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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 17/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2025
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 807/2025
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché
l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di e Parte_1 Parte_2
hanno depositato note conclusive in data 13/12/2025 nelle quali hanno rassegnato le loro conclusioni, nulla ha depositato la parte convenuta poiché contumace.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:23
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 807/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO ROCCO, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA MANTOVA 250 25018 MONTICHIARI, presso il difensore avv. GRECO ROCCO
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 5 I ricorrenti proponevano ricorso avanti al Tribunale di Mantova esponendo che il giorno 15/10/2021 la sig.ra riceveva sul proprio numero Parte_1
personale varie chiamate dall'utenza +39 803160, alle ore 13:04 come da screen shot allegate al ricorso.
In tali chiamate una persona dichiaratasi come , presentatasi quale Pt_3
dipendente delle , forniva tutti i dati del conto corrente e Controparte_2
informava la sig.ra di un accredito sul suo conto, della somma di € Parte_1
13.999,00 in conseguenza di una truffa subita dal sig. vittima di Parte_4
hackers mediante Amazon, e contestualmente veniva invitata a restituire la somma alla presunta vittima.
La sig.ra dopo un veloce controllo mediante l'applicazione telefonica, Parte_1
verificava la presenza effettiva di tali denari sul suo conto, e seguiva, in buona fede, le direttive date dal presunto operatore di . CP_2
Disponeva, così, un postagiro a favore del soggetto indicato dalla operatrice di
. CP_2
Lo stesso giorno l'odierna ricorrente provava ad accedere al suo conto corrente mediante l'applicazione di , non riuscendovi;
ritenendo che potesse CP_2
essere un problema dell'applicazione non prestava importanza a tale circostanza.
Il giorno seguente, in data 16/10/2021, la sig.ra veniva ricontattata da Parte_1
un altro operatore delle che la informava di essere stata vittima di CP_2
una truffa.
Ricevuta questa notizia i ricorrenti proponevano querela dapprima contro ignoti e poi conto l'odierno convenuto.
pagina 3 di 5 Nel presente giudizio i ricorrenti chiedono la condanna della parte convenuta a restituire l'indebito pagamento ricevuto poiché privo di causa e non dovuto.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
La causa è stata istruita mediante interpello del convenuto contumace che, pur essendo stato regolarmente notificato, non si è presentato a rendere l'ammesso interpello.
La domanda è fondata e va accolta.
In aggiunta alla prova documentale del pagamento indebito si deve valorizzare, ex art. 232 c.p.c., la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interpello ammesso così che appare raggiunta la prova della non debenza del pagamento ricevuto che va quindi restituito.
L'importo di euro 13.999 va maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284 c. 1
c.c. dalla dazione alla data di messa in mora, cioè alla data della diffida del
12/03/2025, così che l'importo è parti ad euro 15.279,63.
Da quella data vanno aggiunti gli interessi di mora che dalla diffida alla data della presente decisione ammontano ad euro 1.124,40 portando così l'importo dovuto alla complessiva somma di euro 16.404,03 a cui va condannata la parte convenuta
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei pagina 4 di 5 compensi per la fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) NN a corrispondere a e CP_1 Parte_1
somma già attualizzata di euro 16.404,03; Controparte_3
2) NN , a rifondere a e CP_1 Parte_1
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in Parte_2
euro 291,50 per esborsi, euro 4.226,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Verbale telematico della causa n. R.G. 807/2025
Oggi 16 dicembre 2025 ad ore 10.30 innanzi al dott. Giorgio Bertola, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché
l'udienza è stata fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Si dà atto che il procuratore di e Parte_1 Parte_2
hanno depositato note conclusive in data 13/12/2025 nelle quali hanno rassegnato le loro conclusioni, nulla ha depositato la parte convenuta poiché contumace.
Il Giudice Istruttore, preso atto del deposito delle note e delle conclusioni delle parti dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Verbale chiuso ad ore 11:23
IL GIUDICE
dott. Giorgio Bertola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola ha pronunciato, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 807/2025 promossa da:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GRECO ROCCO, C.F._2
elettivamente domiciliati in VIA MANTOVA 250 25018 MONTICHIARI, presso il difensore avv. GRECO ROCCO
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), CP_1 C.F._3
CONVENUTO/CONTUMACE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note autorizzate depositate a
PCT e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 281 sexies c.p.c.
o s s e r v a
pagina 2 di 5 I ricorrenti proponevano ricorso avanti al Tribunale di Mantova esponendo che il giorno 15/10/2021 la sig.ra riceveva sul proprio numero Parte_1
personale varie chiamate dall'utenza +39 803160, alle ore 13:04 come da screen shot allegate al ricorso.
In tali chiamate una persona dichiaratasi come , presentatasi quale Pt_3
dipendente delle , forniva tutti i dati del conto corrente e Controparte_2
informava la sig.ra di un accredito sul suo conto, della somma di € Parte_1
13.999,00 in conseguenza di una truffa subita dal sig. vittima di Parte_4
hackers mediante Amazon, e contestualmente veniva invitata a restituire la somma alla presunta vittima.
La sig.ra dopo un veloce controllo mediante l'applicazione telefonica, Parte_1
verificava la presenza effettiva di tali denari sul suo conto, e seguiva, in buona fede, le direttive date dal presunto operatore di . CP_2
Disponeva, così, un postagiro a favore del soggetto indicato dalla operatrice di
. CP_2
Lo stesso giorno l'odierna ricorrente provava ad accedere al suo conto corrente mediante l'applicazione di , non riuscendovi;
ritenendo che potesse CP_2
essere un problema dell'applicazione non prestava importanza a tale circostanza.
Il giorno seguente, in data 16/10/2021, la sig.ra veniva ricontattata da Parte_1
un altro operatore delle che la informava di essere stata vittima di CP_2
una truffa.
Ricevuta questa notizia i ricorrenti proponevano querela dapprima contro ignoti e poi conto l'odierno convenuto.
pagina 3 di 5 Nel presente giudizio i ricorrenti chiedono la condanna della parte convenuta a restituire l'indebito pagamento ricevuto poiché privo di causa e non dovuto.
Il convenuto, pur regolarmente evocato in giudizio non si è costituito.
La causa è stata istruita mediante interpello del convenuto contumace che, pur essendo stato regolarmente notificato, non si è presentato a rendere l'ammesso interpello.
La domanda è fondata e va accolta.
In aggiunta alla prova documentale del pagamento indebito si deve valorizzare, ex art. 232 c.p.c., la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interpello ammesso così che appare raggiunta la prova della non debenza del pagamento ricevuto che va quindi restituito.
L'importo di euro 13.999 va maggiorato degli interessi di cui all'art. 1284 c. 1
c.c. dalla dazione alla data di messa in mora, cioè alla data della diffida del
12/03/2025, così che l'importo è parti ad euro 15.279,63.
Da quella data vanno aggiunti gli interessi di mora che dalla diffida alla data della presente decisione ammontano ad euro 1.124,40 portando così l'importo dovuto alla complessiva somma di euro 16.404,03 a cui va condannata la parte convenuta
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvengono specifici elementi per discostarsi dai valori medi, ad eccezione che per una riduzione del 50% dei pagina 4 di 5 compensi per la fase decisoria a fronte dell'assenza del deposito delle comparse conclusionali.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) NN a corrispondere a e CP_1 Parte_1
somma già attualizzata di euro 16.404,03; Controparte_3
2) NN , a rifondere a e CP_1 Parte_1
le spese di lite del presente procedimento che si liquidano in Parte_2
euro 291,50 per esborsi, euro 4.226,50 per compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex D.M. 55/2014, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 16 dicembre 2025.
IL GIUDICE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 5 di 5