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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1978 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 20 novembre 2024, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Di Sebastiano e Marco Di Biase, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Guglielmi e Carmela De Clerico, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto; nonché
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 terza chiamata in causa contumace;
Oggetto: diritto di servitù; risarcimento dei danni.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] rappresentando, tra l'altro, che: è titolare di diritto di usufrutto su un CP_1 appezzamento di terreno sito nel Comune di Bucchianico, distinto al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 5, particelle n. 58, 248, 249, 250 e 251, i cui diritti di nuda proprietà sono in capo a sua figlia;
tali beni sono pervenuti alle Controparte_2 predette, ciascuna secondo i propri diritti, a seguito di successione testamentaria in morte di , rispettivamente marito e padre, con efficacia dal 5 Persona_1 ottobre 2004; tale fondo è posto al confine con altro terreno, identificato al foglio di mappa n. 5, particelle n. 59, 60, 61 e 145, di proprietà del convenuto
[...]
erede di quest'ultimo terreno interclude quello di CP_1 Persona_2 proprietà dell'attrice, impedendo l'accesso alla Strada Provinciale Chieti-
Roccamontepiano, e risulta pertanto gravato sin dal 1957 da una servitù di passaggio in favore del fondo intercluso, costituita per atto del notaio infatti, con atto Per_3 notarile del 3 agosto 1957, a rogito del Notaio ha Per_3 Persona_4 acquistato da l'appezzamento di terreno identificato in Catasto Persona_5
Terreni alla partita n. 1793, foglio n. 5, particelle 59, 60, 61 e 45 e in tale atto è stato espressamente stabilito che il fondo venduto è gravato dalla servitù di passaggio a favore dell'attiguo fondo rustico di proprietà di , da esercitare con Persona_6 qualunque vincolo o mezzo per andare ad attingere l'acqua dalla sorgente che si trova a valle;
con successivo atto di compravendita del 16 gennaio 1967 i fratelli
[...]
, , (defunto marito della Parte_2 Parte_3 Persona_1 attrice) e hanno acquistato da Parte_4 Persona_4
l'appezzamento di terreno in questione, gravato dalla servitù di passaggio, il cui diritto è stato pacificamente esercitato per oltre un trentennio dagli aventi diritto;
successivamente alla morte di , avvenuta in data 12 ottobre Persona_1
2004, è pervenuto alla di lui figlia, , per testamento pubblico, la Controparte_2 nuda proprietà dei terreni oggi costituenti il fondo dominante, mentre alla di lui moglie è pervenuto il diritto di usufrutto sugli stessi;
con atto pubblico del 24 novembre 2011 , Controparte_3 Persona_7 [...]
, , ed Persona_8 Parte_5 Controparte_4 Controparte_5 [...]
hanno trasferito a i terreni costituenti il fondo CP_6 Persona_2 servente;
l'esercizio di tale diritto è sempre stato pacifico da parte dell'attrice e, prima ancora, da parte del defunto marito, anche perché il passaggio sui terreni di proprietà di rappresentava l'unica via d'accesso al fondo dell'attrice sia Persona_2 per il passaggio pedonale sia per il passaggio delle macchine agricole destinate alla lavorazione dei campi;
nei primi giorni del mese di dicembre 2011 la ha Pt_1 scoperto che sull'accesso al fondo, in corrispondenza dei terreni del convenuto, erano stati apposti paletti in ferro collegati da una catena, che inibiva il passaggio e, di conseguenza, l'accesso al fondo dominante;
ha contestato l'avversa condotta, deducendo l'esistenza del proprio diritto di passaggio e richiedendo la rimozione degli elementi impeditivi all'autore dello spoglio, quest'ultimo Persona_2 si è rifiutato di rimuovere lo sbarramento, sostenendo l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del fondo dominante;
il predetto è deceduto Persona_2 il 24 novembre 2018 e i terreni costituenti il fondo servente sono stati trasferiti al figlio il quale non ha provveduto a rimuovere i manufatti in Controparte_1 parola. Sulla scorta di quanto dedotto, ha chiesto che sia riconosciuto il diritto di servitù di passaggio costituito in favore del fondo di cui è usufruttuaria e gravante sui fondi del convenuto e che quest'ultimo sia condannato ad eliminare i manufatti che impediscono l'esercizio della servitù.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande proposte dall'attrice, sul presupposto dell'inesistenza della servitù di passaggio e del fatto, altresì, che il fondo non è mai stato intercluso. In particolare, per quanto rileva ai fini della decisione, ha affermato che - come già riferito dalla parte attrice - è proprietario del fondo asseritamente servente, in qualità di erede di il quale aveva acquistato il terreno con l'atto di Persona_2 compravendita del 24 novembre 2011, con il quale Controparte_3
, e e, per Persona_7 Persona_9 Pt_5 Per_10 quest'ultima, i suoi eredi , e , hanno venduto al sig. Controparte_4 CP_6 CP_5
, padre dell'odierno convenuto, il medesimo appezzamento di Persona_2 terreno (in Bucchianico al fg. 5 p.lle 45 – 59 -60 e 61) assumendo “nei confronti della parte acquirente, tutte le garanzie di legge, dichiarando che l'immobile venduto è di sua (loro) esclusiva proprietà ed è libero da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, e da privilegi anche fiscali e da eventuali diritti di prelazione”.
Instaurata la causa, il contraddittorio è stato integrato, per ordine del giudice, alla nuda proprietaria , sul presupposto che il comma 2 dell'art. Controparte_2
1012 c.c. stabilisce che l'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo e che egli in questi casi deve chiamare in giudizio il proprietario.
Quest'ultima, ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
Tanto premesso, occorre valutare la fondatezza delle domande proposte dall'attrice, alla luce delle risultanze documentali e delle argomentazioni delle parti.
Dall'esame degli atti emerge che i danti causa di hanno Persona_2 acquistato il fondo servente con atto di compravendita e divisione del 12 febbraio
2009, a rogito del Notaio (rep. 56068; racc. 25584), atto nel quale Persona_11
l'odierna attrice ha partecipato e ratificato con la propria sottoscrizione, sia in qualità personale sia quale procuratrice della figlia . In tale atto, Controparte_7
è stata espressamente riconosciuta l'acquisizione del fondo a titolo originario per intervenuta usucapione da parte dei danti causa dell'odierno convenuto (“la sig.ra
per sé e per la figlia , quali eredi Parte_1 Controparte_8 testamentarie di , riconoscono che i terreni in appresso Persona_1 descritti sono stati sempre posseduti pacificamente ed interrottamente dai sig.ri
, , Parte_4 Controparte_3 Persona_7
, e ”). Persona_9 Parte_5 Persona_12
È rilevante osservare che in detto atto pubblico non vi è alcuna menzione dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo rivendicato in questa sede dall'attrice. La mancata indicazione di tale servitù in un atto di trasferimento della proprietà del fondo usucapito, redatto con la partecipazione delle parti interessate, costituisce elemento di significativa rilevanza. L'acquisto a titolo originario, infatti, comporta la nascita di una nuova situazione giuridica, indipendente da eventuali rapporti preesistenti, salvo che tali rapporti non siano espressamente riservati o menzionati.
Inoltre, l'attrice stessa, nella memoria di replica, ha riconosciuto l'esistenza di tale atto, affermando che “gli eredi si sono arbitrariamente Parte_3 assegnati, sulla base di una presunta quanto inveritiera intervenuta usucapione ventennale, la proprietà del fondo servente, con annessa servitù di passaggio”.
Tuttavia, non risulta che sia stata proposta alcuna azione diretta a contestare la validità o l'efficacia di tale atto di compravendita e divisione. In assenza di un'efficace impugnazione, tale atto deve essere considerato pienamente valido e produttivo di effetti giuridici. Ne consegue che, se in tale atto non vi è menzione della servitù di passaggio, non può ritenersi che tale servitù sia stata trasmessa a e, Persona_2 successivamente, a . L'assenza di menzione della servitù, unita al Controparte_1 riconoscimento della proprietà acquisita per usucapione, depone per la non sussistenza di un diritto reale limitato gravante sul fondo servente.
Pertanto, le domande avanzate dall'attrice, finalizzate al riconoscimento del diritto di servitù di passaggio e alla rimozione dei manufatti che ne impedirebbero l'esercizio, oltre al risarcimento del danno, devono essere rigettate, non risultando provata l'esistenza del diritto rivendicato.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, per quanto riguarda i rapporti tra attrice e convenuto;
per quanto concerne i rapporti tra l'attrice e la terza chiamata in causa, le spese devono essere compensate, stante la contumacia della terza chiamata in causa e, nel merito, la sostanziale medesima posizione.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande proposta dall'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta, che vengono liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% c.p.a. ed I.V.A., come per legge;
- compensa integralmente le spese tra l'attrice e la terza chiamata in causa.
Chieti, 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il G.U., dott. Alessandro Chiauzzi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1978 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 20 novembre 2024, vertente tra
(C.F. , rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuseppe Di Sebastiano e Marco Di Biase, in virtù di mandato posto in calce all'atto di citazione, attrice;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso, anche Controparte_1 C.F._2 disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Guglielmi e Carmela De Clerico, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto; nonché
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 terza chiamata in causa contumace;
Oggetto: diritto di servitù; risarcimento dei danni.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 20 novembre 2024.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto di citazione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...] rappresentando, tra l'altro, che: è titolare di diritto di usufrutto su un CP_1 appezzamento di terreno sito nel Comune di Bucchianico, distinto al Catasto Terreni al foglio di mappa n. 5, particelle n. 58, 248, 249, 250 e 251, i cui diritti di nuda proprietà sono in capo a sua figlia;
tali beni sono pervenuti alle Controparte_2 predette, ciascuna secondo i propri diritti, a seguito di successione testamentaria in morte di , rispettivamente marito e padre, con efficacia dal 5 Persona_1 ottobre 2004; tale fondo è posto al confine con altro terreno, identificato al foglio di mappa n. 5, particelle n. 59, 60, 61 e 145, di proprietà del convenuto
[...]
erede di quest'ultimo terreno interclude quello di CP_1 Persona_2 proprietà dell'attrice, impedendo l'accesso alla Strada Provinciale Chieti-
Roccamontepiano, e risulta pertanto gravato sin dal 1957 da una servitù di passaggio in favore del fondo intercluso, costituita per atto del notaio infatti, con atto Per_3 notarile del 3 agosto 1957, a rogito del Notaio ha Per_3 Persona_4 acquistato da l'appezzamento di terreno identificato in Catasto Persona_5
Terreni alla partita n. 1793, foglio n. 5, particelle 59, 60, 61 e 45 e in tale atto è stato espressamente stabilito che il fondo venduto è gravato dalla servitù di passaggio a favore dell'attiguo fondo rustico di proprietà di , da esercitare con Persona_6 qualunque vincolo o mezzo per andare ad attingere l'acqua dalla sorgente che si trova a valle;
con successivo atto di compravendita del 16 gennaio 1967 i fratelli
[...]
, , (defunto marito della Parte_2 Parte_3 Persona_1 attrice) e hanno acquistato da Parte_4 Persona_4
l'appezzamento di terreno in questione, gravato dalla servitù di passaggio, il cui diritto è stato pacificamente esercitato per oltre un trentennio dagli aventi diritto;
successivamente alla morte di , avvenuta in data 12 ottobre Persona_1
2004, è pervenuto alla di lui figlia, , per testamento pubblico, la Controparte_2 nuda proprietà dei terreni oggi costituenti il fondo dominante, mentre alla di lui moglie è pervenuto il diritto di usufrutto sugli stessi;
con atto pubblico del 24 novembre 2011 , Controparte_3 Persona_7 [...]
, , ed Persona_8 Parte_5 Controparte_4 Controparte_5 [...]
hanno trasferito a i terreni costituenti il fondo CP_6 Persona_2 servente;
l'esercizio di tale diritto è sempre stato pacifico da parte dell'attrice e, prima ancora, da parte del defunto marito, anche perché il passaggio sui terreni di proprietà di rappresentava l'unica via d'accesso al fondo dell'attrice sia Persona_2 per il passaggio pedonale sia per il passaggio delle macchine agricole destinate alla lavorazione dei campi;
nei primi giorni del mese di dicembre 2011 la ha Pt_1 scoperto che sull'accesso al fondo, in corrispondenza dei terreni del convenuto, erano stati apposti paletti in ferro collegati da una catena, che inibiva il passaggio e, di conseguenza, l'accesso al fondo dominante;
ha contestato l'avversa condotta, deducendo l'esistenza del proprio diritto di passaggio e richiedendo la rimozione degli elementi impeditivi all'autore dello spoglio, quest'ultimo Persona_2 si è rifiutato di rimuovere lo sbarramento, sostenendo l'inesistenza della servitù di passaggio in favore del fondo dominante;
il predetto è deceduto Persona_2 il 24 novembre 2018 e i terreni costituenti il fondo servente sono stati trasferiti al figlio il quale non ha provveduto a rimuovere i manufatti in Controparte_1 parola. Sulla scorta di quanto dedotto, ha chiesto che sia riconosciuto il diritto di servitù di passaggio costituito in favore del fondo di cui è usufruttuaria e gravante sui fondi del convenuto e che quest'ultimo sia condannato ad eliminare i manufatti che impediscono l'esercizio della servitù.
Costituendosi in giudizio, il convenuto ha chiesto il Controparte_1 rigetto delle domande proposte dall'attrice, sul presupposto dell'inesistenza della servitù di passaggio e del fatto, altresì, che il fondo non è mai stato intercluso. In particolare, per quanto rileva ai fini della decisione, ha affermato che - come già riferito dalla parte attrice - è proprietario del fondo asseritamente servente, in qualità di erede di il quale aveva acquistato il terreno con l'atto di Persona_2 compravendita del 24 novembre 2011, con il quale Controparte_3
, e e, per Persona_7 Persona_9 Pt_5 Per_10 quest'ultima, i suoi eredi , e , hanno venduto al sig. Controparte_4 CP_6 CP_5
, padre dell'odierno convenuto, il medesimo appezzamento di Persona_2 terreno (in Bucchianico al fg. 5 p.lle 45 – 59 -60 e 61) assumendo “nei confronti della parte acquirente, tutte le garanzie di legge, dichiarando che l'immobile venduto è di sua (loro) esclusiva proprietà ed è libero da pesi, vincoli, oneri, iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, e da privilegi anche fiscali e da eventuali diritti di prelazione”.
Instaurata la causa, il contraddittorio è stato integrato, per ordine del giudice, alla nuda proprietaria , sul presupposto che il comma 2 dell'art. Controparte_2
1012 c.c. stabilisce che l'usufruttuario può far riconoscere l'esistenza delle servitù a favore del fondo o l'inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo e che egli in questi casi deve chiamare in giudizio il proprietario.
Quest'ultima, ritualmente convenuta in giudizio, è rimasta contumace.
Tanto premesso, occorre valutare la fondatezza delle domande proposte dall'attrice, alla luce delle risultanze documentali e delle argomentazioni delle parti.
Dall'esame degli atti emerge che i danti causa di hanno Persona_2 acquistato il fondo servente con atto di compravendita e divisione del 12 febbraio
2009, a rogito del Notaio (rep. 56068; racc. 25584), atto nel quale Persona_11
l'odierna attrice ha partecipato e ratificato con la propria sottoscrizione, sia in qualità personale sia quale procuratrice della figlia . In tale atto, Controparte_7
è stata espressamente riconosciuta l'acquisizione del fondo a titolo originario per intervenuta usucapione da parte dei danti causa dell'odierno convenuto (“la sig.ra
per sé e per la figlia , quali eredi Parte_1 Controparte_8 testamentarie di , riconoscono che i terreni in appresso Persona_1 descritti sono stati sempre posseduti pacificamente ed interrottamente dai sig.ri
, , Parte_4 Controparte_3 Persona_7
, e ”). Persona_9 Parte_5 Persona_12
È rilevante osservare che in detto atto pubblico non vi è alcuna menzione dell'esistenza di una servitù di passaggio a favore del fondo rivendicato in questa sede dall'attrice. La mancata indicazione di tale servitù in un atto di trasferimento della proprietà del fondo usucapito, redatto con la partecipazione delle parti interessate, costituisce elemento di significativa rilevanza. L'acquisto a titolo originario, infatti, comporta la nascita di una nuova situazione giuridica, indipendente da eventuali rapporti preesistenti, salvo che tali rapporti non siano espressamente riservati o menzionati.
Inoltre, l'attrice stessa, nella memoria di replica, ha riconosciuto l'esistenza di tale atto, affermando che “gli eredi si sono arbitrariamente Parte_3 assegnati, sulla base di una presunta quanto inveritiera intervenuta usucapione ventennale, la proprietà del fondo servente, con annessa servitù di passaggio”.
Tuttavia, non risulta che sia stata proposta alcuna azione diretta a contestare la validità o l'efficacia di tale atto di compravendita e divisione. In assenza di un'efficace impugnazione, tale atto deve essere considerato pienamente valido e produttivo di effetti giuridici. Ne consegue che, se in tale atto non vi è menzione della servitù di passaggio, non può ritenersi che tale servitù sia stata trasmessa a e, Persona_2 successivamente, a . L'assenza di menzione della servitù, unita al Controparte_1 riconoscimento della proprietà acquisita per usucapione, depone per la non sussistenza di un diritto reale limitato gravante sul fondo servente.
Pertanto, le domande avanzate dall'attrice, finalizzate al riconoscimento del diritto di servitù di passaggio e alla rimozione dei manufatti che ne impedirebbero l'esercizio, oltre al risarcimento del danno, devono essere rigettate, non risultando provata l'esistenza del diritto rivendicato.
Le spese della presente procedura, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, per quanto riguarda i rapporti tra attrice e convenuto;
per quanto concerne i rapporti tra l'attrice e la terza chiamata in causa, le spese devono essere compensate, stante la contumacia della terza chiamata in causa e, nel merito, la sostanziale medesima posizione.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta le domande proposta dall'attrice;
- condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte convenuta, che vengono liquidate in € 3.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% c.p.a. ed I.V.A., come per legge;
- compensa integralmente le spese tra l'attrice e la terza chiamata in causa.
Chieti, 3 febbraio 2025
Il Giudice
(dott. Alessandro Chiauzzi)