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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 3238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3238 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. SC DI Presidente dr. MA EN NO Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 325/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN LU, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO MANTEGAZZA N.2 MONZA presso il difensore avv.
IN LU
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
TRENTO E TRIESTE PALAZZO COMUNALE 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. BOECHE STEFANO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega pagina 1 di 14 in atti, unitamente all'avv. MALUDROTTU GIANCOSIMO ( ) C.F._2
PIAZZA TRENTO E TRIESTE 20900 MONZA;
Parte_2
( PIAZZA TRENTO E TRIESTE C/O AVVOCATURA C.F._3
COMUNALE MONZA;
( ) PIAZZA CP_2 C.F._4
TRENTO E TRIESTE -PALAZZO COMUNALE- MONZA;
APPELLATO
avente ad oggetto: Querela di falso sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., chiedendo al Tribunale Controparte_1
di accertare la falsità ideologica del verbale di accertamento n. H/1727/2021 del 21/05/2021 con il quale la Polizia Locale di Monza e la Polizia di Stato contestava alla sig.ra la Pt_1 violazione dell'art.4, comma 1, D.L. 52/2021 e D.L. 65/2021, e dichiararne, per l'effetto la nullità ovvero l'inesistenza.
Parte attrice chiedeva altresì al giudice di prime cure di dichiarare la non debenza della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria elevata con il verbale in questione e chiedeva altresì il riconoscimento di danni patrimoniali (lucro cessante) e non patrimoniali
(lesione dell'immagine professionale), cagionati dall'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura per giorni cinque del locale bar ristorante “BUNS” di Monza, di cui la sig.ra risultava titolare. Pt_1
Più in particolare, il verbale, oggetto della querela di falso, era stato redatto dalla Polizia locale di Monza unitamente alla Polizia di Stato al fine di contestare l'accertamento della seguente situazione di fatto: “Titolare di attività che non adottava misure organizzative adeguate per
pagina 2 di 14 evitare assembramenti infatti venivano serviti clienti in piedi all'interno dell'attività e all'esterno a persone in piedi ma servite dal personale addetto.”
A sostegno dell'allegazione relativa alla falsità ideologica del verbale, parte attrice deduceva i seguenti elementi probatori:
- registrazione delle telecamere di videosorveglianza, interne al locale, le quali, secondo la prospettazione attorea evidenzierebbero fatti diversi da quanto indicato nel verbale de quo, e segnatamente il fatto che: “un uomo calvo, con uno zainetto ed in borghese, in seguito qualificatosi come Agente della Polizia Locale di Monza – – Persona_1 accedeva al locale gestito dalla Signora alle ore 20,30 circa e non alle ore Pt_1
20,00, come indicato nel verbale”; “alcun cliente si trovava all'interno del locale, ma solamente la ricorrente ed il personale del locale stesso;
solo un cliente accedeva al locale per poter usufruire dei servizi igienici” (così atto di citazione in primo grado, pagg. 1-2)
- riproduzioni fotografiche dalle quali si evincerebbe che i clienti, presenti nell'area esterna del locale al momento dell'accertamento, erano tutti dotati di mascherine e si trovavano ad una distanza, di almeno un metro, tra di loro.
- dichiarazioni delle sig.re e presenti al Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
momento della contestazione del 21.05.2021, le quali confermerebbero le circostanze di cui sopra, rappresentate nelle riproduzioni fotografiche e nel video delle telecamere di sorveglianza installate all'interno del locale.
Si chiedeva pertanto l'ammissione della prova per testi su capitoli concernenti gli accadimenti oggetto di accertamento del verbale che si assumeva affetto da falsità ideologica, citando come testi le summenzionate e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
La parte convenuta, si costituiva tempestivamente, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, in forza delle seguenti argomentazioni:
pagina 3 di 14 - in via preliminare il convenuto osservava come le domande di parte attrice travalicassero i limiti dalla legge attribuiti alla querela di falso, estendendosi alla richiesta di dichiarazione delle non debenza delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
- nel merito si rilevava la genericità della querela proposta, non risultando del tutto chiaro quali siano esattamente gli elementi dai quali dedurre la falsità del verbale. Precisato altresì che la contestazione contenuta nel verbale oggetto di querela riguardava solo la situazione di assembramento creatasi all'esterno del bar “BUNS”, si sottolineava che le fotografie prodotte da parte attrice confermavano quanto accertato nel verbale, in luogo di smentirlo. Invero, le dette riproduzioni fotografiche mostravano, tra l'altro, persone in piedi, intente a consumare cibi (circostanza che, di per sé stessa, costituiva a detta di parte convenuta, un illecito sanzionabile alla luce della allora vigente normativa
COVID). Altresì si sottolineava come l'orario indicato dal verbale – la cui veridicità era pure oggetto di contestazione da parte dell'attrice – dovesse riferirsi al momento dell'accertamento dell'esistenza di un assembramento (e non al momento della formalizzazione del verbale) e come le operazioni di osservazione da parte degli agenti e ufficiali di polizia fosse durata circa un'ora. Si contestava inoltre la attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni delle sig.re , e rilevandone Tes_2 Tes_3 Testimone_1 anche la contraddittorietà, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. Con riferimento al video, prodotto dalla difesa di parte attrice tramite chiavetta USB se ne contestava l'ammissibilità (non avendo potuto la parte convenuta prenderne visione, posto che era stato prodotto in unica copia) e comunque si allegava l'impossibilità di attribuire data e ora certa alla relativa registrazione. Infine, si contestava la validità delle valutazioni dei danni patrimoniali effettuate da parte attrice.
Con la memoria di replica ex art. 183, VI comma n. 2, parte convenuta chiedeva l'ammissione della prova per testi citando i verbalizzanti Svr. e Vice Comm. della Persona_1 Tes_4
Polizia Locale, Vice Questore Dott.ssa e Ispettore Capo della Polizia CP_3 Per_2 Per_3 di Stato, (o anche di uno solo di essi) al fine di riferire sulle circostanze oggetto di accertamento del verbale che parte attrice assumeva ideologicamente falso. pagina 4 di 14 Il Tribunale ammetteva le prove per testi di cui alle richieste delle parti e disponeva altresì
l'acquisizione della chiavetta USB contenente la videoripresa delle telecamere di sorveglianza poste all'interno del bar “BUNS”.
Nelle udienze del 06/03/2024 e del 26/06/2024, venivano escussi, rispettivamente, i testi di parte attrice ( e ) e i testi di parte convenuta (Vicequestore e Testimone_1 Tes_2 Per_2
Svr. . Per_1
Con la sentenza n. 3114/2024 del 19/12/2024 il Tribunale di Monza rigettava la querela di falso e le ulteriori richieste di parte attrice;
condannava la parte querelante al pagamento di una pena pecuniaria pari ad euro 20,00; condannava altresì alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, che liquidava in euro 7.616,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15%.
Il giudice di prime cure disponeva, infine, la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per quanto di competenza in ordine al reato di calunnia.
La parte attrice, sig.ra proponeva appello avverso tale sentenza con atto di Parte_1
citazione in appello, regolarmente notificato.
L'atto di citazione in appello si articolava nel seguente motivo:
- errore di fatto nella percezione della documentazione fotografica/audiovisiva depositata in atti dalle parti ed errata valutazione delle prove orali
Il si costituiva tramite comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e delle domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, l'integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Monza.
La causa veniva decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
Motivo
1. Errore di fatto nella percezione della prova documentale (fotografie depositate in atti dalle parti) ed errata valutazione delle prove testimoniali
pagina 5 di 14 Il Tribunale di Monza all'esito della istruttoria ha concluso nel senso dell'infondatezza della querela di falso proposta dall'odierna appellante, alla luce del fatto che “quanto indicato nel verbale di accertamento di violazione n. corrisponde alla realtà degli NumeroD_1
accadimenti” (così sentenza di prime cure pag. 7).
Il giudicante di primo grado nel fondare il proprio convincimento ha fatto in primo luogo riferimento alle fotografie prodotte dalla parte convenuta (contenute nel doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione). Ha invero rilevato che la visione di queste quattro immagini fotografiche – asseritamente scattate durante il periodo di osservazione precedente alla formalizzazione del verbale oggetto di querela di falso – rivela con certezza la presenza di un assembramento di persone in piedi davanti al locale della sig.ra . Dette persone, Parte_1 inoltre, osserva il Tribunale, risultano intente a conversare e a consumare cibi e bevande (cfr. sentenza di primo grado pagg. 7-8). Le fotografie in parola, pertanto, secondo quanto ha argomentato il Tribunale, costituiscono un chiaro elemento di verifica della veridicità di quanto rappresentato nel verbale di accertamento delle sanzioni irrogate a carico della odierna appellante.
In secondo luogo, il giudice di prime cure ha motivato la decisione anche attraverso una analitica valutazione degli apporti probatori ricavati dalle dichiarazioni dei testi escussi. Il vicequestore e il Sovrintendente , a riscontro di quanto Persona_4 Persona_1
rappresentato dalle fotografie prodotte dal convenuto (e allegate alle controdeduzioni CP_1
degli operanti di polizia, presentate nel corso del procedimento di impugnazione del verbale in via amministrativa), hanno confermato che, a seguito di ripetuti esposti, nella data del verbale oggetto di querela di falso avevano effettuato dei controlli in diversi pubblici esercizi di Monza.
In particolare, gli stessi hanno riferito che avevano svolto un servizio di osservazione, stazionando per diverso tempo in prossimità del locale ”, scattando le Parte_3 fotografie, poi prodotte da parte convenuta nel presente giudizio.
Con riferimento alle immagini prodotte da parte attrice, entrambi i testi osservavano come le stesse potessero benissimo riferirsi ad altro momento rispetto a quello della loro osservazione e successivo intervento. Sul punto, il Tribunale, ritiene probabile che le fotografie in parola pagina 6 di 14 “siano state scattate dopo che l'intervento degli operanti si è palesato” (così sentenza di primo grado, pag. 9). Tale circostanza, a detta del giudicante di primo grado è confermata anche, in via indiretta dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , la quale ha Testimone_1
affermato di aver scattato poiché dinnanzi a una situazione presentatasi “subito ambigua” (cfr. verbale d'udienza del 06/03/2024, risposta al capitolo di prova n. 6) aveva voluto documentare la situazione di fatto. Da questa “excusatio non petita” si ricaverebbe, secondo il Tribunale, la conclusione che gli scatti sono stati effettuati successivamente all'intervento degli operanti.
La conclusione finale delle motivazioni della sentenza di primo grado è pertanto che “Le fotografie di parte attrice, i frammenti di videoripresa (limitati a poco più di quattro minuti), le testimonianze di parte attrice non smentiscono la descrizione dei fatti accertati, poiché riguardano momenti differenti, ragionevolmente successivi alla contestazione materiale della violazione alla sig.ra . Nessuna falsità è quindi stata commessa dai verbalizzanti.” Pt_1
L'appellante lamenta che dette motivazioni siano inficiate, in primis, da un'errata percezione della documentazione fotografica fornita dal (così atto di citazione in Controparte_1
appello, pag. 4). In assenza di detto errore percettivo, si argomenta nell'atto di appello, la decisione del Tribunale sarebbe stata diversa da quella presa.
Infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, le quattro fotografie, prodotte dal CP_1
– delle quali due sarebbero identiche – non consentirebbero di “far percepire
[...] esattamente la posizione delle persone e loro condotte” (ibidem). Pertanto, conclude l'appellante, il giudice di prime cure non poteva “affermare con certezza la violazione da parte della odierna appellante della normativa anti COVID-19” (così atto di citazione in appello, pag. 5).
Sotto altro profilo, nell'atto di appello si lamenta la presenza di un'errata valutazione delle prove dichiarative e segnatamente delle testimonianze dei testi di parte convenuta. Tali dichiarazioni, allega l'appellante, sarebbero non veritiere in quanto contrastanti con le fotografie e la videoregistrazione prodotta da parte attrice. In particolare, l'affermazione secondo le quali le fotografie prodotte dal procuratore della Sig.ra sarebbero riferibili Pt_1
pagina 7 di 14 ad altro momento rispetto a quello di constatazione della violazione della normativa anti
COVID-19 è smentita dal fatto che esse “ritraggono le medesime persone, con i medesimi vestiti e nei medesimi atteggiamenti” (così atto di citazione in appello, pag. 6).
Infine, si allega che l'indicazione dell'ora nel verbale (le 20.00) non è corrispondente alla realtà posto che nella registrazione prodotta da parte attrice si vede entrare nel locale “BUNS” il Svr. alle ore 20.30. Per_1
Anche la statuizione del Tribunale, secondo la quale è probabile che le fotografie prodotte da parte attrice “siano state scattate dopo che l'intervento degli operanti si è palesato” è oggetto di censura, in quanto deduzione non “certa” e fondata sul travisamento della testimonianza della sig.ra Testimone_1
L'appellato contesta in toto le argomentazioni dedotte con l'atto di appello, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito e chiede il rigetto dell'appello proposto perché infondato.
Con riferimento all'asserito errore di percezione delle fotografie prodotte da parte convenuta,
l'appellato rileva preliminarmente che le stesse, a rigore, non sarebbero strettamente necessarie, al fine di confermare la validità del verbale di accertamento, tacciato di falsità ideologica, ma costituiscono un elemento probatorio ulteriore, rispetto agli altri elementi acquisiti in istruttoria
(segnatamente le prove testimoniali). Si contesta, pertanto l'assunto formulato dall'appellante secondo il quale il convincimento del giudice di prime cure si sia fondato solo sulle fotografie in parola (oggetto di asserita errata percezione).
Per quanto riguarda il significato e il valore probatorio da attribuire alle fotografie prodotte da parte attrice – in ordine alle quali il giudice di prime cure ha concluso che sono state probabilmente scattate in altro momento rispetto a quello della contestazione dell'illecito alla sig.ra – si osserva che in una di esse gli avventori sembrano porsi “in posa”, gli Pt_1 operanti di polizia non vi sono ritrattati e, comunque, esse sono state scattate dalla nipote della sig.ra , collaboratrice saltuaria nell'attività di quest'ultima. Pt_1
pagina 8 di 14 Si sottolinea, poi, sotto altro profilo, l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni degli operanti di polizia, e e la compatibilità dei loro racconti con le Per_2 Per_1
videoregistrazioni prodotte dalla difesa della sig.ra . Pt_1
Si conclude sottolineando che “nel presente giudizio, non deve essere fornita la prova della violazione, ma, piuttosto, deve essere data dall'appellante la prova che ciò che risulta dal verbale impugnato di falso non sia vero” (così comparsa di costituzione in appello, pag. 13) e che, posto che tale onere della prova non è stato assolto dall'appellante, l'appello deve essere rigettato.
La CO ritiene che il motivo di appello formulato sul punto sia infondato e debba essere rigettato.
In primo luogo, è opportuno inquadrare le questioni sollevate con il motivo di appello all'interno di una più generale considerazione concernente l'onere della prova nel contesto della querela di falso. Sul punto è doveroso rilevare che, come anche osservato dalla parte appellata, nel procedimento per querela di falso l'onere della prova del falso incombe sulla parte che tale falsità assume, tanto più che un verbale, come quello oggetto di causa, per la sua natura di atto pubblico, presenta un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo da una prova contraria specifica.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (così Cassazione civile sez. VI,
24/01/2019, n. 2126, enfasi aggiunta).
Quindi la prova del falso deve essere particolarmente puntuale e rigorosa, anche per le gravi conseguenze suscettibili di discendere dall'affermata falsità.
Ebbene è del tutto evidente che il querelante non è stato in grado di raggiungere la prova, univoca e certa, della falsità di quanto contenuto nel verbale di accertamento delle violazioni della normativa COVID-19, oggetto del presente procedimento. pagina 9 di 14 Più in particolare, le fotografie prodotte da parte attrice non hanno alcuna capacità – neppure ipotetica – di dimostrare che il contenuto del verbale sia affetto da falsità ideologica: non è infatti possibile attribuire alle stesse data e ora certa ed è dato dubitare (anche alla luce dell'atteggiamento delle persone ritratte) che rappresentino la reale situazione di fatto, oggetto dell'osservazione, portata avanti dagli operanti di polizia in data 21.05.2021 a Monza.
Del tutto destituita di fondamento, di conseguenza, è anche l'allegazione relativa all'errore di percezione da parte del giudicante di primo, concernente le fotografie prodotte da parte convenuta (doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione di primo grado). Dette immagini risultano chiare e inequivocabili, dimostrando l'esistenza di un assembramento nella parte esterna del locale “BUNS” e dunque non sono state oggetto di alcun errore percettivo da parte del Tribunale di Monza. In particolare, le immagini (quattro fotografie) in questione, scattate durante le operazioni di osservazione da parte degli operanti di polizia, rappresentano una pluralità di persone, intente a consumare bevande ed alimenti nel dehors del bar “BUNS”, a distanza molto ravvicinata l'una dall'altra. Una di esse – la terza in ordine di produzione e quella che è stata scattata a più breve distanza – mostra la presenza di ben sette persone al disotto e in immediata prossimità di uno degli ombrelloni in dotazione al locale gestito dall'odierna appellante (dunque in uno spazio decisamente limitato). Quasi tutte le persone (sei su sette, considerando che una di esse è fotografata di spalle) risultano senza mascherina o con la mascherina abbassata e tre sono addirittura intente a consumare – in comune, quindi a brevissima distanza l'una dall'altra – una pizza. Le altre tre fotografie ritraggono, da inquadratura più distante, l'intero dehors del locale BUNS, mostrando la presenza di ulteriori assembramenti (oltre a quello raffigurato nella fotografia scattata da distanza più ravvicinata).
Sul punto è comunque necessario ribadire che l'oggetto della causa non è costituito dalla sussistenza dell'illecito contestato alla sig.ra (e dal quale è conseguita l'irrogazione di Pt_1 sanzioni amministrative), bensì si sostanzia nell'accertamento relativo alla falsità delle circostanze di fatto rappresentate nel verbale n. H/1727/21, il cui onus probandi ricade interamente sul querelante.
pagina 10 di 14 Del tutto inconferenti rispetto a tale oggetto sono dunque le allegazioni, pure impropriamente formulate dall'appellante, relative al fatto che “non si comprende, pertanto, come il Giudice di primo grado possa affermare con certezza la violazione, da parte della odierna appellante, della normativa anti COVID-19”.
Consimili argomentazioni potrebbero trovare spazio solo nel procedimento di impugnazione delle sanzioni amministrative comminate con il verbale, per il quale oggi è processo, e non nell'ambito della presente querela di falso. Peraltro, del tutto strumentale è anche l'asserzione secondo la quale il giudice di primo grado abbia affermato “con certezza” la violazione della normativa volta ad impedire assembramenti. Infatti, a ben vedere la conclusione delle motivazioni della decisione di primo grado è del tutto priva di valutazioni di tal sorta, articolandosi nella seguente statuizione (da leggersi nel prisma dei fondamentali principi in punto di onere della prova del falso, di cui si è dato testé conto): “Nessuna falsità è quindi stata commessa dai verbalizzanti”.
Anche l'ulteriore doglianza, formulata dall'appellante, in punto di erronea valutazione delle prove dichiarative è del tutto infondata.
Le testimonianze del vicequestore e del sovrintendente lungi dall'essere state Per_2 Per_1
acriticamente accolte dal Tribunale omettendo la doverosa valutazione e motivazione in punto di attendibilità, sono state oggetto di corretta valutazione. Esse sono risultate – e risultano – coerenti con i fatti accertati nel verbale, sia da un punto di vista intrinseco (stante la logicità e non contraddittorietà delle stesse), sia dal punto di vista estrinseco, essendo riscontrate dalle chiare immagini fotografiche della situazione di fatto, prodotte da parte convenuta.
Del tutto destituita di fondamento è dunque l'allegazione –contenuta nell'atto di appello – secondo la quale si tratti di dichiarazioni “non veritiere”, poiché in asserito contrasto con le fotografie prodotte dall'appellante in primo grado. Come si è già argomentato da parte del
Tribunale, infatti, le immagini in parola non risultano concludenti ai fini della decisione non escludendo l'accertamento delle violazioni della normativa COVID-19.a, come ricostruite e provate in causa nel verbale oggetto di querela.
pagina 11 di 14 Di certo non vale a smentire questa conclusione il fatto, anch'esso allegato nell'atto di appello, che esse “ritraggano le medesime persone, con i medesimi vestiti e nei medesimi atteggiamenti” (così atto di appello pag. 6) rispetto alle fotografie prodotte dal CP_1
convenuto, posto che le dette persone possono ben aver cambiato posizione, anche a distanza di pochi minuti dall'intervento dei verbalizzanti. La riferibilità di queste ultime immagini ai fatti accertati nel verbale n. H/1727/21, inoltre non solo non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante ma è anche esplicitamente affermata attraverso tale ultima allegazione (nella misura in cui si afferma che tutte le fotografie, sia quelle prodotte dall'attrice che quelle prodotte dal ritraggono le medesime circostanze di fatto avvenute la sera in Controparte_1
cui il verbale H/1727/21 è stato formato).
Corretta è anche la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni della sig.ra
In particolare, il riferimento a un'asserita ambiguità della situazione Testimone_1
induce logicamente a ritenere che le circostanze di fatto che si rinvenivano al momento dell'intervento della Polizia locale congiuntamente alla Polizia di Stato potessero essere ritenute in violazione della normativa anti COVID-19.
Infine, la correttezza della valutazione delle prove testimoniali, operata dal giudice di prime cure non può essere smentita neppure attraverso la considerazione della videoripresa, prodotta da parte attrice nel processo di primo grado. Ciò, perché, prima di tutto, il video in parola non è stato oggetto di produzione dinnanzi a questa CO (nonostante nell'atto di appello risulti che il difensore dell'appellante si fosse riservato di produrlo tramite chiavetta USB).
Infatti, in merito è doveroso sottolineare che secondo la giurisprudenza di legittimità,
“l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure […] Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione (di attore o di convenuto) da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 delle disposizioni di attuazione c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano
pagina 12 di 14 essere sottoposti all'esame del giudice di appello.” (Così Cassazione civile sez. un.,
08/02/2013, n.3033, sottolineatura aggiunta).
In ogni caso, le valutazioni e le relative motivazioni sul punto dal giudice di primo grado risultano del tutto coerenti e condivisibili, posto che i fatti rappresentati nel video in questione non appaiono essere in necessario contrasto con quanto versato nel verbale H/1727/21 potendo essere, al contrario compatibili con gli accertamenti degli operanti. Le videoriprese in questione si riferiscono, invero, ai minuti concernenti la formazione del verbale – logicamente successivi all'accertamento della violazione della normativa anti COVID-19 – e riguardano solo gli accadimenti avvenuti all'interno al locale di cui la querelante è titolare e nulla dimostrano in ordine all'allegata inesistenza di assembramenti all'esterno del bar “BUNS”.
Analoghe conclusioni devono raggiungersi altresì con riferimento all'ultima delle questioni sollevata da parte dell'appellante e concernente l'orario indicato nel verbale. Posto che comunque, come già rilevato, la videoregistrazione dell'interno del locale non può essere presa in considerazione, le dichiarazioni dei verbalizzanti sul punto sono coerenti e attendibili, di tal ché appare del tutto verosimile che il verbale si stato formato alcuni minuti dopo la constatazione dell'illecito durante l'attività di osservazione portata avanti dagli operanti. Anche sotto questo ultimo profilo, dunque, il motivo di appello si rivela infondato e merita di essere rigettato.
SPESE
Le spese del procedimento di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
[...]
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato di bassa complessità), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pagina 13 di 14 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M
La CO d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. conferma la sentenza n. 3114/2024 del 19/12/2024 resa dal Tribunale di Monza;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a Parte_1
favore dell'amministrazione convenuta che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA EN NO SC DI
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Dott. Filippo Fanoli
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda nelle persone dei seguenti magistrati: dr. SC DI Presidente dr. MA EN NO Consigliere rel. dr. Silvia Brat Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 325/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IN LU, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA PAOLO MANTEGAZZA N.2 MONZA presso il difensore avv.
IN LU
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in PIAZZA Controparte_1 P.IVA_1
TRENTO E TRIESTE PALAZZO COMUNALE 20900 MONZA presso lo studio dell'avv. BOECHE STEFANO FABRIZIO, che lo rappresenta e difende come da delega pagina 1 di 14 in atti, unitamente all'avv. MALUDROTTU GIANCOSIMO ( ) C.F._2
PIAZZA TRENTO E TRIESTE 20900 MONZA;
Parte_2
( PIAZZA TRENTO E TRIESTE C/O AVVOCATURA C.F._3
COMUNALE MONZA;
( ) PIAZZA CP_2 C.F._4
TRENTO E TRIESTE -PALAZZO COMUNALE- MONZA;
APPELLATO
avente ad oggetto: Querela di falso sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione per querela di falso, ritualmente notificato, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio il in persona del Sindaco p.t., chiedendo al Tribunale Controparte_1
di accertare la falsità ideologica del verbale di accertamento n. H/1727/2021 del 21/05/2021 con il quale la Polizia Locale di Monza e la Polizia di Stato contestava alla sig.ra la Pt_1 violazione dell'art.4, comma 1, D.L. 52/2021 e D.L. 65/2021, e dichiararne, per l'effetto la nullità ovvero l'inesistenza.
Parte attrice chiedeva altresì al giudice di prime cure di dichiarare la non debenza della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria elevata con il verbale in questione e chiedeva altresì il riconoscimento di danni patrimoniali (lucro cessante) e non patrimoniali
(lesione dell'immagine professionale), cagionati dall'irrogazione della sanzione accessoria della chiusura per giorni cinque del locale bar ristorante “BUNS” di Monza, di cui la sig.ra risultava titolare. Pt_1
Più in particolare, il verbale, oggetto della querela di falso, era stato redatto dalla Polizia locale di Monza unitamente alla Polizia di Stato al fine di contestare l'accertamento della seguente situazione di fatto: “Titolare di attività che non adottava misure organizzative adeguate per
pagina 2 di 14 evitare assembramenti infatti venivano serviti clienti in piedi all'interno dell'attività e all'esterno a persone in piedi ma servite dal personale addetto.”
A sostegno dell'allegazione relativa alla falsità ideologica del verbale, parte attrice deduceva i seguenti elementi probatori:
- registrazione delle telecamere di videosorveglianza, interne al locale, le quali, secondo la prospettazione attorea evidenzierebbero fatti diversi da quanto indicato nel verbale de quo, e segnatamente il fatto che: “un uomo calvo, con uno zainetto ed in borghese, in seguito qualificatosi come Agente della Polizia Locale di Monza – – Persona_1 accedeva al locale gestito dalla Signora alle ore 20,30 circa e non alle ore Pt_1
20,00, come indicato nel verbale”; “alcun cliente si trovava all'interno del locale, ma solamente la ricorrente ed il personale del locale stesso;
solo un cliente accedeva al locale per poter usufruire dei servizi igienici” (così atto di citazione in primo grado, pagg. 1-2)
- riproduzioni fotografiche dalle quali si evincerebbe che i clienti, presenti nell'area esterna del locale al momento dell'accertamento, erano tutti dotati di mascherine e si trovavano ad una distanza, di almeno un metro, tra di loro.
- dichiarazioni delle sig.re e presenti al Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
momento della contestazione del 21.05.2021, le quali confermerebbero le circostanze di cui sopra, rappresentate nelle riproduzioni fotografiche e nel video delle telecamere di sorveglianza installate all'interno del locale.
Si chiedeva pertanto l'ammissione della prova per testi su capitoli concernenti gli accadimenti oggetto di accertamento del verbale che si assumeva affetto da falsità ideologica, citando come testi le summenzionate e Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
[...]
La parte convenuta, si costituiva tempestivamente, chiedendo il rigetto Controparte_1 della domanda attorea, in forza delle seguenti argomentazioni:
pagina 3 di 14 - in via preliminare il convenuto osservava come le domande di parte attrice travalicassero i limiti dalla legge attribuiti alla querela di falso, estendendosi alla richiesta di dichiarazione delle non debenza delle somme irrogate a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e di riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali
- nel merito si rilevava la genericità della querela proposta, non risultando del tutto chiaro quali siano esattamente gli elementi dai quali dedurre la falsità del verbale. Precisato altresì che la contestazione contenuta nel verbale oggetto di querela riguardava solo la situazione di assembramento creatasi all'esterno del bar “BUNS”, si sottolineava che le fotografie prodotte da parte attrice confermavano quanto accertato nel verbale, in luogo di smentirlo. Invero, le dette riproduzioni fotografiche mostravano, tra l'altro, persone in piedi, intente a consumare cibi (circostanza che, di per sé stessa, costituiva a detta di parte convenuta, un illecito sanzionabile alla luce della allora vigente normativa
COVID). Altresì si sottolineava come l'orario indicato dal verbale – la cui veridicità era pure oggetto di contestazione da parte dell'attrice – dovesse riferirsi al momento dell'accertamento dell'esistenza di un assembramento (e non al momento della formalizzazione del verbale) e come le operazioni di osservazione da parte degli agenti e ufficiali di polizia fosse durata circa un'ora. Si contestava inoltre la attendibilità e la veridicità delle dichiarazioni delle sig.re , e rilevandone Tes_2 Tes_3 Testimone_1 anche la contraddittorietà, opponendosi alle richieste istruttorie di controparte. Con riferimento al video, prodotto dalla difesa di parte attrice tramite chiavetta USB se ne contestava l'ammissibilità (non avendo potuto la parte convenuta prenderne visione, posto che era stato prodotto in unica copia) e comunque si allegava l'impossibilità di attribuire data e ora certa alla relativa registrazione. Infine, si contestava la validità delle valutazioni dei danni patrimoniali effettuate da parte attrice.
Con la memoria di replica ex art. 183, VI comma n. 2, parte convenuta chiedeva l'ammissione della prova per testi citando i verbalizzanti Svr. e Vice Comm. della Persona_1 Tes_4
Polizia Locale, Vice Questore Dott.ssa e Ispettore Capo della Polizia CP_3 Per_2 Per_3 di Stato, (o anche di uno solo di essi) al fine di riferire sulle circostanze oggetto di accertamento del verbale che parte attrice assumeva ideologicamente falso. pagina 4 di 14 Il Tribunale ammetteva le prove per testi di cui alle richieste delle parti e disponeva altresì
l'acquisizione della chiavetta USB contenente la videoripresa delle telecamere di sorveglianza poste all'interno del bar “BUNS”.
Nelle udienze del 06/03/2024 e del 26/06/2024, venivano escussi, rispettivamente, i testi di parte attrice ( e ) e i testi di parte convenuta (Vicequestore e Testimone_1 Tes_2 Per_2
Svr. . Per_1
Con la sentenza n. 3114/2024 del 19/12/2024 il Tribunale di Monza rigettava la querela di falso e le ulteriori richieste di parte attrice;
condannava la parte querelante al pagamento di una pena pecuniaria pari ad euro 20,00; condannava altresì alla rifusione delle spese di lite in favore dell'amministrazione convenuta, che liquidava in euro 7.616,00, oltre accessori di legge e rimborso spese generali 15%.
Il giudice di prime cure disponeva, infine, la trasmissione degli atti alla Procura della
Repubblica per quanto di competenza in ordine al reato di calunnia.
La parte attrice, sig.ra proponeva appello avverso tale sentenza con atto di Parte_1
citazione in appello, regolarmente notificato.
L'atto di citazione in appello si articolava nel seguente motivo:
- errore di fatto nella percezione della documentazione fotografica/audiovisiva depositata in atti dalle parti ed errata valutazione delle prove orali
Il si costituiva tramite comparsa di costituzione e risposta, chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'appello e delle domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, l'integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Monza.
La causa veniva decisa ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
Motivo
1. Errore di fatto nella percezione della prova documentale (fotografie depositate in atti dalle parti) ed errata valutazione delle prove testimoniali
pagina 5 di 14 Il Tribunale di Monza all'esito della istruttoria ha concluso nel senso dell'infondatezza della querela di falso proposta dall'odierna appellante, alla luce del fatto che “quanto indicato nel verbale di accertamento di violazione n. corrisponde alla realtà degli NumeroD_1
accadimenti” (così sentenza di prime cure pag. 7).
Il giudicante di primo grado nel fondare il proprio convincimento ha fatto in primo luogo riferimento alle fotografie prodotte dalla parte convenuta (contenute nel doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione). Ha invero rilevato che la visione di queste quattro immagini fotografiche – asseritamente scattate durante il periodo di osservazione precedente alla formalizzazione del verbale oggetto di querela di falso – rivela con certezza la presenza di un assembramento di persone in piedi davanti al locale della sig.ra . Dette persone, Parte_1 inoltre, osserva il Tribunale, risultano intente a conversare e a consumare cibi e bevande (cfr. sentenza di primo grado pagg. 7-8). Le fotografie in parola, pertanto, secondo quanto ha argomentato il Tribunale, costituiscono un chiaro elemento di verifica della veridicità di quanto rappresentato nel verbale di accertamento delle sanzioni irrogate a carico della odierna appellante.
In secondo luogo, il giudice di prime cure ha motivato la decisione anche attraverso una analitica valutazione degli apporti probatori ricavati dalle dichiarazioni dei testi escussi. Il vicequestore e il Sovrintendente , a riscontro di quanto Persona_4 Persona_1
rappresentato dalle fotografie prodotte dal convenuto (e allegate alle controdeduzioni CP_1
degli operanti di polizia, presentate nel corso del procedimento di impugnazione del verbale in via amministrativa), hanno confermato che, a seguito di ripetuti esposti, nella data del verbale oggetto di querela di falso avevano effettuato dei controlli in diversi pubblici esercizi di Monza.
In particolare, gli stessi hanno riferito che avevano svolto un servizio di osservazione, stazionando per diverso tempo in prossimità del locale ”, scattando le Parte_3 fotografie, poi prodotte da parte convenuta nel presente giudizio.
Con riferimento alle immagini prodotte da parte attrice, entrambi i testi osservavano come le stesse potessero benissimo riferirsi ad altro momento rispetto a quello della loro osservazione e successivo intervento. Sul punto, il Tribunale, ritiene probabile che le fotografie in parola pagina 6 di 14 “siano state scattate dopo che l'intervento degli operanti si è palesato” (così sentenza di primo grado, pag. 9). Tale circostanza, a detta del giudicante di primo grado è confermata anche, in via indiretta dalle dichiarazioni del teste di parte attrice, , la quale ha Testimone_1
affermato di aver scattato poiché dinnanzi a una situazione presentatasi “subito ambigua” (cfr. verbale d'udienza del 06/03/2024, risposta al capitolo di prova n. 6) aveva voluto documentare la situazione di fatto. Da questa “excusatio non petita” si ricaverebbe, secondo il Tribunale, la conclusione che gli scatti sono stati effettuati successivamente all'intervento degli operanti.
La conclusione finale delle motivazioni della sentenza di primo grado è pertanto che “Le fotografie di parte attrice, i frammenti di videoripresa (limitati a poco più di quattro minuti), le testimonianze di parte attrice non smentiscono la descrizione dei fatti accertati, poiché riguardano momenti differenti, ragionevolmente successivi alla contestazione materiale della violazione alla sig.ra . Nessuna falsità è quindi stata commessa dai verbalizzanti.” Pt_1
L'appellante lamenta che dette motivazioni siano inficiate, in primis, da un'errata percezione della documentazione fotografica fornita dal (così atto di citazione in Controparte_1
appello, pag. 4). In assenza di detto errore percettivo, si argomenta nell'atto di appello, la decisione del Tribunale sarebbe stata diversa da quella presa.
Infatti, secondo la prospettazione dell'appellante, le quattro fotografie, prodotte dal CP_1
– delle quali due sarebbero identiche – non consentirebbero di “far percepire
[...] esattamente la posizione delle persone e loro condotte” (ibidem). Pertanto, conclude l'appellante, il giudice di prime cure non poteva “affermare con certezza la violazione da parte della odierna appellante della normativa anti COVID-19” (così atto di citazione in appello, pag. 5).
Sotto altro profilo, nell'atto di appello si lamenta la presenza di un'errata valutazione delle prove dichiarative e segnatamente delle testimonianze dei testi di parte convenuta. Tali dichiarazioni, allega l'appellante, sarebbero non veritiere in quanto contrastanti con le fotografie e la videoregistrazione prodotta da parte attrice. In particolare, l'affermazione secondo le quali le fotografie prodotte dal procuratore della Sig.ra sarebbero riferibili Pt_1
pagina 7 di 14 ad altro momento rispetto a quello di constatazione della violazione della normativa anti
COVID-19 è smentita dal fatto che esse “ritraggono le medesime persone, con i medesimi vestiti e nei medesimi atteggiamenti” (così atto di citazione in appello, pag. 6).
Infine, si allega che l'indicazione dell'ora nel verbale (le 20.00) non è corrispondente alla realtà posto che nella registrazione prodotta da parte attrice si vede entrare nel locale “BUNS” il Svr. alle ore 20.30. Per_1
Anche la statuizione del Tribunale, secondo la quale è probabile che le fotografie prodotte da parte attrice “siano state scattate dopo che l'intervento degli operanti si è palesato” è oggetto di censura, in quanto deduzione non “certa” e fondata sul travisamento della testimonianza della sig.ra Testimone_1
L'appellato contesta in toto le argomentazioni dedotte con l'atto di appello, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito e chiede il rigetto dell'appello proposto perché infondato.
Con riferimento all'asserito errore di percezione delle fotografie prodotte da parte convenuta,
l'appellato rileva preliminarmente che le stesse, a rigore, non sarebbero strettamente necessarie, al fine di confermare la validità del verbale di accertamento, tacciato di falsità ideologica, ma costituiscono un elemento probatorio ulteriore, rispetto agli altri elementi acquisiti in istruttoria
(segnatamente le prove testimoniali). Si contesta, pertanto l'assunto formulato dall'appellante secondo il quale il convincimento del giudice di prime cure si sia fondato solo sulle fotografie in parola (oggetto di asserita errata percezione).
Per quanto riguarda il significato e il valore probatorio da attribuire alle fotografie prodotte da parte attrice – in ordine alle quali il giudice di prime cure ha concluso che sono state probabilmente scattate in altro momento rispetto a quello della contestazione dell'illecito alla sig.ra – si osserva che in una di esse gli avventori sembrano porsi “in posa”, gli Pt_1 operanti di polizia non vi sono ritrattati e, comunque, esse sono state scattate dalla nipote della sig.ra , collaboratrice saltuaria nell'attività di quest'ultima. Pt_1
pagina 8 di 14 Si sottolinea, poi, sotto altro profilo, l'attendibilità e la coerenza delle dichiarazioni degli operanti di polizia, e e la compatibilità dei loro racconti con le Per_2 Per_1
videoregistrazioni prodotte dalla difesa della sig.ra . Pt_1
Si conclude sottolineando che “nel presente giudizio, non deve essere fornita la prova della violazione, ma, piuttosto, deve essere data dall'appellante la prova che ciò che risulta dal verbale impugnato di falso non sia vero” (così comparsa di costituzione in appello, pag. 13) e che, posto che tale onere della prova non è stato assolto dall'appellante, l'appello deve essere rigettato.
La CO ritiene che il motivo di appello formulato sul punto sia infondato e debba essere rigettato.
In primo luogo, è opportuno inquadrare le questioni sollevate con il motivo di appello all'interno di una più generale considerazione concernente l'onere della prova nel contesto della querela di falso. Sul punto è doveroso rilevare che, come anche osservato dalla parte appellata, nel procedimento per querela di falso l'onere della prova del falso incombe sulla parte che tale falsità assume, tanto più che un verbale, come quello oggetto di causa, per la sua natura di atto pubblico, presenta un'attendibilità intrinseca, che può essere infirmata solo da una prova contraria specifica.
Invero, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “nel giudizio di falso, la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (così Cassazione civile sez. VI,
24/01/2019, n. 2126, enfasi aggiunta).
Quindi la prova del falso deve essere particolarmente puntuale e rigorosa, anche per le gravi conseguenze suscettibili di discendere dall'affermata falsità.
Ebbene è del tutto evidente che il querelante non è stato in grado di raggiungere la prova, univoca e certa, della falsità di quanto contenuto nel verbale di accertamento delle violazioni della normativa COVID-19, oggetto del presente procedimento. pagina 9 di 14 Più in particolare, le fotografie prodotte da parte attrice non hanno alcuna capacità – neppure ipotetica – di dimostrare che il contenuto del verbale sia affetto da falsità ideologica: non è infatti possibile attribuire alle stesse data e ora certa ed è dato dubitare (anche alla luce dell'atteggiamento delle persone ritratte) che rappresentino la reale situazione di fatto, oggetto dell'osservazione, portata avanti dagli operanti di polizia in data 21.05.2021 a Monza.
Del tutto destituita di fondamento, di conseguenza, è anche l'allegazione relativa all'errore di percezione da parte del giudicante di primo, concernente le fotografie prodotte da parte convenuta (doc. 5, allegato alla comparsa di costituzione di primo grado). Dette immagini risultano chiare e inequivocabili, dimostrando l'esistenza di un assembramento nella parte esterna del locale “BUNS” e dunque non sono state oggetto di alcun errore percettivo da parte del Tribunale di Monza. In particolare, le immagini (quattro fotografie) in questione, scattate durante le operazioni di osservazione da parte degli operanti di polizia, rappresentano una pluralità di persone, intente a consumare bevande ed alimenti nel dehors del bar “BUNS”, a distanza molto ravvicinata l'una dall'altra. Una di esse – la terza in ordine di produzione e quella che è stata scattata a più breve distanza – mostra la presenza di ben sette persone al disotto e in immediata prossimità di uno degli ombrelloni in dotazione al locale gestito dall'odierna appellante (dunque in uno spazio decisamente limitato). Quasi tutte le persone (sei su sette, considerando che una di esse è fotografata di spalle) risultano senza mascherina o con la mascherina abbassata e tre sono addirittura intente a consumare – in comune, quindi a brevissima distanza l'una dall'altra – una pizza. Le altre tre fotografie ritraggono, da inquadratura più distante, l'intero dehors del locale BUNS, mostrando la presenza di ulteriori assembramenti (oltre a quello raffigurato nella fotografia scattata da distanza più ravvicinata).
Sul punto è comunque necessario ribadire che l'oggetto della causa non è costituito dalla sussistenza dell'illecito contestato alla sig.ra (e dal quale è conseguita l'irrogazione di Pt_1 sanzioni amministrative), bensì si sostanzia nell'accertamento relativo alla falsità delle circostanze di fatto rappresentate nel verbale n. H/1727/21, il cui onus probandi ricade interamente sul querelante.
pagina 10 di 14 Del tutto inconferenti rispetto a tale oggetto sono dunque le allegazioni, pure impropriamente formulate dall'appellante, relative al fatto che “non si comprende, pertanto, come il Giudice di primo grado possa affermare con certezza la violazione, da parte della odierna appellante, della normativa anti COVID-19”.
Consimili argomentazioni potrebbero trovare spazio solo nel procedimento di impugnazione delle sanzioni amministrative comminate con il verbale, per il quale oggi è processo, e non nell'ambito della presente querela di falso. Peraltro, del tutto strumentale è anche l'asserzione secondo la quale il giudice di primo grado abbia affermato “con certezza” la violazione della normativa volta ad impedire assembramenti. Infatti, a ben vedere la conclusione delle motivazioni della decisione di primo grado è del tutto priva di valutazioni di tal sorta, articolandosi nella seguente statuizione (da leggersi nel prisma dei fondamentali principi in punto di onere della prova del falso, di cui si è dato testé conto): “Nessuna falsità è quindi stata commessa dai verbalizzanti”.
Anche l'ulteriore doglianza, formulata dall'appellante, in punto di erronea valutazione delle prove dichiarative è del tutto infondata.
Le testimonianze del vicequestore e del sovrintendente lungi dall'essere state Per_2 Per_1
acriticamente accolte dal Tribunale omettendo la doverosa valutazione e motivazione in punto di attendibilità, sono state oggetto di corretta valutazione. Esse sono risultate – e risultano – coerenti con i fatti accertati nel verbale, sia da un punto di vista intrinseco (stante la logicità e non contraddittorietà delle stesse), sia dal punto di vista estrinseco, essendo riscontrate dalle chiare immagini fotografiche della situazione di fatto, prodotte da parte convenuta.
Del tutto destituita di fondamento è dunque l'allegazione –contenuta nell'atto di appello – secondo la quale si tratti di dichiarazioni “non veritiere”, poiché in asserito contrasto con le fotografie prodotte dall'appellante in primo grado. Come si è già argomentato da parte del
Tribunale, infatti, le immagini in parola non risultano concludenti ai fini della decisione non escludendo l'accertamento delle violazioni della normativa COVID-19.a, come ricostruite e provate in causa nel verbale oggetto di querela.
pagina 11 di 14 Di certo non vale a smentire questa conclusione il fatto, anch'esso allegato nell'atto di appello, che esse “ritraggano le medesime persone, con i medesimi vestiti e nei medesimi atteggiamenti” (così atto di appello pag. 6) rispetto alle fotografie prodotte dal CP_1
convenuto, posto che le dette persone possono ben aver cambiato posizione, anche a distanza di pochi minuti dall'intervento dei verbalizzanti. La riferibilità di queste ultime immagini ai fatti accertati nel verbale n. H/1727/21, inoltre non solo non è stata oggetto di contestazione da parte dell'appellante ma è anche esplicitamente affermata attraverso tale ultima allegazione (nella misura in cui si afferma che tutte le fotografie, sia quelle prodotte dall'attrice che quelle prodotte dal ritraggono le medesime circostanze di fatto avvenute la sera in Controparte_1
cui il verbale H/1727/21 è stato formato).
Corretta è anche la valutazione effettuata dal Tribunale in ordine alle dichiarazioni della sig.ra
In particolare, il riferimento a un'asserita ambiguità della situazione Testimone_1
induce logicamente a ritenere che le circostanze di fatto che si rinvenivano al momento dell'intervento della Polizia locale congiuntamente alla Polizia di Stato potessero essere ritenute in violazione della normativa anti COVID-19.
Infine, la correttezza della valutazione delle prove testimoniali, operata dal giudice di prime cure non può essere smentita neppure attraverso la considerazione della videoripresa, prodotta da parte attrice nel processo di primo grado. Ciò, perché, prima di tutto, il video in parola non è stato oggetto di produzione dinnanzi a questa CO (nonostante nell'atto di appello risulti che il difensore dell'appellante si fosse riservato di produrlo tramite chiavetta USB).
Infatti, in merito è doveroso sottolineare che secondo la giurisprudenza di legittimità,
“l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure […] Ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione (di attore o di convenuto) da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facoltà, ex art. 76 delle disposizioni di attuazione c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perché questi documenti possano
pagina 12 di 14 essere sottoposti all'esame del giudice di appello.” (Così Cassazione civile sez. un.,
08/02/2013, n.3033, sottolineatura aggiunta).
In ogni caso, le valutazioni e le relative motivazioni sul punto dal giudice di primo grado risultano del tutto coerenti e condivisibili, posto che i fatti rappresentati nel video in questione non appaiono essere in necessario contrasto con quanto versato nel verbale H/1727/21 potendo essere, al contrario compatibili con gli accertamenti degli operanti. Le videoriprese in questione si riferiscono, invero, ai minuti concernenti la formazione del verbale – logicamente successivi all'accertamento della violazione della normativa anti COVID-19 – e riguardano solo gli accadimenti avvenuti all'interno al locale di cui la querelante è titolare e nulla dimostrano in ordine all'allegata inesistenza di assembramenti all'esterno del bar “BUNS”.
Analoghe conclusioni devono raggiungersi altresì con riferimento all'ultima delle questioni sollevata da parte dell'appellante e concernente l'orario indicato nel verbale. Posto che comunque, come già rilevato, la videoregistrazione dell'interno del locale non può essere presa in considerazione, le dichiarazioni dei verbalizzanti sul punto sono coerenti e attendibili, di tal ché appare del tutto verosimile che il verbale si stato formato alcuni minuti dopo la constatazione dell'illecito durante l'attività di osservazione portata avanti dagli operanti. Anche sotto questo ultimo profilo, dunque, il motivo di appello si rivela infondato e merita di essere rigettato.
SPESE
Le spese del procedimento di appello seguono la soccombenza e sono poste a carico di Pt_1
[...]
Le spese sono liquidate ex DM 147/2022, nei valori medi, tenuto conto del valore della controversia (valore indeterminato di bassa complessità), esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo pagina 13 di 14 unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
P.Q.M
La CO d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Rigetta l'appello nei termini di cui in motivazione e, per l'effetto:
2. conferma la sentenza n. 3114/2024 del 19/12/2024 resa dal Tribunale di Monza;
3. condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio a Parte_1
favore dell'amministrazione convenuta che si liquidano in complessivi € 6.946,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma
1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, sicchè va disposto il versamento, da parte dell'appellante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Milano il 26.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
MA EN NO SC DI
Sentenza redatta con la collaborazione del MOT Dott. Filippo Fanoli
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