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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17758 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa IA PI De OR, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 32273 del RGAC dell'anno 2019 avente ad oggetto
Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc), vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Parte_1 C.F._1
Onorati, presso il cui Studio in è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
OPPONENTE
E
P. I.V.A. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Claudia e CP_1 P.IVA_1
RI PR, presso il cui Studio in Roma, via Giuseppe Ferrari n. 4, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHE'
, C.F. , rappresentata e difesa Controparte_2 C.F._2 dall'avv. Antonella Tomassini, presso il cui studio in Roma, via Francesco Denza n. 27, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ER IA
E
, P. I.V.A. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò d'Elia, presso il cui studio in in Milano, Galleria
Passarella n. 1, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ER IA DA Controparte_2
1
E
C.F./P. I.V.A. Controparte_4
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michela Monda presso il cui P.IVA_3 studio in Roma, via della Pisana n. 13, è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
NONCHE'
Controparte_5
Controparte_6
Controparte_7
TERZI CHIAMATI DALL'OPPOSTA – CONTUMACI
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo in materia di Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni: come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI
PA (di seguito anche ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Pt_1 Pt_1 telematico n. 5312/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.3.2019 nel procedimento R.G.
N. 7468/19, con il quale le veniva intimato di pagare, a favore di (di seguito CP_1
Contr anche , la somma di € 41.918,01, oltre interessi legali e spese della procedura.
La somma ingiunta corrispondeva all'importo complessivo di cinque fatture – n.ri 95/18 del
14/09/2018 per euro 154,00; 111/18 del 26/10/2018 per euro 26.385,59; 113/18 del 29/10/2018 per euro 3.939,65; 140/18 del 28/12/2018 per euro 9.018,77 e 141/18 del 28/12/2018 per euro Contr 2.420,00 - rimaste insolute ed emesse da a titolo di saldo del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto stipulato inter partes in data 10.4.2018, con il quale erano stati affidati alla Contr i lavori di manutenzione straordinaria dell'appartamento in usufrutto all'opponente, sito in
Roma, Via Raffaele Cappelli n. 49. Contr La committente contestava la pretesa creditoria, lamentando l'inadempimento della per il mancato completamento delle opere appaltate e per la loro esecuzione tardiva e non conforme alle regole dell'arte; si opponeva, pertanto, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e chiedeva la revoca del provvedimento monitorio;
in subordine, formulava domanda di riduzione ad equità delle somme eventualmente ancora dovute, tenuto conto dei
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difetti di esecuzione dei lavori, dei danni che ne erano derivati e del ritardo rispetto al termine di consegna pattuito.
Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662
c.c. o dell'art. 1453 c.c. e di condanna dell'opposta alla restituzione di quanto pagato, al pagamento della penale contrattuale da ritardo per euro 27.000,00 ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati in euro 8.528,20 i primi e da quantificarsi in corso di causa i secondi.
La chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa del Direttore Lavori, Pt_1 nonché di , artigiano incaricato della posa del Controparte_2 Testimone_1 parquet e della zoccolatura e della ditta incaricata dell'installazione degli Controparte_8 infissi e delle serrande, quali soggetti responsabili dei vizi connessi all'esecuzione, rispettivamente, del mandato e delle opere loro affidate. Contr Si costituiva ritualmente in giudizio la contestando la ricostruzione in fatto e la prospettazione in diritto dell'opponente, assumendo di aver completato l'opera commissionatale e sostenendo l'inesistenza degli asseriti vizi, la tardività della relativa denuncia e l'avvenuta accettazione delle opere;
respingeva, inoltre, ogni addebito in ordine al ritardo nella conclusione dell'appalto, asserendo di aver eseguito i lavori nei termini pattuiti, nonostante le sopravvenute difficoltà economiche della committente e le continue richieste di modifiche dalla stessa avanzate.
L'appaltatrice concludeva instando per il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione;
chiedeva, infine, l'autorizzazione alla chiamata in causa della progettista e D.L. e delle imprese subappaltatrici di parte delle lavorazioni eseguite nell'immobile dell'opponente,
per gli impianti Controparte_4 Controparte_5
C elettrici opere connesse, per gli impianti idrici e sanitari e la Controparte_6 costruzione della centrale termica, per l'impianto termico i Controparte_7 pannelli radianti a soffitto, il controsoffitto e le opere in cartongesso, al fine di essere manlevata da eventuali responsabilità formulando nei confronti di detti soggetti, in via gradata, domanda di accertamento di una quota di responsabilità non inferiore al settanta per cento nonché di regresso ai sensi degli articoli 1298 e 2055 c.c..
Autorizzata dal giudice primo assegnatario della causa, Dott.ssa Laura Centofanti, la chiamata di
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terzo richiesta dall'opposta, si costituivano in giudizio solo la Controparte_10
(di seguito anche ) e la (di CP_2 Controparte_4 seguito anche ). CP_4
La contestava ogni addebito e allegava il puntuale adempimento delle CP_2 obbligazioni assunte con il mandato conferitole dalla committenza, stante la pressocché quotidiana presenza in cantiere e la costante predisposizione e comunicazione, alla , alla Pt_1
Contr e agli altri soggetti coinvolti nell'appalto, di tempestivi report di cantiere, informative e contestazioni.
Chiesta, in via preliminare e a fini di manleva, l'autorizzazione alla chiamata in causa della propria compagnia assicuratrice della responsabilità professionale, Controparte_3
, la concludeva per il rigetto delle domande spiegate nei suoi
[...] CP_2 confronti dall'opponente e dall'opposta, delle quali chiedeva, altresì, la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nella propria comparsa di costituzione, la terza chiamata , cui era stata affidata in CP_4
Contr subappalto dalla la posa in opera dei rivestimenti in resina dei bagni e della cucina, allegava, preliminarmente, la nullità della domanda dell'opposta per incertezza in ordine al petitum, attesa la mancata indicazione dei fatti costitutivi dell'asserito grave inadempimento ad essa imputato;
nel merito, allegato il proprio puntuale adempimento, la , sul rilievo CP_4 che l'appaltatrice non aveva, nei confronti dei subappaltatori, altra azione che quella contrattuale di regresso ex art. 1670 c.c., che nella fattispecie era prescritta, chiedeva il rigetto delle domande Contr formulate, a qualsiasi titolo, dalla nei propri confronti.
In via gradata, affermando di non aver ricevuto dall'appaltatrice il compenso pattuito per i lavori eseguiti, come richiesto con la fattura n. 66/2018 del 18.9.2018 e deducendo l'inapplicabilità del vincolo della solidarietà passiva tra subappaltatori, in ragione della autonomia dei contratti di Contr subappalto, chiedeva la compensazione dell'eventuale credito della con il proprio controcredito per euro 3.500,00 oltre interessi moratori.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa richiesta dalla si costituiva, CP_2 infine, la (di seguito anche ), in qualità di Controparte_3 CP_11 cessionaria per gli che avevano assunto il rischio della polizza Parte_2
Con assicurativa stipulata con la ..
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La , premesso che il certificato assicurativo operante pro tempore non era quello indicato CP_11 in citazione -n. A119C379897-LB – bensì il diverso certificato n. A117C225248, deduceva l'inoperatività o, comunque, la limitata operatività della della polizza per inottemperanza della agli obblighi contrattuali e di legge, chiedendo il rigetto delle domande della CP_2 chiamante e la propria estromissione dal giudizio o la riduzione dell'importo dell'indennizzo accertato ai sensi dell'art. 1915, 2° comma, c.c.; in subordine, ove accolta la domanda di manleva, concludeva per l'accertamento dell'eventuale quota di responsabilità addebitabile alla propria assicurata e la quantificazione in tali limiti dell'eventuale indennità spettante alla stessa;
il tutto detratta la franchigia fissa ed entro il massimale di polizza.
Denegata, con ordinanza del 23.4.2021, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, la causa, istruita mediante svolgimento di Consulenza Tecnica e successivi chiarimenti del professionista incaricato, rigettate le istanze istruttorie, all'udienza cartolare del 18.12.2024 sulle conclusioni delle parti veniva introitata per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si dichiara la contumacia di Controparte_5 Controparte_6
e subappaltatrici chiamate in causa
[...] Controparte_7
Contr dalla con citazione ritualmente notificata.
Alcune considerazioni preliminari sono opportune, altresì, nel merito.
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto, che ha azionato in monitorio la propria pretesa creditoria assume, da un punto di vista sostanziale, la posizione che è propria dell'attore nell'ordinario giudizio di cognizione.
Ne consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. grava sul medesimo l'onere di provare i fatti costitutivi del proprio diritto, in conformità con quanto chiarito dalla Suprema Corte nella nota sentenza delle Sezioni Unite n. 13533/2001: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da
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inadempimento, si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore”.
Facendo applicazione dei summenzionati principi al caso in esame, si rileva che è pacifica perché Contr incontestata la fonte negoziale delle contrapposte pretese della e della costituita dal Pt_1 contratto di appalto stipulato in data 10.4.2018.
Appare, pertanto, logicamente preferibile esaminare con priorità la domanda di risoluzione spiegata in via riconvenzionale dalla parte opponente, domanda che non merita accoglimento.
Quanto alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 1662, infatti, si osserva che la disposizione non è applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, atteso il suo espresso riferimento alle ipotesi di appalto in corso d'opera.
Il contratto inter partes, invece, già il 23.02.2019, data di invio della PEC contenente la diffida della (doc. n. 17 di parte opponente), era da tempo concluso. Pt_1
In tal senso depongono non solo la sottoscrizione, avvenuta in data 30.09.2028, dell'ultimo SAL, il SAL 5, da parte della e del nuovo D.L. subentrato alla , l'architetto Pt_1 CP_2
ma anche la relazione di quest'ultima, ove si legge che al “01.10.2018 i lavori si Tes_2 presentavano in fase di ultimazione” e che “nel tempo intercorso tra Ottobre e Dicembre sono state eseguite solo alcune opere di finitura” (Cfr. pag. 3 doc. n. 18 di parte opponente).
Infine, il Consulente nominato in corso di causa ha rilevato che, seppure con i vizi accertati sui Contr quali ci si soffermerà più avanti nella motivazione, i lavori affidati alla in virtù del contratto del 10.4.2018 erano stati eseguiti dalla ditta appaltatrice nella loro totalità ad eccezione “della chiusura a cartongesso del controsoffitto del disimpegno” - quantificata dal CTU in euro 414,00 -
e delle lavorazioni -tra le quali la quasi totalità delle opere di ristrutturazione inizialmente previste per il piano seminterrato dell'appartamento- la cui esecuzione era stata sospesa dalla committente e rimandata, mutuando l'espressione utilizzata dalla , ad una CP_2 successiva ed eventuale “fase due” di cantiere.
Parimenti destituita di fondamento è, quindi, la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453
c.c., anch'essa applicabile in tema di appalto, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, esclusivamente nelle ipotesi di mancato completamento dell'opera commissionata (Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 2 Civ., Sentenza n. 5771/2025).
Ciò posto e passando ad esaminare la fondatezza dell'opposizione relativamente alla sussistenza Contr e all'entità del credito vantato da nei confronti della , giova ricordare l'orientamento Pt_1
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consolidato della Suprema Corte secondo il quale “l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova”, per cui “fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte” (Cfr. fra le tante, Cass., sent. n. 19146/2013); la Cassazione ha chiarito, inoltre, che il termine di decadenza entro il quale il committente deve denunziare vizi e difformità dell'opera decorre solo in quanto vi sia stata accettazione della stessa e che, pertanto, in mancanza di accettazione il committente non è tenuto ad alcun adempimento
(Cfr. Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 18409/2025)
Nel caso in esame, non rinvenendosi in atti prova di alcuna accettazione espressa o tacita dell'opera, non solo la committente non era vincolata al rispetto dei termini di denuncia dei vizi stabiliti dall'art. 1667 c.c., ma incombeva sulla ditta appaltatrice l'onere di dimostrare di aver adempiuto compiutamente alle proprie obbligazioni eseguendo l'opera commissionata in conformità alle pattuizioni ed alle regole dell'arte – e, dunque, esente da vizi. Contr Prova che la ha fallito in giudizio.
La Consulenza Tecnica espletata ha confermato, infatti, l'esistenza di vizi delle opere appaltate Contr addebitabili alla per la loro esecuzione difforme dal progetto o dalle regole dell'arte ed ha quantificato i costi necessari per l'eliminazione di detti vizi in complessivi € 28.287,18, di cui €
4.444,70 riconosciuti dal Consulente in sede di chiarimenti (cfr. risposta alla richiesta di chiarimenti depositata in data 6.3.2023). Si precisa che quest'ultima somma è stata ottenuta applicando, con una semplice operazione matematica, all'importo totale di € 3.993,44 riconosciuto dal CTU, lo stesso coefficiente di rivalutazione utilizzato dal professionista nell'elaborato peritale.
Detto elaborato, esauriente, corretto sotto il profilo metodologico, ben argomentato, corredato da documentazione fotografica e svolto nel rispetto dei quesiti formulati ed i chiarimenti forniti, Contr vengono posti a base della presente decisione, per cui la deve essere condannata al pagamento, a favore della , delle somme sopra riportate, riconosciute dal CTU. Pt_1
Passando a trattare degli ulteriori danni patrimoniali lamentati dall'opponente, ritiene il giudicante che il danno da ritardo debba essere riconosciuto alla nella misura di euro Pt_1
3.000,00, pari all'importo della penale pattuita - euro 150,00 al giorno (Cfr. art. 3 del contratto di appalto, doc. n. 5 di parte opponente) - moltiplicato per i venti giorni intercorsi tra il 10.9.2018,
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data contrattualmente stabilita per la conclusione dei lavori ed il 30.9.2018 data in cui, verosimilmente, il nuovo D.L. della prendeva visione del cantiere, avendo in tale data Pt_1
Part sottoscritto il di chiusura con l'attestazione dei lavori completati.
Da un lato, infatti, i report redatti dalla sullo stato delle opere, il 10.9.2018 ed il CP_2
20.09.2018, elencano una serie di lavorazioni, per lo più consistenti in rifiniture e ripristini, a tali Contr date ancora da ultimare, dall'altro la non ha fornito la prova liberatoria del proprio incolpevole ritardo, limitandosi a lamentare genericamente difficoltà economiche della committente e richieste di varianti in corso d'opera senza specificarne né suffragare con elementi di prova la concreta incidenza di tali circostanze sulla tempistica dei lavori. CP_1 Contr Di contro, nelle comunicazioni e-mail della el 7 – 9 agosto 2018 all'opponente e alla CP_1 emerge che a quella data le difficoltà, che la stessa aveva evidenziato per iscritto sollecitando una rapida soluzione (Cfr. e-mail del 7.8.2018, doc. n. 8 di parte opposta: Vista
l'entità delle opere in variante e le continue indecisioni, che variano di versione ogni giorno e più volte al giorno e le numerose alternative, che non lasciano spazio e tempo alla ricerca di altro se non posticipando la data di consegna per il reperimento di forniture e soluzioni ulteriori…” “I fornitori stanno per chiudere e gli ordini non si possono inoltrare inizio settembre
e pretendere di avere la consegna in una settimana. Dunque, domani devo dare le mie direttive per avere idee precise sulla finalizzazione dei lavori e le opere da eseguire. Altrimenti, vista la quantità di lavorazioni aggiunte, del tempo perso per le modifiche continue, la D.L. sarà costretta a posticipare la data di consegna oltre il 10 settembre, che sarà impossibile mantenere”) erano superate.
Si legge, infatti, che l'odierna opponente aveva appena ottenuto un fido, che si erano potuti finalizzare una serie di ordini di materiali e che “Questo e le decisioni prese ci consentiranno di arrivare al nostro primo traguardo fissato per il 10 settembre” avendo sbloccato “una situazione di limbo che ci avrebbe portati a non riuscire a finire casa per la data prefissata e anche non così bene” (Cfr. doc. n. 16 BMB).
Si osserva, inoltre, che non è stato documentato in giudizio alcun accordo tra le parti avente ad oggetto la proroga dei termini di conclusione dei lavori né tale accordo può desumersi dalla Contr mancata immediata contestazione del ritardo alla
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Né può considerarsi in contrasto con l'accertato ritardo dei lavori la circostanza che l'opponente sia tornata a vivere nell'abitazione in data 20.9.2018, attesa la comprensibile necessità di costei di rientrare nella propria casa con il marito ed i tre figli minori.
Ciò chiarito, va riconosciuto alla anche il risarcimento dell'ulteriore danno patrimoniale Pt_1 consistente nelle spese, documentate (Cfr. doc. n. 11 di parte opponente), sostenute per l'alloggio in albergo tra il 10.09.2018 ed il 20.09.2018, pari ad euro 1.430,00.
Non va riconosciuto, invece, il danno non patrimoniale da stress lamentato dall'opponente.
Sulla base della documentazione depositata, infatti, non può ritenersi accertato il nesso di causalità tra la temporanea lesione dell'integrità psichica della descritta in citazione e Pt_1
l'evento dannoso indicato nel ritardo nella consegna della casa e, in generale, nell'inadempimento.
Il certificato del medico curante, Dott. , prodotto in allegato alla citazione (Cf. Persona_1 doc. n. 20 di parte opponente), che è datato 11.11.2018, due mesi dopo l'ingresso in casa dell'opponente, si limita ad attestare che la era “affetta da sindrome post traumatica da Pt_1 stress”, con prognosi fino al 29.11.2018.
I successivi certificati medici depositati in istruttoria (doc. n. 32 allegato alla memoria ex art.
183 n. 2 c.p.c.) si riferiscono a periodi di tempo ancora più lontani dall'evento indicato come lesivo - 1.7.2019, con guarigione certificata il 29.7.2019 – e non riportano alcun dato anamnestico sicuramente riferibile all'oggetto del presente giudizio se non la generica dicitura secondo cui “il quadro clinico”… sarebbe “iniziato a seguito di evento psicotraumatico relativo alla propria situazione abitativa”.
Infine, neppure dalla perizia di parte redatta in data 5.9.2021 dal Dott. anch'essa prodotta Per_1 in fase istruttoria (doc. n. 31 allegato alla memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c), emergono elementi a suffragio della domanda di danno non patrimoniale formulata: non solo, infatti, vi si legge che la era “fino a circa due anni fa in buone condizioni di salute”, ma la situazione di salute Pt_1 certificata dal medico e la relativa valutazione in termini di inabilità e invalidità è ricollegata ai postumi fisici e psicologici di una caduta avvenuta in data 30.6.2021 a causa di “un imponente danno da bagnamento in corso nella sua abitazione” e, pertanto, per un motivo estraneo all'oggetto del presente giudizio, oltre che non allegato né documentato.
La ditta appaltatrice ha, però, diritto a vedersi riconosciuto il residuo corrispettivo pattuito a saldo dei lavori contrattuali, che sono risultati ultimati.
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Contr Sulla base delle prove acquisite nel processo, l'importo richiesto a tale titolo dalla deve essere decurtato dalle somme contestate dall'opponente per le quali l'opposta non ha fornito in giudizio la prova.
In proposito, pur ricordando che la fattura commerciale non costituisce prova del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si osserva che gli importi delle fatture n.ri 98/2018 e Contr 111/2018, per un totale di € 26.539,59, devono essere riconosciuti quali crediti della atteso che tali documenti contabili sono stati contestati dalla esclusivamente “perché, in accordo Pt_1
Contr con la che riconosceva la presenza di numerosi vizi, si attendeva la valutazione di un terzo tecnico alle parti prima di procedere al saldo” (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 5); non sono stati, dunque, contestati l'esecuzione dei lavori ed il relativo prezzo.
Di contro, quanto alle somme di cui alle fatture n.ri 113/18, 140/18 e 141/18, le specifiche contestazioni dell'opponente non sono state vinte da prove fornite dall'opposta.
In particolare, per quanto attiene alla fattura n. 113/2018, emessa per le lavorazioni in resina, la Contr non ha provato, né richiesto di provare, quali circostanze giustificassero l'addebito di somme già pagate dalla con il saldo della fattura n. 103/2018 avvenuto in data 3.10.2018 Pt_1
(Cfr. doc. n. 24 della seconda memoria istruttoria dell'opponente). Contr Parimenti, quanto alla fattura n. 141/18, non ha documentato la realizzazione dei lavori e delle forniture ivi descritti, né della pattuizione del relativo prezzo.
Quanto, infine, alla fattura n. 141/18, emessa per “SALDO sal n 5 del 30 09 2018 e Opere in variante Sal 5 Capitolato PIno Terra) per un importo di € 9.018,77 IVA inclusa, si rileva che la somma delle singole voci del Sal 5 depositato dall'opposta è pari ad € 31.252,32 (€ 28.411,20 +
IVA 10%), così suddivisi: € 3.132,00 balcone esterno, € 12.592,00 opere in variante, € 5.513,88 piano terra, € 6.629,20 impianto elettrico, € 545,00 piano -1).
Di conseguenza, detratte da tale importo le somme richieste con la fattura n. 111/18, l'ulteriore Contr credito residuo a favore della per le lavorazioni di cui al Sal 5 e relative varianti è pari ad €
4.866,73 IVA inclusa (€ 31.252,32 - € 26.539,59). Contr Il credito della nei confronti della committente è, quindi, pari ad € 31.406,32 (€ 26.539,59
+ € 4.866,73).
Tale somma, deve essere compensata con il controcredito riconosciuto all'opponente per le spese necessarie all'eliminazione dei vizi, pari ad € 28.287,18 e per il risarcimento degli ulteriori danni accertati in giudizio (€ 3.000,00 + € 1.430,00) per un totale di € 32.717,18.
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Residuano, pertanto, a favore della € 1.310,86, somma al pagamento della quale va Pt_1 condannata l'opposta. Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato. Contr Passando ad esaminare le domande di manleva della nei confronti dei terzi chiamati, quella formulata nei confronti della è destituita di fondamento. CP_2
Il CTU, infatti, ha espressamente chiarito che i vizi delle lavorazioni accertati ed i costi di ripristino valutati nell'elaborato peritale sono solo quelli direttamente addebitabili “all'Impresa Contr appaltatrice” e, quindi, alla “escludendo le lavorazioni o le scelte attribuibili ad altri soggetti coinvolti nell'appalto” quali quelle “contestate che derivano da scelte operate dal
Progettista o dal Direttore Lavori”.
Si rileva, altresì, che l'affermazione dell'appaltatrice opposta di non avere, nell'esecuzione dell'appalto, operato in autonomia, ma esclusivamente secondo le direttive della committenza e della direzione lavori, non trova conferma nel compendio probatorio in atti dal quale, invece, Contr emergono diverse occasioni nelle quali la ha disatteso tali direttive (Cfr., per tutti, i punti CP_1 2), 3), 11), 20), 27), 31), 38), le relazioni della sullo stato dei lavori, doc. n.ri 5 della seconda memoria istruttoria e 13 di parte opponente). CP_2
Contr Analogamente, non merita accoglimento la domanda di regresso di nei confronti della subappaltatrice , avendo il Consulente Tecnico accertato che la lesione del CP_4 pavimento in resina non è imputabile alla ditta che ha posato il rivestimento, ma è stata provocata Contr dal cedimento del massetto, di competenza di e dalla stessa realizzato, sottostante al rivestimento stesso (Cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale). Contr Stante la soccombenza, la va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalle chiamate ed . CP_2 CP_4
Al rigetto della domanda nei confronti della , inoltre, consegue il rigetto della CP_2 domanda di manleva da quest'ultima formulata nei confronti della ma la condanna alla CP_11
Contr spese di lite sofferte dalla terza chiamata devono essere poste in capo alla che avendo formulato domanda di manleva nei confronti del direttore dei lavori ha comprensibilmente indotto quest'ultima ad invocare l'intervento della propria assicurazione onde proteggersi da eventuali condanne. della chiamante alla refusione delle spese di lite a favore della chiamata. Contr Per quanto concerne le altre ditte subappaltatrici, chiamate in giudizio dalla e rimaste contumaci, nessun diritto di regresso può riconoscersi all'opposta, non avendo il CTU riscontrato vizi o difformità delle opere impiantistiche alle stesse imputabili, come risulta dalla tabella b
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allegata all'elaborato peritale, ad eccezione di quanto indicato nel punto 75 “Quadro elettrico del soggiorno”, risultato non a norma.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ma orientate alle tariffe minime tenuto conto della discreta qualità degli atti difensivi e stante la limitata pertinenza, a suffragio delle rispettive ragioni, della documentazione versata in atti, spesso depositata in maniera caotica ed alluvionale. Gli oneri per consulenza tecnica, visti gli esiti, sono posti a carico di parte opponente e di parte opposta.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 5312/2019, emesso dal Tribunale di Roma in data 15.3.2019 nel procedimento R.G. N. 7468/19; condanna la in persona del l.r.p.t., a pagare a la CP_1 Parte_1 somma di € 1.310,86 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna la al pagamento, in favore di , delle spese CP_1 Parte_1 di lite, che liquida in € 3.809,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge;
- le per la CTU sono poste in carico a parte opponente e a parte opposta;
- rigetta la domanda della nei confronti di CP_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condanna alla rifusione delle spese del
[...] CP_1 giudizio della terza chiamata che si liquidano nella misura di € 3.809,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge;
- rigetta la domanda della nei confronti di CP_1 [...]
e, per l'effetto, condanna in Controparte_4 CP_1 persona del l.r.p.t, alla rifusione delle spese del giudizio in favore della terza chiamata, che liquida in di € 3.809,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge;
- rigetta la domanda della nei confronti delle subappaltatrici rimaste CP_1 contumaci;
- rigetta la domanda di nei confronti di Controparte_2 [...]
Contr
e, per quanto precisato in motivazione, condanna alla Controparte_3
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rifusione delle spese del giudizio della terza chiamata che liquida in di € 3.809,00 per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per legge.
Roma, 18.12.2025
Il Giudice
IA PI De OR
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