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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 09/02/2024, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 219/2020 RG. alla udienza del 09/02/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente::
SENTENZA
Tra
rapp. e dif dall'avv.to E. Morganti;
Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore rapp. e Controparte_1 dif. dagli avv.ti L. Giusti, M. Floris e S. Carlini;
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.4.2020 e regolarmente notificato conveniva in giudizio la chiedendo di accertare Parte_1 CP_1
e dichiarare che la ricorrente era affetta dalle patologie descritte in narrativa con il grado di invalidità indicata e che tali patologie erano riconducibili a fatto e colpa esclusivi della per l'illegittima e Controparte_1 nociva adibizione lavorativa in quanto derivate, con rapporto causa- effetto, dalle condotte omissive e commissive dolose o, in subordine, colpose poste in essere dalla Società resistente in violazione della normativa citata e/o comunque, della normativa in materia ritenuta applicabile;
chiedeva altresì di accertare e dichiarare che dalle condotte censurate della resistente erano derivati alla ricorrente postumi permanenti, con relativa condanna della Società resistente al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti per i titoli specificati in narrativa ed ammontanti complessivamente a € 42.041,00, oltre la personalizzazione del danno pari a € 18.498,00, il danno alla capacità lavorativa specifica pari ai 2/3 e il danno patrimoniale, detraendo quanto eventualmente riconosciuto alla SI.ra dall a titolo di danno Pt_1 Org_1 biologico ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n 38/2000, oltre interessi e rivalutazioni dalla domanda al saldo effettivo o, in subordine nella misura che accertata in corso di causa.
Esponeva la ricorrente di aver prestato la sua attività lavorativa alle dipendenze di dal 20.03.2000 al 31.07.2012 con qualifica di Controparte_1 operaia e mansioni di addetta alla produzione, con applicazione del
CCNL Industria Metalmeccanica nello stabilimento sito in Ascoli Piceno
Zona Industriale Campolungo;
2 che dal 2000 al 2007 era stata addetta consecutivamente per ogni turno lavorativo ad eseguire le sue mansioni nel reparto confezionamento, in cui venivano lavorate le sacche ematiche provenienti dal macchinario ove erano state previamente sterilizzate, e nel reparto magazzino con orario di sei ore al giorno, con turnazioni dalle ore 6,00 alle 12,00, dalle 12,00 alle 18,00 e dalle 18,00 alle 24,00;
che dal 2008 fino al luglio 2012 era stata addetta alternativamente a prestare le sue mansioni nel reparto produzione. Precisamente la ricorrente lavorava un giorno al reparto confezionamento e il giorno successivo al reparto produzione ove svolgeva il compito di assemblare le sacche per il sangue;
di essere affetta da patologie contratte durante ed a causa dell'attività lavorativa e che tali menomazioni integravano un danno biologico permanente pari al 15%, oltre alla personalizzazione massima del danno e un danno alla capacità lavorativa specifica della SI.ra
(che aveva sempre svolto mansioni di operaia ed è munita di Pt_1 diploma di terza media) valutabile nella misura di almeno 2/3 del danno biologico predetto.
Ciò posto, rassegnava le conclusioni versate in atti.
Si costituiva la , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Veniva ammessa e svolta ampia attività istruttoria, consistita nell'audizione di svariati testi.
Veniva altresì disposta ed espletata CTU medico legale.
3 Il c.t. nominato d'ufficio, a seguito di accurate indagini mediche, osservava quanto segue:
“La sig.ra risulta affetta da: Parte_1
- Tendinosi su base degenerativa del tendine sovraspinoso della spalla destra con presenza di microcalcificazioni contigue al trochite da entesopatia inserzionale (Ecografia Muscolo Tendinea del 14.04.2014);
- Tendinosi calcifica a carico dei tendini estensori ad inserzione epicondiloidea omerale gomito destro ((Ecografia Muscolo Tendinea del
14.04.2014);
- Patologia disco-artrosica rachide cervicale e lombosacrale (RMN
Rachide lombare del 28.05.2014 e RMN rachide cervicale del 15.01.2015)
Dalla dettagliata anamnesi lavorativa emerge che la stessa ha effettuato attività lavorativa quale operaia dal 20.03.2000 al 31.07.2012 alle dipendenze della e dal 01.08.2012 al 31.07.2013 alle CP_2 dipendenze di Controparte_3
Tra le malattie diagnosticate alla sig.ra per l'epicondilite Pt_1 omerale destra, si riconosce una origine professionale.
Trattasi, infatti, di una patologia per la quale esiste una correlazione diretta con attività lavorative caratterizzate da movimenti ripetuti dell'articolazione, con microtraumatismi ripetuti.
Da tali patologie è derivata una inabilità permanente nella misura dell' 2%.
Per quanto riguarda le patologie a carico del rachide cervicale e della spalla destra, è possibile riconoscere una eziopatogenesi multifattoriale. Trattasi, infatti, di patologie degenerative su base
4 multifattoriale, molto comuni nella popolazione di pari età. Non è possibile, pertanto, riconoscere un'origine professionale.
Si sottolinea, inoltre, che la patologia tendinosica a carico della spalla destra si caratterizza con una sfumata limitazione funzionale ai gradi estremi, con un quadro ecografico contraddistinto dalla presenza di microcalcificazioni al trochite. Trattasi di reperto anatomo-patologica diffuso nella popolazione generale di pari età.
La periartrite calcifica della spalla è una condizione patologica caratterizzata dalla formazione di depositi di calcio (pirofosfato di calcio) nei tendini della spalla.
La sua incidenza è abbastanza frequente: il 7% della popolazione ne soffre. Colpisce maggiormente gli individui tra i 30-60 anni e le donne più degli uomini. Talora può essere presente bilateralmente.
Questa patologia viene riscontrata più frequentemente nel sovraspinato (50-90%) e talora nel sottoscapolare (3%). In alcuni casi decorre asintomatica e si risolve da sola. Cause La prima teoria sostiene che le calcificazioni si formino in un'area definita “area critica” in cui i tendini sono degenerati: è la zona in cui il sovraspinato si inserisce al trochite omerale dove, a causa di un'alterata circolazione sanguigna, si verificano variazioni del pH che fanno precipitare i cristalli di pirofosfato di calcio. Secondo altre teorie proposte negli ultimi anni la responsabile della periartrite calcifica della spalla sarebbe una predisposizione genetica che favorirebbe la liberazione di agenti chimici che, a loro volta, farebbero depositare il calcio e provocherebbero la produzione di agenti infiammatori.
Nella tendinopatia calcifica della spalla i cambiamenti degenerativi nella matrice extracellulare (MEC) sembrano giocare un ruolo importante nella formazione dei depositi calcifici. Una
5 differenziazione non corretta di cellule staminali tendinee (TDSCs) in osteoblasti o condrociti potrebbe essere alla base del fenomeno di calcificazione, favorito da un ambiente citochinico alterato dal riarrangiamento della MEC. Alterazioni della funzionalità tiroidea o del metabolismo estrogenico potrebbero essere alla base di questo meccanismo. Infatti pazienti con patologie endocrinologiche hanno una precoce insorgenza dei sintomi, una storia di malattia più lunga e più spesso hanno bisogno di un trattamento chirurgico rispetto alla popolazione generale. Più del 30% dei pazienti con diabete insulino- dipendente ha calcificazioni tendinee, probabilmente a causa dell'esposizione a elevati livelli ematici di glucosio che causa la glicosilazione di diverse proteine della matrice extracellulare, modificandola.
Al pari, la patologia disco-artosica del rachide, è una patologia molto comune nella popolazione generale”.
Le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare, raggiunte mediante corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica ed approfonditi accertamenti ed immuni da vizi logici, devono essere condivise dal Giudicante.
La quasi totalità delle patologie lamentate risulta essere non di origine lavorativa, ad eccezione dell'epicondilite, cui peraltro il perito ricollega modesti postumi invalidanti, pari al 2%.
In relazione a tale ultima patologia, dunque, va valutata la posizione del datore di lavoro.
6 Va premesso che il contenuto dell'obbligo di sicurezza, previsto dall'art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell'obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo, del termine di scadenza e dell'inadempimento; nondimeno, l'individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l'identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione deve essere modulata in relazione alle concrete circostanze e alla complessità
o peculiarità della situazione che ha determinato l'esposizione al pericolo.
(Sez. L - , Sentenza n. 29909 del 25/10/2021, Rv. 662609 - 01)
In tema di danno alla salute del lavoratore, gli oneri probatori spettanti al datore di lavoro ed al lavoratore sono diversamente modulati nel contenuto a seconda che le misure di sicurezza omesse siano espressamente e specificamente definite dalla legge (o da altra fonte ugualmente vincolante), in relazione ad una valutazione preventiva di rischi specifici, oppure debbano essere ricavate dallo stesso art. 2087 cod. civ., che impone l'osservanza del generico obbligo di sicurezza: nel primo caso, riferibile alle misure di sicurezza cosiddette "nominate", la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore, ossia nel riscontro dell'insussistenza dell'inadempimento e del nesso eziologico tra quest'ultimo e il danno;
nel secondo caso, relativo a misure di sicurezza cosiddette "innominate", la prova liberatoria a carico del datore di lavoro è invece generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta
7 esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli "standards" di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe. (Sez. L, Sentenza n. 15082 del
02/07/2014, Rv. 631593 - 01).
Nel caso di specie la onerata in tal senso, ha provato di aver CP_1 valutato i rischi connessi a lavorazioni ripetitive e in grado di causare microtraumi, quali quelle svolte dalla ricorrente, ed ha provato di aver adottato tutte le cautele secondo la miglior scienza ed esperienza del momento storico.
In sostanza la resistente risulta aver provveduto ad analizzare i rischi specifici connessi alle mansioni svolte dalla ricorrente (confezionamento e assemblaggio), provveduto ad adottare tutte le misure necessarie a eliminare o in ogni caso a minimizzare tali rischi adottando le norme specifiche, le linee guida e i metodi di valutazione più all'avanguardia individuati dalla tecnica nonché ad formare ed aggiornare i lavoratori in merito al rispetto delle norme di sicurezza poste in essere.
Allegati alla memoria di costituzione vi sono infatti sia il documento di valutazione dei rischi che quello specifico da sovraccarico degli arti superiori, dai quali emerge chiaramente che è stata valutata l'incidenza delle attività ripetitive quali quella svolta dalla ricorrente, dai quali emerge anche che la società resistente ha adottato anche postazioni di lavoro ergonomiche, adatte ad elidere o minimizzare il rischio di sovraccarico (v. in particolare la deposizione del teste Testimone_1
8 Alla luce delle considerazioni sopra espresse, dunque, si ritiene l'infondatezza della domanda.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
A carico della convenuta vanno infine poste, in via Controparte_1 definitiva, le spese di CTU, liquidata come da separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) pone a carico della ricorrente le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre iva e cap come per legge e rimborso forfettario;
c) pone, in via definitiva, a carico del resistente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto;
Ascoli Piceno, li 9.2.2024
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Giovanni Iannielli)
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