Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 29/05/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
RG n 219/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore civile – volontaria giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente/rel. dott. Paolo LEPIDI Giudice dott.ssa Martina DI FONZO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 219/2025 V.G. promosso da:
(c.f. ), nato a [...], Albania, il 27 ottobre Parte_1 C.F._1
1986, residente ad Avezzano, e (c.f. Parte_2
), nata ad [...], il [...], residente ad C.F._2
Avezzano, entrambi assistiti e rappresentati giusta procura che si allega al ricorso, dall'Avv. Adele Fiaschetti, del Foro di Avezzano, con studio in loco, via Amendola,45
(c.f. ), presso il quale eleggono domicilio C.F._3
Con la partecipazione del pubblico ministero.
Oggetto: separazione consensuale dei coniugi ex art. 473 bis n. 51 c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Le parti, con ricorso depositato il 20.03.2025, chiedono dichiararsi la separazione personale tra i coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1
2. Il Sig. , ad oggi manterrà la residenza ed il domicilio ad Avezzano, AQ, presso Parte_1 la attuale casa coniugale sita in via Arce n. 3, e provvederà al pagamento di tutte le utenze domestiche e condominiali ad essa connesse;
la Sig.ra entro la data di Parte_2 omologazione, rilascerà la casa coniugale unitamente alla figlia minore e si trasferirà Per_1 presso la casa della madre sig.ra sita ad Avezzano in via Arce, 16, con il Parte_3 consenso del padre.
3. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra e/o nella abitazione che ella Parte_2 intenderà eventualmente scegliere nel futuro.
4. Il genitore non collocatario avrà diritto a un regime di visite disciplinato come segue: 2 fine settimana alternati;
la minore sarà presa dal padre il sabato alle ore 17,00 presso la casa della madre e la riporterà alla madre entro e non oltre le ore 20,30 della domenica successiva, cena assolta, salvo diversi accordi tra le parti ( s.d.a.p.). Presso la casa del genitore non collocatario, quest'ultimo provvederà a conservare una piccola dotazione di abbigliamento della minore di cui avra' cura alla sostituzione di volta in volta;
il padre a causa di impegni lavorativi, avrà con la minore due incontri pomeridiani, prendendola presso la casa materna alle ore19,00 per riportarla alle ore 21,00 cena assolta, a giorni liberi infrasettimanali, preavvertendo la madre entro e non oltre le 48 ore precedenti, s.d.a.p.
Le festività natalizie saranno alternate tra i due genitori, a partire dal padre, dal 24 dicembre ore 19,00 al 26 dicembre alle ore 18,00, e dal 31 dicembre dalle ore 18,00 fino alle ore 22,00 del primo gennaio cena assolta;
L'Epifania sarà alternata dalle ore 11,00 sino alle ore 21,00, cena assolta. Tutte le altre festività formalmente riconosciute (1 novembre, 8 dicembre, 15 agosto etc etc) seguiranno gli stessi orari riportati per l'Epifania.
Il compleanno della minore sarà festeggiato da entrambi i genitori, sia in maniera congiunta che disgiunta, salvo diversi accordi presi dalle parti.
Per i compleanni dei due genitori, cosi come la festa del papà e della mamma, la bambina festeggerà con il genitore cui e 'riferita la ricorrenza, indipendentemente dal genitore con il quale si dovrebbe trattenere, dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 s.d.a.p.
2 Le festività pasquali, saranno alternate, a partire dalla madre, la Domenica di Pasqua con un genitore dalle ore 11,00 fino alle ore 21,00 cena assolta, e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, dalle ore 11,00 alle ore 21,00, cena assolta;
Per quanto riguarda le ferie estive, il padre avrà la possibilità di avere con se la minore per 4 settimane di cui due consecutive, dal mese di giugno al mese di settembre prima della riapertura scolastica, concordate con la madre in orari e periodi;
i due coniugi separandi, si comunicheranno il periodo feriale estivo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con raccomandata a/r . Qualora la figlia fosse portata in Albania dal padre, presso la sua famiglia di origine, la madre dovrà rilasciare il consenso all'espatrio di volta in volta.
Entrambi i due genitori avranno cura vicendevolmente di comunicare il luogo ove verrà portata la figlia minore quando questa esce dal Comune di residenza.
5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile Per_1 stabilito in € 230,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su IBAN che verrà comunicato a cura della sig.ra successivamente, a partire dal rilascio della abitazione da parte Parte_2 della coniuge e della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolamentate dal
Protocollo di Avezzano, ovvero da quello del CNF, e rivalutazione ISTAT ex lege;
il sig. Pt_1 provvederà altresì a versare alla sig. come già concordato tra le parti, il 50% Parte_2 aggiuntivo per la iscrizione e frequentazione annuale della figlia presso la scuola Per_1 paritaria “ San GI “ di Avezzano;
l'assegno unico di e.200,00 mensili sarà ripartito tra i due coniugi nella misura del 50%, qualora il padre per ragioni personali e/o lavorative, non riuscisse a prendere la figlia minore per almeno 2 settimane al mese, nei pomeriggi alla settimana concordati, verserà alla madre anche la propria parte di assegno unico, senza ulteriori modifiche al presente ricorso.
6. I coniugi convengono che il sig. conferisca un assegno di mantenimento alla Sig.ra Pt_1 [...] versandole un importo di € 100,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT ex lege entro Parte_2 il giorno 5 di ogni mese a partire dal rilascio della abitazione da parte della coniuge e della figlia, sul medesimo IBAN di cui al punto 5.
7. L'autovettura tg. FT312PS di marca resterà in proprietà ed uso esclusivo della sig.ra CP_1
che continuerà a pagare il finanziamento sull'acquisto sino ad estinzione, e che Parte_2 si farà carico degli oneri relativi;
il furgone tg. EF897MS marca Ford Transit Connect, di proprietà del sig. resterà allo stesso in uso allo stesso, che si farà carico degli oneri relativi. Pt_1
3 8. Ai soli fini patrimoniali, i beni mobili esistenti nell'immobile sopracitato, rimarranno in uso del marito, ma nella disponibilità di entrambi i coniugi e saranno divisi a richiesta ovvero sino alla divisione patrimoniale definitiva, salvo diversi accordi tra le parti. Tutti i beni di naturapersonale, rimarranno in via esclusiva agli stessi che ne faranno l'uso diretto.
9. I coniugi, ad ogni effetto di legge si rilasceranno di volta in volta il consenso per il rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle parti in data 20.03.2025 Pt_1
E , hanno adito congiuntamente il Tribunale
[...] Parte_2
per ivi sentir dichiarare la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio civile in data 17.09.2012 in Avezzano e trascritto nel registro civile degli atti di matrimonio del detto Comune atto N. 44, P. I, anno 2012, alle condizioni di cui al libello introduttivo, come sopra riportate.
Dalla predetta unione è nata una figlia: , nata ad [...], (AQ) il 16 Persona_2
giugno 2019 (codice fiscale ) ad oggi minorenne. C.F._4
All'udienza del 28 maggio 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c, le parti hanno confermato che non vi è alcuna possibilità di riconciliazione, riportandosi alle condizioni di cui al libello introduttivo.
Il PM ha espresso parere favorevole.
Il Presidente ha, dunque, rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, essendo adeguate alla tutela della figlia e congrue rispetto alle condizioni economiche delle parti.
Il Tribunale, pertanto, le recepisce così come sopra formulate.
4 3. La definizione in via consensuale della controversia giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi E Parte_1 Parte_2
come sopra meglio generalizzati.
[...]
OMOLOGA le seguenti condizioni relative:
-all'affido e al collocamento della figlia:
“3. L'affidamento della figlia minore sarà condiviso tra entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la madre, sig.ra e/o nella abitazione che ella Parte_2 intenderà eventualmente scegliere nel futuro.”
-all'assegnazione della casa coniugale:
2. Il Sig. , ad oggi manterrà la residenza ed il domicilio ad Avezzano, AQ, presso Parte_1 la attuale casa coniugale sita in via Arce n. 3, e provvederà al pagamento di tutte le utenze domestiche e condominiali ad essa connesse;
la Sig.ra entro la data di Parte_2 omologazione, rilascerà la casa coniugale unitamente alla figlia minore e si trasferirà Per_1 presso la casa della madre sig.ra sita ad Avezzano in via Arce, 16, con il Parte_3 consenso del padre
-al diritto di visita paterno:
“4. Il genitore non collocatario avrà diritto a un regime di visite disciplinato come segue: 2 fine settimana alternati;
la minore sarà presa dal padre il sabato alle ore 17,00 presso la casa della madre e la riporterà alla madre entro e non oltre le ore 20,30 della domenica successiva, cena assolta, salvo diversi accordi tra le parti ( s.d.a.p.). Presso la casa del genitore non collocatario, quest'ultimo provvederà a conservare una piccola dotazione di abbigliamento della minore di cui avrà cura alla sostituzione di volta in volta;
il padre a causa di impegni lavorativi, avrà con la minore due incontri pomeridiani, prendendola presso la casa materna alle ore19,00 per riportarla alle ore 21,00 cena assolta, a giorni liberi infrasettimanali, preavvertendo la madre entro e non oltre le 48 ore precedenti, s.d.a.p.
Le festività natalizie saranno alternate tra i due genitori, a partire dal padre, dal 24 dicembre ore 19,00 al 26 dicembre alle ore 18,00, e dal 31 dicembre dalle ore 18,00 fino alle ore 22,00 del
5 primo gennaio cena assolta;
L'Epifania sarà alternata dalle ore 11,00 sino alle ore 21,00, cena assolta. Tutte le altre festività formalmente riconosciute (1 novembre, 8 dicembre, 15 agosto etc etc) seguiranno gli stessi orari riportati per l'Epifania.
Il compleanno della minore sarà festeggiato da entrambi i genitori, sia in maniera congiunta che disgiunta, salvo diversi accordi presi dalle parti.
Per i compleanni dei due genitori, cosi come la festa del papà e della mamma, la bambina festeggerà con il genitore cui e 'riferita la ricorrenza, indipendentemente dal genitore con il quale si dovrebbe trattenere, dalle ore 18,00 sino alle ore 21,00 s.d.a.p.
Le festività pasquali, saranno alternate, a partire dalla madre, la Domenica di Pasqua con un genitore dalle ore 11,00 fino alle ore 21,00 cena assolta, e il Lunedi dell'Angelo con l'altro, dalle ore 11,00 alle ore 21,00, cena assolta;
Per quanto riguarda le ferie estive, il padre avrà la possibilità di avere con se la minore per 4 settimane di cui due consecutive, dal mese di giugno al mese di settembre prima della riapertura scolastica, concordate con la madre in orari e periodi;
i due coniugi separandi, si comunicheranno il periodo feriale estivo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno con raccomandata a/r . Qualora la figlia fosse portata in Albania dal padre, presso la sua famiglia di origine, la madre dovrà rilasciare il consenso all'espatrio di volta in volta.
Entrambi i due genitori avranno cura vicendevolmente di comunicare il luogo ove verrà portata la figlia minore quando questa esce dal Comune di residenza.
-all'assegno di mantenimento per la figlia:
“5. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia minore con un assegno mensile Per_1 stabilito in € 230,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese su IBAN che verrà comunicato a cura della sig.ra successivamente, a partire dal rilascio della abitazione da parte Parte_2 della coniuge e della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie cosi come regolamentate dal
Protocollo di Avezzano, ovvero da quello del CNF, e rivalutazione ISTAT ex lege;
il sig. Pt_1 provvederà altresì a versare alla sig. come già concordato tra le parti, il 50% Parte_2 aggiuntivo per la iscrizione e frequentazione annuale della figlia presso la scuola Per_1 paritaria “ San GI “ di Avezzano;
l'assegno unico di e.200,00 mensili sarà ripartito tra i due coniugi nella misura del 50%, qualora il padre per ragioni personali e/o lavorative, non riuscisse a prendere la figlia minore per almeno 2 settimane al mese, nei pomeriggi alla settimana concordati, verserà alla madre anche la propria parte di assegno unico, senza ulteriori modifiche al presente ricorso.”
6 -All'assegno di mantenimento per la sig. : Parte_2
“6. I coniugi convengono che il sig. conferisca un assegno di mantenimento alla Sig.ra Pt_1 [...] versandole un importo di € 100,00 mensili oltre a rivalutazione ISTAT ex lege entro Parte_2 il giorno 5 di ogni mese a partire dal rilascio della abitazione da parte della coniuge e della figlia, sul medesimo IBAN di cui al punto 5.”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso, integralmente richiamate in questa sede.
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del comune di Avezzano, (AQ) per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto come segue: atto n. 44, P. I, anno 2012;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Presidente/rel.
dott. Leopoldo Sciarrillo
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