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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/04/2025, n. 1515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1515 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4588/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di forniura di gas – risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabrese, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrando, come Controparte_1 da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 10/7/2018, ritualmente notificato, Parte_1 esponeva di svolgere attività di produzione di conserve agro-alimentari,
[...] attività che ha normalmente la massima produzione nei mesi estivi di ogni anno, ovvero da giugno a settembre e che in data 26.06.2015 riceveva una
“Lettera di Offerta”- n. 725568 dalla per la fornitura di gas Controparte_1 naturale presso la propria sede di Angri alla Via dei Goti s.n.c., che veniva accettata da essa attrice, con sottoscrizione del relativo contratto. Allegava che il contratto al punto 2) riportava letteralmente “ il contratto ha durata dal
01.07.2015 al 30.06.2016” e pertanto, come richiesto, essa attrice provvedeva ad effettuare, a mezzo bonifico bancario intestato ad , CP_1 il versamento del relativo deposito cauzionale pari ad euro 22.204,00 che produceva in atti. Succedeva che nonostante la regolare sottoscrizione del contratto ed il conseguente versamento di quanto richiesto a titolo di deposito cauzionale, essa per il mese di luglio 2015 riceveva da Enel Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Energia Spa, quale società preposta per la fornitura in default, la fattura n°
002644845277 di euro 210.635,20 per i consumi di gas del predetto mese.
L invece, forniva il gas naturale e lo fatturava regolarmente dal mese CP_1 di agosto 2015, come da fattura di euro 129.555,27. La su Parte_1 richiesta dei propri consulenti, richiedeva ed otteneva da di Controparte_2 ricalcolare i consumi relativi al mese di luglio 2015, appurando che gli stessi non ammontavano a 140.403 mc bensi a 60.016 mc, per cui CP_2 emetteva nota di credito per euro 125.261,05 a favore di essa attrice. La Par evidenziava che la procedura di default non poteva essere attivata Pt_1 nei suoi riguardi in quanto essa non era morosa ed era legata contrattualmente alla società a mezzo del contratto sottoscritto in CP_1 data 26.06.2015 che prevedeva l'inizio della fornitura di gas a partire dall'1.07.2015. L'attrice esponeva che a causa di tale fatto, aveva ricevuto un grave ed ingiusto danno, di natura economica, in quanto, come evincibile dalle fatture depositate in atti, relativamente ai mesi di luglio 2015 (
[...]
ed agosto 2015 ( ), in base alle quali per il mese di luglio CP_2 CP_1
2015 aveva pagato il gas al prezzo di euro 1,50 al mc ed invece nell'agosto lo aveva pagato ad euro 0,37 per ogni mc consumato, vedendosi costretta a pagare per il mese di luglio un importo pari ad euro 1,13 al mc in più, con un conseguente versamento di un importo maggiore pari ad euro 67.818,00
(60.016 mc x 1,13 euro). Concludendo, se la avesse adempiuto a CP_1 quanto contrattualmente previsto e sottoscritto in data 26.06.2015 ed avesse iniziato la fornitura, come ivi indicato, dal 01.07.2015 essa non Parte_1 avrebbe versato la somma maggiore di euro 67.818,00. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la completa responsabilità della per l'attivata procedura di default in suo danno e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore ella somma pari ad euro 67.818,00 a titolo di rimborso per somme indebitamente versate al servizio default, oltre interessi legali e ogni altro danno da quantificare in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva in via preliminare Controparte_1 in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera
Inferiore in favore di quella del Tribunale di Genova, sulla scorta dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto controfirmato specificamente da
[...] insieme all'offerta e, per altro verso, la carenza di interesse ad agire Pt_1 in capo alla società attrice, sulla scorta del carattere generale e novativo dell'intesa transattiva raggiunta tra la medesima ed giusta una CP_1 scrittura privata di cui non indicava la data e che produceva priva di data. Nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 merito deduceva che aveva prodotto unicamente un'offerta Parte_1 CP_1 recante la data del 26/6/2015 apposta a mano e quindi non certa e che non risultava il momento in cui l'accettazione dell'offerta era giunta a conoscenza della proponente, determinando così la conclusione del contratto. Aggiungeva che nella proposta non vi era alcuna indicazione di data di inizio della fornitura per il giorno 1° luglio 2015 e che anzi di certo l'agente CP_1 aveva spiegato al cliente che l'attivazione non sarebbe potuta mai avvenire se non decorso almeno un mese dal pagamento del deposito cauzionale, che era stato versato il 26/6/2015, per cui l'attivazione sarebbe potuta avvenire non prima del 1° agosto 2015. Della consapevolezza da parte della cliente di tale tempo di attivazione vi era prova confessoria documentale nello scambio di email in data 26/6/2015, alle ore 12.41, quando l'agente ( CP_1 Tes_1
di Aba trade) ebbe a scrivere ad : “Il
[...] Email_1 contratto di gas sarà in vigore dal 1/8/2015. Tempo massimo per ricevere il bonifico è lunedì ore 11”) a cui ebbe a rispondere in pari data: “A Parte_1 seguito alla Vs gradita e-mail sotto evidenziata, in allegato alla presente inviamo copia del bonifico effettuato come deposito cauzionale per fornitura gas. Ci può delucidare in merito alla fornitura gas del mese di Luglio che sarà effettuato dal servizio di default (si deve fare il contratto ? quale sarà il prezzo
? chi aprirà l'erogazione del gas ?). In attesa di un Vs grato riscontro. Cordialmente saluti. La , alla quale lo stesso giorno l'agente Parte_1
alle ore 15.44, rispose: “Per il servizio di fui (default) non c'è CP_1 contratto. L'erogazione del gas non sarà interrotta;
il prezzo gas nel mese di luglio l'ho richiesto a 2irete gas. Non appena mi fanno sapere vi comunico. Il nuovo contratto gas con avrà decorrenza 01/08/2015 senza nessuna CP_1 interruzione”. Rilevava, inoltre, che nella fattura Enel prodotta dall'attrice inerente il consumo di luglio 2015, il sito di fornitura era Via Scafati snc
Sant'Antonio Abate, con codice pdr terminante per 3444, laddove la proposta contrattuale del 26/6/2015è riferita ad un pdr diverso da quello sub a, avendo numero terminante per 2131, di talchè tale sito verosimilmente corrisponde al pdr del sito di Angri, Via dei Goti snc. Infine, osservava che dai documenti prodotti dall'attrice non si evincevano i prezzi unitari applicati e i volumi di consumo come indicati dall'attrice per giustificare la propria domanda. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore della competenza del Tribunale di
Genova; sempre in via preliminare, di dichiarare le avverse domande inammissibili e/o improcedibili, stante l'intervenuta transazione generale e novativa inter partes, che ha determinato la cessazione della materia del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 contendere e, conseguentemente, la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice; nel merito chiedeva in ogni caso di rigettare la domanda attorea, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata.
Sulla base della documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c..
Va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore della competenza del Tribunale di Genova.
Invero la convenuta ha eccepito tempestivamente l'eccezione e ha prodotto il contratto sottoscritto dall'attrice con allegate le condizioni generali di contratto, anch'esse datate a mano 26.06.2015 e sottoscritte per intero dall'attrice, da cui emerge che il modulo di contratto predisposto dalla convenuta contiene all'art. 17 delle condizioni generali di contratti la previsione del foro esclusivo di Genova per le controversie relative al contratto. Tale clausola risulta richiamata e sottoscritta specificamente dall'attrice ed è ad essa applicabile, in quanto, trattandosi di società commerciale di medie dimensioni non può avvalersi delle norme relative al foro inderogabile del consumatore.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale Ordinario di Genova
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4588/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: contratto di forniura di gas – risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calabrese, Parte_1 come da procura in atti;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Ferrando, come Controparte_1 da procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.03.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 10/7/2018, ritualmente notificato, Parte_1 esponeva di svolgere attività di produzione di conserve agro-alimentari,
[...] attività che ha normalmente la massima produzione nei mesi estivi di ogni anno, ovvero da giugno a settembre e che in data 26.06.2015 riceveva una
“Lettera di Offerta”- n. 725568 dalla per la fornitura di gas Controparte_1 naturale presso la propria sede di Angri alla Via dei Goti s.n.c., che veniva accettata da essa attrice, con sottoscrizione del relativo contratto. Allegava che il contratto al punto 2) riportava letteralmente “ il contratto ha durata dal
01.07.2015 al 30.06.2016” e pertanto, come richiesto, essa attrice provvedeva ad effettuare, a mezzo bonifico bancario intestato ad , CP_1 il versamento del relativo deposito cauzionale pari ad euro 22.204,00 che produceva in atti. Succedeva che nonostante la regolare sottoscrizione del contratto ed il conseguente versamento di quanto richiesto a titolo di deposito cauzionale, essa per il mese di luglio 2015 riceveva da Enel Parte_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 Energia Spa, quale società preposta per la fornitura in default, la fattura n°
002644845277 di euro 210.635,20 per i consumi di gas del predetto mese.
L invece, forniva il gas naturale e lo fatturava regolarmente dal mese CP_1 di agosto 2015, come da fattura di euro 129.555,27. La su Parte_1 richiesta dei propri consulenti, richiedeva ed otteneva da di Controparte_2 ricalcolare i consumi relativi al mese di luglio 2015, appurando che gli stessi non ammontavano a 140.403 mc bensi a 60.016 mc, per cui CP_2 emetteva nota di credito per euro 125.261,05 a favore di essa attrice. La Par evidenziava che la procedura di default non poteva essere attivata Pt_1 nei suoi riguardi in quanto essa non era morosa ed era legata contrattualmente alla società a mezzo del contratto sottoscritto in CP_1 data 26.06.2015 che prevedeva l'inizio della fornitura di gas a partire dall'1.07.2015. L'attrice esponeva che a causa di tale fatto, aveva ricevuto un grave ed ingiusto danno, di natura economica, in quanto, come evincibile dalle fatture depositate in atti, relativamente ai mesi di luglio 2015 (
[...]
ed agosto 2015 ( ), in base alle quali per il mese di luglio CP_2 CP_1
2015 aveva pagato il gas al prezzo di euro 1,50 al mc ed invece nell'agosto lo aveva pagato ad euro 0,37 per ogni mc consumato, vedendosi costretta a pagare per il mese di luglio un importo pari ad euro 1,13 al mc in più, con un conseguente versamento di un importo maggiore pari ad euro 67.818,00
(60.016 mc x 1,13 euro). Concludendo, se la avesse adempiuto a CP_1 quanto contrattualmente previsto e sottoscritto in data 26.06.2015 ed avesse iniziato la fornitura, come ivi indicato, dal 01.07.2015 essa non Parte_1 avrebbe versato la somma maggiore di euro 67.818,00. Per tali motivi chiedeva al giudice di accertare e dichiarare la completa responsabilità della per l'attivata procedura di default in suo danno e, per Controparte_1
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento in suo favore ella somma pari ad euro 67.818,00 a titolo di rimborso per somme indebitamente versate al servizio default, oltre interessi legali e ogni altro danno da quantificare in corso di causa.
Costituitasi in giudizio, la eccepiva in via preliminare Controparte_1 in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Nocera
Inferiore in favore di quella del Tribunale di Genova, sulla scorta dell'art. 17 delle condizioni generali di contratto controfirmato specificamente da
[...] insieme all'offerta e, per altro verso, la carenza di interesse ad agire Pt_1 in capo alla società attrice, sulla scorta del carattere generale e novativo dell'intesa transattiva raggiunta tra la medesima ed giusta una CP_1 scrittura privata di cui non indicava la data e che produceva priva di data. Nel
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 merito deduceva che aveva prodotto unicamente un'offerta Parte_1 CP_1 recante la data del 26/6/2015 apposta a mano e quindi non certa e che non risultava il momento in cui l'accettazione dell'offerta era giunta a conoscenza della proponente, determinando così la conclusione del contratto. Aggiungeva che nella proposta non vi era alcuna indicazione di data di inizio della fornitura per il giorno 1° luglio 2015 e che anzi di certo l'agente CP_1 aveva spiegato al cliente che l'attivazione non sarebbe potuta mai avvenire se non decorso almeno un mese dal pagamento del deposito cauzionale, che era stato versato il 26/6/2015, per cui l'attivazione sarebbe potuta avvenire non prima del 1° agosto 2015. Della consapevolezza da parte della cliente di tale tempo di attivazione vi era prova confessoria documentale nello scambio di email in data 26/6/2015, alle ore 12.41, quando l'agente ( CP_1 Tes_1
di Aba trade) ebbe a scrivere ad : “Il
[...] Email_1 contratto di gas sarà in vigore dal 1/8/2015. Tempo massimo per ricevere il bonifico è lunedì ore 11”) a cui ebbe a rispondere in pari data: “A Parte_1 seguito alla Vs gradita e-mail sotto evidenziata, in allegato alla presente inviamo copia del bonifico effettuato come deposito cauzionale per fornitura gas. Ci può delucidare in merito alla fornitura gas del mese di Luglio che sarà effettuato dal servizio di default (si deve fare il contratto ? quale sarà il prezzo
? chi aprirà l'erogazione del gas ?). In attesa di un Vs grato riscontro. Cordialmente saluti. La , alla quale lo stesso giorno l'agente Parte_1
alle ore 15.44, rispose: “Per il servizio di fui (default) non c'è CP_1 contratto. L'erogazione del gas non sarà interrotta;
il prezzo gas nel mese di luglio l'ho richiesto a 2irete gas. Non appena mi fanno sapere vi comunico. Il nuovo contratto gas con avrà decorrenza 01/08/2015 senza nessuna CP_1 interruzione”. Rilevava, inoltre, che nella fattura Enel prodotta dall'attrice inerente il consumo di luglio 2015, il sito di fornitura era Via Scafati snc
Sant'Antonio Abate, con codice pdr terminante per 3444, laddove la proposta contrattuale del 26/6/2015è riferita ad un pdr diverso da quello sub a, avendo numero terminante per 2131, di talchè tale sito verosimilmente corrisponde al pdr del sito di Angri, Via dei Goti snc. Infine, osservava che dai documenti prodotti dall'attrice non si evincevano i prezzi unitari applicati e i volumi di consumo come indicati dall'attrice per giustificare la propria domanda. Per tali motivi chiedeva al giudice in via preliminare di dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore della competenza del Tribunale di
Genova; sempre in via preliminare, di dichiarare le avverse domande inammissibili e/o improcedibili, stante l'intervenuta transazione generale e novativa inter partes, che ha determinato la cessazione della materia del
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 contendere e, conseguentemente, la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice; nel merito chiedeva in ogni caso di rigettare la domanda attorea, siccome destituita di fondamento in fatto ed in diritto e non provata.
Sulla base della documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c..
Va dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Nocera Inferiore in favore della competenza del Tribunale di Genova.
Invero la convenuta ha eccepito tempestivamente l'eccezione e ha prodotto il contratto sottoscritto dall'attrice con allegate le condizioni generali di contratto, anch'esse datate a mano 26.06.2015 e sottoscritte per intero dall'attrice, da cui emerge che il modulo di contratto predisposto dalla convenuta contiene all'art. 17 delle condizioni generali di contratti la previsione del foro esclusivo di Genova per le controversie relative al contratto. Tale clausola risulta richiamata e sottoscritta specificamente dall'attrice ed è ad essa applicabile, in quanto, trattandosi di società commerciale di medie dimensioni non può avvalersi delle norme relative al foro inderogabile del consumatore.
Le spese seguono la soccombenza con liquidazione in relazione ad un valore della causa tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie, ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Dichiara l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale per essere competente il Tribunale Ordinario di Genova
2) Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
Così deciso in data 23/04/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4