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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/12/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 11.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria AU SI, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
EN d'DA (PC) , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
AU SI, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 11.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo tra i genitori e secondo i bisogni e volontà del minore (anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali);
2) Il figlio maggiorenne vivrà prevalentemente presso la madre con facoltà di vedere il padre e alloggiare presso il medesimo, secondo le proprie necessità;
3) Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00
per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di accoglimento del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle CP_1 Parte_1
spese extra assegno relative ai figli: spese mediche (comprese cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche,
trattamenti sanitari specialistici ecc.); spese scolastiche, comprese quelle per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, fra cui spese per attività sportive e per attività ludiche e ricreative, viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per le vacanze estive, limitatamente al minore Persona_1
[...] -Spese compensate.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Pt_2 Pt_1 CP_1
celebrato in data 1.10.2005 in Castell'Arquato(PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 36,
parte 2, serie A, anno 2005 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche. - Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 11.9.2025
da
(C.F. ), nata il [...] a Parte_1 C.F._1
Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria AU SI, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
EN d'DA (PC) , rappresentato e difeso dall'Avv. Maria
AU SI, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 11.9.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“- i coniugi continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
1) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad Persona_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e facoltà per il padre di vedere e tenere con sé il figlio, previo accordo tra i genitori e secondo i bisogni e volontà del minore (anche per le vacanze estive, natalizie e pasquali);
2) Il figlio maggiorenne vivrà prevalentemente presso la madre con facoltà di vedere il padre e alloggiare presso il medesimo, secondo le proprie necessità;
3) Il Sig. verserà alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1
contributo al mantenimento dei figli la somma di € 500,00 (€ 250,00
per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese di accoglimento del presente ricorso e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il sig. verserà alla sig.ra il 50% delle CP_1 Parte_1
spese extra assegno relative ai figli: spese mediche (comprese cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche,
trattamenti sanitari specialistici ecc.); spese scolastiche, comprese quelle per mezzi di trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico, gite scolastiche, corsi di recupero e lezioni private;
spese extrascolastiche, fra cui spese per attività sportive e per attività ludiche e ricreative, viaggi studio in Italia e all'estero,
stage sportivi e vacanze senza i genitori;
spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
spese per le vacanze estive, limitatamente al minore Persona_1
[...] -Spese compensate.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e , matrimonio Pt_2 Pt_1 CP_1
celebrato in data 1.10.2005 in Castell'Arquato(PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 36,
parte 2, serie A, anno 2005 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castell'Arquato
(PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D.
09.07.1939 n.1238 e successive modifiche. - Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 17.12.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti