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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/05/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte,
la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 381/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in e ivi P.IVA_1 Pt_1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Natale Arena che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1 Pt_1
presso lo studio dell'avv. Roberto Gagliardi che la rappresenta e difende per procura in atti,
opposto
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 7 dicembre 2023 adiva questo Parte_2
giudice del lavoro e, premesso che con sentenza n. 1668/2023 del medesimo ufficio l' di Pt_1
era stato condannato a corrisponderle “il 20% della retribuzione lorda dalla stessa Pt_1
percepita dal 1 ottobre 2008 al 07 maggio 2009 e dal 1 gennaio 2013 all'8 aprile 2014, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo”, chiedeva ingiungersi nei confronti dell'ex datore di lavoro il pagamento in proprio favore della somma di € 12.936,84 oltre ulteriori interessi fino al soddisfo. La domanda veniva accolta con decreto n. 945/2023 del 15 dicembre 2023, avverso il quale l'ingiunto ha proposto opposizione con ricorso del 22 gennaio 2024.
Nella resistenza della lavoratrice, sostituita l'udienza del 27 maggio 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'Amministrazione nel corso del giudizio ha prodotto una formale rinuncia all'opposizione in considerazione dell'esito del giudizio di appello proposto avverso la sentenza n. 1168/2023 e, precisando di aver provveduto a liquidare in favore della creditrice le somme ivi riconosciute come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
La ha accettato tale rinuncia, ma ha insistito nella condanna di controparte alla Pt_2
rifusione delle spese.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che, nonostante le differenze tra i due istituti, alla rinuncia sia alla domanda che agli atti del giudizio deve applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., per la quale “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti”; tale regola, che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità nella regolazione delle spese processuali, attribuisce al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass. n. 5250/2018,
n. 21707/2006; conf. n. 26064/2022).
Di conseguenza, in mancanza di diverso accordo, l'opponente va condannato al pagamento delle spese processuali, che ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, applicando i minimi in considerazione della semplicità, in 2.694 euro, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni ulteriore istanza respinta, dichiara estinto il giudizio di opposizione e,
per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivamente esecutivo;
condanna l'IACP a pagare le spese del giudizio, liquidate in 2.694 euro, oltre spese generali,
iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato.
Messina, 28.5.2025
2 Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro
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