Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/04/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 12308/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv.
Parte_1
Erasmo Tarantino.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
Controparte_1
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dal Funzionario, dott.ssa Per_1
Il Cancelliere
Palpacelli.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/04/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
1
Rigetta per il resto il ricorso.
Compensa di due terzi le spese di lite fra le parti e condanna l' al CP_1
pagamento del restante terzo, che liquida in € 950,00 oltre spese generali IVA e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Erasmo
Tarantino, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'11/10/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l' e, avendo premesso di avere presentato in data CP_1
30/11/2021 domanda amministrativa al fine di beneficiare della pensione di inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 e dell'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, esponeva che con comunicazione del 15/05/2022 l' convenuto lo aveva CP_1
riconosciuto in possesso dei requisiti sanitari per fruire delle succitate prestazioni con decorrenza dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, e lamentava che, nonostante la trasmissione di tutta la documentazione necessaria per ottenere la liquidazione delle provvidenze in parola, avvenuta il 17/06/2022, non era stato effettuato alcun pagamento in suo favore.
Chiedeva, pertanto, di “dichiarare che il Sig. ha diritto alla Parte_1
liquidazione della pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971 ed all'indennità di accompagnamento ex lege n.18/80 a far data dal 30/11/2021, data di presentazione della domanda amministrativa, o dalla diversa decorrenza che dovesse risultare a seguito di eventuale attività istruttoria;
• Conseguentemente, condannare l a liquidare le prestazioni richieste. Il tutto con CP_1
interessi e rivalutazione come per legge”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
esponendo di avere respinto, con provvedimento dell'8/08/2022, la domanda
2 amministrativa a causa dell'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno del ricorrente nonché dello stato di irreperibilità di quest'ultimo attestato dal Comune di
Palermo; evidenziava inoltre di avere provveduto, a seguito della sopravvenuta rettifica della residenza del ricorrente, a liquidare le prestazioni oggetto di causa, sia pur con decorrenza dal Febbraio 2023, e pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
L' convenuto ha dedotto di avere corrisposto al ricorrente i ratei CP_1
arretrati di pensione di inabilità e di indennità di accompagnamento con decorrenza dal febbraio 2023 in poi, producendo apposita documentazione attestante l'avvenuto pagamento.
Siffatta circostanza, pacificamente riconosciuta dal ricorrente nelle successive note di trattazione scritta, determina il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le parti e conduce alla parziale declaratoria della cessazione della materia del contendere, in relazione al periodo dal febbraio 2023 in poi.
Ciò posto, deve allora vagliarsi l'eventuale spettanza delle provvidenze in parola per tutto il periodo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, avvenuta il 30/11/2021, sino al 31/01/2023.
Come sopra ricordato, l' ha negato la liquidazione della pensione di CP_1
inabilità e dell'indennità di accompagnamento nel succitato periodo deducendo sia l'intervenuta scadenza del permesso di soggiorno posseduto dal ricorrente, sia la carenza del requisito relativo alla residenza.
Orbene, quanto al permesso di soggiorno, deve rilevarsi l'infondatezza della prospettazione di parte convenuta, avendo il ricorrente dimostrato di avere ottenuto in data 21/12/2020 il rilascio del detto titolo con scadenza al 21/12/2030 (cfr. all. 6 al ricorso), risultando pertanto in possesso al momento della presentazione dell'istanza amministrativa (30/11/2021) del requisito richiesto dall'art. 41 del TU sull'Immigrazione (art. 41 cit. “1. Gli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno
3 diversi da quelli di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo e i minori stranieri titolari di uno dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 31 sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti”).
Passando poi al requisito legato alla residenza, appare opportuno rammentare l'orientamento della Suprema Corte, espresso con riferimento all'assegno mensile di invalidità ma estensibile anche alle prestazioni per cui è causa, secondo cui “in tema di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, il diritto ad ottenere l'assegno di inabilità ex art. 13 della legge n. 118 del 1971presuppone, quale requisito, la residenza in Italia dell'interessato, la cui verifica, ove una tale indicazione sia stata specificamente dedotta nel ricorso, resta preclusa in caso di mancata tempestiva contestazione da parte del convenuto. Ne consegue che, ove la questione sia stata dedotta per la prima volta con i motivi di appello, l'eccezione è inammissibile” (cfr. Cass.
n. 4995 del 01/03/2011).
Quanto al concetto di residenza, si condivide l'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui “la residenza quale requisito di accesso alla prestazione in esame è, prima di tutto, la residenza formale, ossia quella che ognuno, per legge (art.2 della
l.1228/1954) deve fissare nel luogo in cui vive abitualmente e dove ha scelto di abitare stabilmente, essendo ognuno obbligato a rendersi reperibile ai più svariati fini.
La residenza così intesa, quale iscrizione nelle liste anagrafiche del Comune nel territorio ove il soggetto ha fissato la propria abituale e volontaria dimora e dove può essere reperito, non può essere sostituita, in sua mancanza, dalla mera residenza di fatto, come vorrebbe l'.appellante, essendo evidente che quando le disposizioni di legge fanno riferimento al concetto di “residenza”, senza alcun'.altra specificazione, intendono riferirsi, certamente, e in primo luogo, alla residenza anagrafica ossia a quella obbligatoria per legge (e non certo alla residenza di fatto, la cui prova tra l'.altro sarebbe di difficile acquisizione da parte degli enti
4 deputati ad erogare prestazioni tra i cui requisiti costitutivi vi sia anche quello della residenza – può facilmente immaginarsi cosa accadrebbe se gli aspiranti alla prestazione previdenziale o assistenziale intendessero dimostrare - 11 - la sussistenza del requisito in parola, provando di essere residenti di fatto nel territorio italiano, senza essere iscritti ad alcuna anagrafe e senza essere rintracciabili ad alcun indirizzo -)” (Corte appello Brescia sez. lav., 28/09/2021, n.138).
Ebbene, nella specie va rilevato come, a fronte della irreperibilità della parte ricorrente risultante dalle liste dell'anagrafe comunale nel periodo dal 30/11/2021 al
31/01/2023, la stessa, pur avendone l'onere, non ha dimostrato di avere risieduto nel territorio nazionale.
In particolare, il certificato storico dei permessi di soggiorno, ancorché attesti il regolare possesso del detto titolo da parte del ricorrente, non può valere a dimostrare l'effettiva permanenza di quest'ultimo nel territorio italiano
Il permesso di soggiorno con validità dal 2020 al 2030, in atti, è privo di valore probatorio, non potendosi escludere che vi siano state interruzioni frequenti e ripetute negli anni, che farebbero venir meno il profilo della persistenza del requisito della continuità della permanenza nel territorio italiano, necessario per la sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale in parola.
Né tantomeno l'effettiva residenza in Italia può essere desunta dal contratto del
2/02/2020 versato in atti (cfr. all. 2 alle note del 5/07/2024), atteso che tale atto può al più attestare che, a tale data, il ricorrente abbia locato un immobile sito in
Palermo al fine di svolgervi la propria attività lavorativa, ma non anche che siffatta attività sia stata dallo stesso effettivamente espletata e che presso tale indirizzo vi abbia dunque risieduto.
Sicché, in assenza di elementi di segno contrario, la domanda di cui al ricorso in relazione al periodo dal 30/11/2021 al 31/01/2023 non può essere accolta.
Sussistono giusti motivi connessi alla posizione processuale dell' che CP_1
ha riconosciuto, sia pur in parte, le prestazioni richieste dal ricorrente nelle more del giudizio, per compensare di due terzi le spese di lite fra le parti, mentre il residuo
5 terzo va posto a carico dell' liquidato in dispositivo, con distrazione in CP_1
favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 8/04/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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