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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott. Massimo Escher Presidente
dott.ssa Lidia Greco giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11783/2021 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Castorina, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...]̀ (CT) il 16.06.1951 (c.f. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Longo e Avv. C.F._2
Cinzia Cattoretti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero.
Posta in decisione in esito al deposito di note scritte disposto in sostituzione
1 dell'udienza del 25.09.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione del termine (ridotto) di giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni venti per le memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato telematicamente il 17.9.2021, ha chiesto Parte_1
pronunciarsi la separazione personale dal marito , con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio in Paternò il 09.06.2020 e dal quale non sono nati figli.
Ha dedotto la ricorrente che il loro rapporto coniugale si era irrimediabilmente incrinato a causa del comportamento del , il quale l'avrebbe allontanata CP
dall'abitazione coniugale, cambiando poi la serratura della porta d'ingresso così da impedirle di farvi rientro.
Ha chiesto quindi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore (o, in subordine,
la corresponsione da parte del di una somma mensile per il pagamento del CP
canone di locazione di un altro immobile), un assegno di mantenimento a carico del marito nonché la consegna da parte di quest'ultimo dell'autovettura cointestata ad entrambi ed il versamento di € 37.500,00, corrispondente alla metà dell'ammontare del ricavato della vendita di un immobile alienato dopo il matrimonio.
Con comparsa di risposta del 14.03.2022, si è costituito in giudizio CP
, il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale avanzata dalla
[...]
moglie, ha chiesto il rigetto di tutte le altre domande, anche in ragione della brevità del vincolo matrimoniale, durato appena un anno.
2 All'udienza presidenziale del 17.3.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, sono state autorizzare a vivere separate;
quindi, la causa è stata rimessa innanzi al Giudice Istruttore per la prosecuzione del giudizio e, senza attività
istruttoria ulteriore rispetto all'acquisizione dei documenti versati in atti, è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Venendo al merito, la domanda di assegnazione della casa coniugale deve essere rigettata per carenza dei presupposti.
Si rammenta, infatti, che il godimento dell'immobile costituente casa familiare non può prescindere dall'affidamento dei figli minori o dalla convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti, essendo l'istituto in questione disposto esclusivamente nell'interesse di costoro, al fine di preservarne l'ambiente nel quale sono cresciuti.
Sul punto, si ricordi il granitico orientamento della Suprema Corte, a mente del quale: “Di regola l'assegnazione della casa famigliare va decisa in favore del coniuge
affidatario della prole, per garantire ai figli un idoneo habitat e tutelare l'esigenza
della prole a non veder turbato quell'ambiente domestico. Pertanto in mancanza di
figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con
il genitore affidatario non è ammissibile un provvedimento di assegnazione in favore
del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di
3 mantenimento” (Cass. civ. n. 656/2023).
Alla luce delle suddette considerazioni, in mancanza di prole, la domanda non merita accoglimento.
In ordine alla domanda di mantenimento avanzata dalla ricorrente si rileva quanto segue.
Com'è noto, la separazione personale tra i coniugi non estingue il dovere reciproco di assistenza materiale, espressione del dovere, più ampio, di solidarietà coniugale;
ciò
comporta che il coniuge cui non è stata addebitata la separazione ha diritto di ricevere dall'altro un assegno di mantenimento, qualora non abbia mezzi economici adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale, valutate la situazione economica complessiva, la capacità concreta lavorativa del richiedente, nonché le condizioni economiche dell'obbligato.
Ciò posto, tra le circostanze da considerare per la valutazione in ordine al riconoscimento del suddetto contributo, rientra, ai sensi dell'art. 156 c.c, anche la durata del matrimonio.
Infatti, per giurisprudenza costante: “Se è vero che la breve durata del matrimonio
non esclude di per sé il diritto all'assegno, tuttavia la mancata instaurazione di una
comunione materiale e spirituale fra i coniugi può costituire una causa di
esclusione." (Cass. n. 16737/2018).
Più di recente, la Suprema Corte, tornata sul punto “Nelle ipotesi di durata
particolarmente breve del matrimonio in cui non si è ancora realizzata, al momento
della separazione, alcuna comunione materiale e spirituale, e quindi instaurato un
rapporto affettivo qualificabile come affectio coniugalis, non può essere riconosciuto
il diritto al mantenimento” (Cass. civ. n .20507/2024)
4 Nel caso di specie, appare evidente ed incontestato che la durata del vincolo matrimoniale sia stata particolarmente breve, atteso che l'unione coniugale è durata appena un anno prima della separazione di fatto.
Non può non assumere rilevanza, inoltre, ai fini che qui interessano (avuto riguardo alla complessiva durata della relazione sentimentale), la circostanza che le parti siano convolate a nozze in appena sei mesi dall'instaurazione della relazione affettiva.
Riprendendo, quindi, il dettato del Supremo Collegio, non può essersi consolidata in capo alle odierne parti, in un arco temporale così modesto, quella affectio coniugalis
che possa sottendere l'esistenza di una comunione materiale e spirituale fra i coniugi,
quale presupposto indefettibile ai fini dell'insorgenza di un obbligo di mantenimento in capo al coniuge c.d. “forte”; né, tanto meno, può ritenersi, per le medesime ragioni di ordine temporale, che il coniuge “debole” abbia goduto per lungo tempo di un particolare tenore di vita da dover mantenere anche in fase di separazione.
Alla luce delle suddette considerazioni la domanda di mantenimento deve essere rigettata.
Quanto alle ulteriori domande avanzate dalla ricorrente, aventi ad oggetto,
segnatamente, la pretesa consegna dell'autovettura cointestata e il versamento della metà del ricavato dalla vendita di un immobile (di cui peraltro la ricorrente non era neppure comproprietaria), ne rileva il Collegio l'inammissibilità.
Infatti, secondo giurisprudenza costante: “nei procedimenti di separazione e
di divorzio, soggetti al rito della camera di consiglio, deve ritenersi esclusa la
possibilità del simultaneus processus con le domande di scioglimento della comunione
di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme o
di effettuazione dell'inventario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di
5 connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di divorzio o di
separazione” (Tribunale Pavia, n.824/2019; Trib. Firenze n. 1408/2020).
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico della ricorrente, pur se ammessa al patrocinio a spese dello Stato (atteso che il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile - cfr D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 74, comma 2 - non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa: "gli onorari e le spese" di cui all'art. 131 D.P.R. cit., sono infatti solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare).
Dette spese vengono liquidate, tenendo conto della natura e del valore della causa, nonché dell'attività difensiva effettivamente espletata in complessivi € 2.100,00
per compensi professionali, così ripartiti: € 1.276,00 per la fase di studio ed € 824,00,
per la fase introduttiva, con esclusione della fase istruttoria (in difetto di relativa attività) e di quella decisionale (atteso il contenuto meramente ripetitivo delle difese già spiegate e l'estrema semplicità delle questioni oggetto di giudizio), oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia la separazione fra e , ordinando Parte_1 Controparte_1
all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paternò di annotare la presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile (al n. 6, parte I, anno 2020);
Rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento formulate dalla ricorrente;
Dichiara inammissibile ogni altra domanda della ricorrente;
Condanna a rifondere a le spese di giudizio, come Parte_1 Controparte_1
6 sopra liquidate in complessivi € 2.100,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, I.V.A e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale, il 13.12.2024.
Il Giudice est. Il Presidente
Eleonora Guarnera Massimo Escher
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