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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2843 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: carta del docente,
TRA
EL AR, elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV), via Nostradonna n. 11, presso lo studio dell'avv. Liliana Di Simone, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 27/06/2024 la ricorrente, premesso di essere una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2022/23 e in servizio presso l'I.C. P. S. Mancini di Ariano Irpino (AV), e di avere prestato servizio, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in virtù di contratti a tempo determinato nel corso dei quali non le era stato consentito di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotto dall'art. 1, co. 121 della l. 107/2015 e riservato al personale con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che tale esclusione era illegittima, in quanto contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con i principi costituzionali di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola, che prevedono l'obbligo di fornire strumenti di formazione a tutto il personale docente, senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ha, pertanto, adito il giudice del lavoro chiedendo di: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21; 2021/22; conseguentemente, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
condannarsi il Ministero dell'Istruzione, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del
1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/21;
2021/22 conseguentemente condannarlo all'accredito sulla carta elettronica del docente della complessiva somma di €. 1.000,00 in favore della prof.ssa Pagliarulo EL o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno. Condannare il
Ministero dell'Istruzione e del Merito all'integrale refusione delle spese di lite con attribuzione”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Ministero non si è costituito;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063, Cass. civ. Sez. Un.,
Ordinanza n. 12441 del 19/04/2022).
Si è, inoltre, affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato” (Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 17140 del 26/06/2019).
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto della ricorrente, insegnante attualmente di ruolo, al beneficio economico denominato “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione ai periodi di servizio prestati in esecuzione di contratti a termine, previa disapplicazione della normativa che ne limita l'erogazione al personale di ruolo, in quanto contrastante con quella eurounitaria.
La controversia, dunque, non investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, bensì concerne un diritto soggettivo, in tesi assicurato da norme di rango superiore, rispetto al quale rimane irrilevante il fatto che vengano in questione anche atti amministrativi, che – qualora illegittimi
– possono essere disapplicati a tutela del diritto azionato.
Venendo al merito, la ricorrente rivendica il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13/07/2015, n.
107. Si duole, in particolare, del fatto che il Ministero abbia escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art. 1, co. 121 della l. 107/2015, che ha introdotto il beneficio in questione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
2 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Ai sensi del successivo comma 122, “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il comma 124 ha previsto che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati il D.P.C.M. 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (comma 1) e che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1” (comma 4). Il D.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, ha ribadito, all'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Nel quadro normativo delineato, dunque, il Ministero resistente riconosce la “carta del docente” solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi quelli in prova, escludendo dalla relativa fruizione quelli assunti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato, nell'annullare il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in
3 cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta del docente”, in virtù del contrasto con la normativa di rango primario, interpretata in senso costituzionalmente orientato e integrato dalle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, atteso che la formazione professionale dei docenti rientra fra le materie di competenza della contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), ha rimarcato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. … Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati»: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (CdS, Sez. VII, sent. 16 marzo 2022, n. 1842).
Successivamente, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Vercelli, affermando che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
4 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio
2022, C-450/21).
La Corte ha, invero, ritenuto che la “carta del docente” debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: infatti, “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 33);
l'indennità di cui alla “carta del docente”, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza” (punto 36); la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è invece determinante ai fini della qualificazione come “condizione di impiego” (punto
38). Ha, infine, ribadito che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto … non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 46). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016; conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Sez. L, Ordinanza n. 22401 del 2020).
L'esclusione del personale docente assunto con contratto a tempo determinato dal beneficio della
“carta del docente”, nella misura in cui la relativa posizione risulti essere – con accertamento che spetta in via esclusiva al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti – comparabile rispetto a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (cfr. CGUE, ord. 18.05.2022, punto 42), è dunque illegittima.
Da ultimo, la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha sancito i principi di diritto per cui “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,
5 ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”; “ 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Nella sentenza, la Cassazione ha, in particolare, evidenziato che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. […] la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…] È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti – rileva il collegio – non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”.
Conclusivamente, dunque, il fatto che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia riferito il beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere dalla relativa percezione quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
In particolare, nel caso di supplenze annuali (con scadenza al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30/06), trattandosi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; con la conseguenza che, rispetto a queste tipologie di incarico, è necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, in quanto “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”. Le medesime argomentazioni inducono a ritenere contrastante con il diritto dell'Unione – e dunque da disapplicare – anche la norma, contenuta nell'art. 15 del D.L. 13/06/2023, n. 69, conv. dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che, per l'anno 2023, ha esteso il beneficio ai docenti supplenti, ma limitatamente a quelli con contratto di supplenza annuale.
6 Venendo al caso concreto, risulta dai contratti versati in atti che, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la ricorrente ha lavorato come insegnante di scuola primaria in virtù di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, essere accertato e dichiarato il suo diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015 in relazione al servizio prestato nei suddetti aa.ss.
Riscontrato il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio, occorre precisare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
Il Ministero resistente va, conseguentemente, condannato a costituire in favore della parte ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, con accredito dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto, condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi l'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 21,50, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Benevento, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2843 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: carta del docente,
TRA
EL AR, elettivamente domiciliata in Grottaminarda (AV), via Nostradonna n. 11, presso lo studio dell'avv. Liliana Di Simone, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.,
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 27/06/2024 la ricorrente, premesso di essere una docente immessa in ruolo nell'a.s. 2022/23 e in servizio presso l'I.C. P. S. Mancini di Ariano Irpino (AV), e di avere prestato servizio, prima dell'assunzione a tempo indeterminato, in virtù di contratti a tempo determinato nel corso dei quali non le era stato consentito di fruire del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, introdotto dall'art. 1, co. 121 della l. 107/2015 e riservato al personale con contratto a tempo indeterminato, ha dedotto che tale esclusione era illegittima, in quanto contrastava con la clausola 4 dell'Accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE, con i principi costituzionali di non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL del comparto scuola, che prevedono l'obbligo di fornire strumenti di formazione a tutto il personale docente, senza distinzione fra assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Ha, pertanto, adito il giudice del lavoro chiedendo di: “accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/21; 2021/22; conseguentemente, condannarsi il Ministero dell'Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici;
condannarsi il Ministero dell'Istruzione, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del
1 beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni 2020/21;
2021/22 conseguentemente condannarlo all'accredito sulla carta elettronica del docente della complessiva somma di €. 1.000,00 in favore della prof.ssa Pagliarulo EL o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, anche eventualmente a titolo di risarcimento del danno. Condannare il
Ministero dell'Istruzione e del Merito all'integrale refusione delle spese di lite con attribuzione”.
Nonostante la rituale notifica del ricorso, il Ministero non si è costituito;
ne va pertanto dichiarata la contumacia.
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente occorre rilevare che la giurisdizione appartiene al giudice ordinario in ragione del criterio del petitum sostanziale, il quale deve essere identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto in funzione della causa petendi, ossia dell'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati (così, da ultimo, Cass. civ. Sez. Unite Ord., 14/04/2023, n. 10063, Cass. civ. Sez. Un.,
Ordinanza n. 12441 del 19/04/2022).
Si è, inoltre, affermato che “sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001, aventi ad oggetto la fissazione delle linee e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici, nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono;
spetta, invece, al giudice ordinario pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalle stesse Pubbliche Amministrazioni con la capacità
e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, restando irrilevante il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato” (Cass. civ., Sez.
L, Sentenza n. 17140 del 26/06/2019).
Oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto della ricorrente, insegnante attualmente di ruolo, al beneficio economico denominato “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in relazione ai periodi di servizio prestati in esecuzione di contratti a termine, previa disapplicazione della normativa che ne limita l'erogazione al personale di ruolo, in quanto contrastante con quella eurounitaria.
La controversia, dunque, non investe direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, bensì concerne un diritto soggettivo, in tesi assicurato da norme di rango superiore, rispetto al quale rimane irrilevante il fatto che vengano in questione anche atti amministrativi, che – qualora illegittimi
– possono essere disapplicati a tutela del diritto azionato.
Venendo al merito, la ricorrente rivendica il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art. 1, comma 121, della l. 13/07/2015, n.
107. Si duole, in particolare, del fatto che il Ministero abbia escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art. 1, co. 121 della l. 107/2015, che ha introdotto il beneficio in questione, ha previsto che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta,
2 dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Ai sensi del successivo comma 122, “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”. Infine, il comma 124 ha previsto che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
In attuazione di tali previsioni, sono stati emanati il D.P.C.M. 23 settembre 2015 e il D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (comma 1) e che “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1” (comma 4). Il D.P.C.M. 28 novembre 2016, che ha sostituito il precedente, ha ribadito, all'art. 3, che “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Nel quadro normativo delineato, dunque, il Ministero resistente riconosce la “carta del docente” solo ai docenti assunti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, compresi quelli in prova, escludendo dalla relativa fruizione quelli assunti a tempo determinato.
Già il Consiglio di Stato, nell'annullare il D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 e la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in
3 cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della “carta del docente”, in virtù del contrasto con la normativa di rango primario, interpretata in senso costituzionalmente orientato e integrato dalle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del CCNL del 29 novembre 2007, atteso che la formazione professionale dei docenti rientra fra le materie di competenza della contrattazione collettiva, quale fonte di disciplina dei rapporti di lavoro, entro i limiti fissati dalla legge statale (art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001), ha rimarcato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. … Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso … Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la
Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche «i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati»: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (CdS, Sez. VII, sent. 16 marzo 2022, n. 1842).
Successivamente, sulla questione si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione europea, su rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Vercelli, affermando che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
Ministero dell'istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e
4 spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio
2022, C-450/21).
La Corte ha, invero, ritenuto che la “carta del docente” debba essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro: infatti, “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 25 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 33);
l'indennità di cui alla “carta del docente”, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n.
107/2015, “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il Ministero, dei loro compiti professionali a distanza” (punto 36); la circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è invece determinante ai fini della qualificazione come “condizione di impiego” (punto
38). Ha, infine, ribadito che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto … non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)” (punto 46). La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “la interpretazione delle norme eurounitarie
è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468)” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22558 del 7/11/2016; conf. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 13425 del 17/05/2019, Sez. L, Ordinanza n. 22401 del 2020).
L'esclusione del personale docente assunto con contratto a tempo determinato dal beneficio della
“carta del docente”, nella misura in cui la relativa posizione risulti essere – con accertamento che spetta in via esclusiva al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti – comparabile rispetto a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo (cfr. CGUE, ord. 18.05.2022, punto 42), è dunque illegittima.
Da ultimo, la S.C., pronunciando sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, ha sancito i principi di diritto per cui “1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6,
5 ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”; “ 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 29961 del 27/10/2023).
Nella sentenza, la Cassazione ha, in particolare, evidenziato che “la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima. […] la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs. 297/194; art. 16
d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente”
(art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate. Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico.
[…] È al contempo errato fare leva sulla Carta Docente come unico strumento di formazione, in ogni caso e per ogni durata dell'impegno didattico. La Carta, infatti – rileva il collegio – non esaurisce l'ambito dei possibili interventi formativi, essendo previsto dalle norme un più ampio novero di misure destinabili dal datore di lavoro alle varie tipologie di dipendenti, non rilevando qui - in quanto del tutto estranee alla disamina giuridica di un dato istituto - eventuali carenze nelle iniziative del
Ministero datore di lavoro su tale diverso piano”.
Conclusivamente, dunque, il fatto che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, abbia riferito il beneficio all'“anno scolastico” non consente di escludere dalla relativa percezione quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
In particolare, nel caso di supplenze annuali (con scadenza al 31/08) o fino al termine delle attività didattiche (con scadenza al 30/06), trattandosi “di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici”, “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”; con la conseguenza che, rispetto a queste tipologie di incarico, è necessario rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo, in quanto “l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”. Le medesime argomentazioni inducono a ritenere contrastante con il diritto dell'Unione – e dunque da disapplicare – anche la norma, contenuta nell'art. 15 del D.L. 13/06/2023, n. 69, conv. dalla l. 10 agosto 2023, n. 103, che, per l'anno 2023, ha esteso il beneficio ai docenti supplenti, ma limitatamente a quelli con contratto di supplenza annuale.
6 Venendo al caso concreto, risulta dai contratti versati in atti che, negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, la ricorrente ha lavorato come insegnante di scuola primaria in virtù di contratti di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Sulla base delle considerazioni sopra esposte deve, pertanto, essere accertato e dichiarato il suo diritto di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015 in relazione al servizio prestato nei suddetti aa.ss.
Riscontrato il diritto della ricorrente di vedersi riconosciuto il beneficio, occorre precisare che la fruizione delle somme messe a disposizione dovrà avvenire con le medesime modalità previste per il personale di ruolo.
Il Ministero resistente va, conseguentemente, condannato a costituire in favore della parte ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, con accredito dell'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero e si liquidano come in dispositivo, nella misura minima, tenuto conto dell'istruttoria documentale, dell'assenza di questioni complesse e della ridotta attività difensiva espletata.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” di cui all'art. 1 della l. 107/2015, con le medesime modalità vigenti per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli aa.ss.
2020/2021 e 2021/2022;
2) per l'effetto, condanna il Ministero resistente a costituire in favore della parte ricorrente la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente”, accreditandovi l'importo di € 1.000,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6 della l. n. 412 del 1991 e 22, comma 36 della l. n. 724 del 1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 321,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge e rimborso contributo unificato € 21,50, con attribuzione alla procuratrice anticipataria.
Benevento, 18 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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