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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/08/2025, n. 4815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4815 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 1405/2020
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
appellante e
(C.F. ) ON P.IVA_2
appellato - contumace
Controparte_2
appellato - contumace
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. VALVO CP_3 P.IVA_3
CESARE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC, la
[...]
conveniva in giudizio la ON Controparte_2 e la dinanzi al Tribunale di Velletri per sentire revocare e Parte_1 dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di conferimento di azienda del
05.12.2016 del Notaio Dott. Rep. 3186, Racc.2086. Premetteva a tal Persona_1
fine l'attrice di essere creditrice della in virtù di Controparte_2
garanzia prestata da quest'ultima, unitamente ad altri soggetti, in favore della
[...]
nel 2011. A causa dell'andamento negativo dei rapporti intrattenuti Controparte_2
dalla con l'Istituto di credito, quest'ultimo, con lettera del Controparte_2
13.07.2016, comunicava alla debitrice ed ai garanti la revoca delle linee di credito a suo tempo concesse, diffidandoli al versamento del dovuto. Tuttavia, soltanto 5 mesi dopo la predetta diffida, ovvero con atto del 05.12.2016, la
[...]
conferiva l'intera proprietà dell'azienda nella Controparte_2 Parte_1
divenendone socia al 97,49%, conseguentemente spogliandosi del bene patrimoniale, mobile, immobile o immateriale. Per tale motivo, la ON
, ritenendo sussistenti i prescritti presupposti, promuoveva azione
[...]
revocatoria ex art. 2901 c.c. La rimaneva contumace Controparte_2 mentre si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Parte_1
ex adverso argomentato e dedotto ed eccependo, in particolare, l'inesistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. Espletata l'istruttoria il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito di note conclusive e repliche. Con sentenza n. 2393/2019 del 17.12.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria “ dichiara privo di effetto ai sensi dell'art. 2901
c.c. nei confronti di parte attrice l'atto di conferimento di azienda del 5 dicembre
2016 a rogito del notaio rep. 3186, racc. 2086”, con ordine di Persona_1
CP_ trascrizione della sentenza al conservatore e con condanna delle convenute in solido alla rifusione delle spese di causa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato all'Istituto di credito appellato e alla la impugnava la Controparte_2 Parte_1
sentenza di primo grado, con i motivi infra precisati.
Si costituiva con comparsa ex art. 111 c.p.c. la alla quale Controparte_5
l'Istituto di credito appellato ha ceduto in blocco i crediti, ivi incluso quello oggetto di causa. In data 30.06.2020 si svolgeva, nelle forme della trattazione pag. 2/7 scritta, la prima udienza;
successivamente, all'udienza del 23.03.2021 veniva dichiarata la contumacia della e ON
della e la causa veniva rinviata per la precisazione Controparte_2
delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta con ordinanza del 20 settembre 2025 la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c...
All'esito si osserva:
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato da atteso che detta società ha acquistato il credito Controparte_5
vantato da nei confronti della ON
debitrice principale e dei garanti Controparte_2 Controparte_2
e come previsto dall'articolo 7.1, comma 1 e 6) della CP_6 Controparte_7
Legge sulla cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari. In conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., di detta cessione veniva data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delll'08.11.2018 – Parte Seconda n. 130 (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo di
[...]
e, per essa, della mandataria . Controparte_5 Controparte_8
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione. Pertanto sussiste pienamente la legittimazione ad agire.
Nel merito.
Con il primo motivo d'appello si denuncia l' “ Inesistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c, in specie del pregiudizio alle ragioni del creditore e della partecipatio fraudis. Insussistenza dell'interesse ad agire in revocatoria da parte dell'Istituto di credito.”
A dire dell'appellante l'interesse ad agire dell'istituto di credito non sussisterebbe atteso che la ha offerto la restituzione del Parte_1
ramo di azienda facente capo alla e , quindi, Controparte_9
pag. 3/7 avrebbe consentito all'istituto di credito di rientrare immediatamente nella disponibilità dei beni della garante.
Premesso che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico, sussista uno stato d'incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà di legge, un pregiudizio concreto ed attuale e non già soltanto potenziale ( Cass. n. 7735/2022), è indubbio che esso sussistesse al momento della proposizione della domanda in considerazione del fatto che la paventata restituzione non è mai intervenuta, per stessa ammissione dell'appellante e, quindi, nessun accordo tra le parti, al riguardo, è stato stipulato.
Anche le argomentazioni circa la presunta assenza di pregiudizio per la creditrice non sono condivisibili.
Si sostiene, infatti, che non sarebbero stati sottratti beni alla garanzia del creditore poiché con “il conferimento della la Controparte_2
ha deliberato un aumento del capitale sociale di Euro Parte_1
388.000,00 pari al valore dello stesso conferimento, divenendo la prima socia di maggioranza al 97,49% e, quindi titolare di una consistente partecipazione societaria, quasi totalitaria, nell'ambito di un'azienda che tutt'ora opera nel settore maturando e percependo utili dalla propria attività. Partecipazione che rende, di fatto, la Controparte_2
principale artefice delle scelte aziendali e partecipe agli utili dalla medesima prodotti.” ( v. pag. 5 appello)
Al riguardo va osservato che in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la pag. 4/7 dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Cass. Ordinanza n.
26310 del 29/09/2021 ) .
Inoltre le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Con la conseguenza che è interesse del creditore far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
13172 del 25/05/2017).
Alla luce dei principi ricordati deve ritenersi che l'intero conferimento dell'azienda ad altra società integri l'indicata diminuzione patrimoniale a nulla rilevando la circostanza che si sia ottenuta una considerevole maggioranza societaria nella società acquirente, atteso che le maggioranze societarie sono per definizione fluttuanti e variabili nel tempo. Né, a carico sempre della società acquirente, è opponibile alcunché relativamente alle obbligazioni contratte dalla nei confronti dell'appellata. Parte_1
Infine, contrariamente a quanto sostenuto, seppur la società cessionaria possa produrre utili, parimenti, può generare passività per cui, tale argomento, è tutt'altro che dirimente.
Altrettanto vale circa l'accollo dei debiti della da Controparte_2
parte della perché all'assunzione di tali obbligazioni sono Parte_1
estranee la e la . ON CP_3
pag. 5/7 Anche le argomentazioni svolte circa la partecipatio fraudis non sono condivisibili.
Al riguardo, infatti, l'appellata rinnova le stesse ragioni poste a fondamento delle precedenti critiche ovverosia e l'accollo dei debiti e la possibilità di partecipare agli utili della società, cui l'azienda è stata conferita, tuttavia esse non sono pertinenti non attenendo l'elemento soggettivo della fattispecie.
A queste ragioni viene aggiunta la censura riguardo alla circostanza che il
Tribunale abbia ritenuto la sussistenza della partecipazione del terzo in considerazione del legame di parentela che, viceversa, si afferma non ricorrere.
Tuttavia dalle visure storiche in atti emerge che , figlia di Parte_2 CP_6
già Amministratore unico della , era socia
[...] Controparte_2
di maggioranza della . Pertanto la decisione del Tribunale Parte_1
deve ritenersi, sotto tale profilo, logica e congrua, ( Cass. n. 13447 del 29/05/2013).
In definitiva l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al DM 55/2014 e, quindi, € 5.706 per studio € 3.318 per la fase introduttiva, € 7.644 per la trattazione ed € 9.4878 per la fase decisionale e, pertanto in totale euro 26.155,00
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di ON0 CP_3
pag. 6/7 2018 , avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2393/2019 del
24/12/2019 così provvede:
- Rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore , delle Parte_1 CP_3
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.155,00 , oltre 15
% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 23/06/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
3° SEZIONE
R.G. 1405/2020
La Corte D'Appello di Roma, 3° SEZIONE, in persona dei magistrati:
Cecilia De Santis Presidente
Antonella Sterlicchio Consigliere
Pierluigi De Nardis Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
appellante e
(C.F. ) ON P.IVA_2
appellato - contumace
Controparte_2
appellato - contumace
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. VALVO CP_3 P.IVA_3
CESARE intervenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC, la
[...]
conveniva in giudizio la ON Controparte_2 e la dinanzi al Tribunale di Velletri per sentire revocare e Parte_1 dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di conferimento di azienda del
05.12.2016 del Notaio Dott. Rep. 3186, Racc.2086. Premetteva a tal Persona_1
fine l'attrice di essere creditrice della in virtù di Controparte_2
garanzia prestata da quest'ultima, unitamente ad altri soggetti, in favore della
[...]
nel 2011. A causa dell'andamento negativo dei rapporti intrattenuti Controparte_2
dalla con l'Istituto di credito, quest'ultimo, con lettera del Controparte_2
13.07.2016, comunicava alla debitrice ed ai garanti la revoca delle linee di credito a suo tempo concesse, diffidandoli al versamento del dovuto. Tuttavia, soltanto 5 mesi dopo la predetta diffida, ovvero con atto del 05.12.2016, la
[...]
conferiva l'intera proprietà dell'azienda nella Controparte_2 Parte_1
divenendone socia al 97,49%, conseguentemente spogliandosi del bene patrimoniale, mobile, immobile o immateriale. Per tale motivo, la ON
, ritenendo sussistenti i prescritti presupposti, promuoveva azione
[...]
revocatoria ex art. 2901 c.c. La rimaneva contumace Controparte_2 mentre si costituiva la impugnando e contestando tutto quanto Parte_1
ex adverso argomentato e dedotto ed eccependo, in particolare, l'inesistenza dei presupposti ex art. 2901 c.c. Espletata l'istruttoria il Tribunale tratteneva la causa in decisione concedendo termini per il deposito di note conclusive e repliche. Con sentenza n. 2393/2019 del 17.12.2019, il Tribunale di Velletri, in accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria “ dichiara privo di effetto ai sensi dell'art. 2901
c.c. nei confronti di parte attrice l'atto di conferimento di azienda del 5 dicembre
2016 a rogito del notaio rep. 3186, racc. 2086”, con ordine di Persona_1
CP_ trascrizione della sentenza al conservatore e con condanna delle convenute in solido alla rifusione delle spese di causa.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato all'Istituto di credito appellato e alla la impugnava la Controparte_2 Parte_1
sentenza di primo grado, con i motivi infra precisati.
Si costituiva con comparsa ex art. 111 c.p.c. la alla quale Controparte_5
l'Istituto di credito appellato ha ceduto in blocco i crediti, ivi incluso quello oggetto di causa. In data 30.06.2020 si svolgeva, nelle forme della trattazione pag. 2/7 scritta, la prima udienza;
successivamente, all'udienza del 23.03.2021 veniva dichiarata la contumacia della e ON
della e la causa veniva rinviata per la precisazione Controparte_2
delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta con ordinanza del 20 settembre 2025 la causa è stata trattenuta a decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c...
All'esito si osserva:
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato da atteso che detta società ha acquistato il credito Controparte_5
vantato da nei confronti della ON
debitrice principale e dei garanti Controparte_2 Controparte_2
e come previsto dall'articolo 7.1, comma 1 e 6) della CP_6 Controparte_7
Legge sulla cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari. In conformità a quanto disposto dagli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del
30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., di detta cessione veniva data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delll'08.11.2018 – Parte Seconda n. 130 (cfr. doc. 5 allegato al fascicolo di
[...]
e, per essa, della mandataria . Controparte_5 Controparte_8
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risulta assolto anche l'onere di comunicazione della cessione. Pertanto sussiste pienamente la legittimazione ad agire.
Nel merito.
Con il primo motivo d'appello si denuncia l' “ Inesistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c, in specie del pregiudizio alle ragioni del creditore e della partecipatio fraudis. Insussistenza dell'interesse ad agire in revocatoria da parte dell'Istituto di credito.”
A dire dell'appellante l'interesse ad agire dell'istituto di credito non sussisterebbe atteso che la ha offerto la restituzione del Parte_1
ramo di azienda facente capo alla e , quindi, Controparte_9
pag. 3/7 avrebbe consentito all'istituto di credito di rientrare immediatamente nella disponibilità dei beni della garante.
Premesso che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, e presuppone che, in ordine all'esistenza o al contenuto di un rapporto giuridico, sussista uno stato d'incertezza, da considerare in termini oggettivi e non soggettivi, tale da recare all'interessato, ove non si proponga l'accertamento giudiziale sulla concreta volontà di legge, un pregiudizio concreto ed attuale e non già soltanto potenziale ( Cass. n. 7735/2022), è indubbio che esso sussistesse al momento della proposizione della domanda in considerazione del fatto che la paventata restituzione non è mai intervenuta, per stessa ammissione dell'appellante e, quindi, nessun accordo tra le parti, al riguardo, è stato stipulato.
Anche le argomentazioni circa la presunta assenza di pregiudizio per la creditrice non sono condivisibili.
Si sostiene, infatti, che non sarebbero stati sottratti beni alla garanzia del creditore poiché con “il conferimento della la Controparte_2
ha deliberato un aumento del capitale sociale di Euro Parte_1
388.000,00 pari al valore dello stesso conferimento, divenendo la prima socia di maggioranza al 97,49% e, quindi titolare di una consistente partecipazione societaria, quasi totalitaria, nell'ambito di un'azienda che tutt'ora opera nel settore maturando e percependo utili dalla propria attività. Partecipazione che rende, di fatto, la Controparte_2
principale artefice delle scelte aziendali e partecipe agli utili dalla medesima prodotti.” ( v. pag. 5 appello)
Al riguardo va osservato che in tema di azione revocatoria ordinaria,
l'accertamento dell'"eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la pag. 4/7 dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore. (Cass. Ordinanza n.
26310 del 29/09/2021 ) .
Inoltre le condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell'atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. Con la conseguenza che è interesse del creditore far dichiarare inefficace un atto che impedisca o renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
13172 del 25/05/2017).
Alla luce dei principi ricordati deve ritenersi che l'intero conferimento dell'azienda ad altra società integri l'indicata diminuzione patrimoniale a nulla rilevando la circostanza che si sia ottenuta una considerevole maggioranza societaria nella società acquirente, atteso che le maggioranze societarie sono per definizione fluttuanti e variabili nel tempo. Né, a carico sempre della società acquirente, è opponibile alcunché relativamente alle obbligazioni contratte dalla nei confronti dell'appellata. Parte_1
Infine, contrariamente a quanto sostenuto, seppur la società cessionaria possa produrre utili, parimenti, può generare passività per cui, tale argomento, è tutt'altro che dirimente.
Altrettanto vale circa l'accollo dei debiti della da Controparte_2
parte della perché all'assunzione di tali obbligazioni sono Parte_1
estranee la e la . ON CP_3
pag. 5/7 Anche le argomentazioni svolte circa la partecipatio fraudis non sono condivisibili.
Al riguardo, infatti, l'appellata rinnova le stesse ragioni poste a fondamento delle precedenti critiche ovverosia e l'accollo dei debiti e la possibilità di partecipare agli utili della società, cui l'azienda è stata conferita, tuttavia esse non sono pertinenti non attenendo l'elemento soggettivo della fattispecie.
A queste ragioni viene aggiunta la censura riguardo alla circostanza che il
Tribunale abbia ritenuto la sussistenza della partecipazione del terzo in considerazione del legame di parentela che, viceversa, si afferma non ricorrere.
Tuttavia dalle visure storiche in atti emerge che , figlia di Parte_2 CP_6
già Amministratore unico della , era socia
[...] Controparte_2
di maggioranza della . Pertanto la decisione del Tribunale Parte_1
deve ritenersi, sotto tale profilo, logica e congrua, ( Cass. n. 13447 del 29/05/2013).
In definitiva l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base ai valori medi di cui al DM 55/2014 e, quindi, € 5.706 per studio € 3.318 per la fase introduttiva, € 7.644 per la trattazione ed € 9.4878 per la fase decisionale e, pertanto in totale euro 26.155,00
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
con l'intervento di ON0 CP_3
pag. 6/7 2018 , avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 2393/2019 del
24/12/2019 così provvede:
- Rigetta l'appello; condanna al pagamento, in favore , delle Parte_1 CP_3
spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 26.155,00 , oltre 15
% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della 3° SEZIONE, in data 23/06/2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
Pierluigi De Nardis Cecilia De Santis
pag. 7/7