Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2349 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 4456 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli Nord rep. 4995, resa nel procedimento rg 9778/2019, comunicata il 22 settembre 2022 e notificata il 27 settembre 2022, avente a oggetto responsabilità professionale medica e vertente tra
(cf , (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(cf ), (cf Parte_4 C.F._4 Parte_5
, (cf ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6
(cf , in proprio nonché nella qualità di Parte_7 C.F._7
rappresentati e difesi dall'Avv. Raffaele Di Monda (cf Controparte_1
1
22, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti a margine del ricorso ex art. 702 bis cpc (per le comunicazioni: pec;
Email_1 appellanti
e
dell' Controparte_2 Controparte_3
(p. iva ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante, , rappresentata e difesa dagli Controparte_4
Avv.ti Giovanni Puca (cf ) e Angelina Sagliocco (cf C.F._9
), elettivamente domiciliata in Sant'Antimo (NA), Via M. C.F._10
Serao, 13, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec E apoli. - ; Email_2 Email_3 Email_5
appellata
nonché
(p. iva , in persona Controparte_5 P.IVA_2 del procuratore speciale, Dott. , per atto Notaio Controparte_6 [...]
del 19 febbraio 2019, rep. 15486, racc. n. 8708, rappresentata e difesa Persona_1 dall'Avv. Enrico Antonio Ormanni (cf ), elettivamente C.F._11 domiciliata nello studio del difensore in Napoli, Via Carlo de Cesare, 64, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello (per le comunicazioni: pec;
Email_6 appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 I congiunti ed eredi di , deceduto il 17 ottobre 2008, convenivano CP_1 in giudizio il , il quale, a sua volta, Controparte_3 chiedeva e otteneva di chiamare in causa la società che lo assicurava per la CP_5 responsabilità civile, onde ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito del decesso del congiunto per negligenza, imprudenza e imperizia dei sanitari della struttura.
Giova sin d'ora premettere che, il giorno 16 ottobre 2008, si recava CP_1 con mezzi propri presso il riferendo di Controparte_3 essere caduto da uno scaletto mentre si trovava al lavoro. Accettato in codice giallo alle ore 17.53, veniva sottoposto a esami ematici e TAC, al cui esito, in CP_1 particolare, emergevano fratture multiple alla colonna lombare e al bacino, ragione per la quale, alle ore 19.02, ne veniva richiesto il trasferimento presso un Trauma
Center. Il pronto soccorso, ricevuta risposta negativa dalla centrale operativa, per carenza di posti letto, alle ore 19.38 ne disponeva, comunque il trasferimento al
Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli, con ambulanza medicalizzata.
Sopravvenuto peggioramento delle condizioni del paziente, i sanitari intervenivano per stabilizzarlo e l'ambulanza lo conduceva presso il Cardarelli, in urgenza, alle ore
20.10, con assistenza medica chirurgica e anestesiologica. Giunto presso il Cardarelli alle 20.50/21.00, veniva sottoposto a ulteriore TAC e cure per essere CP_1 condotto in sala operatoria alle 22.43. Nel corso dell'intervento il paziente subiva un arresto cardiaco e, alle ore 00.15, nonostante le manovre di rianimazione, ne veniva constatato il decesso.
Gli originari attori contestavano al presidio ospedaliero un'erronea diagnosi, per non aver rilevato dall'esame TAC la presenza di versamento di sangue, invece ritenuto versamento ascitico, e un trattamento superficiale del paziente, con conseguente ritardo nel trasferimento, che ne aveva determinato la morte o, comunque, vi aveva contribuito.
L'Ospedale e la Compagnia di assicurazione resistevano alla domanda.
Il Tribunale acquisito il fascicolo del procedimento di cui all'art. 696 bis cpc, con
3 l'impugnata ordinanza rigettava la domanda, rilevando, in primis, che il decesso di era stato determinato da un gravissimo shock traumatico emorragico CP_1 con lesioni interne dell'addome, a seguito di infortunio sul lavoro la cui dinamica era stata successivamente accertata nel corso del procedimento penale, poiché la vittima era stata investita da un pesante cancello, che aveva determinato lo schiacciamento del tronco e imponenti lesioni addominali.
Sulla scorta delle due consulenze svolte nel procedimento penale nonché di quella disposta nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis cpc, approfonditamente esaminate, anche criticamente, il Tribunale riteneva che, pur accertato l'errore diagnostico in cui erano caduti i sanitari della struttura convenuta in giudizio, che aveva determinato un ritardo di circa 30-40 minuti nella decisione di trasferire il paziente in un'unità di rianimazione, fosse da escludere in termini probabilistici che in assenza di detto ritardo l'evento morte del paziente sarebbe stato evitato, evento da ascrivere, invece, allo shock traumatico causato del gravissimo incidente occorso sul lavoro. Il primo giudice evidenziava, infine, che la consulenza di parte, limitatasi a sottolineare l'errore diagnostico, non aveva però chiarito in che termini un più tempestivo trasferimento del paziente presso il reparto di rianimazione dell'ospedale
Cardarelli avrebbe consentito un epilogo diverso della vicenda. Il primo giudice concludeva, pertanto, per l'assenza di incidenza causale tra l'inadempimento della struttura e l'evento morte.
Avverso la decisione proponevano appello Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
con atto di citazione notificato a mezzo pec il 21 ottobre 2022, invocandone la
[...] riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Affinché, voglia l'Ill.mo Giudice
d'Appello Adito ritenere fondati i motivi sopra esposti e, in riforma dell'impugnata sentenza, e per l'effetto, accertare e dichiarare la responsabilità del personale medico della Provincia dell'Ordine dei CP_2 Controparte_3 in via esclusiva e/o in solido con la
[...] Controparte_5 in persona dei rispettivi leg. Rappr. p.t., a titolo di risarcimento dei danni, in
[...] favore degli eredi appellanti, al pagamento dell'importo di € 1.787.354,60, o nella
4 misura maggiore o minore che l'On.le Collegio vorrà determinare;
2. Disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, stante i motivi suesposti e la complessità e la delicatezza del caso in esame, con nomina di un collegio peritale composto da un medico legale e da uno o più specialisti che interessano il caso di specie;
3. Condannare in via esclusiva o in solido le parti appellate alla rifusione delle spese relative al primo e secondo grado di giudizio con attribuzione in favore del procuratore costituito”.
Con comparse depositate a ministero di diversi difensori in data 8 febbraio 2023, si costituivano in giudizio la dell'Ordine dei Chierici Regolari Controparte_2 [...]
- e la CP_3 Controparte_3 Controparte_5 invocando il rigetto dell'appello, con vittoria di spese del grado.
[...]
Alla prima udienza di trattazione, respinta allo stato l'istanza di rinnovazione della ctu, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 26 novembre 2024, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria in data 29 novembre 2024.
Gli appellanti e l'appellata depositavano comparse e memorie di Controparte_5 replica conclusionali.
Gli appellanti formulano due motivi di gravame non rubricati che possono essere trattati congiuntamente.
La difesa appellante, con primo motivo di gravame, lamenta il mancato riconoscimento della colpa professionale del personale medico della struttura sanitaria, con particolare riguardo all'errore diagnostico commesso nell'interpretazione dell'esame Tc, nella quale veniva refertato un versamento ascitico in luogo di un versamento ematico, causa della morte del Sig. , CP_1 nonché il mancato esame di tutti gli elementi presenti nel processo e la carenza, nel
5 provvedimento impugnato di una valida motivazione sul punto. Infine, ci si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 196 c.p.c.
Argomentano gli appellanti che l'annotazione contenuta nell'anamnesi della cartella di pronto soccorso “epatopatia cronica ed alcolismo” non aveva trovato alcun riscontro, come confermato dai successivi esami ematici nonché dai consulenti del
Pubblico Ministero. Apparrebbe evidente che il personale sanitario, basandosi sulla non veritiera circostanza dell'esistenza di epatopatia cronica e alcolismo, non avrebbe provveduto a effettuare un esame obiettivo approfondito, ponendo a fondamento della diagnosi un'informazione non riscontrata da alcun esame ematico o diagnostico.
Ulteriore errore nel quale sarebbero incorsi i sanitari era stato quello del radiologo, riverberatosi sul medico del Pronto Soccorso. Il personale medico avrebbe dovuto tenere una doverosa perizia, prudenza e diligenza trattandosi di un paziente con un importante trauma da schiacciamento del tronco e non escludere, come invece era avvenuto, un versamento ematico. L'errore era stato ben evidenziato dal consulente della procura, errore che sarebbe stato fatale poiché condizionò in senso infausto la vicenda clinica, laddove una corretta diagnosi avrebbe quantomeno aumentato le chance di sopravvivenza di al quale, al contrario, era stato CP_1 addirittura assegnato un codice giallo all'ingresso in Pronto Soccorso.
Con secondo motivo di censura gli appellanti lamentano il mancato riconoscimento della colpa professionale dell'equipe medica con riguardo ai tempi di trasferimento del paziente, oltre all'erronea indicazione del codice assegnato dal triage, per mancato esame da parte del primo giudice di tutti gli elementi di prova acquisiti al processo, carenza di motivazione violazione e/o falsa applicazione dell'art. 196 cpc.
La difesa appellante argomenta che al paziente era stato assegnato un codice giallo e non un codice rosso o emergenza, come dovuto, necessario e indispensabile per salvargli la vita, richiamando le direttive ministeriali, secondo le quali il “codice giallo” è definito: “Urgenza- il paziente presenta una parziale compromissione delle funzioni dell'apparato circolatorio o respiratorio, lamenta dolori intensi;
non c'è un
6 immediato pericolo di vita, ma necessita quanto prima di un controllo da parte del medico”, mentre il “codice rosso” o “emergenza” va assegnato quando il paziente ha almeno una delle funzioni vitali (coscienza, respirazione, battito cardiaco, stato di shock) compromessa ed è in potenziale immediato pericolo di vita, quindi deve essere sottoposto ad una visita medica immediata.
Il Collegio peritale, sul punto, aveva affermato che “nel caso specifico trattasi di un trasferimento interospedaliero di emergenza cioè di un paziente in condizioni critiche, che per la salvaguardia della vita, necessita di trasferimento urgente per necessità diagnostico terapeutiche non disponibili nell'istituto che lo ha accolto”, senza però dare rilevanza alla circostanza che, proprio a causa dell'errato inquadramento diagnostico, il trasferimento interospedaliero che avrebbe dovuto essere effettuato in emergenza è stato invece tardivo, rendendo nulle le possibilità di sopravvivenza del paziente.
Il Tribunale avrebbe, inoltre, errato a fondare il proprio giudizio sulla perizia medico legale svolta nell'ambito del procedimento penale, nel cui ambito il giudizio controfattuale viene operato con riferimento a una “elevata probabilità logica” o a un
“alto grado di credibilità razionale” mentre, nell'ambito civile va applicato il diverso principio del “più probabile che non”.
Le doglianze non sono fondate.
Il Tribunale, dopo aver approfonditamente esaminato le tre consulenze tecniche in atti, aderendo ai rilievi dei periti nominati dal Pubblico Ministero, i quali avevano, in effetti, ritenuto vi fosse stato un ritardo nel trasferimento del paziente di circa 30/40 minuti, ha statuito come fosse da escludere che l'evento morte in assenza di detto ritardo sarebbe stato evitato, poiché da ascrivere allo shock traumatico causato dal gravissimo infortunio sul lavoro.
Per la gravità della vicenda umana, vanno ripercorse le valutazioni e conclusioni dei consulenti che hanno esaminato il caso, tutte convergenti e che inducono a confermare la non necessarietà di disporre nuove indagini.
I primi consulenti del Pubblico Ministero, Dr. e Prof. pur Per_2 Per_3 7 evidenziando l'errore in cui era incorso il radiologo refertando la TAC con presenza di liquido ascitico che invece, per il complessivo quadro clinico del paziente, avrebbe dovuto far sospettare un versamento ematico, concludevano ritenendo che la causa del decesso dovesse essere ascritta a “grave shock emorragico con emoperitoneo conseguente a traumatismo sul lavoro con meccanismo di compressione- schiacciamento” (punto a), pag. 18 relazione), ritenendo, non di meno, che “Nel mentre si deve rilevare un errore interpretativo diagnostico nella fase dell'esecuzione della TAC addominale e poi posticipo nell'inviare il paziente al tavolo operatorio, bisogna considerare che le gravi lesioni riportate a seguito dell'evento traumatico, soprattutto a carico del ventaglio mesenterico, dell'intestino e dei vasi splenici, oltre a quelle ossee multiple devono far ritenere, che anche con un trattamento chirurgico più tempestivo, le possibilità che l'evento morte non si verificasse erano da ritenersi sicuramente scarse” (punto d), pag. 19).
Inoltre, con supplemento di consulenza, in ragione dei rilievi mossi dal ct di parte dei familiari, gli ausiliari specificavano che “... si deve aggiungere che il soggetto era pervenuto presso un PS periferico, che dovendo necessariamente procedere alla diagnostica del caso, ha dovuto impiegare tempo e poi allertare una struttura ospedaliera attrezzata ... onde procedere al trasferimento del paziente ... In conclusione, sulla scorta di quanto fornitoci, oggetto di ulteriore valutazione, si deve confermare quanto già a suo tempo relazionato ...”.
La successiva consulenza svolta dal Dr. sempre nell'ambito del Per_4 procedimento penale, affronta in maniera puntuale proprio l'operato dei sanitari del
, su espresso incarico del PM. Controparte_3 Controparte_3
Il Dr. confermava la causa del decesso, come individuata dai precedenti Per_4 consulenti, riportava nella relazione che l'investimento del da parte di un CP_1 pesante cancello (nella sentenza penale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in atti, si legge del peso di 3/4000 kg), avvenne intorno alle ore 17.00.
Ripercorso l'iter assistenziale ricevuto presso il Pronto Soccorso, sopra già richiamato, l'ausiliario sottolineava che venne portato al PS dell'Ospedale S. CP_1
8 Maria della pietà dai compagni di lavoro, mediante autovettura, senza che venisse richiesto l'intervento del 118, stigmatizzando la circostanza che la decisione “ ... appare poco comprensibile, alla luce del fatto che i colleghi erano a conoscenza del fatto che il era stato investito da un cancello assai pesante e che, quindi, il CP_1 sospetto di lesioni interne gravi poteva cogliere anche persone “comuni”” (pag. 8 relazione).
Giova, sul punto, sottolineare che il capo d'imputazione nei confronti dei datori di lavoro di contiene anche la contestazione della violazione della CP_1 normativa antiinfortunistica, tra l'altro, per “non aver provveduto ... sentito il medico competente, a prendere i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza ... stabilendo i necessari rapporti coi servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati”.
Il Dr. stigmatizza, altresì, la circostanza che il paziente, giunto in Pronto Per_4
Soccorso, riferì di una “... caduta durante le ore lavorative da uno scaletto ...”. Tale dinamica lesiva, non corrispondente al vero, era molto meno preoccupante rispetto a quanto si era, nella realtà verificato. Il inoltre, all'arrivo al PS era lucido, CP_1 cosciente, ben orientato.
Il consulente riteneva che il comportamento dei sanitari presso l'ospedale di
Casoria, i quali ignoravano la vera dinamica lesiva, ossia il trauma da schiacciamento, appariva sicuramente corretto, essendo stati rilevati i parametri vitali, a quel momento validi, e disposti gli opportuni accertamenti strumentali (TC cranio, TC addome con mezzo di contrasto).
La diagnosi del radiologo veniva ritenuta, laddove era refertato liquido ascito, errata anche in ragione delle numerose fratture pelviche che avrebbero dovuto orientare nel non escludere un versamento di sangue e suggerire maggior prudenza per l'esigenza di un rapido intervento chirurgico che, in ogni caso, non avrebbe potuto essere effettuato presso tale struttura.
Il consulente concludeva, quindi, per un ritardo correlato all'errore diagnostico di non oltre 30/40 minuti, sottolineando che, in ogni caso, alle ore 19.02, ricevuto il
9 responso degli esami strumentali, venne chiesto il trasferimento in trauma center, con decisione corretta. Poiché alle 19.40 interveniva un peggioramento dei parametri vitali, il paziente, già in corso di trasferimento, veniva stabilizzato dal punto di vista cardiocircolatorio e, poi, inviato al Cardarelli.
L'ausiliario specificava chiaramente che andava considerato che non si trattava di un paziente giunto in ospedale con evidenti segni di un grave politrauma, essendo vigile, cosciente, orientato e privo di lesività esterne, non rilevate neanche all'esame necroscopico, e il quale riferiva ai sanitari “... una dinamica del fatto ben diversa, meno “drammatica” e meno “allarmante” di quella in realtà accaduta”.
Il Dr. riteneva che il ritardo rilevato non avesse inciso sul caso, poiché, Per_4 con ogni probabilità, anche ove fosse stato trasferito in anticipo CP_1 presso altro nosocomio, lo scompenso di circolo a causa della anemia metaemorragica sarebbe potuto intervenire durante il trasferimento in ambulanza oppure poco dopo l'arrivo al diverso ospedale, non consentendo l'immediato ingresso in sala operatoria per la primaria necessità di stabilizzare il paziente.
Il consulente riteneva, per tali ragioni, che “Viene meno ... il nesso causale fra le omissioni diagnostiche ... e la morte di Anche in caso di diagnosi CP_1 precoce di emorragia interna addominale, la gravità del caso ed i tempi strettissimi per il trasferimento non avrebbero probabilmente permesso una diversa evoluzione della tragica vicenda. Sempre a nostro parere, solo se il traumatizzato fosse stato trasportato immediatamente dopo il trauma riportato presso un ospedale attrezzato vi sarebbe stata possibilità di salvezza, potendosi attuare
l'inquadramento diagnostico, la stabilizzazione ed il trattamento delle lesioni nella medesima sede, abolendo non solo il tempo necessario per il trasferimento ma anche quello dedicato alla ricerca di un secondo ospedale con disponibilità di posti liberi”.
La conclusione finale del Dr. era, quindi, che “... non sussiste nesso di Per_4 causalità materiale fra la condotta colposa dei sanitari citati ed il decesso del medesimo, poiché il ritardo diagnostico non comportò particolare indugio CP_1
10 nell'adozione dei presidi necessari per tentare di salvare la vita del paziente”.
Già tali considerazioni, delle quali il primo giudice ha compiutamente tenuto conto, conducono a escludere qualsivoglia rilevanza delle argomentazioni svolte nel presente gravame, essendo emerso, in maniera chiara, che – pur avendo il radiologo erroneamente refertato la TAC – tale circostanza non ebbe alcuna influenza sul decorso infausto, anche in applicazione, in sede civile, del meno stringente criterio del “più probabile che non”.
Va, poi, tenuto conto anche della relazione di ctu svolta nel corso dell'atp, nella quale i consulenti, analizzando in maniera ancor più puntuale la condotta dei sanitari del , pervengono a identiche conclusioni. Controparte_3
I Dottori e nell'ambito dell'accertamento tecnico preventivo, Per_5 Per_6 specificavano che, dopo la prima richiesta di trasferimento delle 19.02, a esito negativo per carenza di posti letto, il medico del pronto soccorso, alle ore 19.34, decise, comunque, di inviare il paziente al pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli, allertando anche il medico reperibile della chirurgia per il trasferimento (pag. 5 ctu).
Al momento dell'uscita le condizioni del paziente peggiorarono e si rese necessario, come già evidenziato, stabilizzare il paziente, il quale, alla visita anestesiologica, alle ore 19.41, era vigile, cosciente e collaborante. Per i valori riscontrati al secondo emocromo e la presenza di importante ematoma inguino crurale, al venne CP_1 somministrata anche una sacca di sangue. Alle ore 20.10 il paziente rimaneva vigile, cosciente, collaborante, con respiro spontaneo e valido e, nonostante l'attesa della risposta da parte della centrale operativa, veniva trasferito al CP_1
Cardarelli alle 20.11, giungendovi alle 21.00 circa.
Anche i ctu, come i consulenti del Pubblico Ministero, ritenevano che il dato anamnestico di epatopatia cronica e alcolismo contenuto in cartella non avesse avuto alcun rilievo nel trattamento del caso. Gli ausiliari, come il Dr. Per_4 sottolineavano, anche loro, che in presenza di un trauma a dinamica maggiore quale quello subito dal Palumbo, generalmente chi vi assistite chiama il 118, “...il cui personale sanitario, intervenuto sul posto, fornisce le prime cure del caso ... e
11 trasporta il paziente presso un DEA di II livello, adeguato alle cure del paziente.
Cosicché, una scelta corretta, operata da personale tecnico sanitario, della struttura ospedaliera adeguata alle cure del caso dove trasportare il paziente, permette
l'inquadramento diagnostico, la stabilizzazione ed il trattamento delle lesioni nella medesima sede, abolendo i tempi necessari alla ricerca del posto letto ed i tempi ed il rischio del trasferimento” (pag. 7 rel.).
I ctu hanno anche precisato che “... il è dotato di Controparte_7 un pronto soccorso territoriale in cui è presente un unico medico di accettazione, un servizio di radiologia, non esclusivamente dedicato all'emergenza, non è dotato di un'equipe chirurgica dedicata all'emergenza né tantomeno di specialisti (ortopedici, neurochirurghi ecc)...”. Gli ausiliari concordavano sulla circostanza che il versamento di liquido ascitico refertato avrebbe, invece, dovuto essere sospettato come di natura ematica. Essi avevano cura di chiarire che la richiesta di trasferimento delle ore 19.02 venne fatta dal medico del pronto soccorso in osservanza delle linee guida tramite la centrale operativa e, in risposta alle osservazione del ct di parte, specificavano, in primis, che nonostante il paziente avesse riferito un trauma minore, caduta da uno scaletto, invece che un trauma maggiore, schiacciamento da parte di un cancello di grandi dimensioni, il sanitario di turno ritenne nondimeno opportuno richiedere accertamenti con esami di secondo livello (TC total body con mezzo di contrasto).
Sempre in risposta alle osservazioni critiche dei consulenti di parte, gli ausiliari spiegavano dettagliatamente che la rigida normativa sui trasporti interospedalieri impone il trasferimento esclusivamente tramite la Centrale Operativa Territoriale
(CORE), ciò per l'evidente logica ragione che un trasferimento operato in carenza di autorizzazione del CORE può essere fatale per il paziente, per carenza di posti letto ovvero indisponibilità di medici o sale operatorie (pag. 13).
L'unico dissenso tra le relazioni di consulenza si manifesta nel punto in cui gli ausiliari in sede civile hanno ritenuto che il referto di presenza di liquido ascitico non abbia influenzato la diagnosi del clinico, che si attivò immediatamente per un trasferimento di in struttura idonea (Trauma Center) ma anche i CP_1
Dottori e hanno concluso ritenendo che “... purtroppo bisogna Per_5 Per_6
12 tenere conto che le gravi lesioni riportate a seguito dell'evento traumatico, a carico del bacino, del ventaglio mesenterico, dell'intestino e dei vasi splenici sono gravate da un'altissima incidenza di mortalità, per cui solo se il traumatizzato fosse stato trasportato, immediatamente dopo il trauma riportato, presso un ospedale DEA di
II livello, vi sarebbe stata, probabilmente, una minima possibilità di salvezza” (pag.
15).
E' evidente, per quanto sopra riportato, che le condizioni di CP_1 fossero di gravità tale da imporre un immediato trasferimento a mezzo ambulanza dal luogo dell'infortunio, che sarebbe avvenuto secondo la valutazione del personale paramedico intervenuto sul posto nell'ospedale idoneo al trattamento del caso, avendo tutti i consulenti avvicendatisi nel processo penale e in quello civile, concordato sulla circostanza che tale approccio sarebbe stato l'unico in grado di fornire al paziente una chance di sopravvivenza, rimanendo irrilevante nell'evoluzione del caso il pur ipotizzato ritardo di 30/40 minuti nel trasferimento.
Peraltro, appare opportuno rilevare, sulla scorta di quanto riferito da consulenti, che i sanitari del presidio di , pur potendo sospettare un Controparte_3 versamento interno di sangue, non essendo stati messi al corrente della reale drammatica dinamica dell'infortunio, non avevano sufficienti informazioni per valutare la concreta entità delle lesioni interne, rispetto alla cui gravità a livello osseo, si orientarono immediatamente, dopo solo un'ora dall'ingresso nel PS, tempo necessario per svolgere gli esami diagnostici, per il trasferimento in centro attrezzato.
Non decisive sono le argomentazioni spese con riferimento al codice giallo, assegnato al paziente all'accettazione in pronto soccorso, codice che secondo la stessa descrizione della difesa appellante, in carenza di compromissione di funzioni vitali (e ignorata la reale dinamica dell'evento), era il codice corretto, ciò senza dimenticare che già prima del manifestarsi di instabilità emodinamica, il medico del pronto soccorso aveva richiesto il trasferimento in ambulanza medicalizzata, che fu effettuato, in urgenza.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
13 La complessità del caso, per la cui risoluzione si sono rese necessarie plurime indagini tecniche, e la tragica vicenda umana a esso sottesa, consentono di ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del presente grado di giudizio.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ai sensi dell'art. 702 ter cpc del Tribunale di Napoli Nord rep. 4995, resa nel procedimento rg
9778/2019, comunicata il 22 settembre 2022 e notificata il 27 settembre 2022, proposto da Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, e nei confronti di
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
dell'Ordine dei Controparte_2 CP_3 Controparte_3
e la
[...] Controparte_5 così dispone:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata ordinanza;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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