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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso notificato il 24.10.24 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 667/2024 pubblicata l'11/06/2024,
TRA
(C.F. ) con gli Avv. Gianfranco Barelli e Marco Parte_1 C.F._1
Barelli
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del L.R.P.T. con gli Avv. Domenica Controparte_1 P.IVA_1
Condello e Matteo Accardi dell'Avvocatura Provinciale della Provincia di Como
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.667/2024, pubblicata l'11/06/2024 , in materia di “Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt.22 e ss.
L.689/81”.
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
pagina 1 di 5 Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Como n.667/2024 pubblicata in data 11/6/2024 nel procedimento r. g. n. 326/2024
nel merito:
revocare e/o annullare o dichiarare nulla l'ordinanza di ingiunzione e pagamento n. 237/2023 emessa, nei confronti di da Polizia Locale rif. Parte_1 CP_1 Controparte_2 verbale di accertamento di trasgressione n. 16/2022 del 13/04/2022, notificata alla parte ricorrente in data 03/01/2024
in ogni caso:
spese rifuse oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
PER DI CP_1 CP_1
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per carenza di specificità Parte_1
e critica alla ratio decidendi Nel merito Rigettare in toto l'appello proposto dal sig. per i motivi di cui in narrativa, in Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata;
confermare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 237/2023 e la sanzione irrogata;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ordinanza-ingiunzione n.237/2023 emessa da , Parte_2 veniva intimato a il pagamento della somma di € 620,50 quale somma dovuta Parte_1 per la violazione dell'art. 183 Dlgs 152/2006 con riferimento all'art.255 comma 1 della stessa normativa.
L'intimato proponeva opposizione con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024 avanti il
Tribunale di Como competente per materia.
Si costituiva la opponendosi alle richieste del ricorrente e chiedeva che Controparte_1
l'ingiunzione venisse confermata.
Le parti discutevano la causa ed il Tribunale ,con sentenza n.667 dell'11 giugno 2024, rigettava l'opposizione con condanna alle spese.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Como il sig. con ricorso in appello ex Parte_1 art. 6 Dlgs n.150/2011, interponeva appello criticando la decisione assunta dal Giudice di prime cure e contestando la propria legittimazione passiva, la qualificazione del mezzo quale “rifiuto”, pagina 2 di 5 l'insussistenza dello stato di abbandono e l'erronea valutazione delle prove da parte del
Tribunale.
Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, si costituiva la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito instando per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti discutevano oralmente la causa all'esito del quale incombente la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
*****
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.342 cpc, sollevata dall'appellata. Detta norma non esige infatti lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile: i termini dell'impugnazione, come sopra brevemente riassunti, consentono invero di individuare chiaramente le argomentazioni e le censure mosse al provvedimento impugnato.
I motivi di gravame esposti dall'appellante si sostanziano in quattro censure.
1) pretesa erronea valutazione da parte del Tribunale delle emergenze istruttorie con particolare riguardo all'affermazione della responsabilità e della legittimazione del ricorrente in qualità di detentore del mezzo abbandonato;
2) travisamento dei risultati istruttori emersi dalle prove acquisite dai Carabinieri Forestali che hanno accertato il ricovero del mezzo presso un'autofficina ove veniva sottoposto ad interventi per la rimozione di parti;
3) erronea interpretazione dell'art.192 Dlgs 152/2006 sulla qualifica del mezzo come “rifiuto”;
4) erronea interpretazione con riferimento alla “stato di abbandono” desunto dall'assenza di targa.
I motivi non possono che essere disattesi.
Correttamente il Giudice di primo grado è pervenuto al rigetto dell'opposizione evidenziando che a sensi dell'art. 192 comma 3 Dlgs.n.152/2006 obbligato al ripristino dello stato dei luoghi è il soggetto che ha effettuato l'abbandono, mentre il proprietario del fondo è obbligato in solido al pari di quello che abbia la detenzione del fondo.
Il ricorrente sostiene di non essere legittimato passivo in quanto non proprietario del mezzo e di non aver titolo di detenzione, l'allegazione è tuttavia contraddetta dalle emergenze istruttorie pagina 3 di 5 che danno conto del rinvenimento del mezzo all'interno del cortile dell'azienda agricola condotta dal ricorrente che ha riconosciuto di esercitare la propria attività nei terreni di cui è proprietario il padre con ciò integrandosi la previsione della normativa CP_3 ambientale che sancisce la responsabilità solidale tra proprietario e detentore del bene nel caso di abbandono del rifiuto. Peraltro lo stesso ricorrente sostiene che il battipista sia di proprietà della società del padre quale “usufruttuario a vita dei terreni e dei fabbricati della CP_3 azienda agricola-agrituristica La Nevera, della quale io sono titolare”(doc.3). Ne consegue pertanto che il titolo di responsabilità trova riscontro anche nel fatto che il medesimo è anche titolare del terreno e risponde pertanto di deposito incontrollato del rifiuto.
Quanto alla errata qualificazione del mezzo come “rifiuto” deve rilevarsi come il Tribunale non abbia effettuato alcun travisamento dei risultati istruttori emersi dalle prove acquisite dai
Carabinieri Forestali. Ciò si evince sia dalla accurata descrizione della relazione del 29 marzo
2022 confortata dai relativi rilievi fotografici che danno atto dello stato di totale abbandono del mezzo, che dagli accertamenti compiuti nel successivo 18 novembre 2022 che hanno riscontrato che il mezzo nello stato “de quo” non potesse più essere considerato veicolo ancora in grado di funzionare con qualche intervento di manutenzione, ragione per la quale doveva essere avviato alla demolizione.
Peraltro l'intenzione di riutilizzo che secondo il ricorrente appellante potrebbe contrastare la qualifica del mezzo come “rifiuto” non risulta provata e nemmeno basterebbe ad escludere automaticamente la qualifica di “rifiuto” essendo necessario provare che il bene sia oggetto di operazioni di riuso immediato (circostanza pacificamente esclusa dal pessimo stato di conservazione/custodia del mezzo con presenza di muschio sulle ruote) e secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, sicchè in astratto non basterebbe neppure che il bene sia riutilizzato dal detentore perché si possa escludere il concetto di rifiuto. Invero
l'art.2 Dpr 915/1982 che definisce il rifiuto nel senso di abbandono, va coordinato con l'art.1 che fa rientrare nello smaltimento dei rifiuti anche le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il recupero e simili, in quanto tutte le varie fasi possono risultare pregiudizievoli alla salute ed all'ambiente.
Ne consegue pertanto che l'intenzione di riutilizzo, peraltro non provata, non è incompatibile con la nozione di rifiuto.
Il profilo d'appello appare pertanto infondato.
Così come appare destituita di fondamento la censura riferita all'erronea interpretazione da parte del Tribunale della circostanza dell'assenza di targa del mezzo peraltro non prevista come obbligatoria per i battipista ex art. 58 Cds), sì da indurne lo stato di abbandono.
A tale proposito va rilevato che la Suprema Corte ha evidenziato che “ per qualificare un veicolo fuori uso è ininfluente la permanenza della targa, rilevando piuttosto tutti gli elementi indicativi di una volontà di abbandono da parte del proprietario nonché l'inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria”( Cass.Pen. n.6667 del 20.12.11 in una fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di rifiuto a veicolo che, pur munito di targa, risultava privo di elementi strutturali come il motore e gli arredi interni).
pagina 4 di 5 Anche tale motivo è pertanto destituito di fondamento.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 667/24.
In applicazione del principio di soccombenza a carico di andranno poste le Parte_1 spese del presente grado, liquidate con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Avverso la sentenza del Tribunale di Como n.667/2024, pubblicata in data 11/06/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 673,00 per compensi di cui € 142,00 per la fase di studio della controversia, € 142,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase di trattazione ed € 210,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano l'11/03/2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Laura Sara Tragni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso notificato il 24.10.24 avverso la sentenza del Tribunale di Como n. 667/2024 pubblicata l'11/06/2024,
TRA
(C.F. ) con gli Avv. Gianfranco Barelli e Marco Parte_1 C.F._1
Barelli
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ) in persona del L.R.P.T. con gli Avv. Domenica Controparte_1 P.IVA_1
Condello e Matteo Accardi dell'Avvocatura Provinciale della Provincia di Como
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Como n.667/2024, pubblicata l'11/06/2024 , in materia di “Opposizione all'ordinanza di ingiunzione ex artt.22 e ss.
L.689/81”.
CONCLUSIONI:
PER Parte_1
pagina 1 di 5 Voglia la Corte d'Appello adita in totale riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Como n.667/2024 pubblicata in data 11/6/2024 nel procedimento r. g. n. 326/2024
nel merito:
revocare e/o annullare o dichiarare nulla l'ordinanza di ingiunzione e pagamento n. 237/2023 emessa, nei confronti di da Polizia Locale rif. Parte_1 CP_1 Controparte_2 verbale di accertamento di trasgressione n. 16/2022 del 13/04/2022, notificata alla parte ricorrente in data 03/01/2024
in ogni caso:
spese rifuse oltre IVA e CPA per entrambi i gradi di giudizio.
PER DI CP_1 CP_1
In via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto dal sig. per carenza di specificità Parte_1
e critica alla ratio decidendi Nel merito Rigettare in toto l'appello proposto dal sig. per i motivi di cui in narrativa, in Parte_1 quanto infondato in fatto e diritto, con conferma della sentenza impugnata;
confermare la legittimità dell'ordinanza ingiunzione n. 237/2023 e la sanzione irrogata;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado:
Con ordinanza-ingiunzione n.237/2023 emessa da , Parte_2 veniva intimato a il pagamento della somma di € 620,50 quale somma dovuta Parte_1 per la violazione dell'art. 183 Dlgs 152/2006 con riferimento all'art.255 comma 1 della stessa normativa.
L'intimato proponeva opposizione con ricorso depositato in data 30 gennaio 2024 avanti il
Tribunale di Como competente per materia.
Si costituiva la opponendosi alle richieste del ricorrente e chiedeva che Controparte_1
l'ingiunzione venisse confermata.
Le parti discutevano la causa ed il Tribunale ,con sentenza n.667 dell'11 giugno 2024, rigettava l'opposizione con condanna alle spese.
Il giudizio di appello:
Avverso la sentenza del Tribunale di Como il sig. con ricorso in appello ex Parte_1 art. 6 Dlgs n.150/2011, interponeva appello criticando la decisione assunta dal Giudice di prime cure e contestando la propria legittimazione passiva, la qualificazione del mezzo quale “rifiuto”, pagina 2 di 5 l'insussistenza dello stato di abbandono e l'erronea valutazione delle prove da parte del
Tribunale.
Fissata l'udienza per la discussione del ricorso, si costituiva la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito instando per il rigetto dell'appello e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione.
All'udienza dell'11 marzo 2025 le parti discutevano oralmente la causa all'esito del quale incombente la Corte pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
*****
Ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada respinto.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art.342 cpc, sollevata dall'appellata. Detta norma non esige infatti lo svolgimento di un “progetto alternativo di sentenza”, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco il “quantum appellatum” formulando, rispetto alle argomentazioni addotte dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso che consistono, quanto alla ricostruzione dei fatti, nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o malamente valutate ovvero, per le doglianze afferenti questioni di diritto, nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile: i termini dell'impugnazione, come sopra brevemente riassunti, consentono invero di individuare chiaramente le argomentazioni e le censure mosse al provvedimento impugnato.
I motivi di gravame esposti dall'appellante si sostanziano in quattro censure.
1) pretesa erronea valutazione da parte del Tribunale delle emergenze istruttorie con particolare riguardo all'affermazione della responsabilità e della legittimazione del ricorrente in qualità di detentore del mezzo abbandonato;
2) travisamento dei risultati istruttori emersi dalle prove acquisite dai Carabinieri Forestali che hanno accertato il ricovero del mezzo presso un'autofficina ove veniva sottoposto ad interventi per la rimozione di parti;
3) erronea interpretazione dell'art.192 Dlgs 152/2006 sulla qualifica del mezzo come “rifiuto”;
4) erronea interpretazione con riferimento alla “stato di abbandono” desunto dall'assenza di targa.
I motivi non possono che essere disattesi.
Correttamente il Giudice di primo grado è pervenuto al rigetto dell'opposizione evidenziando che a sensi dell'art. 192 comma 3 Dlgs.n.152/2006 obbligato al ripristino dello stato dei luoghi è il soggetto che ha effettuato l'abbandono, mentre il proprietario del fondo è obbligato in solido al pari di quello che abbia la detenzione del fondo.
Il ricorrente sostiene di non essere legittimato passivo in quanto non proprietario del mezzo e di non aver titolo di detenzione, l'allegazione è tuttavia contraddetta dalle emergenze istruttorie pagina 3 di 5 che danno conto del rinvenimento del mezzo all'interno del cortile dell'azienda agricola condotta dal ricorrente che ha riconosciuto di esercitare la propria attività nei terreni di cui è proprietario il padre con ciò integrandosi la previsione della normativa CP_3 ambientale che sancisce la responsabilità solidale tra proprietario e detentore del bene nel caso di abbandono del rifiuto. Peraltro lo stesso ricorrente sostiene che il battipista sia di proprietà della società del padre quale “usufruttuario a vita dei terreni e dei fabbricati della CP_3 azienda agricola-agrituristica La Nevera, della quale io sono titolare”(doc.3). Ne consegue pertanto che il titolo di responsabilità trova riscontro anche nel fatto che il medesimo è anche titolare del terreno e risponde pertanto di deposito incontrollato del rifiuto.
Quanto alla errata qualificazione del mezzo come “rifiuto” deve rilevarsi come il Tribunale non abbia effettuato alcun travisamento dei risultati istruttori emersi dalle prove acquisite dai
Carabinieri Forestali. Ciò si evince sia dalla accurata descrizione della relazione del 29 marzo
2022 confortata dai relativi rilievi fotografici che danno atto dello stato di totale abbandono del mezzo, che dagli accertamenti compiuti nel successivo 18 novembre 2022 che hanno riscontrato che il mezzo nello stato “de quo” non potesse più essere considerato veicolo ancora in grado di funzionare con qualche intervento di manutenzione, ragione per la quale doveva essere avviato alla demolizione.
Peraltro l'intenzione di riutilizzo che secondo il ricorrente appellante potrebbe contrastare la qualifica del mezzo come “rifiuto” non risulta provata e nemmeno basterebbe ad escludere automaticamente la qualifica di “rifiuto” essendo necessario provare che il bene sia oggetto di operazioni di riuso immediato (circostanza pacificamente esclusa dal pessimo stato di conservazione/custodia del mezzo con presenza di muschio sulle ruote) e secondo un criterio oggettivo e prevalente di compatibilità ambientale, sicchè in astratto non basterebbe neppure che il bene sia riutilizzato dal detentore perché si possa escludere il concetto di rifiuto. Invero
l'art.2 Dpr 915/1982 che definisce il rifiuto nel senso di abbandono, va coordinato con l'art.1 che fa rientrare nello smaltimento dei rifiuti anche le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il recupero e simili, in quanto tutte le varie fasi possono risultare pregiudizievoli alla salute ed all'ambiente.
Ne consegue pertanto che l'intenzione di riutilizzo, peraltro non provata, non è incompatibile con la nozione di rifiuto.
Il profilo d'appello appare pertanto infondato.
Così come appare destituita di fondamento la censura riferita all'erronea interpretazione da parte del Tribunale della circostanza dell'assenza di targa del mezzo peraltro non prevista come obbligatoria per i battipista ex art. 58 Cds), sì da indurne lo stato di abbandono.
A tale proposito va rilevato che la Suprema Corte ha evidenziato che “ per qualificare un veicolo fuori uso è ininfluente la permanenza della targa, rilevando piuttosto tutti gli elementi indicativi di una volontà di abbandono da parte del proprietario nonché l'inidoneità del mezzo a svolgere la funzione che le è propria”( Cass.Pen. n.6667 del 20.12.11 in una fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la natura di rifiuto a veicolo che, pur munito di targa, risultava privo di elementi strutturali come il motore e gli arredi interni).
pagina 4 di 5 Anche tale motivo è pertanto destituito di fondamento.
L'appello va dunque respinto con conferma della sentenza di primo grado n. 667/24.
In applicazione del principio di soccombenza a carico di andranno poste le Parte_1 spese del presente grado, liquidate con applicazione dei parametri medi per tutte le fasi.
Al rigetto dell'appello consegue, inoltre, la dichiarazione di accertamento della ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'appellante, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 al pagamento di ulteriore importo pari al contributo unificato già versato.
P.Q.M.
Avverso la sentenza del Tribunale di Como n.667/2024, pubblicata in data 11/06/2024, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 673,00 per compensi di cui € 142,00 per la fase di studio della controversia, € 142,00 per la fase introduttiva, € 179,00 per la fase di trattazione ed € 210,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano l'11/03/2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Adriana Cassano Cicuto Laura Sara Tragni
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