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Sentenza 19 settembre 2024
Sentenza 19 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/09/2024, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 578/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 578/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/09/2024 nella causa n. 578/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 523/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e non notificata, resa in materia di “opposizione all'esecuzione” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. DEL GIUDICE PASQUALINA
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del CP_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. UGOLINO GIOVANNI
- appellato - nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia C.F._2
- appellata - Conclusioni All'udienza del 19/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle
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ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, , nei confronti dell' CP_1 [...]
e della , avverso Parte_1 Controparte_2
l'estratto ruolo recante la cartella di pagamento n. 01220120004892676, emessa per la somma di € 2.649,46 per sanzioni relative a violazione del C.d.S., con la seguente motivazione: […] L'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che così dispone: quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. L'art. 27 c.p.c. così dispone: per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma. -L'art. 209 del
Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) così dispone: la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La scadenza del termine stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributario ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che,
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qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cassazione Civile Sez. Unite
23397/2016). L'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 così dispone: il diritto
a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Dalla documentazione depositata emerge che dalla notifica della cartella di pagamento (02/08/2012), fino alla notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella impugnata notificata in data 22/09/2017 era decorso il termine di 5 anni e che agli atti non vi sono altri validi atti interruttivi della prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Pertanto, questo Giudice deve dichiarare ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nella suindicata cartella di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicato le tariffe professionali di cui al d.m. 55 del
10/03/2014, tenuto conto che l'attrice ha richiesto in autotutela l'annullamento della cartella di pagamento e che la prescrizione maturata dopo la formazione del ruolo. […]. Avverso tale decisione, formulava appello
[...]
, per i seguenti motivi: Erronea decisione sulla Parte_1 ammissibilità /impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla prescrizione del credito. Difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che […] La cartella esattoriale menzionata nell'estratto di ruolo, è stata notificata personalmente al signor il 2.8.2012 il quale ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata. Considerata la regolarità della notifica, deve essere, quindi, rivalutato il profilo dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e del relativo rilievo della prescrizione del credito riportato nella cartella. Per mero tuziorismo difensivo, si precisa, che successivamente alla notifica della cartella di CP_3 pagamento in data 02.08.2012, ha notificato personalmente al anche CP_1
l'intimazione di pagamento n. 01220179001194720000 in data 22.07.2017 e l' intimazione di pagamento n. 01220199003479751000 in data 13.12.2019, pertanto il termine di prescrizione quinquennale non è spirato. […] Nel caso in esame, nessun atto esecutivo è stato notificato, nessuna procedura è stata promossa nei confronti dell'appellato dopo la notifica della cartella di pagamento, che dimostri l'attualità della pretesa creditoria iscritta a ruolo e giustifichi l'interesse dell'attore, oggi appellato, a contrastarlo per evitare un pregiudizio altrettanto attuale […] Ne deriva, dunque, che l'eccezione di prescrizione non poteva essere valutata. […] Preme rappresentare che sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, è intervenuto di recente il Legislatore con il
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D.L.146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 215/2021 che ha ribadito, in senso al nuovo comma 4 bis, dell'art. 12 del D.P.R. N. 602/73, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e a prevedere le casistiche in cui, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo,
è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio ( derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore ) […] Nel caso di specie, l'odierno appellato ha impugnato l'estratto di ruolo richiesto spontaneamente, relativo alla cartella esattoriale sopra menzionata lamentandone l'omessa notificazione e deducendo altresì la prescrizione del credito ad essa sottesa, senza dimostrare la esistenza di uno dei pregiudizi qualificati di cui alla citata disposizione che qualifichi l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. […]. Difese dal medesimo tenore articolava l'appellata CP_2
, affermando che […] il legislatore, con DL n.146 del 21.10.2021,
[...] convertito in legge in data 14.12.2021, ha modificato l'art 12 del DPR 602/73 […] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 26283/22, hanno chiarito che tale modifica normativa debba trovare applicazione già ai processi in corso […] Ne deriva quindi che in assenza della prova dell'interesse ad agire, che ex lege sussiste solo nei casi specificati dalla norma, l'opposizione va dichiara inammissibile […] ferma in ogni caso la considerazione che […] la cartella è atto predisposto dall' ed è, quindi, quest'ultimo a Controparte_4 dover rispondere in ordine ad eventuali suoi vizi […] l'intervenuta prescrizione è ascrivibile solo ed esclusivamente ad un comportamento del concessionario, laddove esso non dia prova di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione e a cui, dunque, è addebitabile l'esito del giudizio […]. Per la conferma della sentenza insisteva invece l'appellato, CP_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per
[...] mancata sottoscrizione della procura alle liti e per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, la relativa infondatezza, atteso che […] è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12, comma 4 bis, Dpr n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione […], ferma l'ulteriore precisazione secondo cui […] Non risulta applicabile al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.l. n. 146/21 introduttivo di una norma di carattere eccezionale che tipizza l'interesse ad agire nell'opposizione all'estratto di ruolo nel caso in cui si eccepisca l'invalidità della notifica della cartella di pagamento […] L'odierna appellata, tuttavia, nel riportasi a tutti i propri scritti, reitera l'eccezione di prescrizione e ne chiede l'accertamento non essendo tale circostanza in alcun modo disciplinata dalla suddetta norma eccezionale. Ne consegue che
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contestandosi la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l'obbligazione di pagamento della somma – per esempio la prescrizione
– come appunto nel caso di specie, è ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., senza limiti di tempo […], con la conseguente fondatezza della domanda proposta in primo grado, atteso che […] Il credito portato dalla cartella esattoriale oggetto di impugnativa risulta estinto per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale […] la pretesa impositiva è prescritta perché afferisce al mancato pagamento di una sanzione amministrativa a cui si applica il termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, fino a prova contraria, l'estratto deve ritenersi illegittimamente emesso, in quanto facente riferimento ad imposte cadute in prescrizione […]. Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata sottoscrizione della procura alle liti, atteso che dall'esame del documento in atti, è possibile verificare che lo stesso è stato sottoscritto con firma digitale sia dal procuratore che dalla parte (id est: avv. Pasqualina Del Giudice, nonché Antonio Cristofaro in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio, munito di apposita procura). Altrettanto preliminarmente, deve darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando dunque al merito, giova innanzitutto osservare come secondo parimenti condivisa giurisprudenza, Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però,
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appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Sez. L - , Sentenza n. 8604 del 03/04/2017), atteso che Nel giudizio d'appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018). Orbene, in applicazione di tali principi non può che giungersi ad una riforma della sentenza gravata, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, che, attenendo al profilo dell'interesse ad agire, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione accolta in prime cure, risultano comunque in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame (v. atto di appello supra riportato, a più riprese denunziante la carenza ab origine di tale interesse in capo all'opponente) e, come tali, intrinsecamente ricomprese nel “thema decidendum” del giudizio. Come ricordato dal medesimo appellante e rilevato sin dalla propria costituzione dalla appellata, difatti, in tema di riscossione a CP_2 mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme, non solo ritenute costituzionalmente legittime (v. da ultimo Sentenza del 17/10/2023 n. 190 - Corte Costituzionale), ma anche pacificamente applicabili ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di
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legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022). La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie quali quelle in esame: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” formato dall'esattore su richiesta del debitore - come nel caso di specie - e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento
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giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità, in riforma di quanto statuito dal Giudice di Pace, dell'opposizione proposta in prime cure, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore (e ciò per esplicita ammissione dello stesso, avendo quest'ultimo affermato di non aver ricevuto alcun atto successivo alla cartella, senza alcuna ulteriore allegazione, nemmeno in corso di causa, circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale
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oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). Né a soluzioni dissimili potrebbero indurre le deduzioni articolate per la prima volta in appello, e in alcun modo riportate nel libello introduttivo (v. ricorso in prime cure), circa l'avvenuta notifica della cartella e la conseguente non applicabilità nel caso di specie della normativa sin qui richiamata, nonché circa l'accertabilità in ogni caso della prescrizione della pretesa azionata (v. atto di appello). Non ci si può infatti esimere dal rilevare come, con l'opposizione proposta dinanzi al GDP l'opponente aveva espressamente dedotto che […] in data 13.09.2021 veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di estratto di ruolo, contenente la cartella n. 01220120004892676000 di € 2.649,46 ruolo 2012, emessa dall' , riguardante una presunta violazione Controparte_5 al Codice della Strada elevata dalla […] (v. testualmente Controparte_2 ricorso in atti), lamentando per l'effetto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella. Ebbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione). (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011). Quanto alla dedotta prescrizione, fermo il recente orientamento secondo cui è inammissibile per difetto di interesse anche l'opposizione ad estratto di ruolo per far valere fatti sopravvenuti quale la prescrizione o il pagamento ove non venga dimostrata la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione, così come normativamente imposto (v. Cass. n. 7348 del 2023), non si può non tener conto delle assorbenti considerazioni - documentalmente riscontrabili (v. produzione di parte) - in proposito articolate dall'appellante nell'atto di appello, secondo cui […] successivamente alla notifica della cartella di pagamento in data 02.08.2012, ha notificato personalmente al anche l'intimazione di CP_1 pagamento n. 01220179001194720000 in data 22.07.2017 e l'intimazione di
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pagamento n. 01220199003479751000 in data 13.12.2019, pertanto il termine di prescrizione quinquennale non è spirato. […]. Da quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello, non può che riformarsi la sentenza gravata, dichiarando inammissibile, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia e alla rilevanza di una sopravvenienza normativa, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
nonché della
[...] Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice di
[...]
Pace di Lauro n. 523/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e non notificata respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto, e per l'effetto, riforma la sentenza appellata, dichiarando inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta in prime cure;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in data 19/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/09/2024
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
1 Tribunale di Avellino n. 578/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex artt. 352, ult.co. e 281sexies c.p.c., resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 19/09/2024 nella causa n. 578/2023 avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lauro n. 523/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e non notificata, resa in materia di “opposizione all'esecuzione” e vertente tra
(C.F./P.IVA: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, col P.IVA_1 ministero/assistenza dell'avv. DEL GIUDICE PASQUALINA
- appellante - e (C.F./P.IVA: ), in persona del CP_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. UGOLINO GIOVANNI
- appellato - nonché
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
[...] difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domicilia C.F._2
- appellata - Conclusioni All'udienza del 19/09/2024 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Sul modulo decisionale di cui all'art. 281sexies c.p.c.
Preliminarmente giova osservare come la presente decisione sia adottata ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. e, quindi, sia possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c.
L'art. 281sexies c.p.c., infatti, consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle
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ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n. 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n. 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n. 27002). Sull'appello Tanto premesso, giova in apertura precisare come il Giudice di prime cure abbia con la sentenza gravata accolto l'opposizione proposta dall'odierno appellato, , nei confronti dell' CP_1 [...]
e della , avverso Parte_1 Controparte_2
l'estratto ruolo recante la cartella di pagamento n. 01220120004892676, emessa per la somma di € 2.649,46 per sanzioni relative a violazione del C.d.S., con la seguente motivazione: […] L'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. che così dispone: quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. L'art. 27 c.p.c. così dispone: per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma. -L'art. 209 del
Dlgs 285/1992 (Codice della Strada) così dispone: la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice è regolata dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La scadenza del termine stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributario ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei
Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che,
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qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (Cassazione Civile Sez. Unite
23397/2016). L'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 così dispone: il diritto
a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.
Dalla documentazione depositata emerge che dalla notifica della cartella di pagamento (02/08/2012), fino alla notifica dell'intimazione di pagamento relativa alla cartella impugnata notificata in data 22/09/2017 era decorso il termine di 5 anni e che agli atti non vi sono altri validi atti interruttivi della prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2943 c.c.. Pertanto, questo Giudice deve dichiarare ai sensi dell'art. 2943 c.c. la prescrizione del diritto a riscuotere le somme riportate nella suindicata cartella di pagamento. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicato le tariffe professionali di cui al d.m. 55 del
10/03/2014, tenuto conto che l'attrice ha richiesto in autotutela l'annullamento della cartella di pagamento e che la prescrizione maturata dopo la formazione del ruolo. […]. Avverso tale decisione, formulava appello
[...]
, per i seguenti motivi: Erronea decisione sulla Parte_1 ammissibilità /impugnabilità dell'estratto di ruolo e sulla prescrizione del credito. Difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che […] La cartella esattoriale menzionata nell'estratto di ruolo, è stata notificata personalmente al signor il 2.8.2012 il quale ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della CP_1 raccomandata. Considerata la regolarità della notifica, deve essere, quindi, rivalutato il profilo dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e del relativo rilievo della prescrizione del credito riportato nella cartella. Per mero tuziorismo difensivo, si precisa, che successivamente alla notifica della cartella di CP_3 pagamento in data 02.08.2012, ha notificato personalmente al anche CP_1
l'intimazione di pagamento n. 01220179001194720000 in data 22.07.2017 e l' intimazione di pagamento n. 01220199003479751000 in data 13.12.2019, pertanto il termine di prescrizione quinquennale non è spirato. […] Nel caso in esame, nessun atto esecutivo è stato notificato, nessuna procedura è stata promossa nei confronti dell'appellato dopo la notifica della cartella di pagamento, che dimostri l'attualità della pretesa creditoria iscritta a ruolo e giustifichi l'interesse dell'attore, oggi appellato, a contrastarlo per evitare un pregiudizio altrettanto attuale […] Ne deriva, dunque, che l'eccezione di prescrizione non poteva essere valutata. […] Preme rappresentare che sull'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, è intervenuto di recente il Legislatore con il
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D.L.146/2021 convertito, con modificazioni, in legge n. 215/2021 che ha ribadito, in senso al nuovo comma 4 bis, dell'art. 12 del D.P.R. N. 602/73, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e a prevedere le casistiche in cui, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo,
è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio ( derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore ) […] Nel caso di specie, l'odierno appellato ha impugnato l'estratto di ruolo richiesto spontaneamente, relativo alla cartella esattoriale sopra menzionata lamentandone l'omessa notificazione e deducendo altresì la prescrizione del credito ad essa sottesa, senza dimostrare la esistenza di uno dei pregiudizi qualificati di cui alla citata disposizione che qualifichi l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. […]. Difese dal medesimo tenore articolava l'appellata CP_2
, affermando che […] il legislatore, con DL n.146 del 21.10.2021,
[...] convertito in legge in data 14.12.2021, ha modificato l'art 12 del DPR 602/73 […] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 26283/22, hanno chiarito che tale modifica normativa debba trovare applicazione già ai processi in corso […] Ne deriva quindi che in assenza della prova dell'interesse ad agire, che ex lege sussiste solo nei casi specificati dalla norma, l'opposizione va dichiara inammissibile […] ferma in ogni caso la considerazione che […] la cartella è atto predisposto dall' ed è, quindi, quest'ultimo a Controparte_4 dover rispondere in ordine ad eventuali suoi vizi […] l'intervenuta prescrizione è ascrivibile solo ed esclusivamente ad un comportamento del concessionario, laddove esso non dia prova di aver compiuto atti interruttivi della prescrizione e a cui, dunque, è addebitabile l'esito del giudizio […]. Per la conferma della sentenza insisteva invece l'appellato, CP_1
eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per
[...] mancata sottoscrizione della procura alle liti e per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., nonché, nel merito, la relativa infondatezza, atteso che […] è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 12, comma 4 bis, Dpr n. 602/1973, come modificato dall'art. 3 bis D.L. n. 146/2021, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione […], ferma l'ulteriore precisazione secondo cui […] Non risulta applicabile al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.p.r. 602/1973, introdotto dall'art.
3-bis del D.l. n. 146/21 introduttivo di una norma di carattere eccezionale che tipizza l'interesse ad agire nell'opposizione all'estratto di ruolo nel caso in cui si eccepisca l'invalidità della notifica della cartella di pagamento […] L'odierna appellata, tuttavia, nel riportasi a tutti i propri scritti, reitera l'eccezione di prescrizione e ne chiede l'accertamento non essendo tale circostanza in alcun modo disciplinata dalla suddetta norma eccezionale. Ne consegue che
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contestandosi la sussistenza di fatti sopravvenuti alla formazione del titolo che estinguono l'obbligazione di pagamento della somma – per esempio la prescrizione
– come appunto nel caso di specie, è ammissibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma primo, c.p.c., senza limiti di tempo […], con la conseguente fondatezza della domanda proposta in primo grado, atteso che […] Il credito portato dalla cartella esattoriale oggetto di impugnativa risulta estinto per decorrenza del termine prescrizionale quinquennale […] la pretesa impositiva è prescritta perché afferisce al mancato pagamento di una sanzione amministrativa a cui si applica il termine di prescrizione quinquennale. Pertanto, fino a prova contraria, l'estratto deve ritenersi illegittimamente emesso, in quanto facente riferimento ad imposte cadute in prescrizione […]. Ciò posto, deve preliminarmente dichiararsi infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata sottoscrizione della procura alle liti, atteso che dall'esame del documento in atti, è possibile verificare che lo stesso è stato sottoscritto con firma digitale sia dal procuratore che dalla parte (id est: avv. Pasqualina Del Giudice, nonché Antonio Cristofaro in qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio, munito di apposita procura). Altrettanto preliminarmente, deve darsi atto della piena ammissibilità del gravame, la cui chiarezza in ordine, non solo alla individuazione delle questioni e dei punti non condivisi della sentenza gravata, ma anche alla confutazione delle argomentazioni agli stessi sottese, risulta del tutto rispondente ai dettami di cui all'art. 342 c.p.c. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13535 del 30/05/2018; nonché Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). Passando dunque al merito, giova innanzitutto osservare come secondo parimenti condivisa giurisprudenza, Ai sensi dell'art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all'esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, sicché non viola il principio del “tantum devolutum quantum appellatum” il giudice di secondo grado che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali, però,
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appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi e, come tali, comprese nel “thema decidendum” del giudizio (Sez. L - , Sentenza n. 8604 del 03/04/2017), atteso che Nel giudizio d'appello il giudice può riesaminare l'intera vicenda nel complesso dei suoi aspetti, purché tale indagine non travalichi i margini della richiesta, coinvolgendo punti decisivi della statuizione impugnata suscettibili di acquisire forza di giudicato interno in assenza di contestazione, e decidere, con pronunzia che ha natura ed effetto sostitutivo di quella gravata, anche sulla base di ragioni diverse da quelle svolte nei motivi d'impugnazione (Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 13/04/2018). Orbene, in applicazione di tali principi non può che giungersi ad una riforma della sentenza gravata, seppure per le diverse ed assorbenti ragioni di cui in seguito, che, attenendo al profilo dell'interesse ad agire, quale presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'opposizione accolta in prime cure, risultano comunque in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi di gravame (v. atto di appello supra riportato, a più riprese denunziante la carenza ab origine di tale interesse in capo all'opponente) e, come tali, intrinsecamente ricomprese nel “thema decidendum” del giudizio. Come ricordato dal medesimo appellante e rilevato sin dalla propria costituzione dalla appellata, difatti, in tema di riscossione a CP_2 mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, ha novellato l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, inserendo il comma 4-bis, dal seguente tenore: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Si tratta di norme, non solo ritenute costituzionalmente legittime (v. da ultimo Sentenza del 17/10/2023 n. 190 - Corte Costituzionale), ma anche pacificamente applicabili ai processi pendenti, come da ultimo statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, a risoluzione del contrasto registratosi in materia, hanno affermato il seguente principio di diritto: "in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poichè specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di
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legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione" (v. Sezioni Unite n. 26283/2022). La Suprema Corte, invero, ha chiarito la riferibilità della citata norma anche a fattispecie quali quelle in esame: La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito dell'art. 49 del d.P.R. n. 602/73, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta gli artt. 27 della L. n. 689/81 e 206 del d.lgs. n. 285/92, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). Quanto poi alla portata applicativa della suddetta disposizione, giova precisare come la questione sottoposta alle Sezioni Unite concernesse la possibilità per il contribuente che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo. Fino all'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, la giurisprudenza aveva ammesso tale possibilità, affermando che
“il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo se la cartella di pagamento non è stata validamente notificata e se il debito è conosciuto per il tramite di tale atto rilasciato dal concessionario della riscossione” (Cass., Sez. U., 02/10/2015, n. 19704). Con l'entrata in vigore della Legge n. 215/2021, di contro, è stata espressamente prevista la regola della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, se non in tassative e residuali eccezioni (legate alle procedure di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, o alla perdita di benefici con una pubblica amministrazione). Il recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite conferma tale regola e la ritiene applicabile, come in precedenza chiarito, anche ai processi in corso, pure non tributari (art. 17 e 18 D.Lgs. n. 46/99 per i contributi;
art. 27 Legge 689/1981 per violazioni del Codice della Strada e delle sanzioni amministrative). La Suprema Corte invero ha ritenuto l'estratto di ruolo non impugnabile sulla base della sua natura di atto interno dell'amministrazione finanziaria, essendo un mero “elaborato informatico” formato dall'esattore su richiesta del debitore - come nel caso di specie - e non avente alcuna pretesa impositiva, diretta o indiretta, con la conseguenza che l'esercizio della pretesa tributaria non emergerebbe da alcun atto giuridicamente efficace. La inidoneità dell'estratto a contenere qualsivoglia autonoma e/o nuova pretesa impositiva diretta o indiretta comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale, per assoluta mancanza di interesse del debitore ex art. 100 c.p.c. a richiedere ed ottenere il suo annullamento
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giurisdizionale, non avendo alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento senza incidere su quanto in esso rappresentato. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono oggi suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio qualificato e tassativamente tipizzato dall'individuazione di tre precise casistiche, ossia il danno collegato alla partecipazione a una procedura di appalto, le segnalazioni da parte degli enti pubblici e la perdita di benefici nei rapporti con una pubblica amministrazione. Ne deriva che l'interesse ad agire si presenta concreto e attuale solo nei casi previsti dalla novella, in quanto integranti un pregiudizio certo ed immediato per il contribuente giustificativo di una anticipazione della tutela giurisdizionale. Viceversa, al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore il contribuente non riceve pregiudizio alcuno dalla sussistenza di un ruolo esattoriale contenuto in un estratto e l'interesse ad agire si potrà concretizzare solo con l'emissione di un successivo atto cautelare o esecutivo da parte dell'agente di riscossione. In questo modo si è esclusa la illimitata impugnabilità, da parte del debitore, del ruolo in difetto di una procedura esecutiva attivata dall'amministrazione per il recupero del credito ivi risultante. Da tanto non può che discendere l'inammissibilità, in riforma di quanto statuito dal Giudice di Pace, dell'opposizione proposta in prime cure, difettando anche in questo caso una minaccia attuale nei confronti dell'attore (e ciò per esplicita ammissione dello stesso, avendo quest'ultimo affermato di non aver ricevuto alcun atto successivo alla cartella, senza alcuna ulteriore allegazione, nemmeno in corso di causa, circa l'eventuale sussistenza nella fattispecie in esame di una delle ipotesi normativamente previste). Deve infatti mettersi in evidenza come, secondo la citata pronuncia a Sezioni Unite, In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale
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oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. (Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022). Né a soluzioni dissimili potrebbero indurre le deduzioni articolate per la prima volta in appello, e in alcun modo riportate nel libello introduttivo (v. ricorso in prime cure), circa l'avvenuta notifica della cartella e la conseguente non applicabilità nel caso di specie della normativa sin qui richiamata, nonché circa l'accertabilità in ogni caso della prescrizione della pretesa azionata (v. atto di appello). Non ci si può infatti esimere dal rilevare come, con l'opposizione proposta dinanzi al GDP l'opponente aveva espressamente dedotto che […] in data 13.09.2021 veniva a conoscenza dell'esistenza a suo carico di estratto di ruolo, contenente la cartella n. 01220120004892676000 di € 2.649,46 ruolo 2012, emessa dall' , riguardante una presunta violazione Controparte_5 al Codice della Strada elevata dalla […] (v. testualmente Controparte_2 ricorso in atti), lamentando per l'effetto di non aver mai ricevuto la notifica della cartella. Ebbene, costituisce principio consolidato in giurisprudenza l'affermazione secondo cui Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore;
pertanto, le eventuali "eccezioni" da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono "causa petendi" della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda. Ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, né il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tardiva l'eccezione di impignorabilità dei beni formulata dall'opponente in comparsa conclusionale, mentre la norma di legge che sanciva tale impignorabilità era già entrata in vigore al momento della proposizione dell'opposizione). (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1328 del 20/01/2011). Quanto alla dedotta prescrizione, fermo il recente orientamento secondo cui è inammissibile per difetto di interesse anche l'opposizione ad estratto di ruolo per far valere fatti sopravvenuti quale la prescrizione o il pagamento ove non venga dimostrata la sussistenza di un interesse qualificato all'impugnazione, così come normativamente imposto (v. Cass. n. 7348 del 2023), non si può non tener conto delle assorbenti considerazioni - documentalmente riscontrabili (v. produzione di parte) - in proposito articolate dall'appellante nell'atto di appello, secondo cui […] successivamente alla notifica della cartella di pagamento in data 02.08.2012, ha notificato personalmente al anche l'intimazione di CP_1 pagamento n. 01220179001194720000 in data 22.07.2017 e l'intimazione di
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pagamento n. 01220199003479751000 in data 13.12.2019, pertanto il termine di prescrizione quinquennale non è spirato. […]. Da quanto precede, dunque, in accoglimento dell'appello, non può che riformarsi la sentenza gravata, dichiarando inammissibile, per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta in prime cure, con il contestuale assorbimento di ogni altra censura, deduzione od eccezione comunque sollevata o rilevabile. Sulle spese Quanto alle spese, l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, unitamente all'assenza di un orientamento univoco o consolidato all'epoca della insorgenza della controversia e alla rilevanza di una sopravvenienza normativa, ne giustificano la compensazione integrale tra le parti.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sull' appello proposto da , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di CP_1
nonché della
[...] Controparte_2
, avverso la sentenza del Giudice di
[...]
Pace di Lauro n. 523/2022, pubblicata in data 02/09/2022 e non notificata respinta, o comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: accoglie l'appello così come proposto, e per l'effetto, riforma la sentenza appellata, dichiarando inammissibile per le ragioni di cui in parte motiva l'opposizione proposta in prime cure;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in data 19/09/2024 Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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