondata e non proporzionata.
Acquisito il fascicolo di prima grado, il procedimento è stato trattenuto in decisione all'udienza del
9.6.2025, ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
In merito alla preliminare domanda sulla dichiarazione di tardività della costituzione di parte appellata, essa deve essere respinta perché la si è regolarmente costituita rispettando il termine di CP_1 venti giorni prima della prima udienza.
Infatti sebbene l'art. 342 c.p.c. richiami l'art. 163 c.p.c., il quale a sua volta prevede l'invito a costituirsi entro settanta giorni, l'unica lettura ragionevole, oltre che coerente con le intenzioni del legislatore e l'impianto della c.d. riforma Cartabia, è quella per cui, anche nell'appello soggetto alle previsioni di cui al d.lgs. n. 149/2022, la citazione deve contenere l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza e quindi sia questo il termine da intendersi previsto per la predetta costituzione. A conforto di tale interpretazione vi è il fatto che, ove si ritenesse prescritto un termine di giorni 70 per la costituzione dell'appellato, non avrebbe senso il termine di cui all'art. 343 c.p.c. che per l'appello incidentale rimanda all'art. 347 il quale a sua volta prescrive che “Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349 bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale”.
Passando a valutare il merito dell'impugnazione, questione dirimente è costituita dalla corretta interpretazione della clausola di cui all'art. 6 dell'accordo.
Tale previsione prescrive che il pagamento del compenso sarebbe stato versato “subordinatamente al buon esito delle verifiche e dei controlli istituzionali”. Ciò introduce nel contratto una condizione ex art. 1353 c.c. che riguarda gli effetti patrimoniali dell'accordo. Deve rilevarsi che tale formulazione introduce una condizione che può qualificarsi sia come sospensiva, se i controlli ispettivi si concludono positivamente prima della maturazione del dovuto, oppure risolutiva, se i controlli si concludono positivamente con la verifica di irregolarità dopo la maturazione del dovuto, e cioè dopo la seconda decade del secondo mese successivo alla data della prestazione svolta e dopo il 31 dicembre dell'anno di maturazione, che deve intendersi come l'anno in cui viene svolta la prestazione.
pagina 4 di 8 Le parti subordinano, quindi, il pagamento del dovuto al buon esito delle verifiche e dei controlli istituzionali da parte delle competenti autorità ispettive e di controllo, senza altro dire in merito al ruolo causale del medico collaboratore nelle eventuali mancanze o negligenze che conducono alla verifica di irregolarità.
Tuttavia deve evidenziarsi che facendo uso dei criteri interpretativi del contratto previsti dagli artt.
1362, 1363 e 1367 c.c. e cioè indagando la comune intenzione delle parti in relazione al loro comportamento complessivo, attribuendo alla singola clausola il senso che emerge dal complesso dell'atto e valorizzando il principio di buona fede, tenuto ulteriormente conto della natura del rapporto instauratosi tra le parti, appare incongruo e irragionevole che il abbia accettato di subordinare Pt_1 la corresponsione del proprio compenso ad eventuali manchevolezze estranee all'ambito della propria specifica competenza medica e sulle quali non avrebbe potuto avere alcun dominio.
Infatti, la vaghezza in merito all'oggetto e alle ragioni dei controlli all'esito dei quali veniva subordinata la corresponsione del dovuto, potrebbe astrattamente far pensare che l'obbligazione pecuniaria relativa al compenso risultasse subordinata a qualunque incongruenza, anche di tipo organizzativo, contabile, o in tema di sicurezza sul lavoro, che gli organi di controllo avrebbero ipoteticamente potuto riscontrare in caso di accesso ispettivo.
L'ampiezza della clausola è giustificata da parte della asserendo che il , con la CP_1 Pt_1 sottoscrizione del contratto, ha scelto di svolgere la propria opera in piena autonomia e senza alcuna forma di subordinazione. Quindi, secondo quella che appare essere la prospettazione di parte appellata, il avrebbe utilizzato la struttura soltanto come luogo di effettuazione delle operazioni, Pt_1 con conseguente ricaduta in capo al medesimo di ogni forma di responsabilità in merito alla tenuta delle cartelle cliniche e di qualunque altra questione che riguardasse la relazione col paziente, gli obblighi informativi relativi al consenso informato e di ogni altra incombenza anche organizzativa e burocratica. Co Tale prospettazione non coglie nel segno, infatti dalla integrale lettura del contratto si evince che la ha richiesto e il ha accettato di fornire la propria opera professionale di medico specialista in Pt_1 ortopedia e traumatologia certamente in autonomia, cioè senza assumere alcun vincolo di subordinazione giuslavoristico nei confronti della rimanendo quindi un soggetto estraneo CP_1 alla compagine dei dipendenti della medesima ma comunque inserendosi e giovandosi in tutto e per tutto della organizzazione della clinica presso cui prestava la propria attività. Ciò è dimostrato dal fatto che i pazienti, ai fini del ricovero e delle conseguenti operazioni chirurgiche, instauravano rapporti diretti con la e non con il medico, il quale veniva chiamato ad eseguire soltanto prestazioni CP_1 mediche e chirurgiche all'interno del contesto della clinica, tanto è vero che anche dall'esame delle cartelle cliniche e dal rapporto accettazione e dimissione, firmato sia dal responsabile dell'unità operativa che dal direttore sanitario, emerge la presenza di una organizzazione di équipe alla quale si rivolgeva il paziente e nella quale soltanto si inseriva, come specialista partecipante, il Piazza. pagina 5 di 8 Allo stesso modo il fatto che la gestione organizzativa degli interventi e di tutte le attività ad essi Co collaterali era di totale appannaggio della è dimostrato anche dalle modalità di corresponsione Co delle somme dovute al , che venivano versate dalla al prestatore d'opera professionale in Pt_1 percentuale su quanto ricavato dalla clinica stessa e non dai pazienti direttamente al medico.
Pertanto, la condizione suddetta contenuta nell'art. 6 del contratto deve essere interpretata nel senso che la condizione apposta dalle parti per la corresponsione degli onorari al medico si riferisse al buon fine dei soli controlli e delle sole verifiche istituzionali, che avrebbero potuto riguardare soltanto le attività di competenza dello specialista ortopedico. Non possono essere addotte a giustificazione del mancato pagamento del compenso quelle manchevolezze verificate dagli organi ispettivi che però non rientrano nell'ambito di competenza e di dominio del singolo prestatore d'opera professionale medica,
a maggior ragione se si considera, come nel caso di specie, che gli esami diagnostici di maggiore attinenza ortopedica, quali l' RM e EMG, risultavano presenti in cartella clinica al momento dell'intervento, come si dirà appresso, seppur poi non rinvenuti al momento delle verifiche ispettive.
Deve rilevarsi che al non sono stati contestati inadempimenti in merito alla propria attività Pt_1 Co specialistica di ortopedico, ma la ha ritenuto di non dover corrispondere i compensi dovuti sostanzialmente perché l'odierno appellante non avrebbe controllato la regolare tenuta delle cartelle Part cliniche, imputandogli perciò quanto contestato dai servizi ispettivi della e cioè “Assenza di esame obbiettivo neurologico, consenso firmato da altro medico, scheda di valutazione del dolore non compilata, mancanza di EMG ed esami preoperatori radiologici, non presenti elementi per la candidatura del paziente all'intervento; nonché (…) irregolarità (codifica errata) della cartella clinica n.
2862/2019”.
È evidente, anche in considerazione del fatto che un intervento chirurgico, quale è quello di cui alla cartella clinica contestata, sia un'attività che si svolge in equipe e che quindi risulti necessario che intervengano altri specialisti, tra cui il neurologo, o l'anestesista, oltre che il medico strutturato che cura l'accettazione ed il ricovero del paziente.
Al non può essere quindi contestato né di aver omesso l'esame obiettivo neurologico, né di Pt_1 non aver compilato la scheda di valutazione del dolore, adempimento di competenza dell'anestesista, né di aver erroneamente inserito la codifica errata nella cartella clinica, incombenza prettamente amministrativa e organizzativa, né di essere stato inadempiente rispetto alla somministrazione del consenso informato perché tale incombente non è di espressa competenza del medico che esegue materialmente l'operazione ma di un componente dell'equipe che illustri in maniera chiara i rischi che discendono dall'intervento.
Quanto all'assenza di EMG ed esami preoperatori radiologici, erra il Giudice di prime cure nel non considerare la testimonianza resa dal teste in primo grado, il quale ha espressamente Tes_1 dichiarato di aver prima eseguito gli esami di preparazione all'intervento richiesti dalla clinica e poi Co consegnato materialmente alla gli esiti degli stessi al momento del ricovero. Della effettiva pagina 6 di 8 presenza in cartella clinica degli esami individuati viene data ulteriore prova tramite lettura della medesima nella quale vengono nominati, dalla dott.ssa , l'esame RM e la presenza in Persona_1 copia dei relativi referti, nonché i risultati dell'ECG. Se effettivamente poi l'organo ispettivo competente non abbia rinvenuto tali esami in cartella clinica, tale circostanza non fornisce elementi per ritenere che tale assenza sia da imputare al invece che ad un fortuito smarrimento o ad una negligente Pt_1 tenuta della documentazione sanitaria da parte della clinica.
In generale la responsabilità della tenuta della cartella clinica è posta esclusivamente a carico della direzione sanitaria e del responsabile di raggruppamento o di unità operativa. Il DPCM del
27.06.1986, all'art. 35 prescrive, infatti, che “Le cartelle cliniche, firmate dal medico responsabile di raggruppamento dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria”.
La firma del responsabile di raggruppamento o di unità operativa della struttura, o in ogni caso di soggetti aventi compito di sovrintendenza e coordinamento delle unità semplici di equipe, individua in capo al medico che ricopre tale ruolo la sua responsabilità in merito alla regolare tenuta della cartella e alla presenza al suo interno di tutto quanto prescritto dalle norme previste in ambito sanitario.
Pertanto, ritenuto che il non svolgeva all'interno della struttura alcun compito organizzativo o Pt_1 dirigenziale ma che operava in regime di collaborazione come partecipante all'equipe di intervento o come clinico ambulatoriale, a lui non possono essere addossate responsabilità in merito alle carenze Part riscontrate nel controllo ispettivo della
In merito alla debenza o maturazione delle somme, non coglie perciò nel segno l'argomento speso da parte appellata secondo cui, almeno per la contestata somma di € 1.570,74 di cui alla fattura n. 366 del 22-12-20, essendo ancora aperto il procedimento di verifica del servizio ispettivo dell'autorità sanitaria locale che ha attenzionato le cartelle a cui si riferisce la predetta fattura, quella somma non sia ancora dovuta, perché non matura.
Deve rilevarsi invece che il credito riguardante tutte le somme richieste dal era da ritenersi Pt_1 maturo al momento dell'introduzione del giudizio, perché relativo ad interventi già compiuti e, quindi, certo e liquido nonché esigibile, perché riferito ad interventi svolti nell'anno 2020 e quindi ben oltre i termini prescritti da contratto per la corresponsione del compenso (per il 70% entro la seconda decade del secondo mese successivo a quello delle prestazioni svolte e, quanto al restante 30%, a saldo entro il 31 dicembre dell'anno di maturazione, quindi dell'anno di esecuzione della prestazione).
Essendo quindi scaduti i termini prescritti da contratto per la corresponsione del dovuto e non essendo pervenuto, allo stato, alcun provvedimento amministrativo di accertamento di irregolarità direttamente imputabili al Piazza, non si è certamente verificata la condizione risolutiva che parte appellata invoca e quindi quest'ultima è da ritenersi obbligata anche al pagamento della suddetta somma di € 1.570,74.
Non risultano viceversa dovute le spese per asserita attività stragiudiziale, le quali vengono indicate solo genericamente e di cui non viene fornita prova. pagina 7 di 8 Per tutto quanto finora esposto, l'appello va quindi parzialmente accolto e di conseguenza riconosciuta la debenza delle somme richieste dall'appellante.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede: accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto condanna la al pagamento in favore di CP_1
di € 4.163,26; Parte_1 respinge la domanda relativa al pagamento delle spese per attività stragiudiziale;
condanna la a rifondere al procuratore antistatario di le spese del primo CP_1 Parte_1 grado di giudizio, che liquida in € 1.265,00 per compensi e quelle del presente grado di giudizio che liquida in € 1.700,00 per compensi ed € 174,00 per spese, oltre per entrambi i gradi iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Roma il 2.7.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Attilio Simonelli, magistrato ordinario in tirocinio.
Il Giudice
dott. Valeria Belli
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