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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 161 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Riccardo Ruta Ruta, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione del 24/6/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/1/2025, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Palermo l'11/12/2004, in costanza del Controparte_1 quale sono nate le figlie (in data 24/3/2011) e (in data 11/5/2005), ha Per_1 Per_2
chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
l'affidamento condiviso delle figlie minori con domicilio prevalente presso di sé ed assegnazione in proprio favore della
1 casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita materno;
l'obbligo a carico della resistente di corrispondere in proprio favore la somma di € 250,00 per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle stesse;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in proprio favore. Infine, con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Con istanza depositata telematicamente il 13/6/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
Scaduto il termine del 27/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni dell'accordo depositato in atti
(cfr. all. 1 al deposito telematico del 19/6/2025) e di seguito integralmente riportate:
“- La sig.ra nata a [...] il [...], CF: ivrà presso Controparte_1 C.F._3 il proprio appartamento sito in Palermo alla via Pergusa n°11. Il sig. nato a [...]_1
l'11/08/1977, CF: , continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in C.F._1
Palermo alla via San Bernardo da Corleone n°13;
- Il Sig. e la Sig.ra vivranno quindi separatamente con l'obbligo del reciproco Pt_1 CP_1 rispetto nel superiore interesse della prole nonché della minore (Pa 24/03/2011). Persona_3
Potranno liberamente mutare residenza e domicilio con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione per iscritto entro giorni 8 (otto) dall'effettivo trasferimento, e ciò fin quando la minore non raggiungerà la maggiore età; - La minore viene affidata in regime di affido condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre, Sig. Pt_1
- La madre, fermo restando diversi eventuali accordi, anche nel superiore interesse, Controparte_1 necessità e volere di potrà tenere con sé quest'ultima, al di fuori della residenza paterna tre Per_1 giorni a settimana con pernottamento, dopo l'orario di lavoro, con week-end alternati con pernottamento, nonché per tutte le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2
Giugno) con entrambi i genitori con cadenze da concordare preventivamente, almeno 15 giorni prima.
La minore trascorrerà, altresì, con entrambi i genitori, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di giugno. Il tutto con ogni più ampia libertà di concordare preventivamente ogni possibile variazione o evoluzione dovuta a necessità particolari o imprevisti ed in autonomia senza ledere le necessità nonché i diritti del minore e nel rispetto della sua volontà. Ogni modifica deve essere sempre concordata e l'esercizio della responsabilità genitoriale deve intendersi in senso ampio e costruttivo con riferimento all'autonomia organizzativa dei genitori al fine di evitare ogni possibile contrasto;
2 La Sig.ra corrisponderà al Sig. entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 ed a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, un assegno mensile di euro 400,00
(quattrocento/00) quale contributo per le figlie, duecento euro cadauno, ancora minorenne Per_1
e maggiorenne ma non autosufficiente economicamente nonché studente universitario;
Per_2
- Per quel che attiene alle spese straordinarie, le parti dichiarano di volere aderire al Protocollo di intesa siglato nel giugno del 2019 ed osservato presso il Tribunale di Palermo, documento che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante, con la specificazione che le spese qualificate come straordinarie per i figli siano sostenute nella misura del 50% ciascuno dai genitori del minore. I coniugi concordano che l'erogazione dell'assegno unico spettante per la prole avvenga direttamente in favore del Sig. nella misura del 100%; Pt_1
- Le parti stabiliscono che le convenzioni ed i patti del presente atto hanno immediata efficacia tra le stesse, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale di Palermo ed anche in attesa della cessazione degli effetti civili del matrimonio ossia divorzio;
- Le spese del procedimento restano compensate fra le parti. Sottoscrivono il presente verbale il procuratore delle parti, anche per autentica delle firme.”.
Il procuratore delle parti, con le note del 24/6/2025, ha pertanto chiesto la decisione della causa in merito alla separazione, precisando che le parti intendono mantenere le stesse condizioni anche nella successiva fase di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 19/6/2025, come dianzi riportate. Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'11/12/2004 tra , nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del CP_1 predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno 2004, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
dott. Francesco Micela Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est.
dott.ssa Monica Montante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 161 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 ricorrente
E
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati presso l'avv. Riccardo Ruta Ruta, rappresentante e difensore;
resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero interveniente necessario
OGGETTO: Separazione e divorzio contenziosi ex art. 473 bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI: concordate, come da note di trattazione del 24/6/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 8/1/2025, , premettendo di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con a Palermo l'11/12/2004, in costanza del Controparte_1 quale sono nate le figlie (in data 24/3/2011) e (in data 11/5/2005), ha Per_1 Per_2
chiesto: la pronuncia della separazione personale dei coniugi;
l'affidamento condiviso delle figlie minori con domicilio prevalente presso di sé ed assegnazione in proprio favore della
1 casa coniugale;
la regolamentazione del diritto di visita materno;
l'obbligo a carico della resistente di corrispondere in proprio favore la somma di € 250,00 per il mantenimento ordinario di ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alle stesse;
l'attribuzione dell'intero assegno unico in proprio favore. Infine, con il medesimo ricorso ha avanzato, altresì, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c.
Con istanza depositata telematicamente il 13/6/2025, le parti hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio.
Scaduto il termine del 27/6/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno insistito per la pronuncia della separazione alle condizioni dell'accordo depositato in atti
(cfr. all. 1 al deposito telematico del 19/6/2025) e di seguito integralmente riportate:
“- La sig.ra nata a [...] il [...], CF: ivrà presso Controparte_1 C.F._3 il proprio appartamento sito in Palermo alla via Pergusa n°11. Il sig. nato a [...]_1
l'11/08/1977, CF: , continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in C.F._1
Palermo alla via San Bernardo da Corleone n°13;
- Il Sig. e la Sig.ra vivranno quindi separatamente con l'obbligo del reciproco Pt_1 CP_1 rispetto nel superiore interesse della prole nonché della minore (Pa 24/03/2011). Persona_3
Potranno liberamente mutare residenza e domicilio con il solo obbligo di darsene reciproca comunicazione per iscritto entro giorni 8 (otto) dall'effettivo trasferimento, e ciò fin quando la minore non raggiungerà la maggiore età; - La minore viene affidata in regime di affido condiviso Per_1 ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso il padre, Sig. Pt_1
- La madre, fermo restando diversi eventuali accordi, anche nel superiore interesse, Controparte_1 necessità e volere di potrà tenere con sé quest'ultima, al di fuori della residenza paterna tre Per_1 giorni a settimana con pernottamento, dopo l'orario di lavoro, con week-end alternati con pernottamento, nonché per tutte le festività (Natale, Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, 2
Giugno) con entrambi i genitori con cadenze da concordare preventivamente, almeno 15 giorni prima.
La minore trascorrerà, altresì, con entrambi i genitori, due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, da concordare entro il mese di giugno. Il tutto con ogni più ampia libertà di concordare preventivamente ogni possibile variazione o evoluzione dovuta a necessità particolari o imprevisti ed in autonomia senza ledere le necessità nonché i diritti del minore e nel rispetto della sua volontà. Ogni modifica deve essere sempre concordata e l'esercizio della responsabilità genitoriale deve intendersi in senso ampio e costruttivo con riferimento all'autonomia organizzativa dei genitori al fine di evitare ogni possibile contrasto;
2 La Sig.ra corrisponderà al Sig. entro il giorno cinque di ogni mese, Controparte_1 Parte_1 ed a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, un assegno mensile di euro 400,00
(quattrocento/00) quale contributo per le figlie, duecento euro cadauno, ancora minorenne Per_1
e maggiorenne ma non autosufficiente economicamente nonché studente universitario;
Per_2
- Per quel che attiene alle spese straordinarie, le parti dichiarano di volere aderire al Protocollo di intesa siglato nel giugno del 2019 ed osservato presso il Tribunale di Palermo, documento che si allega al presente accordo e ne costituisce parte integrante, con la specificazione che le spese qualificate come straordinarie per i figli siano sostenute nella misura del 50% ciascuno dai genitori del minore. I coniugi concordano che l'erogazione dell'assegno unico spettante per la prole avvenga direttamente in favore del Sig. nella misura del 100%; Pt_1
- Le parti stabiliscono che le convenzioni ed i patti del presente atto hanno immediata efficacia tra le stesse, anche in attesa della relativa omologazione da parte del Tribunale di Palermo ed anche in attesa della cessazione degli effetti civili del matrimonio ossia divorzio;
- Le spese del procedimento restano compensate fra le parti. Sottoscrivono il presente verbale il procuratore delle parti, anche per autentica delle firme.”.
Il procuratore delle parti, con le note del 24/6/2025, ha pertanto chiesto la decisione della causa in merito alla separazione, precisando che le parti intendono mantenere le stesse condizioni anche nella successiva fase di divorzio.
Sulla base di quanto chiesto, la causa è stata quindi posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe.
2. Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda, essendo pacifico il venir meno della comunanza di vita e dell'affectio coniugalis tra le parti.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'accordo depositato in data 19/6/2025, come dianzi riportate. Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono essere poste alla base della decisione.
3. Il giudizio deve proseguire, come da separata ordinanza, per l'istruzione e trattazione della domanda di divorzio, proposta contestualmente da parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio ex art. 473 bis.49 c.p.c.
4. Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese va riservata alla sentenza di divorzio.
3
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• pronunzia la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo l'11/12/2004 tra , nato a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello Stato civile del CP_1 predetto Comune al n. 62, parte II, serie A, anno 2004, omologando le condizioni riportate in parte motiva;
• dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
• riserva alla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti;
• dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369 (atto di matrimonio trascritto negli atti dello stato civile del
Comune di Palermo al n. 8, p. II, serie A, dell'anno 2006).
Palermo, camera di consiglio del 30 giugno 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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