Sentenza breve 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza breve 15/12/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00552/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00565/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 565 del 2025, proposto da
Comune di Casoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Manuel De Monte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;
nei confronti
Comune di Paglieta, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Palmoli e Comune di Carpineto della Nora, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensiva,
- della determinazione n. DPE/117 del 23.10.2025 a firma del Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo con le quali sono stati approvati gli elenchi delle istanze ammissibili e non ammissibili, nonché dei suddetti elenchi allegati, nella parte in cui ha inserito la istanza del Comune di Casoli del 15.10.2025 nell'elenco delle istanze “NON AMMISSIBILI” anziché nell'elenco delle istanze “AMMISSIBILI”, con conseguente riformulazione dell'elenco delle istanze ammissibili;
- della deliberazione di G.R. n. 703 del 30.10.2025 con la quale la Giunta ha approvato il Piano degli interventi Anno 2026 di cui all'Allegato 1 - ossia l'elenco dei 16 soggetti beneficiari del contributo di cui alla L. 145/2018 già ricompresi nelle prime sedici posizioni di cui all'elenco delle istanze “ammissibili” approvato con la determina DPE/117 del 23.10.2025;
– dell'Allegato 1, nella parte in cui non ha inserito in detto “allegato 1” l’istanza del Comune di Casoli del 15.10.2025 in quanto rientrante fra le prime sedici istanze “AMMISSIBILI”, con conseguente riformulazione dell'elenco dei soggetti beneficiari del contributo di cui all'allegato 1;
- di ogni altro atto prodromico, conseguenziale e comunque connesso, anche di estremi non conosciuti, ivi inclusa ogni eventuale attività istruttoria svolta dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti in ordine alla ammissibilità/non ammissibilità delle istanze pervenute, alla verifica dei requisiti di ricevibilità e completezza delle istanze, alla formulazione degli elenchi delle istanze “Ammissibili “ e “ Non Ammissibili” ,
- delle note prot.lli n.0431302/25 del 31.10.2025 e n° 0451019/25 del 14/11/2025 a firma del Direttore di Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della Regione Abruzzo;
- del silenzio (mascherato con un mero rinvio) serbato da parte della Regione Abruzzo sulla richiesta di riformulazione delle graduatorie inviata dal Comune di Casoli con pec del 3.11.2025 e di consegna della documentazione atta a dimostrare quando il sistema informatico di protocollazione della Regione abbia “RICEVUTO” la PEC inviata dal Comune di Casoli in data 15.10.2025 alle ore 8.29.58 e quelle dei sedici Comuni collocate nelle prime sedici posizioni ritenute ammissibili e finanziate di cui all'allegato 1 della DGR 703/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo e del Comune di Paglieta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa MA AG;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Il Comune di Casoli ha aderito all’avviso pubblico indetto dalla Regione Abruzzo con determinazione n. DPE/113 del 9.10.2025 per la selezione di interventi finanziabili ai sensi dell’art. 1 commi 134-135 l. n. 145 del 30.12.2018 per l’annualità 2026 e ha chiesto un contributo di € 500.000,00 per la “ Messa in sicurezza del collegamento S.P. Peligna – SS.n.84, costituito dalle ss.cc. via del Campo, via Montaniera e via San Salvatore ”.
Nell’avviso era specificato che le istanze dovevano pervenire nell’intervallo dalle ore 8,30 del 15.10.2025 alle ore 23,59 del 22.10.2025.
Le istanze conformi al bando sarebbero state graduate secondo l’ordine cronologico di arrivo, certificato dall’ora e data di acquisizione al protocollo della Regione Abruzzo e finanziate fino alla concorrenza dell’importo disponibile.
L’istanza del Comune di Casoli è stata esclusa perché pervenuta il 15.10.2025 alle ore 8:29:58 “ fuori termine ” rispetto all’intervallo stabilito.
Il Comune ha quindi presentato istanza di revoca del provvedimento di esclusione sostenendo che la domanda è pervenuta alle ore 8:30 all’indirizzo dpe@pec.regione.abruzzo.it, come attestato dalla ricevuta di consegna.
La Regione, con nota prot. n.0431302/25 del 31.10.2025, confermata con nota prot. n. 0451019/25 del 14.11.2025, ha respinto l’istanza.
L’esclusione della domanda di contributo e il diniego di revoca sono impugnati, unitamente agli atti collegati, per “ violazione ed erronea applicazione degli artt. 5,8 e 9 dell’avviso 9.10.2025 approvato con la determina n. DPE/113 del dipartimento trasporti e infrastrutture della Regione Abruzzo; difetto di istruttoria e di motivazione; eccesso e sviamento di potere; violazione dei principi del legittimo affidamento, di leale collaborazione fra enti e di trasparenza ”.
Resistono la Regione Abruzzo e il Comune di Paglieta.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata, la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’avviso dispone che la domanda di contributo è ammissibile se è presentata via p.e.c. entro l’intervallo temporale dalle ore 8:30 del 15.10.2025 alle ore 23:59 del 22.10.2025 e a tal fine occorre fare riferimento all’“ ordine cronologico di ricezione al protocollo regionale ” (art. 9 dell’avviso pubblico).
La Regione con provvedimento n. 117 del 27.10.2025, accertato l’orario di ricezione della domanda – 8:29:58 – ne ha motivato la non ammissione perché “ fuori termine ” e con nota del 31.10.2025 ne ha respinto l’istanza di revoca sui seguenti presupposti:
- l’orario di arrivo delle domande è quello attestato dall’acquisizione al protocollo regionale coincidente con “ il primo “contatto” con il sistema informatico di protocollazione della Regione Abruzzo e non certo la data e l’ora della ricevuta di consegna della pec o la segnatura di protocollo ”;
- l’istanza del Comune di Casoli è “ inammissibile proprio perché ricevuta dal sistema informatico di protocollazione alle ore 8.29:58 del 15 ottobre 2025 e, quindi, fuori dalla finestra temporale prevista nel bando … tale orario coincide con quello riportato nella ricevuta di accettazione che è stata recapitata al mittente (corrispondente all’invio della domanda) ”.
È notorio, che la trasmissione dei messaggi mediante posta elettronica certificata avviene in una serie di operazioni che possono così riassumersi: il mittente inoltra il messaggio al gestore della sua p.e.c. (1), il quale trasmette la ricevuta di accettazione del messaggio al mittente (2), crea e firma digitalmente la “busta di trasporto” contenente il messaggio ricevuto e la invia al gestore della p.e.c. del destinatario (3) il quale prende in carico la busta di trasporto, ne dà ricevuta al gestore del mittente, la inoltra all’indirizzo p.e.c. del destinatario e simultaneamente trasmette al mittente la ricevuta di avvenuta o mancata consegna del messaggio (4).
La descritta sequenza smentisce quanto asserito nella nota regionale del 31.10.2025 che fa coincidere l’istante di “ primo contatto con il sistema informatico di protocollazione della Regione Abruzzo ” con l’orario riportato nella ricevuta di accettazione corrispondente all’invio della domanda ; invece il contatto con il sistema di protocollazione, ove pure preceda la formale segnatura di protocollo del messaggio trasmesso dal mittente, avviene in un momento successivo all’invio della ricevuta di accettazione del messaggio da parte del gestore della p.e.c. del mittente.
Del resto è tecnicamente impossibile che il destinatario abbia anche solo notizia – se non ex post al momento della ricezione della busta di trasporto - dell’invio della p.e.c. al gestore del mittente e della ricevuta di accettazione, perché trattasi di operazioni che coinvolgono solo il mittente e il suo gestore in un segmento telematico al quale il destinatario è estraneo.
Ne consegue che la ricevuta di accettazione del messaggio del mittente (operazione n. 2) è generata prima e indipendentemente dalla trasmissione di detto messaggio al gestore del destinatario con la conseguenza che l’orario della ricevuta di accettazione non può coincidere con quello dell’acquisizione del messaggio al sistema di protocollazione della Regione.
Si consideri poi che una p.e.c., ancorché trasmessa dal mittente al proprio gestore e da questi al gestore della p.e.c. del destinatario, potrebbe non raggiungere il destinatario; ciò accade se il gestore della p.e.c. di arrivo ha verificato l’inesistenza o l’inattendibilità della firma del gestore del mittente, se il messaggio è infetto o la casella di posta elettronica del destinatario è satura.
Pertanto, il tentativo fallito di consegna, certificato dal messaggio di “mancata consegna”, generato dal gestore della p.e.c. del destinatario, impedisce l’acquisizione al protocollo della Regione Abruzzo per impossibilità “fisica” dell’oggetto.
Ciò dimostra che per verificare la “ acquisizione al protocollo della Regione Abruzzo ” la cui “data e ora” , ai sensi dell’art. 8 dell’avviso, “ farà fede insindacabilmente” ai fini della verifica della tempestività della domanda, occorre avere riguardo al momento in cui viene certificata, alternativamente la consegna o la mancata consegna del messaggio, non certo al momento dell’invio al mittente della ricevuta di accettazione, considerato che, sebbene detto invio sia andato a buon fine, il messaggio inviato dal mittente potrebbe non raggiungere mai la p.e.c. del destinatario e, nel caso di specie, impedirne l’acquisizione al protocollo.
Poiché è incontestato che la p.e.c. del Comune ricorrente contenente la domanda di contributo è stata consegnata alle ore 8:30 del 15.10.2025, entro l’intervallo temporale stabilito, gli atti impugnati devono essere annullati nella parte in cui dispongono la non ammissione della domanda di contributo del Comune di Casoli.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE AN, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
MA AG, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA AG | GE AN |
IL SEGRETARIO