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Sentenza 14 ottobre 2024
Sentenza 14 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/10/2024, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di TO NN, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 08/07/2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3219/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
San Francesco di Paola n. 66, rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Carotenuto, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. Via
Pastrengo n. 99 ricorrente
E
, in persona del in carica p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, essendo risultata affetta da epatopatia cronica HCV correlata contratta in seguito a trasfusioni di sangue praticate presso strutture pubbliche, previo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate e la patologia di cui sopra e della ascrivibilità della menomazione permanente dell'integrità psico - fisica alla 7^ categoria della Tabella A allegata al
DPR 30 dicembre 1981 n. 834.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata con ogni conseguente statuizione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata. Invero, con domanda presentata alla competente sede territoriale dell'ASL Na 3 Sud di TO NN, in data 21/03/2017 recante n. Protocollo 002709, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo previsto ai sensi della L.210/92.
L , a seguito di istruttoria trasmetteva alla C.M.O. di Roma la Controparte_3 documentazione relativa alla domanda di indennizzo presentata da . Parte_1
La C.M.O. di Roma in data 03/09/2020 sottoponeva a visita medico-legale la sig.ra e stabiliva: “non esiste nesso causale ------ Tabella categoria A Parte_1
Categoria 7”.
Ebbene, nel caso che ci occupa il mancato accoglimento dell'istanza risulta comunque imputabile alla mancanza di nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni effettuate.
Nel caso di specie dalla data del presunto contagio e la prima diagnosi di infezione sono trascorsi molti anni, un lasso di tempo in cui non si sono mai manifestati sintomi, pertanto assolutamente incompatibile con il nesso eziologico di cui si sostiene l'esistenza.
Un così lungo arco temporale rende inoltre assolutamente plausibile che, nelle more, siano intervenute altre cause di contagio, alternative alla trasfusione, maggiormente prossime alla prima manifestazione del virus.
Infatti, il CT nominato, dott. , al termine della sua indagine Persona_1 medica, corredata da tutte le ulteriori indagini cliniche ritenute necessarie, ha accertato “l'esclusione del nesso di causalità materiale per inadeguatezza del criterio temporale di accertamento e di seriazione clinico-documentale” (vedasi consulenza in atti).
Le conclusioni cui lo stesso è pervenuto il CT possono, pertanto, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
Va, pertanto, rigettata la domanda volta a ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra la patologia acquisita e la trasfusione del 1984.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, documentazione comprovante la mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica
30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NN, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso dell'1/07/2021 Parte_1 nei confronti del così provvede: Controparte_1
rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare al
[...]
le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in TO NN, il 14/10/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di TO NN, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note scritte di trattazione entro il termine del 08/07/2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
3219/2021 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
San Francesco di Paola n. 66, rapp.ta e difesa dall'Avv. Domenico Carotenuto, presso il cui studio elett.te domicilia in Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. Via
Pastrengo n. 99 ricorrente
E
, in persona del in carica p.t. rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda della ricorrente in epigrafe indicata volta a ottenere la condanna del al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92, essendo risultata affetta da epatopatia cronica HCV correlata contratta in seguito a trasfusioni di sangue praticate presso strutture pubbliche, previo accertamento dell'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni praticate e la patologia di cui sopra e della ascrivibilità della menomazione permanente dell'integrità psico - fisica alla 7^ categoria della Tabella A allegata al
DPR 30 dicembre 1981 n. 834.
Il si è costituito, chiedendo il rigetto della domanda in quanto Controparte_1 infondata con ogni conseguente statuizione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è infondata e deve essere rigettata. Invero, con domanda presentata alla competente sede territoriale dell'ASL Na 3 Sud di TO NN, in data 21/03/2017 recante n. Protocollo 002709, la ricorrente chiedeva il riconoscimento dell'indennizzo previsto ai sensi della L.210/92.
L , a seguito di istruttoria trasmetteva alla C.M.O. di Roma la Controparte_3 documentazione relativa alla domanda di indennizzo presentata da . Parte_1
La C.M.O. di Roma in data 03/09/2020 sottoponeva a visita medico-legale la sig.ra e stabiliva: “non esiste nesso causale ------ Tabella categoria A Parte_1
Categoria 7”.
Ebbene, nel caso che ci occupa il mancato accoglimento dell'istanza risulta comunque imputabile alla mancanza di nesso causale tra la patologia contratta e le trasfusioni effettuate.
Nel caso di specie dalla data del presunto contagio e la prima diagnosi di infezione sono trascorsi molti anni, un lasso di tempo in cui non si sono mai manifestati sintomi, pertanto assolutamente incompatibile con il nesso eziologico di cui si sostiene l'esistenza.
Un così lungo arco temporale rende inoltre assolutamente plausibile che, nelle more, siano intervenute altre cause di contagio, alternative alla trasfusione, maggiormente prossime alla prima manifestazione del virus.
Infatti, il CT nominato, dott. , al termine della sua indagine Persona_1 medica, corredata da tutte le ulteriori indagini cliniche ritenute necessarie, ha accertato “l'esclusione del nesso di causalità materiale per inadeguatezza del criterio temporale di accertamento e di seriazione clinico-documentale” (vedasi consulenza in atti).
Le conclusioni cui lo stesso è pervenuto il CT possono, pertanto, essere condivise e fatte proprie dal Giudicante.
E' sintomatico, del resto, che alcuna critica specifica sia stata formulata con riferimento alle conclusioni raggiunte dall'esperto.
Va, pertanto, rigettata la domanda volta a ottenere il riconoscimento del nesso di causalità tra la patologia acquisita e la trasfusione del 1984.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, documentazione comprovante la mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica
30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di TO NN, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso dell'1/07/2021 Parte_1 nei confronti del così provvede: Controparte_1
rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare al
[...]
le spese del giudizio. CP_1
Così deciso in TO NN, il 14/10/2024 Il Tribunale
Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco