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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2785/2018
(a cui sono riuniti i procc. n. 6020/2018 e il n. 10063/2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 26/02/2025, il giudice dott. Luca Angioi;
PREMESSO
quanto segue:
l'udienza del 25.02.025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.,
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate;
- rilevato che le parti hanno chiesto concordemente l'emissione di una sentenza di cessata materia del contendere;
- rilevato altresì che le parti, all'udienza del 4.2.2025, hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
pronuncia la seguente sentenza, senza darne lettura in aula, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
0 R.G. 2785/2018
(a cui sono riuniti i procc. n. 6020/2018 e il n. 10063/2019)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2785 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Sant'Antioco, piazza Umberto n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Fois
), che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._3
citazione;
attori-opponenti
contro
(c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
c.f. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_2
1 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici,
siti in Cagliari, via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;
Convenute - opposte
e contro
(c.f. in persona del sindaco in carica, rappresento Controparte_3 P.IVA_3
e difeso, in forza di procura speciale, dall'avv. Matilde Mura;
convenuto - opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.03.2018, regolarmente notificato alle controparti, e Parte_1 [...]
hanno presentato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto Pt_2
due cartelle di pagamento, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia il Sig. Giudice ill.mo, del Tribuale Ordinario di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa:
1) accertare e dichiarare la nullità, e/o illegittimità delle cartelle di pagamento n.
0252017000619403701 e n. 025201700061940337502, per cui è causa e di ogni atto alle stesse
presupposdto conseguenziale e/o connnesso, dichairando in ogni caso la loro inidoneità
all'instaurazione dell'azione esecutiva e/o l'inesistenza del dirtto dell a Controparte_4
procedere all'esecuzione fozata nei confronti di e , pr le motivazioni di Parte_3 Parte_2
cui alla superare parte espositiva, accogliendo la presene opposizione per mancanza dei
presupposti, di fagtto e di diritto sui quali si fonda l'avversa pretesa dell? ; Controparte_1
2) con vittoria di spese di competenze di avvocato”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge, i convenuti CP_1
e contestando le deduzioni degli opponenti,
[...] Controparte_2
hanno chiesto di rigetttare ogni avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
3. Il convenuto , costituendosi in giudizio in data 3.7.2018, ha parimenti Controparte_3
contestato il contenuto dell'atto introduttivo delle controparti, rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “- accertare e pronunziare che il è privo di legittimazione passiva alla Controparte_3
presente controversia, poiché qualunque decisione dovesse esservi pronunziata, sarebbe
insuscettibile di produrre effetti nei suoi confronti e, per l'effetto, disporre l'estromissione della
medesima Amministrazione dal presente giudizio;
- respingere ogni domanda o eccezione volta a far valere o solamente accertare –anche solo
incidentalmente- ogni responsabilità del medesimo per i titoli indicati dagli attori nella CP_3
vicenda per cui è causa;
- il tutto con ogni conseguenziale pronunzia come per legge”.
4. Il Giudice istruttore, a séguito della celebrazione della prima udienza di comparizione e di una serie di rinvii, con ordinanza del 30.0.2021 ha accolto l'istanza di riunione del presente procedimento con quelli nn. 6020/2018 e 10063/2019 R.G., stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i medesimi.
5. Con ordinanza del 10.05.2021 il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
6. Con provvedimento del 7.10.2022 il giudice ha ammesso le prove orali richieste nell'interesse degli attori, assunte alle udienze del 13.04.2023 e del 27.04.2023.
7. La causa è stata trattenuta in decisione il 20.09.2023, salvo essere poi rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11.01.2024 mediante la formulazione di una proposta conciliativa.
8. A séguito di plurime interlocuzioni avvenute nel corso delle successive udienze, le parti – con note scritte depositate in vista dell'udienza del 25.02.2025 − hanno definitivamente rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, in termini parzialmente difformi da quelli contenuti nella proposta conciliativa e hanno pertanto chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con spese processuali interamente compensate.
****
9. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 8. della parte espositiva che precede, in vista dell'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del
3 contendere, precisando testualmente di aver trovato una soluzione conciliativa alle seguenti condizioni:
“- il di Sant'Antioco paga all una somma pari ad € 11.500,00 ed CP_3 Controparte_1
elimina, a proprie spese, i manufatti che si trovano all'esterno dell'originaria proprietà ma Pt_1
sull'area demaniale;
- l' rinuncia al maggior credito vantato nei confronti del signor in Controparte_1 Pt_1
relazione alle cartelle di pagamento n°02520170006194037501 e n° 02520170006194037502;
Part
- il versa ai signori e la somma di € 1.234,47, corrispondente Controparte_3 Pt_1
all'importo percepito dall'Agenzia in sede esecutiva mediante accredito all'Iban di CP_1
conto cointestato presso il Banco di Sardegna Ag. di S.Antioco: [...];
- le parti rinunciano a qualsivoglia pretesa relativa alla vicenda per cui è causa.
- spese legali integralmente compensate”.
10. Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
11. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione
4 di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
12. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde volontà
manifestata dalle stesse in tal senso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
5
(a cui sono riuniti i procc. n. 6020/2018 e il n. 10063/2019)
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 26/02/2025, il giudice dott. Luca Angioi;
PREMESSO
quanto segue:
l'udienza del 25.02.025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.,
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate;
- rilevato che le parti hanno chiesto concordemente l'emissione di una sentenza di cessata materia del contendere;
- rilevato altresì che le parti, all'udienza del 4.2.2025, hanno rinunciato alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
pronuncia la seguente sentenza, senza darne lettura in aula, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Luca Angioi
0 R.G. 2785/2018
(a cui sono riuniti i procc. n. 6020/2018 e il n. 10063/2019)
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Luca Angioi, pronuncia la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta civile di primo grado iscritta al n. 2785 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018,
promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e da Parte_1 C.F._1 [...]
, nata a [...] il [...] (c.f. ), entrambi elettivamente Pt_2 C.F._2
domiciliati in Sant'Antioco, piazza Umberto n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Fois
), che li rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di C.F._3
citazione;
attori-opponenti
contro
(c.f. e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
c.f. ) in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_2
1 rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici,
siti in Cagliari, via Dante n. 23, sono elettivamente domiciliati;
Convenute - opposte
e contro
(c.f. in persona del sindaco in carica, rappresento Controparte_3 P.IVA_3
e difeso, in forza di procura speciale, dall'avv. Matilde Mura;
convenuto - opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 23.03.2018, regolarmente notificato alle controparti, e Parte_1 [...]
hanno presentato atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avente ad oggetto Pt_2
due cartelle di pagamento, rassegnando le seguenti conclusioni:
“voglia il Sig. Giudice ill.mo, del Tribuale Ordinario di Cagliari, ogni contraria istanza disattesa:
1) accertare e dichiarare la nullità, e/o illegittimità delle cartelle di pagamento n.
0252017000619403701 e n. 025201700061940337502, per cui è causa e di ogni atto alle stesse
presupposdto conseguenziale e/o connnesso, dichairando in ogni caso la loro inidoneità
all'instaurazione dell'azione esecutiva e/o l'inesistenza del dirtto dell a Controparte_4
procedere all'esecuzione fozata nei confronti di e , pr le motivazioni di Parte_3 Parte_2
cui alla superare parte espositiva, accogliendo la presene opposizione per mancanza dei
presupposti, di fagtto e di diritto sui quali si fonda l'avversa pretesa dell? ; Controparte_1
2) con vittoria di spese di competenze di avvocato”.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata nei termini di legge, i convenuti CP_1
e contestando le deduzioni degli opponenti,
[...] Controparte_2
hanno chiesto di rigetttare ogni avversa domanda, con vittoria di spese di lite.
3. Il convenuto , costituendosi in giudizio in data 3.7.2018, ha parimenti Controparte_3
contestato il contenuto dell'atto introduttivo delle controparti, rassegnando le seguenti conclusioni:
2 “- accertare e pronunziare che il è privo di legittimazione passiva alla Controparte_3
presente controversia, poiché qualunque decisione dovesse esservi pronunziata, sarebbe
insuscettibile di produrre effetti nei suoi confronti e, per l'effetto, disporre l'estromissione della
medesima Amministrazione dal presente giudizio;
- respingere ogni domanda o eccezione volta a far valere o solamente accertare –anche solo
incidentalmente- ogni responsabilità del medesimo per i titoli indicati dagli attori nella CP_3
vicenda per cui è causa;
- il tutto con ogni conseguenziale pronunzia come per legge”.
4. Il Giudice istruttore, a séguito della celebrazione della prima udienza di comparizione e di una serie di rinvii, con ordinanza del 30.0.2021 ha accolto l'istanza di riunione del presente procedimento con quelli nn. 6020/2018 e 10063/2019 R.G., stante la connessione oggettiva e soggettiva tra i medesimi.
5. Con ordinanza del 10.05.2021 il giudice ha concesso alle parti i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
6. Con provvedimento del 7.10.2022 il giudice ha ammesso le prove orali richieste nell'interesse degli attori, assunte alle udienze del 13.04.2023 e del 27.04.2023.
7. La causa è stata trattenuta in decisione il 20.09.2023, salvo essere poi rimessa sul ruolo con ordinanza dell'11.01.2024 mediante la formulazione di una proposta conciliativa.
8. A séguito di plurime interlocuzioni avvenute nel corso delle successive udienze, le parti – con note scritte depositate in vista dell'udienza del 25.02.2025 − hanno definitivamente rappresentato di aver raggiunto un accordo transattivo, in termini parzialmente difformi da quelli contenuti nella proposta conciliativa e hanno pertanto chiesto l'emissione di una pronuncia di cessata materia del contendere, con spese processuali interamente compensate.
****
9. Dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per le ragioni che seguono.
Come anticipato nel punto 8. della parte espositiva che precede, in vista dell'udienza da ultimo citata i difensori delle parti hanno richiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del
3 contendere, precisando testualmente di aver trovato una soluzione conciliativa alle seguenti condizioni:
“- il di Sant'Antioco paga all una somma pari ad € 11.500,00 ed CP_3 Controparte_1
elimina, a proprie spese, i manufatti che si trovano all'esterno dell'originaria proprietà ma Pt_1
sull'area demaniale;
- l' rinuncia al maggior credito vantato nei confronti del signor in Controparte_1 Pt_1
relazione alle cartelle di pagamento n°02520170006194037501 e n° 02520170006194037502;
Part
- il versa ai signori e la somma di € 1.234,47, corrispondente Controparte_3 Pt_1
all'importo percepito dall'Agenzia in sede esecutiva mediante accredito all'Iban di CP_1
conto cointestato presso il Banco di Sardegna Ag. di S.Antioco: [...];
- le parti rinunciano a qualsivoglia pretesa relativa alla vicenda per cui è causa.
- spese legali integralmente compensate”.
10. Deve rammentarsi che la dichiarazione di cessata materia del contendere è di carattere meramente processuale ed inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio;
pertanto, la stessa acquista efficacia di giudicato sostanziale solo con riferimento alla mancanza di interesse, espressa dalle parti in causa, alla prosecuzione del giudizio (Cass. SS.UU. 28 settembre
2000 n. 1048; Cass. Civ. 25 marzo 2010 n. 7185), senza che neppure debba valutarsi “virtualmente”
la fondatezza o meno delle richieste avanzate. Nel caso in cui, poi, sia intervenuta una transazione/accordo conciliativo nel corso del giudizio di merito, dovrà essere senz'altro essere emessa dal Giudice la pronuncia in questione, essendo venuto meno l'interesse ad agire ed a contraddire tra le parti, cioè l'interesse a conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avuto riguardo all' azione proposta dall' attore ed alle difese svolte dal convenuto (Cass. Civ. 4714/2006).
11. Tanto premesso, la richiesta avanzata congiuntamente dalle parti avente ad oggetto la declaratoria di cessata materia del contendere merita senz'altro accoglimento, in quanto postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di atti volontari delle parti idonei ad eliminare la posizione
4 di contrasto e ogni interesse alla prosecuzione della causa.
12. Le spese di lite del presente giudizio debbono essere interamente compensate tra le parti costituite,
tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti nel corso del giudizio e della concorde volontà
manifestata dalle stesse in tal senso.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. compensa interamente tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio.
Cagliari, 26 febbraio 2025
Il giudice
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