CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 952/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7430/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tarsia - Ufficio Tributi 87040 Tarsia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2015
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2016
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2017
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2018
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2019
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2020
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2021
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2022
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2023
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Il contribuente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto;
né parte convenuta, rimasta contumace, dà dimostrazione d'aver proceduto all'adempimento.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto opposto;
condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €650,00 oltre accessori, con attribuzione.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MAINENTI TOMMASO, Presidente e Relatore
GRANATA URANIA, Giudice
MADDALENA FRANCESCO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7430/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tarsia - Ufficio Tributi 87040 Tarsia CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2015
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2016
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2017
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2018
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2019
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2020
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2021
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2022
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2023
- ESTRATTO n. PROT. 13053 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata.
Il contribuente lamenta la mancata notifica dell'atto presupposto;
né parte convenuta, rimasta contumace, dà dimostrazione d'aver proceduto all'adempimento.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla l'atto opposto;
condanna l'ente convenuto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in €650,00 oltre accessori, con attribuzione.