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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1592/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Parte_1
Antonio Nesticò
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL ON
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzotta
-resistente-
nonché contro
IN Controparte_2
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Pag. 1 a 4 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di ON
, l'intimazione di pagamento n. 03020169002551708/000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento dei debiti contributivi oggetto della cartella di pagamento n. 03020040019606114000, notificata in data
11.1.2005.
1.1. Eccepisce l'insussistenza della pretesa contributiva, l'inesistenza della notifica dell'intimazione opposta, l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento e la sua mancata allegazione all'intimazione, la mancata trasparenza di quest'ultima, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la tardiva consegna del medesimo e la sua mancata sottoscrizione, nonché la prescrizione del credito dell' . CP_2
2. Si costituisce tardivamente (in data Controparte_3
27.11.2023 per l'udienza dell'1.12.2023), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. A seguito di chiamata in causa dell' , autorizzata con ordinanza CP_2 dell'1.12.2023 su istanza della stessa parte ricorrente, si è costituito l'Istituto previdenziale, evidenziando lo stralcio delle somme portate dalla cartella di pagamento contestate ed argomentando, in ogni caso, per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso.
4. È fondata l'eccezione dell'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
4.1. Come è noto, l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica
Pag. 2 a 4 nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
4.2. Orbene, nel caso di specie, l'inammissibilità della domanda deriva da un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al contribuente in data 1.4.2016, mentre l'odierno ricorso
è stato proposto ben 7 anni dopo, in data 16.7.2023. Ora, la lunga distanza alla notifica dell'ultimo atto impositivo, unitamente all'assenza di qualsivoglia recente e concreta iniziativa assunta dall'ente titolare del credito o da quello incaricato della riscossione, volta a realizzare la soddisfazione coattiva della pretesa contributiva, non consentono l'attualizzazione dell'interesse ad agire sotteso all'odierna domanda giurisdizionale, che si rivela, pertanto, inammissibile.
4.3. L'insussistenza dell'interesse ad agire si ricava, inoltre, dalla circostanza per la quale, come emerge dalle allegazioni dell' , dall'estratto di ruolo prodotto da CP_2
(doc. n. 2) e dalla stampa delle partite di credito relative alla cartella n. CP_1
03020040019606114000, si rileva che i crediti portati dalla stessa risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del
31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
4.4. Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso, alcun debito contributivo sussisteva a carico del ricorrente, il quale, dunque, alcuna utilità concreta poteva ricavare dalla coltivazione dell'odierna domanda giudiziale.
5. L'opposizione è, pertanto, inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di
Pag. 3 a 4 controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 5.926,31) e dell'assenza di autonoma fase istruttoria, nonché di un importo pari al minimo tariffario, stante la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1592/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Parte_1
Antonio Nesticò
-ricorrente-
contro
IN PERSONA DEL ON
L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzotta
-resistente-
nonché contro
IN Controparte_2
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
Pag. 1 a 4 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di ON
, l'intimazione di pagamento n. 03020169002551708/000, mediante la
[...]
quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento dei debiti contributivi oggetto della cartella di pagamento n. 03020040019606114000, notificata in data
11.1.2005.
1.1. Eccepisce l'insussistenza della pretesa contributiva, l'inesistenza della notifica dell'intimazione opposta, l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento e la sua mancata allegazione all'intimazione, la mancata trasparenza di quest'ultima, la decadenza dall'iscrizione a ruolo, la tardiva consegna del medesimo e la sua mancata sottoscrizione, nonché la prescrizione del credito dell' . CP_2
2. Si costituisce tardivamente (in data Controparte_3
27.11.2023 per l'udienza dell'1.12.2023), eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. A seguito di chiamata in causa dell' , autorizzata con ordinanza CP_2 dell'1.12.2023 su istanza della stessa parte ricorrente, si è costituito l'Istituto previdenziale, evidenziando lo stralcio delle somme portate dalla cartella di pagamento contestate ed argomentando, in ogni caso, per l'inammissibilità e per l'infondatezza del ricorso.
4. È fondata l'eccezione dell'inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire, ex art. 100 c.p.c.
4.1. Come è noto, l'interesse ad agire, in termini generali, costituisce una condizione per far valere il diritto sotteso mediante l'azione, e si identifica
Pag. 2 a 4 nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice.
4.2. Orbene, nel caso di specie, l'inammissibilità della domanda deriva da un duplice ordine di considerazioni: in primo luogo, l'intimazione di pagamento opposta è stata notificata al contribuente in data 1.4.2016, mentre l'odierno ricorso
è stato proposto ben 7 anni dopo, in data 16.7.2023. Ora, la lunga distanza alla notifica dell'ultimo atto impositivo, unitamente all'assenza di qualsivoglia recente e concreta iniziativa assunta dall'ente titolare del credito o da quello incaricato della riscossione, volta a realizzare la soddisfazione coattiva della pretesa contributiva, non consentono l'attualizzazione dell'interesse ad agire sotteso all'odierna domanda giurisdizionale, che si rivela, pertanto, inammissibile.
4.3. L'insussistenza dell'interesse ad agire si ricava, inoltre, dalla circostanza per la quale, come emerge dalle allegazioni dell' , dall'estratto di ruolo prodotto da CP_2
(doc. n. 2) e dalla stampa delle partite di credito relative alla cartella n. CP_1
03020040019606114000, si rileva che i crediti portati dalla stessa risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del
31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
4.4. Ne consegue che, alla data di proposizione del ricorso, alcun debito contributivo sussisteva a carico del ricorrente, il quale, dunque, alcuna utilità concreta poteva ricavare dalla coltivazione dell'odierna domanda giudiziale.
5. L'opposizione è, pertanto, inammissibile.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 55/2014, della tipologia di
Pag. 3 a 4 controversia (causa di previdenza), del suo valore (€ 5.926,31) e dell'assenza di autonoma fase istruttoria, nonché di un importo pari al minimo tariffario, stante la scarsa complessità delle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate, per ciascuna parte resistente, in complessivi € 1.865,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Catanzaro, 17/01/2025
Il Giudice del lavoro
Stefano Costarella
Pag. 4 a 4