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Ordinanza 11 aprile 2025
Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14/2025 oggetto: Altri istituti e leggi speciali
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale in composizione collegiale:
dr. Luigi Reale Presidente rel. dr. Umberto Rana Giudice dr. Quirino Caturano Giudice
g. relatore dr. Luigi Reale
all'esito dell'udienza sostituita del 2.4.25l nel procedimento iscritto al n. r.g. 14/2025 tra
Parte_1 contro
Controparte_1
riunito nella camera di consiglio, all'esito delle note depositate alla udienza sostituita (art. 127 ter c.p.c.) del 2.4.25, ha reso la seguente
ORDINANZA
nel reclamo ex art. 170 DPR 115/02 proposto da avv. nei confronti della Parte_1 Parte_1 eredità giacente , avverso il provvedimento di liquidazione in euro 20.000,00 Controparte_1 inclusi accessori e spese, del di lui compenso quale Curatore della detta eredità giacente reso il
23.12.24 dal giudice tutelare.
* * * * *
1 - Il proposto reclamo è infondato e va quindi respinto.
2 – Nella corretta premessa della inesistenza di parametri specifici per la liquidazione del compenso del Curatore dell'eredità giacente e nella ontologica difformità delle attribuzioni di tale ausiliare con quelle del Curatore Fallimentare e dell'altrettanto corretto riferimento a casi di liquidazione secondo criteri elastici (tutore dell'incapace) da ancorare alle attività espletate ad alla durata della curatela (elementi entrambi individuati dal primo giudice), il reclamante rappresenta la liquidabilità di una somma compresa tra euro 26.706,90 ed euro 53.4113,80, parametrata o alle tariffe dei dottori commercialisti che svolgano la attività di curatore (tariffe tuttavia ormai abrogate)
o al D.M: 20.7.12 ed al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore degli immobili amministrati (euro
1.194.564,81) ed alienati in sede di esecuzione immobiliare, degli importi incamerati di euro
585.895,21 e della durata della procedura lunga di 27 anni.
Pagina 1 defunto;
il curatore ha provveduto ad incassare i canoni di locazione di un immobile parimenti esecutato ed a provvedere, anche per l'interessamento dei comproprietari di alcuni beni, a partecipare a non importanti opere di manutenzione straordinaria;
ha anche provveduto a dare esecuzione a decisioni rese in giudizi vittoriosamente intrapresi dal de cuius avverso decreti ingiuntivi ottenuti da istituti di credito (gliene ha riferito il legale incaricato dal ), CP_1 recuperando da uno di questi la somma di euro 486.000 circa, secondo pronuncia giudiziale.
4 – Emerge così da un lato che la liquidazione degli immobili non ha comportato alcuna attività per il curatore, neppure in sede di distribuzione del ricavato, operata nella sede giudiziale espropriativa;
che i canoni di locazione si riferivano ad un contratto precedentemente stipulato dal defunto e che le somme incamerate derivano da una pronuncia giudiziale il cui giudizio è stato seguito da difensore nominato dal defunto.
5 – Così ricostruita l'attività del curatore, il liquidato importo deve ritenersi equo e commisurato all'impegno spiegato dal curatore.
6 – Spese irripetibili in ragione della mancata costituzione della eredità giacente;
aggravio del pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater (come inserito dall'art. 1, co. 17. L. 228/12) DPR 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale respinge il reclamo proposto da avv. nei confronti della eredità Parte_1 Parte_1 giacente , avverso il provvedimento di liquidazione del compenso quale Curatore Controparte_1 della detta eredità giacente reso il 23.12.24 dal giudice tutelare;
spese irripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/02 (obbligo del doppio pagamento del contributo unificato).
Macerata, 2 aprile 2025.
Il Presidente rel. dr. Luigi Reale
Pagina 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Nella relazione finale in data 5.12.24 risulta la descrizione della attività svolta dal Curatore;
tutti i beni immobili caduti nell'asse sono stati liquidati in sede espropriativa curata dai creditori del
TRIBUNALE ORDINARIO di MACERATA
Il Tribunale in composizione collegiale:
dr. Luigi Reale Presidente rel. dr. Umberto Rana Giudice dr. Quirino Caturano Giudice
g. relatore dr. Luigi Reale
all'esito dell'udienza sostituita del 2.4.25l nel procedimento iscritto al n. r.g. 14/2025 tra
Parte_1 contro
Controparte_1
riunito nella camera di consiglio, all'esito delle note depositate alla udienza sostituita (art. 127 ter c.p.c.) del 2.4.25, ha reso la seguente
ORDINANZA
nel reclamo ex art. 170 DPR 115/02 proposto da avv. nei confronti della Parte_1 Parte_1 eredità giacente , avverso il provvedimento di liquidazione in euro 20.000,00 Controparte_1 inclusi accessori e spese, del di lui compenso quale Curatore della detta eredità giacente reso il
23.12.24 dal giudice tutelare.
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1 - Il proposto reclamo è infondato e va quindi respinto.
2 – Nella corretta premessa della inesistenza di parametri specifici per la liquidazione del compenso del Curatore dell'eredità giacente e nella ontologica difformità delle attribuzioni di tale ausiliare con quelle del Curatore Fallimentare e dell'altrettanto corretto riferimento a casi di liquidazione secondo criteri elastici (tutore dell'incapace) da ancorare alle attività espletate ad alla durata della curatela (elementi entrambi individuati dal primo giudice), il reclamante rappresenta la liquidabilità di una somma compresa tra euro 26.706,90 ed euro 53.4113,80, parametrata o alle tariffe dei dottori commercialisti che svolgano la attività di curatore (tariffe tuttavia ormai abrogate)
o al D.M: 20.7.12 ed al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore degli immobili amministrati (euro
1.194.564,81) ed alienati in sede di esecuzione immobiliare, degli importi incamerati di euro
585.895,21 e della durata della procedura lunga di 27 anni.
Pagina 1 defunto;
il curatore ha provveduto ad incassare i canoni di locazione di un immobile parimenti esecutato ed a provvedere, anche per l'interessamento dei comproprietari di alcuni beni, a partecipare a non importanti opere di manutenzione straordinaria;
ha anche provveduto a dare esecuzione a decisioni rese in giudizi vittoriosamente intrapresi dal de cuius avverso decreti ingiuntivi ottenuti da istituti di credito (gliene ha riferito il legale incaricato dal ), CP_1 recuperando da uno di questi la somma di euro 486.000 circa, secondo pronuncia giudiziale.
4 – Emerge così da un lato che la liquidazione degli immobili non ha comportato alcuna attività per il curatore, neppure in sede di distribuzione del ricavato, operata nella sede giudiziale espropriativa;
che i canoni di locazione si riferivano ad un contratto precedentemente stipulato dal defunto e che le somme incamerate derivano da una pronuncia giudiziale il cui giudizio è stato seguito da difensore nominato dal defunto.
5 – Così ricostruita l'attività del curatore, il liquidato importo deve ritenersi equo e commisurato all'impegno spiegato dal curatore.
6 – Spese irripetibili in ragione della mancata costituzione della eredità giacente;
aggravio del pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater (come inserito dall'art. 1, co. 17. L. 228/12) DPR 115/02.
P.Q.M.
il Tribunale respinge il reclamo proposto da avv. nei confronti della eredità Parte_1 Parte_1 giacente , avverso il provvedimento di liquidazione del compenso quale Curatore Controparte_1 della detta eredità giacente reso il 23.12.24 dal giudice tutelare;
spese irripetibili;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR 115/02 (obbligo del doppio pagamento del contributo unificato).
Macerata, 2 aprile 2025.
Il Presidente rel. dr. Luigi Reale
Pagina 2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 – Nella relazione finale in data 5.12.24 risulta la descrizione della attività svolta dal Curatore;
tutti i beni immobili caduti nell'asse sono stati liquidati in sede espropriativa curata dai creditori del