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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 17/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
Anastasia SIMIONI
contro nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avvocato CP_1
Luisana MALFATTI
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
1 Tribunale di Vicenza
In punto: nullità e/o annullamento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1)Dichiarare la nullità/annullabilità/invalidità del matrimonio de quo, celebrato a Las
Vegas in data del 13 agosto 2018 e trascritto a Tezze Sul Brenta al 10 settembre 2024
per i motivi in premessa esposti con conseguente trascrizione;
2)Dichiarare che le parti nulla vicendevolmente hanno da pretendere l'una dall'altra
3) Spese interamente compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 15.11.2024 adiva l'intestato Tribunale deducendo: Parte_1
che all'esito di una serata di svago e divertimento, sotto l'effetto dell'alcool, aveva contratto matrimonio con in Las Vegas (USA) in data 13.8.2018; CP_1
che il matrimonio era stato contratto per mero gioco senza che gli sposi intendessero in alcun modo instaurare una comunione di vita e senza alcun consenso valido;
che, rientrate in Italia, le parti avevano ripreso a condurre vite autonome e separate;
che, soltanto nel dicembre del 2023, si era trasferita presso l'immobile CP_1
di proprietà di esso ricorrente in Tezze sul Brenta (VI), via Villa 111;
che, dopo appena quattro mesi di coabitazione, esso ricorrente aveva manifestato a la propria intenzione di interrompere l'unione affettiva, sollecitandola CP_1
a reperire una diversa soluzione abitativa;
che, tuttavia nel settembre del 2024, aveva unilateralmente fatto CP_1
trascrivere il matrimonio presso il Comune di Tezze sul Brenta e rifiutato di andare via
2 di casa.
Tanto premesso, chiedeva che il Tribunale, accertata la mancanza di un consenso valido alle nozze, dichiarasse la nullità e/o l'annullabilità e/o l'invalidità del matrimonio contratto dalle parti, ordinasse a di rilasciare immediatamente CP_1
l'immobile di Tezze sul Brenta, via Villa 111 e la condannasse al risarcimento del danno.
Con comparsa in data 16.1.205 si costituiva aderendo alla domanda CP_1
di controparte volta ad invalidare il vincolo matrimoniale.
All'udienza del 30.1.2025 le parti, personalmente comparse avanti il Giudice Relatore,
precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe, sulle quali la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico
Ministero.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
Deve premettersi che le cause di nullità / annullabilità del matrimonio hanno carattere tassativo e specifico e trovano disciplina nella sezione VI del libro I del codice civile agli articoli 117 e seguenti.
L'art. 117 c.c. prevede che il matrimonio possa essere impugnato nel caso in cui sia stato contratto in violazione degli impedimenti ex lege e manchi pertanto dei requisiti sostanziali relativi all'età, allo stato, ai rapporti di parentela, affinità o adozione, nonché
alle condanne penali riportate da uno dei coniugi.
La fattispecie dedotta nel presente giudizio non è sicuramente riconducibile a nessuna di tali previsioni.
Analogamente non può farsi questione nel presente giudizio di nullità del vincolo
3 matrimoniale per incapacità di uno degli sposi dovuta ad interdizione o ad una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di comprendere il significato e le conseguenze dell'impegno assunto (articoli 119 e 120 c.c.) in quanto la circostanza, genericamente dedotta in ricorso che le parti, al momento delle nozze,
fossero sotto l'effetto dell'alcool non è indicativa di una compromissione delle facoltà
intellettive e volitive degli interessati tale da incidere sulla loro capacità di intendere e volere.
Neppure è configurabile nel caso in esame, alla luce delle allegazioni di cui al ricorso,
un vizio del consenso incidente sulla volontà negoziale, riconducibile alle ipotesi della violenza o dell'errore sull'identità della persona o sulle qualità personali dell'altro coniuge ed idoneo a determinare l'annullamento del matrimonio ai sensi dell'art. 122
c.c..
Resta a questo punto da chiedersi se il matrimonio de quo possa essere ritenuto nullo per simulazione assoluta ai sensi dell'art. 123 c.c., norma quest'ultima espressamente richiamata nell'atto introduttivo del giudizio.
La norma prevede testualmente:
“Il matrimonio può essere impugnato da ciascuno dei coniugi quando gli sposi abbiano
convenuto di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti da esso
discendenti.
L'azione non può essere proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio
ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente
alla celebrazione medesima”.
La disposizione in esame richiede espressamente che i due coniugi convengano di non dare esecuzione agli effetti derivanti dal vincolo coniugale, stipulando,
4 anteriormente alla celebrazione delle nozze, un accordo simulatorio avente ad oggetto tutti gli effetti del matrimonio.
Per conciliare l'impugnazione con l'esigenza della certezza dei rapporti giuridici, la norma prevede però che l'azione non possa essere proposta decorso un anno dalla celebrazione delle nozze, oppure, come ipotesi alternativa, nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione.
Nel caso di specie, anche a voler ritenere che le parti abbiano concordemente voluto contrarre un matrimonio soltanto apparente, senza alcuna intenzione di adempiere agli obblighi e di esercitare i diritti da esso discendenti, risulterebbe ampiamente decorso il termine annuale di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 123 c.c., in quanto le nozze sono state celebrate il 13.8.2018 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta depositato il 15.11.2024.
Oltre a ciò, emerge dal ricorso e dal certificato anagrafico documento n. 1 al medesimo allegato, che e hanno avuto una relazione affettiva Parte_1 CP_1
ed hanno convissuto dopo le nozze per quattro mesi presso l'immobile di Tezze sul
Brenta n. 111, sicché anche sotto questo profilo l'azione di nullità non è più proponibile.
Non esite alcuna possibilità di conseguire la nullità e/o l'annullamento del matrimonio de quo, in quanto mai suggellato perché nato per gioco, non essendo una tale evenienza riconducibile ad alcuno dei presupposti tassativi e specifici cui è per legge vincolata una tale pronuncia e risultando evidente dalle stesse allegazioni delle parti che queste, nell'esprimere il loro consenso nuziale, abbiano in realtà semplicemente sottovalutato la portata ed il significato dell'impegno assunto.
La circostanza poi che, dopo il deposito del ricorso, e Parte_1 CP_1
abbiano raggiunto un accordo e pronunciato conformi conclusioni è del tutto
5 inconferente rispetto all'esito del giudizio che verte in materia di diritti indisponibili.
Le spese vanno integralmente compensate, mancando ogni ragione di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così
provvede:
a)rigetta la domanda;
b)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 13.2.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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