Art. 8. Formazione professionale 1. Alle imprese, alle cooperative e ai consorzi iscritti nell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla citata legge n. 298 del 1974 che realizzino, per i propri dipendenti o per i soci di opera, corsi di formazione professionale, anche consorziandosi, ovvero tramite le associazioni di categoria, e' riconosciuta per un biennio la fiscalizzazione totale degli oneri sociali gravanti in relazione alla retribuzione dei dipendenti o dei soci di opera sottoposti a formazione. I corsi, nei limiti di contingente autorizzati dal Ministro dei trasporti ai sensi dell'articolo 11 e comunicati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL), si svolgono sulla base di programmi concordati, a livello nazionale, tra le associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. I programmi sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I corsi hanno la durata minima di 300 ore.
2. L'importo dei minori contributi e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985 .
Note all'art. 8:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 404/1985 vedi in nota all'art. 2.
2. L'importo dei minori contributi e' rimborsato, su conforme richiesta dell'INPS e dell'INAIL, a valere sul fondo nazionale per l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'articolo 2 della citata legge n. 404 del 1985 .
Note all'art. 8:
- Per il titolo della legge n. 298/1974 vedi nota all'art. 3.
- Per il testo dell' art. 2 della legge n. 404/1985 vedi in nota all'art. 2.